Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi in pedagogia (5.1.8.4.3)
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Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi in pedagogia

5.1.8.4.3 Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi in pedagogia curativa scolastica La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), visti gli art. 2, 4 e 6 dell’Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del
18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi) e lo statuto della CDPE del 3 marzo 2005, I. Disposizioni generali

Principio

1) Art. 1 dalle scuole universitarie, sono riconosciuti dalla CDPE, se soddisfano le esigenze minime previste dal presente regolamento.

Campo di applicazione

Art. 2

Il presente regolamento si applica ai diplomi d’insegnamento che:
a. attestano che la formazione è stata compiuta in un’università, in un’alta scuola pedagogica o un’altra scuola universitaria e;
b. Esso non si applica ai diplomi concernenti altri rami professionali nel campo della pedagogia curativa.
1. Formazione

Scopo

3) Art. 3 per poter svolgere un lavoro educativo e formativo nei confronti di allievi e allieve che presentano difficoltà particolari di comportamento e/o d’apprendimento. La formazione prepara i diplomati e le diplomate ad essere in grado:
a.
b. di pianificare, dispensare e valutare un insegnamento adatto ai diversi livelli, come pure delle misure di sostegno scolastico;
c. di svolgere la propria attività sia nel campo dell’insegnamento regolare che in quello specializzato;
d.
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g.
h. di intraprendere una riflessione scientifica sui problemi che si pongono e sui compiti da assumere e anche sulle possibilità dell’azione pedagogica; e
i. di pianificare il proprio perfezionamento e aggiornamento professionale.

Condizioni d’ammissione e

struttura della formazione

4) Art. 4 (Bachelor o master) per l’insegnamento regolare a livello prescolastico o della scuola obbligatoria. Possono pure aver accesso alla formazione le titolari e i titolari di un bachelor ottenuto in un campo di studio vicino. Queste persone devono fornire, prima o durante i loro studi, delle prestazioni complementari teoriche e/o pratiche che le abilitano all’insegnamento in classi regolari.

Caratteristiche della formazione

5) Art. 5 La formazione mette in relazione teoria e pratica, insegnamento e ricerca. La formazione si basa sul piano degli studi emanato o approvato dal Cantone o da più Cantoni. Esso comprende:
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c. lo studio di elementi rilevanti di materie vicine, quali la psicologia, la medicina, la sociologia e il diritto. La formazione può mettere l’accento su ambiti specifici della pedagogia curativa, in particolare sulla pedagogia richiesta in caso di difficoltà di apprendimento, handicap mentali, disturbi comportamentali, disturbi di linguaggio, handicap fisici e sensoriali (in particolare udito e vista), debolezza di rendimento settoriale e plurihandicap.

Formazione pratica

Art. 6

La formazione pratica è parte integrante della formazione. La formazione pratica si svolge mediante stages accompagnati. Se la formazione è svolta parallelamente all’attività professionale, una parte degli stages è sostituita dall’assistenza pedagogica durante l’esercizio della professione. Gli istituti di formazione, in collaborazione con gli istituti di stages, assumono il compito di seguire e valutare gli studenti e le studentesse durante la formazione pratica.
6)

Volume della formazione

7) Art. 7 La formazione comprende 90-120 crediti secondo il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS) , di cui almeno 45 crediti per la formazione svolta sotto la guida di una o un insegnante e almeno 20 crediti per la formazione pratica. Corrisponde a un ciclo di studi master.

Qualifiche dei docenti e delle docenti

Art. 8

I docenti e le docenti possiedono:
a. un titolo di una scuola universitaria nella o nelle discipline corrispondenti, nonché, di regola, un diploma d’insegnamento o di pedagogia curativa; oppure
b. un diploma di pedagogia curativa nonché perfezionamento professionale qualificato nel settore della consulenza, della terapia, della gestione o della direzione. Essi hanno inoltre un’esperienza professionale e competenze didattiche adeguate per l’insegnamento nelle scuole universitarie.
9)

Qualifiche dei responsabili e delle

responsabili della formazione pratica

Art. 9 I responsabili e le responsabili della formazione pratica sono titolari di un diploma d’insegnamento in pedagogia curativa scolastica e hanno insegnato, con successo, nel settore dell’insegnamento in pedagogia curativa scolastica almeno due anni a tempo pieno. La formazione necessaria all’adempimento dei loro compiti è assunta, di regola, dagli istituti di formazione.
2. Diploma

Regolamento di diploma

Art. 10

Ogni istituto di formazione dispone di un regolamento emanato o approvato dal Cantone o da più Cantoni. Se un istituto di formazione è posto sotto la responsabilità di più Cantoni, il regolamento di diploma può essere emanato dal Cantone o dall’organo designato dai Cantoni responsabili dell’istituto. Il regolamento di diploma stabilisce in particolare le modalità per il conferimento del diploma e indica i mezzi di ricorso.

Conferimento del diploma

Art. 11

Il diploma è conferito in base alla valutazione delle prestazioni nei seguenti campi:
a.
b.
c. lavoro di master.

