Legge cantonale sull’energia
1 Legge cantonale sull’energia (Len) 1 (dell’8 febbraio 1994) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il decreto federale sull’energia del 14 dicembre 1990, 2 il relativo regolamento di applicazione e il messaggio 7 novembre 1990 n. 3704 del Consiglio di Stato, decreta: TITOLO I Generalità
Scopo
Art. 1 1 La presente legge ha lo scopo di favorire un approvvigionamento energetico del Cantone sufficiente, sicuro, economico e compatibile con le esigenze di protezione dell’ambiente.
2 Tramite misure di pianificazione, di promozione e di regolamentazione essa promuove: a) l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia; b) lo sviluppo e l’utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili; c) la riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche importate; d) il ruolo dell’Azienda elettrica ticinese (AET).
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Campo di applicazione Art. 2 La legge si applica al campo della produzione, della distribuzione e dell’utilizzazione dell’energia. TITOLO II Pianificazione energetica
Politica energetica cantonale e comunale Art. 3 4 1 La politica energetica del Cantone è stabilita nel Piano energetico cantonale in modo coordinato con le altre politiche settoriali.
2 I Comuni possono elaborare dei piani energetici comunali.
Piano energetico cantonale (PEC)
a) contenuti 5 Art. 4 6 1 Il PEC: a) stabilisce gli indirizzi della politica energetica cantonale; b) fissa gli obiettivi per ogni settore del sistema energetico (obiettivi settoriali) sulla base di specifiche schede; c) definisce un piano d’azione comprendente: - gli strumenti atti a raggiungere gli obiettivi settoriali, - lo scenario energetico determinato dall’adozione di questi strumenti, - le autorità che sono tenute ad attuarlo e - i soggetti a cui esso si applica.
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Titolo modificato dalla L 5.11.2014; in vigore dal 1.2.2015 - BU 2015, 3.
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RS 730.0
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Lett. modificata dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 254.
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Art. modificato dalla L 29.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 70.
5
Nota marginale modificata dalla L 29.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 70.
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Art. modificato dalla L 29.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 70.
2
2 Nell’ambito degli aggiornamenti del PEC il Consiglio di Stato verifica i risultati raggiunti e informa sull’evoluzione della produzione, dell’approvvigionamento, della distribuzione e dei consumi di energia.
b) procedura 7 Art. 5
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1 Il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni, gli altri enti pubblici e quelli privati che svolgono attività rientranti nel campo di applicazione di questa legge nonché le organizzazioni interessate, elabora e aggiorna il PEC.
2 Il PEC è sottoposto al Gran Consiglio ogni quattro anni, di regola in occasione della prima presentazione di legislatura delle Linee direttive e del Piano finanziario.
3 Il Gran Consiglio lo discute e lo approva oppure lo rinvia totalmente o parzialmente al Consiglio di Stato, che è tenuto a modificarlo nel senso indicato dalla discussione parlamentare. La presentazione di emendamenti è esclusa.
4 Il PEC è pubblico.
c) obbligo di collaborare Art. 5a
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1 Le imprese del settore (produttori, importatori, esportatori, commercianti e distributori di energia) che esercitano la loro attività nel Cantone e i consumatori pubblici sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per l’allestimento e l’aggiornamento del Piano energetico cantonale.
2 Informazioni supplementari possono essere raccolte su un campione di consumatori privati disponibili a fornire i dati richiesti; sono garantite la discrezione e la tutela del segreto di fabbricazione e degli affari.
Indirizzi per la produzione di energia elettrica
a) fonti rinnovabili Art. 5b 10
1 Il solare fotovoltaico è da promuovere prioritariamente sugli edifici; non sono ammessi impianti su superfici lacustri naturali o artificiali.
2 La realizzazione di parchi eolici è possibile laddove l’impatto sul paesaggio sia sostenibile e le condizioni di allacciamento alla rete elettrica e le vie d’accesso lo permettano.
b) idroelettrico Art. 5c
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1 Le centrali idroelettriche con potenza inferiore ai 10 MW sono da promuovere alle condizioni stabilite nel Piano direttore e prioritariamente sfruttando infrastrutture esistenti.
2 È ammessa unicamente la realizzazione di impianti di pompaggio-turbinaggio di piccola-media potenza per la regolazione della rete cantonale e nazionale.
c) obbligo della cogenerazione Art. 5d 12 1 La produzione di energia elettrica da centrali a legna viene sostenuta solo se sussidiaria alla produzione ed allo sfruttamento di energia termica.
2 La produzione di energia elettrica da impianti a biomassa (scarti organici) viene sostenuta solo se sussidiaria alla reimmissione nel ciclo naturale della materia organica.
d) fonti non rinnovabili Art. 5e 13 La produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili è ammessa solo nel caso di impianti a gas abbinati alla produzione ed allo sfruttamento di energia termica.
