Decreto esecutivo che istituisce la Commissione cantonale dei sentieri (726.160)
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Decreto esecutivo che istituisce la Commissione cantonale dei sentieri

Decreto esecutivo che istituisce la Commissione cantonale dei sentieri (del 6 giugno 2001) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’articolo 4 della Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 d e c r e t a :

Commissione cantonale dei sentieri

Art. 1

È istituita una Commissione cantonale dei sentieri (in seguito CCS) che coadiuva il Dipartimento nell’adempimento delle sue competenze di cui all’art. 4 cpv. 1 della Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici.

Scopo

Art. 2

La Commissione ha lo scopo di coordinare le attività di manutenzione e di sistemazione della rete dei sentieri sul territorio cantonale svolte dagli Enti turistici locali (ETL) come pure di definire la relativa segnaletica.

Compiti

Art. 3

La CCS svolge i seguenti compiti: (1) stabilisce i criteri e le modalità per la manutenzione e la sistemazione della rete; (2) adotta criteri uniformi per l’applicazione della normativa federale in materia di segnaletica e (3) stabilisce i criteri per la raccolta uniforme e coordinata dei dati per la digitalizzazione della rete (4) coordina i programmi annuali e rassegna il Programma al Dipartimento almeno un mese (5) raccoglie le informazioni sullo stato della rete e della segnaletica; (6) favorisce lo scambio di conoscenze ed esperienze nella materia così come di mezzi di cui non (7) su delega degli ETL può coordinare o eseguire interventi speciali di manutenzione,

Composizione

Art. 4

La CCS è composta: - - - Art. 5 Essa è assunta dal rappresentante della Sezione dei trasporti, che si avvale di un

Sedute

Art. 6

La CCS si riunisce su convocazione del Presidente. Delibera alla presenza della maggioranza dei membri.

Regole di decisione

Entrata in vigore

Art. 8

Il presente Decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. 1 Pubblicato nel BU 2001 , 129.

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Entrata in vigore: 8 giugno 2001 - BU 2001, 129.
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