Regolamento del Fondo Sport-toto (944.130)
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Regolamento del Fondo Sport-toto

Regolamento del Fondo Sport-toto 1 (del 18 gennaio 2011) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: – federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate; – cantonale sulle lotterie e giochi d’azzardo del 4 novembre 1931; – concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti
25 giugno 1928; – sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994; – della Società Sport-toto e le sue direttive per l’utilizzazione dei proventi; – intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della del 7 gennaio 2005,
2 decreta: Capitolo primo Disposizioni generali Art. 1 1 Il presente regolamento disciplina la destinazione della quota parte (di regola il 25%) destinata al Fondo Sport-toto (di seguito Fondo) degli importi assegnati al Cantone Ticino dalla Società cooperativa Swisslos Lotteria intercantonale. 3
2 Il Fondo è destinato al promovimento dello sport nell’ambito delle federazioni sportive a favore della popolazione in genere, e dei giovani in particolare, nonché dell’attività degli enti che operano a questo scopo. I contributi sono riservati alle discipline sportive riconosciute da Swiss Olympic elencate all’art. 3 cpv. 2. 4 Art. 2 5 1 Il Fondo è gestito dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento) per il tramite dell’Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto (in seguito Ufficio fondi). La quota parte dei proventi da destinare ai singoli settori viene determinata annualmente in sede di preventivo.
2 Le competenze decisionali sugli importi dei contributi sono attribuite come segue: a) fino a fr. 10’000.–; b) c) del Dipartimento e al capoufficio per importi superiori a fr. 30’000. – e fino a fr. d) di Stato per importi superiori a fr. 100’000. –.
3 Contro le decisioni in materia di contributo è data facoltà di reclamo all’autorità che ha emanato la decisione entro 15 giorni dall’intimazione. Contro la decisione su reclamo delle autorità subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato. 6
4 I contributi possono essere legati a condizioni e subordinati all’adempimento di oneri e termini. Se manca un’indicazione esplicita del termine, la decisione relativa al contributo concesso vale al massimo tre anni. Art. 3 7 1 I contributi sono assegnati nei seguenti settori: a) delle federazioni cantonali;
1 Titolo modificato dal R 7.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 531.

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Ingresso modificato dal R 7.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 531.
3 Cpv. modificato dal R 7.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 531.
4 Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
5 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172; precedente modifica: BU 2012,

531.

6 Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 364.

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Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172; precedenti modifiche: BU 2012,
531; BU 2014, 121.
b) dei quadri, arbitri e giudici; c) di nuovi impianti sportivi e ristrutturazione e miglioramento di impianti sportivi d) di attrezzi e materiale sportivo; e) di manifestazioni sportive a carattere nazionale e internazionale; f) di formazione regionali per giovani talenti sportivi; g) e leasing di veicoli di trasporto (minibus) per atleti e/o giocatori in età giovanile.
2 Le discipline sportive soggette ai contributi previsti dal presente regolamento sono suddivise in tre gruppi: I gruppo II gruppo III gruppo atletica leggera alpinismo/sci escursionismo attività scacchistiche calcio canottaggio canoa disco su ghiaccio ciclismo curling ginnastica judò gioco delle bocce nuoto pallavolo golf pallacanestro pattinaggio hockey su prato sci scoutismo hockey su rotelle tennis inline hockey tiro sportivo rugby unihockey scherma sport equestri sport handicappati tennis da tavolo triathlon vela
3 Il Consiglio di Stato può, su richiesta delle rispettive federazioni cantonali, inserire nei gruppi sopra citati altre discipline riconosciute da Swiss Olympic e che non presentano i motivi di esclusione di cui all’art. 5. Art. 4 8 Contributi speciali possono essere concessi se interessi sportivi particolari lo giustificano. Art. 5
9 Non sono soggette a contributi le discipline sportive che, pur essendo riconosciute da Swiss Olympic, presentano eccessivi rischi per i praticanti e/o pericoli per la salute, caratteristiche di sport «estremo», rilevanti aspetti di inquinamento ambientale e/o fonico nonché le attività sportive motorizzate. Art. 6
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1 Le richieste per l’ottenimento dei contributi devono essere presentate secondo le disposizioni o le direttive specifiche emanate dall’Ufficio fondi.
2 A giudizio del Dipartimento possono essere versati acconti sull’ammontare dei contributi stabiliti. Capitolo secondo Promozione e attività delle federazioni Art. 7 11 Alle federazioni del I gruppo sono assegnati: a) contributo annuale fisso di fr. 25’000.– ; b) contributo annuale calcolato in ragione di una quota per ogni membro attivo o alunno affiliato rispettiva federazione; il contributo per ogni alunno corrisponde al 60% del contributo per membro attivo. Art. 8 1 È considerato membro attivo chi è socio di una società affiliata a una federazione riconosciuta, partecipa all’attività della società, e per il quale la società versa la tassa alla federazione nazionale.
2 I dirigenti amministrativi e i tecnici sono parificati ai membri attivi. Tutti gli altri soci (onorari, benemeriti, contribuenti, ecc.) non sono considerati membri attivi.
3 È considerato alunno chi non ha ancora compiuto 15 anni.
4 È considerata federazione l’associazione che raggruppa più società della medesima o affine disciplina sportiva. Può eccezionalmente essere parificata a una federazione cantonale anche una singola società purché affiliata a una federazione nazionale aderente a Swiss Olympic e per la cui disciplina sportiva non esiste una federazione cantonale. 12
8 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
9 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
10 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.