Indirizzi per l’energia termica
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Nota marginale modificata dalla L 29.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 70.
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Art. modificato dalla L 29.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 70.
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Art. introdotto dalla L 29.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 70.
10 Art. introdotto dalla L 5.11.2014; in vigore dal 1.2.2015 - BU 2015, 3.
11 Art. introdotto dalla L 5.11.2014; in vigore dal 1.2.2015 - BU 2015, 3.
12 Art. introdotto dalla L 5.11.2014; in vigore dal 1.2.2015 - BU 2015, 3.
13 Art. introdotto dalla L 5.11.2014; in vigore dal 1.2.2015 - BU 2015, 3.
3 Art. 5f
14 Le reti di teleriscaldamento sono da realizzare prioritariamente rispetto ad una rete capillare del gas o, a dipendenza dell’idoneità della zona e della situazione della distribuzione del gas, in modo complementare. TITOLO III Promozione
Informazione e consulenza Art. 6 Il Cantone promuove, singolarmente o in collaborazione con Aziende, Associazioni professionali o Comuni, l’informazione, la consulenza e l’aggiornamento professionale.
Incentivi
15 Art. 7 16 Il Cantone, in base agli obiettivi fissati dalla politica energetica definita nel Piano energetico cantonale e nei suoi periodici aggiornamenti, promuove mediante aiuti finanziari l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia (efficienza ed efficacia energetica), in particolare nel parco immobiliare, la produzione e l’utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili, la distribuzione di energia termica attraverso reti di teleriscaldamento e la mobilità sostenibile.
Sviluppo di nuove tecnologie Art. 8 Il Cantone può favorire lo sviluppo di nuove tecnologie per l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia e per l’utilizzazione delle fonti energetiche indigene rinnovabili, sostenendo la ricerca e la realizzazione di impianti pilota e a scopo dimostrativo.
Finanziamento 17 Art. 8a 18
1 I provvedimenti di promozione previsti dalla presente legge, in particolare nel settore dell’efficienza ed efficacia energetiche negli edifici e della produzione e distribuzione di energia termica, sono finanziati mediante un credito quadro di regola quadriennale stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum facoltativo.
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2 La ripartizione del credito quadro sui singoli anni viene stabilita dal Consiglio di Stato nel Piano finanziario degli investimenti.
3 Il Consiglio di Stato, nei limiti del credito quadro stanziato dal Gran Consiglio, è competente per la concessione dei singoli contributi o sussidi e per stabilire eventuali ordini di priorità.
Fondo per le energie rinnovabili (FER)
a) costituzione e finanziamento Art. 8b
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1 È costituito un fondo cantonale destinato a favorire la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sul territorio cantonale nonché l’efficienza ed il risparmio energetici ai sensi della Legge federale sull’energia del 26 giugno 1998 (LEne).
2 Il fondo è alimentato come segue: a) per ogni kWh della produzione annua effettiva di energia elettrica proveniente da quote di partecipazione già acquisite da AET in centrali elettriche a carbone, il Cantone, se AET chiude i conti dell’anno precedente a quello corrente di prelievo con un risultato ordinario positivo, preleva un importo stabilito ogni 4 anni dal Gran Consiglio, non inferiore a 0.6 cts/kWh e non superiore alla quota massima stabilita dalle relative disposizioni federali (prelievo sulla produzione); 21 b) per ogni kWh di energia elettrica erogata al consumatore finale, il Cantone preleva, per il tramite del gestore di rete e analogamente al prelievo federale, un importo non inferiore a 0.2 cts/kWh e non superiore a 0.5 cts/kWh, la cui entità e messa in vigore è decisa dal Gran Consiglio ogni quattro anni (prelievo sul consumo).
14 Art. introdotto dalla L 5.11.2014; in vigore dal 1.2.2015 - BU 2015, 3.
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Nota marginale modificata dalla L 5.11.2014; in vigore dal 1.2.2015 - BU 2015, 3.
16 Art. modificato dalla L 5.11.2014; in vigore dal 1.2.2015 - BU 2015, 3; precedente modifica: BU 2011, 69.
17 Nota marginale introdotta dalla L 5.11.2014; in vigore dal 1.2.2015 - BU 2015, 3.
18 Art. introdotto dalla L 29.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 69.
19 Cpv. modificato dalla L 5.11.2014; in vigore dal 1.2.2015 - BU 2015, 3.
20 Art. introdotto dalla L 19.12.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 123.
21 Lett. modificata dalla L 12.12.2016; in vigore dal 1.3.2017 - BU 2017, 15.
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3 Sul prelievo sul consumo di cui al cpv. 2 lett. b) può essere applicato un supplemento, deciso dal Gran Consiglio ogni quattro anni, pari ad un importo compreso tra 0.9 a 1.1 cts. L’introito risultante sarà riversato ai Comuni per finanziare le attività di cui all’art. 8c lett. g) secondo una specifica chiave di riparto, che il Consiglio di Stato elaborerà in sede di regolamento tenendo conto, in modo ponderato, dei consumi, degli abitanti, della superficie delle zone edificabili e del numero di edifici di ogni singolo Comune.
