Decreto esecutivo concernente la determinazione e l’ ortografia dei nomi locali nelle misurazioni catastali
Decreto esecutivo concernente la determinazione e l’ ortografia dei nomi locali nelle misurazioni catastali (del 22 dicembre 1954) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO visto il decreto del Consiglio federale concernente i nomi dei luoghi, dei comuni e delle stazioni, del 5 febbraio 1954;
1) richiamato l’ art. 62 del regolamento cantonale del 9 luglio 1935 sulla misurazione catastale, Art. 1 È istituita una commissione cantonale di nomenclatura composta di 1 presidente e 2 membri. Art. 2 La commissione è alle dipendenze del dipartimento delle pubbliche costruzioni, ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto. Il presidente ed i membri sono designati dal Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento delle pubbliche costruzioni; il periodo di nomina è quadriennale e scade nel mese di giugno dell’ anno successivo a quello dell’ elezione del Consiglio di Stato. Le indennità sono quelle fissate dal DE 13 gennaio 1953. Art. 3 La commissione ha il compito: a) di dare ai geometri del registro fondiario incaricati della esecuzione delle misurazioni catastali e dei raggruppamenti dei terreni, le istruzioni necessarie per l’ accertamento dei nomi locali nonché le norme da applicare per la determinazione della forma definitiva dei nomi locali che dovranno essere introdotti negli atti della misurazione catastale, del raggruppamento dei terreni, del registro fondiario, del piano corografico e nelle carte officiali; b) proposti. Art. 4 Il presidente della commissione può affidare le operazioni previste all’ art. 3 lett. b) a un solo membro o supplente della commissione secondo l’ importanza del lavoro, tanto se comprende un solo comune o un gruppo di comuni; in casi speciali il presidente potrà richiedere l’ opera dell’ intera commissione. Art. 5 Gli atti della commissione cantonale di nomenclatura, con l’ elenco dei nomi locali accertati e della loro forma definitiva, dovranno essere conservati nell’ archivio dell’ opera del dizionario dialettale. Art. 6 È abrogato il decreto esecutivo concernente la determinazione e l’ ortografia dei nomi locali nelle misurazioni catastali, del 28 febbraio 1939. Art. 7 federale di giustizia e con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicato nel BU il 1° febbraio 1955. Note:
1) RU 1954, 229.
2) Approvato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia in data 26.I.1955.
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