Decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse
1 Decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse (del 3 febbraio 1977) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO richiamate: la legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc); l’Ordinanza generale sulla protezione delle acque del 19 giugno 1972 (Ogen); la legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA), segnatamente gli art. 94 e ss. 1 d e c r e t a :
Regolamento delle canalizzazioni
a) adozione ed approvazione
Art. 1
Il regolamento delle canalizzazioni previsto all’art. 94 LALIA è adottato dai Comuni secondo le norme della Legge organica comunale.
b) contenuto
Art. 2
Oltre a quanto previsto dall’art. 94 LALIA il regolamento deve segnatamente prevedere: a) la procedura per l’allacciamento ed il collaudo degli impianti; b) l’organizzazione per il controllo dell’esecuzione, dell’esercizio e della manutenzione degli impianti; c) l’ammontare della tassa d’allacciamento; d) l’ammontare della tassa d’uso.
Esecuzione e manutenzione degli impianti
Art. 3
Gli impianti devono essere progettati, eseguiti e mantenuti secondo le regole dell’arte. Devono in particolare essere osservate le norme emanate dalla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) e dell’Associazione svizzera dei professionisti della depurazione delle acque (ASPEE), nonché le direttive tecniche del dipartimento.
Catasto degli impianti
Art. 4
I Comuni devono allestire e tenere aggiornato il catasto degli impianti privati esistenti nel loro territorio.
Contributi di costruzione
a) delimitazione del comprensorio
Art. 5
Il Comprensorio d’imposizione dei contributi giusta l’art. 98 LALIA comprende: - la zona delimitata dal progetto generale delle canalizzazioni (PGC); - le costruzioni e le attrezzature situate fuori del medesimo conformemente all’art. 46 LALIA.
b) soggetti all’imposizione
Art. 6
Sono soggetti all’imposizione giusta l’art. 97 LALIA: a) entro il PGC, i proprietari dei fondi serviti o che possono essere serviti dagli impianti o i titolari di diritti reali limitati che ritraggono dagli impianti un incremento di valore di tali diritti; b) fuori del PGC, i proprietari di costruzioni che devono essere allacciate agli impianti o i titolari di diritti reali limitati che ritraggono dagli impianti un incremento di valore di tali diritti.
c) aumento e diminuzione
1
Ingresso modificato dal DE 25.8.1998; in vigore dal 1.10.1998 - BU 1998, 286.
2
Art. 7
1 Il contributo deve essere aumentato o diminuito quando vi sia una manifesta divergenza dal normale rapporto tra il valore ufficiale di stima e gli equivalenti di abitanti.
2 Si deve in particolare tenere conto dell’intensità dell’uso e del grado di inquinamento delle acque immesse negli impianti.
3 In questo caso il contributo può superare il limite massimo del 3% del valore di stima.
d) prospetto
Art. 8
1 Ai fini del prelevamento dei contributi dev’essere pubblicato il prospetto dei contributi giusta l’art. 101 LALIA.
2 Il prospetto dei contributi deve in particolare contenere: a) il comprensorio d’imposizione; b) l’elenco dei contribuenti con i relativi fondi gravati; c) gli importi dei singoli contributi; d) il preventivo delle opere, se si tratta di contributi provvisori; il consuntivo, se si tratta di contributi definitivi; e) i termini di pagamento; f) il termine di reclamo al municipio.
3 Il Municipio ha facoltà di stabilire un prospetto dei contributi provvisori e di operare i prelevamenti in fasi successive, a seconda dell’esecuzione e della messa in funzione degli impianti.
e) revisione generale dei valori di stima
Art. 9
2 Per il calcolo dei contributi di costruzione, provvisori e definitivi, fanno stato i valori di stima in vigore dopo l'ultima revisione generale delle stime di cui all'art. 6 della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996, riservati eventuali aggiornamenti intermedi e particolari (art. 7 e 8 legge stima).
Tassa di allacciamento
Art. 10
La tassa di allacciamento è dovuta al momento in cui viene effettuato l’allacciamento stesso.
Tassa d’uso
Art. 11
1 La tassa d’uso giusta l’art. 110 LALIA è stabilita dal Comune tenendo conto della copertura integrale dei costi di esercizio degli impianti comunali o della quota a carico del Comune di quelli degli impianti consortili, compresi adeguati accantonamenti per la manutenzione straordinaria.
2 L’ammontare della tassa è stabilito secondo la quantità d’acqua consumata oppure, dove questa non è definibile, secondo il valore di stima, la superficie dell’elemento allacciato o in percentuale sulla tassa di consumo dell’acqua potabile. Il regolamento delle canalizzazioni può prevedere una combinazione tra i diversi criteri. 3
3 Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il cpv. 2 e l’intensità dell’uso degli impianti, la tassa dev’essere proporzionalmente aumentata o diminuita.
4 La tassa è dovuta dal momento in cui viene concesso il permesso d’abitabilità o d’agibilità dell’edificio, indipendentemente dall’occupazione effettiva dell’edificio stesso.
5 Il regolamento delle canalizzazioni può prevedere una tassa base minima.
Disposizioni transitorie e finali
Art. 12
1 Il regolamento dev’essere adottato o aggiornato: a) entro il 31 dicembre 1977 se esistono canalizzazioni comunali; b) prima dell’inizio dei lavori di costruzione, se non esistono canalizzazioni comunali.
2 Entro il 31 dicembre 1977 il Comune deve in ogni caso emanare un regolamento concernente l’esecuzione, la manutenzione, la pulizia e la vigilanza comunale degli impianti privati.
3 Il presente decreto entra in vigore 4 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi dopo l’approvazione del Consiglio federale. 5
2
Art. modificato dal DE 10.11.2009; in vigore dal 13.11.2009 - BU 2009, 491.
3
Cpv. modificato dal DE 25.8.1998; in vigore dal 1.10.1998 - BU 1998, 286; precedente modifica: BU
1984, 97.
4
Entrata in vigore: 22 marzo 1977 - BU 1977, 108.
3 Pubblicato nel BU 1977 , 108.
5
Approvazione federale: 10 marzo 1977.
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