Attestato di diploma

Art. 12

L’attestato di diploma reca:
a. la denominazione dell’istituto di formazione e del Cantone o dei Cantoni che rilasciano o riconoscono il diploma;
b.
c. la menzione «Diploma in pedagogia curativa scolastica»;
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Titolo

Art. 13

Il titolare o la titolare di un diploma riconosciuto sono legittimati a portare il titolo di «Docente diplomato d’insegnamento in pedagogia curativa scolastica (CDPE)» o di «Docente diplomata d’insegnamento in pedagogia curativa scolastica (CDPE)». La denominazione dei titoli nell’ambito della riforma di Bologna segue il Regolamento concernente i titoli della CDPE.
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Commissione di riconoscimento

Art. 14

La valutazione delle domande di riconoscimento e l’esame periodico del rispetto delle condizioni di riconoscimento, come pure la trattazione di altre problematiche in relazione alla formazione dei docenti e delle docenti nel campo della pedagogia curativa scolastica in Svizzera, sono evase da una commissione di riconoscimento. La commissione si compone di sette membri al massimo. Le regioni linguistiche della Svizzera devono essere debitamente rappresentate. Il Comitato della CDPE nomina i membri della commissione e il presidente o la presidente. Il Segretariato della CDPE funge da segretariato della commissione di riconoscimento.

Domanda di riconoscimento

Art. 15

Il Cantone o più Cantoni inoltrano la domanda di riconoscimento alla CDPE, corredata della documentazione necessaria al suo esame. Se un istituto di formazione è posto sotto la responsabilità di più Cantoni, quest’ultimi possono designare il Cantone incaricato della presentazione della domanda. La commissione di riconoscimento esamina la domanda e formula una proposta alla CDPE. I membri della commissione possono assistere alle lezioni e agli esami, e richiedere una documentazione supplementare.

Decisione

Art. 16

La decisione di accordare, rifiutare o annullare il riconoscimento è di competenza del Comitato della CDPE. In caso di rifiuto o di annullamento del riconoscimento, la decisione deve indicarne i motivi. Devono inoltre essere menzionate le misure da adottare, affinché il diploma possa essere successivamente riconosciuto. Qualora un diploma non soddisfi più le condizioni di riconoscimento previste dal presente regolamento, il Comitato della CDPE assegna al Cantone o ai Cantoni interessati un congruo termine per porvi rimedio. L’autorità responsabile dell’istituto di formazione ne è informata.

Registro

Art. 17

La CDPE tiene un registro dei diplomi riconosciuti. IV. / Art. 18
13) V. Rimedi di diritto Art. 19 Le decisioni dell’autorità di riconoscimento possono essere impugnate con azione di diritto pubblico rispettivamente ricorso di diritto pubblico dinnanzi al Tribunale federale (art. 10 Accordo sul riconoscimento dei diplomi). VI. Disposizioni finali Art. 20 I diplomi riconosciuti da uno o più Cantoni, che sono stati rilasciati prima dell’attribuzione del riconoscimento giusta il presente regolamento, sono a loro volta riconosciuti dopo il riconoscimento dei primi diplomi ai sensi del presente regolamento. I titolari e le titolari di un diploma riconosciuto ai sensi del cpv. 1 sono legittimati a portare il titolo menzionato all’art. 13 cpv. 1.
14) Il segretariato della commissione di riconoscimento rilascia, su richiesta, un attestato di riconoscimento.
2. Disposizioni transitorie circa le modifiche del 28 ottobre 2005
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Ammissione alla formazione con un

vecchio diploma d’insegnamento

16) Art. 21 Persone con un diploma ottenuto sotto il precedente sistema giuridico (senza bachelor) possono accedere alla formazione durante un periodo transitorio di dieci anni a partire dall’entrata in vigore delle modifiche del 28 ottobre 2005.

Formazione secondo il

precedente regime giuridico

Art. 22

Le scuole universitarie possono autorizzare le studentesse e gli studenti a cominciare la formazione di diploma ai sensi del regime giuridico precedente le modifiche del 28 ottobre 2005 fino al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore di quest’ultime. Se il regolamento interno della loro scuola universitaria lo permette, le studentesse e gli studenti che hanno cominciato la loro formazione sotto il precedente regime giuridico, la possono terminare sotto lo stesso regime. Le scuole universitarie possono prevedere una mutazione verso i cicli conformi alle nuove disposizioni, ma questo cambio non deve comportare svantaggi per le studentesse e gli studenti che hanno già cominciato.

Procedura di riconoscimento secondo

il precedente regime giuridico

17) Art. 23 Le richieste di riconoscimento inoltrate sotto il precedente regime giuridico sono valutate in base a quest’ultimo regime. Le richieste di riconoscimento inoltrate nei due anni seguenti l’entrata in vigore delle modifiche del 28 ottobre 2005, sono valutate, su richiesta, in base al precedente regime giuridico. Le decisioni prese secondo i cpv. 1 e 2 contengono delle indicazioni riguardo gli adattamenti da attuare per soddisfare le nuove disposizioni. Tutte le richieste di riconoscimento inoltrate oltre due anni dopo l’entrata in vigore delle modifiche del 28 ottobre 2005 sono valutate secondo il nuovo regime giuridico.

