Regolamento cantonale posteggi privati (7.1.1.1.5)
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Regolamento cantonale posteggi privati

7.1.1.1.5 Regolamento IL CONSIGLIO DI STATO visto l'articolo 31a della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, d e c r e t a : Capitolo I Disposizioni introduttive

Scopo

Art. 1 caso di nuove edificazioni, come pure di riattazioni importanti e di cambiamenti di destinazione che comportano un cambiamento sostanziale dei parametri di riferimento per il calcolo del fabbisogno dei posteggi.

Contenuti

Art. 2 Il Regolamento definisce il fabbisogno massimo di riferimento e i posteggi necessari per tutti gli edifici, ad eccezione di quelli a contenuto residenziale.
Campo d'applicazione territoriale Art. 3 Il Regolamento inquinamento che beneficiano di una buona offerta di trasporto pubblico, elencati nell'Allegato a questo Regolamento. Essi sono suddivisi in Categoria 1 e Categoria 2 , a seconda dell'importanza dei problemi di traffico e ambiente e di un'applicazione geograficamente coerente del Regolamento.

Definizioni

Art. 4

a) Posteg gi privati Ai fini di questo Regolamento sono edificio o impianto caratterizzato da contenuti definiti. Tali posteggi possono essere di uso esclusivo b) Fabbisogno massimo di riferimento Il fabbisogno massimo di riferimento corrisponde al fabbisogno di posteggi di un edificio o di una zona, tenuto conto dei loro contenuti, se questi sono serviti unicamente dai trasporti individuali motorizzati. c) Posteggi necessari Il numero di posteggi necessari corrisponde all'offerta di posteggi da mettere a disposizione dell'utente tenuto conto dell'offerta di trasporto pubblico, come pure di condizioni locali particolari che ne possono imporre una limitazione. Esso è inferiore o uguale fabbisogno massimo di riferimento
Contenuti industriali e artigianali Art. 5 Fabbisogno massimo di riferimento per contenuti industriali e artigianali Destinazione dei posteggi Fabbisogno massimo di riferimento Ospiti - Clienti - Personale 1 posteggio/100 mq SUL oppure
0.6 posteggi/posto lavoro è determinante il criterio che conduce al fabbisogno più elevato
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ai posti di lavoro se questi sono conosciuti. Per il calcolo svolto in base ai posti di lavoro è determinante la media di persone contemporaneamente presenti, nel computo delle quali vanno considerate tutte le particolarità del caso (addetti a tempo parziale, lavoro a turno, lavoro fuori sede, ...). Eventuali posteggi per veicoli di servizio e fornitori sono da prevedere separatamente secondo le reali necessità; l'uso di tali posteggi è da limitare allo scopo previsto tramite apposite demarcazioni. Per grandi stabilimenti con per gli ospiti e/o clienti va stabilito in base ad approfondite valutazioni del singolo caso. I valori indicati nella tabella possono essere ridotti tenuto conto di quelle sinergie fra i diversi contenuti dell'edificazione che possono determinare una sovrapposizione d'uso dei posteggi da parte della clientela.

Contenuti amministrativi

Art. 6

Fabbisogno massimo di riferimento per contenuti amministrativi Destinazione dei posteggi Fabbisogno massimo di riferimento Ospiti - Clienti - Personale 2.5 posteggi/100 mq SUL I valori indicati nella tabella devono es sere ridotti tenuto conto di quelle sinergie fra i diversi contenuti dell'edificazione che possono determinare una sovrapposizione d'uso dei posteggi da parte della clientela.

Contenuti commerciali

Art. 7

Fabbisogno massimo di riferimento per contenuti commerciali (vendita) Tipo di superficie Fabbisogno massimo di riferimento Negozi singoli (SUL 500 mq)
4 posteggi/100 mq SUL Negozi singoli e piccoli centri commerciali (500 mq < SUL 5000 mq) Generi alimentari
8 posteggi/100 mq SUL Altri generi
4 posteggi/100 mq SUL Grandi negozi o centri commerciali (SUL > 5000 mq) Necessario studio specifico Le superfici per contenuti - superficie utile lorda 500 mq: negozi singoli - 500 mq < superficie utile lorda centri commerciali - superficie utile lorda > 5000 mq: grandi negozi o centri commerciali I valori indicati nella tabella vanno ridotti tenuto conto di quelle sinergie fra i diversi contenuti dell'edificazione che possono determinare una sovrapposizione d'uso dei posteggi da parte della clientela. Eventuali posteggi per veicoli di servizio e fornitori sono da prevedere separatamente secondo le tramite apposite demarcazioni.