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Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
12 Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
Art. 9
13 Alle federazioni del II gruppo e del III gruppo è assegnato un contributo annuale di fr.
25’000.–, rispettivamente di fr. 12’500.– ciascuna. Art. 10 14 1 Le federazioni presentano ogni anno il resoconto dell’impiego dei contributi ricevuti, il rapporto di attività, il conto annuale e la notifica del numero di membri delle società affiliate.
2 Il Consiglio di Stato può negare i contributi di cui agli art. 7 e 9 quando essi non sono più in rapporto con l’effettiva attività sportiva svolta dalla federazione e dalle società a essa affiliate. Capitolo terzo Corsi d’istruzione Art. 11 Sono considerati corsi d’istruzione le lezioni pratiche o teoriche impartite dalle federazioni o per incarico delle stesse a persone qualificate allo scopo di formare o aggiornare quadri, arbitri e giudici. Art. 12
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1 Il contributo per i corsi d’istruzione può essere al massimo del 75% dei costi riconosciuti.
2 Non sono soggetti a contributi i corsi d’istruzione che possono essere organizzati e finanziati nell’ambito delle attività cantonali o federali di Gioventù e Sport, i corsi che non hanno carattere sportivo e i corsi di formazione o aggiornamento professionali (docenti, militari, polizia ecc.).
3 Di regola, il contributo è assegnato per i corsi che si svolgono sul territorio nazionale. Contributi per l’organizzazione di corsi all’estero devono essere giustificati da ragioni eccezionali. Art. 13 16 1 Il richiedente presenta al Dipartimento la domanda con l’elenco circostanziato dei corsi e il preventivo dei costi e dei ricavi. Il contributo massimo è fissato in base al preventivo.
2 Il contributo definitivo è stabilito sulla scorta del consuntivo e non può superare la somma determinata in base al preventivo. Capitolo quarto Impianti sportivi Art. 14 17 1 Il contributo per la costruzione di nuovi impianti sportivi o per la ristrutturazione o il miglioramento di quelli esistenti può essere accordato solo per gli impianti destinati in modo preponderante alle società affiliate alle federazioni delle discipline elencate all’art. 3 cpv. 2.
2 Sono pure soggetti a contributi i macchinari di costo superiore a fr. 3’000.- indispensabili per la preparazione delle superfici di gioco.
3 Il contributo ammonta al massimo al 35% dei costi complessivi riconosciuti. Art. 15 18
1 Il contributo può essere negato se l’impianto risulta superfluo o eccessivo nel concetto di una razionale ripartizione di impianti analoghi sul territorio cantonale e quando il finanziamento dell’opera non è assicurato e/o non sono dati i presupposti per una sostenibile gestione economica dell’infrastruttura.
2 Sono esclusi da contributi gli impianti sportivi la cui realizzazione costituisce l’adempimento di un obbligo legale di diritto pubblico (installazioni sportive scolastiche, poligoni di tiro a 300 m ecc.) e gli impianti costruiti a scopo di lucro, riservati casi eccezionali di pubblico interesse.
3 Sono pure esclusi da contributi i costi d’esercizio e di manutenzione degli impianti e dei macchinari. Art. 16 19 La richiesta deve essere presentata al Dipartimento con il preventivo di spesa, il piano di finanziamento, i progetti esecutivi e la licenza edilizia. L’autorità può richiedere ulteriore documentazione ed esigere la modificazione del progetto. Art. 17
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1 Il contributo massimo è determinato in base al preventivo di spesa.

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Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
14 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
15 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
16 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
17 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
18 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.