4 I consumatori finali con un consumo superiore ad una determinata soglia fissata dal Consiglio di Stato sono esonerati dal prelievo sul consumo eccedente la soglia stessa.
b) scopo Art. 8c 22 Il fondo è destinato a finanziare: a) la costruzione di impianti da parte dell’AET, da sola o in collaborazione con enti di diritto pubblico ticinesi; b) la costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di proprietà pubblica o privata, con le modalità stabilite dal Consiglio di Stato in sede di regolamento;
23 c) ... 24 d) ... 25 e) la ricerca da parte di enti con sede in Ticino, le analisi nel settore dell’energia e del clima contestualizzate al Ticino, gli studi di fattibilità per la valorizzazione delle risorse energetiche indigene e la realizzazione di progetti innovativi in territorio ticinese; 26 f) progetti di formazione continua e la consulenza nei settori della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell’efficacia, dell’efficienza e del risparmio energetici;
27 g) se il supplemento al prelievo di cui all’art. 8b cpv. 3 è applicato, le attività dei Comuni, debitamente documentate, nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico, in particolare per il risanamento del proprio parco immobiliare e di quello in comproprietà, per la costruzione di nuovi edifici ad alto standard energetico, per interventi sulle proprie infrastrutture, per la costruzione di reti di teleriscaldamento alimentate prevalentemente con energie rinnovabili, per l’implementazione di reti intelligenti (smartgrid), ivi compreso il sussidio di batterie per l’accumulo di energia, per incentivi a favore dei privati, delle aziende e degli enti pubblici e in genere per tutti gli altri provvedimenti adottati per promuovere un’utilizzazione più parsimoniosa e razionale dell’energia elettrica.
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c) rapporti con AET Art. 8d 29 1 Il Cantone acquisisce e cede a titolo gratuito all’AET l’energia elettrica acquistata a costo di remunerazione grazie al fondo e i relativi certificati di origine. 30
2 L’AET fornisce il supporto tecnico e amministrativo per la gestione del fondo in relazione alle attività legate all’art. 8c lett. a) e b). 31
3 AET gestisce fisicamente e commercializza, in proprio o in collaborazione con le aziende distributrici ticinesi, l’energia acquisita in base al capoverso 1.
d) organizzazione Art. 8e 32 1 Le modalità di utilizzo del fondo e le condizioni di accesso ai finanziamenti di cui all’art.
8c, saranno definite dal Consiglio di Stato mediante apposito regolamento di applicazione.
22 Art. introdotto dalla L 19.12.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 123.
23 Lett. modificata dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 254; precedente modifica: BU 2017,
15.
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Lett. abrogata dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 254.
25 Lett. abrogata dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 254.
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Lett. modificata dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 254.
27 Lett. modificata dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 254.
28 Lett. modificata dalla L 12.12.2016; in vigore dal 1.3.2017 - BU 2017, 15.
29 Art. introdotto dalla L 19.12.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 123.
30 Cpv. modificato dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 254.
31 Cpv. modificato dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 254.
32 Art. introdotto dalla L 19.12.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 123.
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2 Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione consultiva, nella quale siano rappresentati i competenti servizi cantonali, l’AET, i Comuni, i gestori di rete, l’associazione TicinoEnergia, la SUPSI ed altri enti interessati.
3 La Commissione ha il compito, in particolare, di valutare e preavvisare i progetti e l’attività dei Comuni, nonché i relativi contributi alla costruzione, le remunerazioni dell’energia elettrica prodotta e la riversione ai Comuni degli introiti dedicati alla politica energetica comunale. TITOLO IV Provvedimenti CAPITOLO I Provvedimenti sull’utilizzazione dell’energia
Provvedimenti sugli edifici Art. 9 Edifici e locali riscaldati o raffreddati devono essere isolati termicamente, resi ermetici e provvisti di una massa termica adeguata.
Provvedimenti sugli impianti Art. 10 1 Gli impianti destinati al riscaldamento, alla climatizzazione, alla ventilazione o al raffreddamento, nonché quelli artigianali e industriali devono essere dimensionati, costruiti e mantenuti in modo da ridurre al minimo le perdite di trasformazione e di distribuzione dell’energia impiegata.
2 Il calore residuo deve essere recuperato nel limite della fattibilità tecnica ed economica.
3 Gli impianti di grande potenza che utilizzano energia fossile per la produzione di calore devono di regola essere concepiti come impianti di cogenerazione.