Altri contenuti

Art. 8 [1] Per altri edifici del settore alberghiero e della ristorazione, stabilimenti per il tempo libero, edifici pubblici, attrezzature sportive e installazioni di trasporto turistiche fanno stato le disposizioni contenute nell'allegato della norma SN 640 281 dell'Unione dei professionisti svizzeri della strada (VSS). Capitolo III Determinazione dei posteggi
Qualità del servizio di trasporto pubblico Art. 9 Per la seguenti criteri: a) la categoria della fermata del trasporto pubblico b) il livello di qualità del servizio di Le fermate del trasporto pubblico sono suddivise dalla Sezione della mobilità in categorie da I a V a seconda del tipo di trasporto pubblico che ne assicura il servizio e dell'intervallo tra una
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Ai Comuni viene fornito l'elenco delle fermate di trasporto pubblico con le rispettive categorie. La qualità del servizio di trasporto pubblico a disposizione di un determinato edificio o di una zona edificabile è classificata in livelli da A a D in base alla raggiungibilità della fermata e alla categoria della fermata da I a V secondo la seguente I Municipi, in collaborazione con la Sezione della mobilità, possono allestire un piano tecnico che suddivida il territorio comunale in settori a seconda del livello di qualità di trasporto pubblico. Il piano tecnico è allestito sulla base della seguente tabella, tenuto conto di un margine di apprezzamento, in particolare del territorio.
Livello di qualità del servizio di trasporto pubblico Categoria di fermata Raggiungibilità della fermata (distanza in metri) < 250 m 501-750 m 751-1000 m I livello A livello B livello C II livello A livello C livello D III livello B livello D - *) IV livello C - *) - *) V livello D - *) - *) sufficiente
Determinazione del numero di posteggi necessari Art. 10 Il numero di seguente al fabbisogno massimo di riferimento. Posteggi necessari in % rispetto al fabbisogno massimo di riferimento Comune Categoria 1 Livello di qualità del servizio di trasporto pubblico necessari / fabbisogno max riferimento % livello A 40 livello B 50 livello C 60 livello D 70 Qualità TP non sufficiente 100 Comune Categoria 2 Livello di qualità del servizio trasporto pubblico Posteggi necessari / fabbisogno % min livello A 40 50 livello B 50 60 livello C 60 80 livello D 70 100 Qualità TP non sufficiente 100 100 Resta riservata la competenza del Comune di adottare norme più restrittive volte alla tutela del

Situazioni conflittuali

Art. 11

a) è superata la capacità delle strade di accesso con congestione della rete stradale, b) sono superati i valori di immissione delle ordinanze sulla protezione dell'aria e sulla protezione contro il rumore, c) si creano situazioni di pericolo, oppure d) sono presenti siti o monumenti definiti Cantone o della Confederazione, fanno stato le riduzioni e le condizioni stabilite dalle rispettive leggi applicabili, dalle ordinanze sulla protezione dell'ambiente, dalle norme VSS in materia e da altre disposizioni amministrative di polizia.

Realizzazione di posteggi indipendenti da edifici

o impianti e uso comune

Art. 12 Possono essere autorizzati solo posteggi al servizio di edifici o impianti.
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Deve essere verificata la possibilità di utilizzare altri posteggi già esistenti nelle immediate vicinanze, come pure la possibilità di un'utilizzazione comune di posteggi da parte di clienti di attività diverse o impianti vicini. Capitolo IV Disposizioni finali

Entrata in vigore

Art. 13

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 01.01.2006. Allegato Categoria 1 Categoria 2
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Distretto di Mendrisio Balerna Chiasso Coldrerio Mendrisio Morbio Inferiore Distretto di Lugano Agno Bioggio Cadempino Canobbio Caslano Collina d'Oro Grancia Lamone Lugano Magliaso Manno Massagno Muzzano Paradiso Ponte Tresa Porza Pura Savosa Sorengo Vezia Distretto di Locarno Contone Locarno Losone Magadino Minusio Muralto Tenero-Contra Distretto di Bellinzona Arbedo-Castione Bellinzona Cadenazzo Camorino Giubiasco S.Antonino Distretto di Mendrisio Capolago Genestrerio Ligornetto Maroggia Melano Novazzano Rancate Riva San Vitale Stabio Vacallo Distretto di Lugano Barbengo Bedano Carabbia Comano Cureglia Gravesano Melide Mezzovico-Vira Rivera Sigirino Torricella-Taverne Distretto di Locarno Ascona Brione s/Minusio Brissago Cugnasco Gerra Verzasca Gordola Lavertezzo Orselina Ronco s/Ascona Distretto di Bellinzona Gudo Monte Carasso Sementina Distretto della Riviera Biasca Claro Cresciano Osogna Categoria 1 Categoria 2 Pubblicato nel BU 2005 , 193.
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Art. modificato dal R 13.5.2009; in vigore dal 15.5.2009 - BU 2009, 212.
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Elenco
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