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Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
20 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
2 Il richiedente presenta il consuntivo con i documenti comprovanti la spesa.
3 Il contributo definitivo è fissato in base ai costi effettivi computabili e non può superare l’importo stabilito sulla scorta del preventivo; il versamento del contributo è inoltre subordinato alla verifica dei lavori da parte dell’Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti. Art. 18 21
1 I contributi devono essere restituiti se, entro 15 anni dal momento del loro pagamento (10 anni per i macchinari), gli impianti sono sottratti alla loro destinazione, alienati a persone o enti non aventi diritto a contributi o usati a scopo di lucro; può essere chiesta la restituzione anche nel caso di trascuratezza nella manutenzione.
2 La restituzione di contributi è ordinata dal Consiglio di Stato.
3 Il beneficiario del contributo è tenuto a notificare all’Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto ogni cambiamento di proprietà e di ragione sociale. Capitolo quinto Attrezzi e materiale sportivo Art. 19 22 1 Le società o le federazioni sportive possono beneficiare di contributi per l’acquisto di attrezzi e di materiale sportivo importanti utilizzati in stretta relazione con la disciplina esercitata.
2 Non sono soggette a contributi le attrezzature e le macchine d’ufficio, il materiale pubblicitario e amministrativo e l’equipaggiamento personale.
3 Sono pure esclusi l’acquisto di attrezzi e materiale di uso e consumo, di costo ridotto e le revisioni e le riparazioni. Valgono inoltre le esclusioni previste per gli impianti di cui all’art. 15 cpv. 2. Art. 20 23 Il contributo ammonta al massimo al 50% dei costi e non può superare, per lo stesso richiedente, fr. 10’000.– in due anni consecutivi. Art. 21
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1 La richiesta di contributo deve essere presentata al Dipartimento corredata di una relazione e del preventivo dei costi e dei ricavi. Il contributo massimo è fissato in base al preventivo.
2 Il richiedente presenta il consuntivo con i documenti comprovanti la spesa.
3 Il contributo definitivo è fissato in base ai costi effettivi computabili e non può superare l’importo stabilito sulla scorta del preventivo. Capitolo sesto Manifestazioni Art. 22 25 È possibile erogare contributi per le manifestazioni sportive di carattere nazionale o internazionale autorizzate dalle rispettive federazioni. Art. 23 26 1 Il contributo ammonta, al massimo, al 30% dei costi complessivi riconosciuti.
2 Per manifestazioni di particolare risonanza e importanza il Consiglio di Stato può accordare un contributo superiore fino a un massimo del 50%. Art. 24 27 1 La richiesta di contributo deve essere presentata al Dipartimento corredata di una relazione della manifestazione e del preventivo dei costi e dei ricavi. Il contributo massimo è fissato in base al preventivo.
2 Il contributo definitivo è fissato in base ai costi effettivi riconosciuti e non può essere maggiore dell’importo stabilito sulla scorta del preventivo. Esso non può, in ogni caso, superare l’eventuale disavanzo della manifestazione. Capitolo settimo Centri di formazione regionali

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Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172; precedente modifica: BU 2012,

531.

22 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
23 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
24 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
25 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.

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Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
27 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
Art. 25
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1 È possibile erogare contributi per i centri di formazione regionali per giovani talenti mandato delle stesse.
2 Entrano in considerazione solo i centri con concetti o programmi di formazione riconosciuti dalle federazioni nazionali di riferimento, rispettivamente da Swiss Olympic e dall’Ufficio federale dello sport. Art. 26 29 1 Il contributo annuo ammonta al massimo a fr. 30’000.– per specialità sportiva o categoria per il riconoscimento delle specialità sportive fanno stato le Direttive di Swiss Olympic. 30
2 In caso di centri con più specialità o categorie d’età, la federazione può beneficiare al massimo di fr. 60'000.– Capitolo ottavo Veicoli di trasporto Art. 27
1 Le società o le federazioni sportive possono beneficiare di contributi per l’acquisto o il leasing di veicoli di trasporto (minibus) per atleti e/o giocatori in età giovanile che praticano una disciplina sportiva in ambito federativo. 31
2 Entrano in considerazione solo i veicoli nuovi e i veicoli d’occasione che hanno al massimo 3 anni di vita (fa stato la prima data d’immatricolazione) e percorso al massimo 60’000 km. Art. 28 32 Il contributo ammonta al massimo al 30% dei costi per l’acquisto e al 25% per il leasing, ritenuto un importo massimo di fr. 16’500. – per l’acquisto e fr. 3’000.– all’anno per il leasing. Art. 29 33
1 I contributi per l’acquisto devono essere restituiti se, entro dal loro versamento, i veicoli sono sottratti alla loro destinazione o alienati a enti non soggetti a contributi.
2 La restituzione di contributi è ordinata dal Consiglio di Stato. Capitolo nono Disposizioni finali Art. 30 Il regolamento per la ripartizione dei proventi dello Sport-toto del 7 ottobre 1998 è abrogato. Art. 31 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2011. Pubblicato nel BU 2011 , 46.
28 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
29 Art. modificato dal R 7.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 531.
30 Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
31 Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.

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Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
33 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
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