Installazioni con notevole potenza assorbita Art. 11 1 Il ricorso a installazioni di climatizzazione che assorbono notevole potenza è autorizzato a dipendenza dell’utilizzazione particolare dell’edificio, del locale, della sua posizione oppure quando permette di ottenere un risparmio energetico.
2 La tipologia dell’edificio non è motivo sufficiente per giustificare la realizzazione di un impianto di climatizzazione.
Competenza
Art. 12 Il Consiglio di Stato fissa le norme tecniche, i limiti di potenza, i criteri di applicazione, le eventuali deroghe, nonché le procedure di autorizzazione relativi alle norme del presente capitolo. CAPITOLO II Provvedimenti sulla distribuzione dell’energia in rete Art. 13-14 ... 33 Art. 15 ... 34 TITOLO V Attuazione
Disposizioni esecutive 35 Art. 16
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1 Il Consiglio di Stato esercita tutti i compiti necessari all’attuazione della presente legge. Esso emana in particolare le disposizioni necessarie per il rilascio degli incentivi, segnatamente definendo le procedure, le autorità competenti e le condizioni per l’ottenimento degli incentivi.
2 Le procedure necessarie al rilascio degli incentivi e le elaborazioni dei dati ivi contenuti possono essere eseguite sia in forma elettronica sia in forma cartacea. La copia digitale del documento
33 Art. abrogati dalla L 30.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 17; precedente modifica: BU 2009, 54.
34 Art. abrogato dalla L 30.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 27; precedente modifica: BU 2009,
54.
35 Nota marginale modificata dalla L 23.9.2020; in vigore dal 4.12.2020 - BU 2020, 350.
36 Art. modificato dalla L 23.9.2020; in vigore dal 4.12.2020 - BU 2020, 350.
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cartaceo, con le necessarie misure di sicurezza, è presunta equivalente all’originale cartaceo. In seguito l’originale cartaceo può essere distrutto.
3 Il Consiglio di Stato può delegare le proprie competenze alle unità amministrative subordinate e anche a enti terzi, in particolare all’AET.
Municipi
Art. 17 I Municipi: a) allestiscono il catasto degli impianti soggetti alle norme della legislazione federale e cantonale sull’energia; b) designano le persone autorizzate ad eseguire i controlli secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Stato per decreto esecutivo e fissano le relative tasse.
Proprietari
Art. 18 1 I proprietari sono tenuti a gestire i loro edifici e impianti conformemente alle possibilità date dalla tecnica in modo da ridurre al minimo le perdite di energia.
2 Essi devono in particolare: a) permettere l’accesso per i controlli necessari; b) consentire l’esecuzione di eventuali piccoli interventi connessi al controllo; c) notificare al Municipio la messa in funzione di ogni nuovo impianto, le modifiche importanti, come pure tutti i dati necessari all’allestimento del catasto di cui all’articolo 17 lett. a).
Ricorsi
Art. 19 37 1 Contro le decisioni comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato in conformità alla legge organica comunale del 10 marzo 1987.
2 Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
3 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Disposizioni penali Art. 20 1 I reati puniti dalla legislazione federale sull’energia sono perseguiti dall’autorità giudiziaria.
2 ...
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3 Le infrazioni alla presente legge sono perseguite dal Dipartimento competente con la multa fino al massimo di fr. 10'000.--, è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni. 39 TITOLO VI Disposizioni transitorie e finali
Diritto transitorio Art. 21 1 Le domande di costruzione pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo il diritto anteriore.
2 Il fondo per le energie rinnovabili (FER) garantisce il finanziamento dell’acquisto di energia rinnovabile proveniente da impianti che ne sono già al beneficio prima del 31 dicembre 2020. 40
3 L’AET fornisce il supporto tecnico e amministrativo per la gestione del fondo in relazione alle attività di cui al cpv. 1.
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Modifiche e abrogazioni Art. 22 1 Sono abrogati il Decreto legislativo su alcuni provvedimenti in materia di risparmio energetico del 6 settembre 1982, il relativo Regolamento di applicazione e il decreto legislativo
37 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 39; precedente modifica: BU 1997,
218.
38 Cpv. abrogato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 259; precedente modifica: BU 2009,
39.
39 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261; precedente modifica: BU 2004,
390.
40 Cpv. introdotto dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 254.
41 Cpv. introdotto dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 254.
7 concernente il controllo delle immissioni di sostanze inquinanti e delle perdite energetiche degli impianti di combustione e del loro funzionamento del 6 settembre 1982.
2
... 42
Entrata in vigore Art. 23 1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. 43 Pubblicata nel BU 1994 , 105.
42 Cpv. abrogato dalla L 23.9.2020; in vigore dal 4.12.2020 - BU 2020, 350.
43 Entrata in vigore: 1° aprile 1994 - BU 1994, 105.
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