Regolamento della legge sul registro dei tumori (821.110)
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Regolamento della legge sul registro dei tumori

Regolamento della legge sul registro dei tumori 1 (del 9 giugno 1998) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - d e c r e t a :

Scopi della raccolta

Art. 1

Il registro cantonale dei tumori (in seguito: registro) è autorizzato a raccogliere i dati necessari per raggiungere i seguenti scopi: a) b) c) d) e) f) g)
2

Dati

a) in generale

Art. 2

Il registro riceve e raccoglie i dati relativi a persone domiciliate o in trattamento nel Cantone.

b) dati personali

Art. 3

Il registro raccoglie, elabora e conserva i seguenti dati personali: a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) anno di arrivo in Ticino n) o) p) q) r)

c) dati medici

1

Titolo modificato dal R 28.5.2014; in vigore dal 3.6.2014 - BU 2014, 286.
2 Lett. introdotta dal R 28.5.2014; in vigore dal 3.6.2014 - BU 2014, 286.

Art. 4

Il registro raccoglie, elabora e conserva i seguenti dati medici: a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) tipo di trattamento n) o) p) q) r)

Fonti

a) altre banche dati

Art. 5

Il registro raccoglie dati presso: a) b) c) d)

b) istituti pubblici o privati, persone singole

Art. 6

1 Sono inoltre autorizzati a fornire dati non anonimizzati, previsti all’art.4: a) b) c)
2 La trasmissione dei dati può essere effettuata dopo aver informato la persona interessata e a condizione che questa non si opponga.

Funzionamento del registro

a) In generale

Art. 7

1 Il registro gestisce e conserva uno schedario cartaceo non anonimizzato, uno schedario informatico contenente dati anagrafici ed uno schedario informatico medico statistico.
2 I due schedari informatici devono essere totalmente indipendenti l’uno dall’altro.

b) misure di anonimizzazione

Art. 8

1 I dati personali sono registrati sotto un numero d’identificazione nello schedario contente i dati anagrafici.
2 I dati medici sono registrati nello schedario medico statistico separato e anonimo sotto un numero d’identificazione.
3 Nello schedario medico statistico le persone possono essere rilevate solamente tramite il numero d’identificazione. Art. 9 1 Gli schedari cartacei, non anonimizzati, devono essere conservati sotto chiave.
2 Gli schedari elettronici, provvisti di doppia password, sono indipendenti dall’esterno e sono situati in un locale chiuso.
3 Le persone autorizzate ad accedere agli schedari elettronici sono munite di una password di accesso che non può essere rivelata a nessuno.
4 L’impianto informatico è dotato di un sistema di sicurezza in grado di registrare e identificare chiunque acceda allo schedario.

Diritto d’accesso

a) schedario medico statistico

(art. 2 Legge sul registro dei tumori)

Art. 10

L’accesso allo schedario medico statistico è consentito: a)
b) c)

b) schedario anagrafico e schedario cartaceo

Art. 11

1 L’accesso allo schedario contenente i dati anagrafici ed a quello cartaceo è consentito unicamente al responsabile ed al “data-manager”.
2 Possono inoltre accedere a questi schedari le persone in possesso di un’autorizzazione in tal senso rilasciata da parte della Commissione peritale federale del segreto professionale in materia medica.

Trasmissione dei dati

Art. 12

Il registro trasmette i dati riguardanti cittadini domiciliati in altri cantoni al registro competente per quel territorio.

Centro programma screening Ticino (CPST)

a) scopo

Art. 12a 3
1 Il Centro programma screening Ticino (CPST) ha lo scopo di promuovere, implementare, gestire organizzativamente e finanziariamente il Programma cantonale di screening mammografico ai sensi dell’ordinanza federale sulla garanzia della qualità dei programmi di diagnosi precoce del cancro del seno mediante mammografia del 23 giugno 1999.
2 Esso è inserito presso il Registro cantonale dei tumori dell’Istituto cantonale di patologia (ICP).

b) raccolta dati personali

Art. 12b 4 Il CPST riceve dal Registro cantonale dei tumori i dati personali e medici di cui agli art.
2, 3, 4 e 5 lett. d strettamente necessari per l’attuazione del Programma di screening mammografico.

Accreditamento al Programma

di screening mammografico

Art. 12c 5 1 Il Consiglio di Stato, sentito il preavviso del CPST, supportato dal Gruppo tecnico di accompagnamento, può accreditare i fornitori di prestazioni che vogliono aderire al Programma di screening mammografico se i criteri previsti nelle Direttive del Programma di screening mammografico sono adempiuti.
2 Allo scopo di garantire un esame di screening mammografico di qualità, ed in particolare di assicurare un numero minimo sufficiente di esami per singolo fornitore di prestazioni, il Consiglio di Stato, sentito il preavviso del CPST, supportato dal Gruppo tecnico di accompagnamento, può rifiutare di accreditare dei fornitori di prestazioni.
3 Il Consiglio di Stato, su segnalazione del CPST, supportato dal Gruppo tecnico di accompagnamento, può procedere alla revoca dell’accreditamento se i requisiti imposti dalle Direttive non sono più adempiuti.
4 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Commissione di vigilanza e di consulenza

(art. 7 legge sul registro dei tumori)

a) composizione

Art. 13

1 La Commissione di vigilanza e consulenza (in seguito: Commissione) verifica che sia rispettata la legge ed il presente regolamento.
2 Essa è composta da sette membri: a) b) c) d) e) f) g) La Commissione nomina al suo interno un presidente.
3 Art. introdotto dal R 28.5.2014; in vigore dal 3.6.2014 - BU 2014, 286.
4 Art. modificato dal R 13.10.2015; in vigore dal 16.10.2015 - BU 2015, 479; precedente modifica: BU

2014, 286.

5 Art. introdotto dal R 28.5.2014; in vigore dal 3.6.2014 - BU 2014, 286.
4 Il responsabile del registro partecipa alle riunioni della Commissione senza diritto di voto.
5 Per il segretariato la Commissione può far capo all’Istituto di Patologia.

b) periodo di incarico

Art. 14

1 La Commissione rimane in carica quattro anni e sino al 30 giugno dell’anno successivo al rinnovo dei poteri cantonali.
2 I suoi membri possono essere rinominati per un massimo di 12 anni consecutivi.

c) convocazione

Art. 15

1 Il presidente convoca le riunioni della Commissione dandone avviso scritto almeno 15 giorni prima.
2 La convocazione deve contenere l’elenco delle trattande.

d) denuncia

Art. 16

1 Contro le decisioni del responsabile del registro oppure contro un’utilizzazione del registro non conforme alle norme legali può essere sollecitato, tramite domanda scritta e motivata, l’intervento della Commissione di vigilanza.
2 La persona interessata, il suo rappresentante legale oppure ogni persona a lui prossima possono inoltrare una richiesta di intervento.

e) procedura

Art. 17

1 La Commissione esamina l’istanza e, se del caso, ordina al responsabile del registro di ripristinare una situazione conforme alla legge.
2 Oltre all’audizione delle parti e dei periti la Commissione può assumere, quando risulta necessario, anche altre prove.

f) provvedimenti

Art. 18

La Commissione propone al Consiglio di Stato l’adozione dei provvedimenti necessari a prevenire o a far cessare le violazioni.

Entrata in vigore

Art. 19

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immmediatamente in vigore.
6 Pubblicato nel BU 1998 , 189.
6 Entrata in vigore: 16 giugno 1998 - BU 1998, 189.
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