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Convenzione intercantonale concernente il finanziamento della formazione delle professioni sanitarie (professioni mediche escluse)

Convenzione intercantonale
1) 2) concernente il finanziamento della formazione delle professioni sanitarie (professioni mediche escluse) Per iniziativa della Conferenza romanda in materia sanitaria e sociale, i Cantoni Berna, Friborgo, Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vallese e Vaud sottoscrivono la seguente convenzione:

Campo d’ applicazione

Art. 1

1 Questa convenzione riguarda le scuole che formano il personale sanitario e che hanno sede nei Cantoni firmatari, a condizione che le stesse siano riconosciute in conformità alla legislazione o ad una decisione dell’ Autorità cantonale competente.
2 Il domicilio degli allievi preso in considerazione è quello valido, ai sensi del Codice civile svizzero, al momento del deposito dei documenti richiesti per la candidatura.

Elenco delle scuole

Art. 2

1 I Cantoni firmatari (di seguito i Cantoni) allestiscono un elenco delle scuole, con sede nel loro Cantone, che aderiscono a questa convenzione.
2 I Cantoni allestiscono inoltre l’ elenco delle scuole, con sede negli altri Cantoni firmatari, nelle quali i loro giovani possono ricevere una formazione con garanzia del finanziamento.
3 Gli elenchi possono essere modificati in ogni momento ma con un preavviso di sei mesi. Tuttavia per gli allievi ammessi o in formazione al momento della modifica, gli impegni reciproci dei Cantoni restano in vigore fino alla fine della loro formazione.

Garanzia di accettazione

Art. 3

1 I Cantoni si impegnano a far sì che le scuole di cui all’ art. 2 cpv. 1 accolgano, in proporzioni ragionevoli, gli allievi provenienti dagli altri Cantoni firmatari e diano loro la precedenza su quelli provenienti dai Cantoni non firmatari.
2 Il Cantone di domicilio degli allievi mette, di regola, a disposizione delle scuole luoghi di formazione pratica.

Organismo esecutivo cantonale

Art. 4

Ogni Cantone designa un organo esecutivo che svolge i compiti assegnatigli dalla presente convenzione.

Organismo intercantonale di coordinamento

Art. 5

1 È istituito un organismo intercantonale di coordinamento comprendente un rappresentante dell’ organismo di ogni Cantone firmatario.
2 L’ organismo intercantonale esamina tutti i problemi posti dall’ applicazione della presente convenzione. Dà il suo preavviso sulle misure di pianificazione della formazione e sul coordinamento dell’ informazione. Redige un rapporto annuale all’ intenzione della Conferenza romanda in materia sanitaria e sociale.

Copertura degli oneri

Art. 6

della formazione acquisita in una scuola con sede fuori Cantone e che figura nell’ elenco di cui all’ art. 2 cpv. 2.

Costi d’ esercizio

Art. 7

1 Nell’ ambito della presente convezione sono presi in considerazione solo i costi derivanti direttamente dall’ esercizio della scuola.
2 Non entrano nel calcolo del costo considerato: - i costi relativi agli edifici delle scuole (investimenti e affitti) - le indennità versate agli allievi (Gr. 36 del piano contabile) - le prestazioni dei servizi di stage (Gr. 62 del piano contabile).

Calcolo dei costi assunti

Art. 8

1 intercantonale di coordinamento.
2 Il costo di formazione riconosciuto è calcolato per ogni gruppo di programmi; esso si ottiene facendo la
3 Tuttavia, se il costo di formazione di una scuola è inferiore al costo medio definito al cpv. 2, è il costo minore ad essere preso in considerazione.

Allievi provenienti da Cantoni non firmatari

Art. 9
1 Le spese di formazione per gli allievi provenienti da Cantoni non firmatari di questa convenzione, o provenienti da Cantoni firmatari ma non richiedenti, ai sensi dell’ art. 2 cpv. 2, il programma seguito, o provenienti dall’ estero, sono calcolate secondo i principi indicati all’ art. 8.
2 I Cantoni di Berna e del Vallese si riservano la possibilità di concludere altri accordi allo scopo di accogliere degli allievi provenienti da Cantoni svizzero tedeschi.

Informazioni

Art. 10

A richiesta, la contabilità della scuola e ogni altro elemento utile sono messi a disposizione degli organismi esecutivi cantonali di cui all’ art. 4.

Fatturazioni

Art. 11

1 L’ organismo esecutivo intercantonale determina i costi applicabili sulla base dei preventivi e dei consuntivi.
2 L’ organismo esecutivo intercantonale calcola e trasmette annualmente le fatture agli altri Cantoni sulla base dei preventivi.
3 L’ eventuale residuo sarà regolato l’ anno seguente.

Relazione tra scuole e Cantoni

Art. 12

1 Le scuole trattano con l’ organismo esecutivo del loro Cantone tutti i problemi concernenti l’ applicazione della convenzione.
2 Le scuole trattano con l’ organismo esecutivo del loro Cantone ogni modifica di struttura o di organizzazione suscettibile di modificare le spese d’ esercizio. Gli altri Cantoni sono informati per il tramite dell’ organismo intercantonale di coordinamento.
3 Un delegato dell’ organismo esecutivo cantonale può assistere alle sedute delle commissioni di ammissione.

Controversie tra Cantoni

Art. 13
1 In caso di controversie tra Cantoni nell’ applicazione della convenzione, l’ organismo intercantonale di coordinamento tenta la conciliazione delle parti.
2 Le controversie per le quali una conciliazione non è raggiunta sono sottoposte alla mediazione della Conferenza romanda in materia sanitaria e sociale.
3 Rimane riservato il ricorso ai normali rimedi legali.

Durata della convenzione

Art. 14

Questa convenzione è conclusa per una durata indeterminata ed è rescindibile per la fine di ogni anno, con un anno di preavviso. Gli impegni finanziari di ogni Cantone a favore dei suoi allievi restano comunque in vigore fino alla fine della loro formazione.

Disposizioni transitorie

Art. 15

L’ applicazione degli effetti economici della convenzione si farà per livelli progressivi: l’ importo dovuto da un Cantone a un altro è al minimo quello che avrebbe pagato un’ applicazione delle convenzioni in vigore nel 1987, aumentato della differenza tra questo importo e quello risultante dall’ applicazione della presente convenzione in ragione di:
1/3 della differenza per il 1988
2/3 della differenza per il 1989 il totale dell’ importo dal 1990.

Entrata in vigore

Art. 16

La convenzione entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Ratifiche legali

Art. 17

Sono riservate le procedure di approvazione o di ratifica di ogni Cantone. Pubblicata nel BU 88 , 241.
1) Adesione del Cantone Ticino con DL 20.6.1988 - BU 88, 219.
2) Testo originale in lingua francese v. Messaggio 8 marzo 1988 n. 3283.
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