Statuto dell’Ordine dei notai del Cantone Ticino
1 Statuto dell’Ordine dei notai del Cantone Ticino (del 18 giugno 2015) I NORME GENERALI
Generalità
Art. 1
L’Ordine dei notai del Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico, a norma dell’art. 15 della Legge sul notariato (LN).
Sede, recapito
Art. 2
1 L’Ordine ha sede a Lugano, presso il Tribunale d’appello.
2 Il suo recapito è presso il segretario.
Scopo
Art. 3
L’Ordine promuove la dignità e l’esercizio corretto della professione, tutela gli interessi della corporazione e dei suoi membri, veglia all’osservanza della collegialità fra i notai, presta concorso all’autorità per questioni generali e particolari del notariato e dell’amministrazione.
Compiti
Art. 4
1 L’Ordine esercita tutti i poteri e i compiti conferitigli dalla legge.
2 L’Ordine emana le norme deontologiche che servono quale base per le regole professionali e per l’interpretazione delle disposizioni previste dalla legge e dal regolamento sul notariato.
3 L’Ordine viene coinvolto dallo Stato, in particolare, per discutere i problemi generali del notariato e dell’amministrazione, per preparare atti legislativi nel settore, per organizzare gli esami di notariato e la formazione professionale dei notai e dei praticanti.
4 L’Ordine propone i nominativi dei notai chiamati a far parte delle commissioni per il notariato, esaminatrice e di disciplina, come pure degli ispettori notarili.
5 L’Ordine cura e organizza la formazione continua dei propri membri.
Membri, tassa annuale
Art. 5
1 I notai iscritti nel registro cantonale fanno obbligatoriamente parte dell’Ordine.
2 Ogni membro è tenuto al pagamento della tassa annuale fissata dall’Assemblea. Il mancato pagamento costituisce una violazione professionale.
3 La tassa annuale è integralmente dovuta indipendentemente dalla data di entrata o di uscita dall’Ordine nel corso dell’anno. II ORGANIZZAZIONE
Organi
Art. 6
Organi dell’Ordine sono: – l’Assemblea, – il Consiglio, – la Commissione di revisione. III ASSEMBLEA
Competenze
2
Art. 7
1 L’Assemblea è l’organo superiore dell’Ordine.
2 Adotta lo statuto, le norme deontologiche, nomina gli organi statutari, il presidente e il vice presidente, fissa la tassa annuale, delibera sul rapporto d’attività, su quello finanziario e sulla gestione, dà scarico ai membri del Consiglio.
Convocazione
Art. 8
1 L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno e in via straordinaria quando il Consiglio lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di un quinto dei membri dell’Ordine.
2 È convocata dal Consiglio, con l’indicazione delle trattande.
Deliberazioni
Art. 9
L’Assemblea delibera validamente sugli oggetti all’ordine del giorno a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti, salvo per le elezioni degli organi statutari per le quali fa stato, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei presenti. IV CONSIGLIO
Composizione e organizzazione
Art. 10
1 Il Consiglio è l’organo esecutivo dell’Ordine.
2 È composto di cinque fino a sette membri.
3 Presidente e vice presidente sono eletti dall’Assemblea.
4 Per il resto si organizza in modo autonomo.
Carica
Art. 11
1 I membri del Consiglio rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.
2 In caso di vacanza per dimissioni o altro, il subentrante rimane in carica sino al termine del periodo corrente.
Competenze
Art. 12
1 Il Consiglio ha tutte le competenze non attribuite dalla legge o dal presente statuto ad altri organi o autorità
2 In particolare esegue le decisioni dell’Assemblea, istituisce commissioni speciali, studia, propone e preavvisa le questioni che rientrano nella sfera di attività dell’Ordine, mantiene i contatti con la Federazione Svizzera dei Notai e con le autorità, tutela il libero esercizio e la dignità della professione.
Convocazioni e deliberazioni
Art. 13
1 II Consiglio è convocato dal presidente e delibera a maggioranza semplice, purché sia presente la maggioranza dei suoi membri.
2 Può deliberare anche per corrispondenza o per teleconferenza, a condizione che nessun membro si opponga.
Rappresentanza
Art. 14
L’Ordine è rappresentato dalla firma collettiva a due del presidente, del vicepresidente o del segretario. V COMMISSIONE DI REVISIONE
Composizione carica e compiti
Art. 15
1 La Commissione di revisione è composta di due membri, esclusi i membri del Consiglio.
2 I membri rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.
3 Esamina e controlla la gestione annuale e propone all’Assemblea la delibera sugli argomenti di sua competenza.
3 VI NORME GENERALI E FINALI
Indennità
Art. 16
1 Per ogni seduta i membri del Consiglio e delle commissioni speciali percepiscono, oltre al rimborso delle spese vive e di trasferta, un’indennità di presenza.
2 Il Consiglio fissa annualmente le indennità, tra le quali quelle forfettarie per il presidente e il segretario.
Diritto suppletorio
Art. 17
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme degli art. 60 e seg. CC.
Disposizione finale
Art. 18
Il presente statuto, adottato dall’Assemblea del 18 giugno 2015, entra in vigore 1 dopo l’approvazione da parte della Commissione per il notariato, abrogando quello del 17 giugno 1972. Pubblicato nel BU 2015 , 459.
1
Entrata in vigore: 29 settembre 2015 – BU 2015, 461.
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