Revisione delle decisioni

di riconoscimento

18) Art. 24 I cicli di studio, i cui diplomi sono stati riconosciuti dal Comitato della CDPE in base al precedente regime giuridico, devono essere adeguati al nuovo regime giuridico entro cinque anni dall’entrata in vigore delle modifiche del 28 ottobre 2005. Gli adeguamenti attuati devono essere sottoposti alla commissione di riconoscimento per la verifica. Se da questo esame risulta che le modifiche attuate ai cicli di studio soddisfano le nuove disposizioni, la commissione di riconoscimento propone al Comitato della CDPE di confermare la decisione di riconoscimento. Se l’esame mostra, invece, che gli adeguamenti attuati sono insufficienti, la decisione di conferma del riconoscimento è legata a delle condizioni.
3. Entrata in vigore Art. 25 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Le modifiche del 28 ottobre 2005 entrano in vigore il 1° gennaio 2006.
19) Il regolamento è applicabile a tutti i Cantoni che hanno aderito all’Accordo sul riconoscimento dei diplomi. Pubblicato nel BU 2008 , 159. Note:
1) Modifica del 28 ottobre 2005.
2) Modifica del 28 ottobre 2005.
3) Modifica del 28 ottobre 2005.
4) Determinanti sono le Direttive per l’applicazione della dichiarazione di Bologna nelle scuole universitarie professionali e nelle alte scuole pedagogiche, promulgate dal Consiglio delle scuole universitarie professionali il 5 dicembre 2002, come pure le Direttive per il rinnovamento coordinato
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dalla Conferenza universitaria svizzera il 4 dicembre 2003.
5) Determinanti sono le Direttive per l’applicazione della dichiarazione di Bologna nelle scuole universitarie professionali e nelle alte scuole pedagogiche, promulgate dal Consiglio delle scuole universitarie professionali il 5 dicembre 2002, come pure le Direttive per il rinnovamento coordinato dell’insegnamento nelle università svizzere nell’ambito del processo di Bologna (Direttive Bologna) emanate dalla Conferenza universitaria svizzera il 4 dicembre 2003.
6) Determinanti sono le Direttive per l’applicazione della dichiarazione di Bologna nelle scuole universitarie professionali e nelle alte scuole pedagogiche, promulgate dal Consiglio delle scuole universitarie professionali il 5 dicembre 2002, come pure le Direttive per il rinnovamento coordinato dell’insegnamento nelle università svizzere nell’ambito del processo di Bologna (Direttive Bologna) emanate dalla Conferenza universitaria svizzera il 4 dicembre 2003.
7) Determinanti sono le Direttive per l’applicazione della dichiarazione di Bologna nelle scuole universitarie professionali e nelle alte scuole pedagogiche, promulgate dal Consiglio delle scuole universitarie professionali il 5 dicembre 2002, come pure le Direttive per il rinnovamento coordinato dell’insegnamento nelle università svizzere nell’ambito del processo di Bologna (Direttive Bologna) emanate dalla Conferenza universitaria svizzera il 4 dicembre 2003.
8) Determinanti sono le Direttive per l’applicazione della dichiarazione di Bologna nelle scuole universitarie professionali e nelle alte scuole pedagogiche, promulgate dal Consiglio delle scuole universitarie professionali il 5 dicembre 2002, come pure le Direttive per il rinnovamento coordinato dell’insegnamento nelle università svizzere nell’ambito del processo di Bologna (Direttive Bologna) emanate dalla Conferenza universitaria svizzera il 4 dicembre 2003.
9) Modifica del 28 ottobre 2005.
10) Modifica del 28 ottobre 2005.
11) Modifica del 28 ottobre 2005.
12) Regolamento concernente la denominazione, nell’ambito della riforma di Bologna, dei diplomi e dei master di perfezionamento nel campo della formazione delle insegnanti e degli insegnanti (Regolamento concernente i titoli) del 28 ottobre 2005.
13) Abrogato; modifica del 27 ottobre 2006 entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
14) Modifica del 28 ottobre 2005.
15) Modifica del 28 ottobre 2005.
16) Modifica del 28 ottobre 2005.
17) Modifica del 28 ottobre 2005.
18) Modifica del 28 ottobre 2005. Nota: nel testo il termine «scuola universitaria» è da intendersi quale termine generale con cui vengono definite le università, i politecnici federali e le scuole universitarie professionali, ivi incluse le alte scuole pedagogiche.
19) Modifica del 28 ottobre 2005. Nota: nel testo il termine «scuola universitaria» è da intendersi quale termine generale con cui vengono definite le università, i politecnici federali e le scuole universitarie professionali, ivi incluse le alte scuole pedagogiche.
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