Decreto legislativo sulla costituzione della Fondazione per l’Orchestra della Svizze... (444.100)
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Decreto legislativo sulla costituzione della Fondazione per l’Orchestra della Svizzera italiana

1 Decreto legislativo sulla costituzione della Fondazione per l’Orchestra della Svizzera italiana (del 5 novembre 1990) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 5 luglio 1990 n. 3649 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Art. 1 Il Consiglio di Stato è autorizzato a partecipare alla costituzione della “Fondazione per l’Orchestra della Svizzera Italiana” con sede a Lugano. Art. 2 1 È stanziato un credito di fr. 75'000.-- da iscrivere nel conto degli investimenti del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento), per la partecipazione del Cantone al capitale in dotazione della Fondazione. Art. 3 2
1 Il Cantone versa alla Fondazione un sussidio forfetario annuo, quale contributo agli oneri dell’orchestra.
2 Il sussidio forfetario è stabilito annualmente dal Consiglio di Stato. Art. 4 3 Il Cantone può inoltre garantire un ulteriore sussidio in caso di sviluppo dell’attività o di eventuali deficit. Art. 5 Il Cantone garantisce inoltre un ulteriore margine di fr. 400’000.- nel caso di sviluppo dell’attività o di eventuali deficit. Art. 6 4 La spesa è da iscrivere nella gestione corrente del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. Art. 7 La “Fondazione per l’Orchestra della Svizzera Italiana” è esente da qualsiasi imposta cantonale e comunale. Art. 8 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 5 Pubblicato nel BU 1990 , 395
1

Art. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 386.

2

Art. modificato dal DL 17.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 133.

3

Art. modificato dal DL 17.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 133; precedente modifica: BU 2005,

57.

4

Art. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 386.

5

Entrata in vigore: 14 dicembre 1990 – BU 1990, 395.

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