Regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale (173.130)
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Regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale

Regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale (del 12 dicembre 2017) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamato l’art. 54 cpv. 7 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017, d e c r e t a :

Oggetto

Art. 1

1 Il presente regolamento definisce i gradi e i percorsi di promozione degli agenti della Polizia cantonale.
2 Per i collaboratori senza statuto di polizia si applicano le disposizioni valide per l’Amministrazione cantonale, in particolare il regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017 (di seguito RDSt), art. 54.

Principi

Art. 2

1 Le promozioni per anzianità per i titolari di funzioni senza responsabilità particolare di condotta (da gendarme a sergente e ispettore principale) sono conferite senza concorso. Tra il sesto e l’ottavo anno di servizio vige l’obbligo di uno stage pratico presso la centrale operativa la cui riuscita sarà certificata da apposite qualifiche. La non realizzazione dello stage o una sua valutazione complessiva insufficiente (livello D) preclude, di regola, l’avanzamento al grado di sergente o ad altro grado superiore.
2 Le assunzioni in funzioni con responsabilità di condotta o specialistiche (articoli 13-17 e 25-28) sono conferite previo concorso, di regola nella forma dell’incarico. La nomina potrà essere riconosciuta dopo il conseguimento di attestati o diplomi, cantonali o federali, e limitatamente alle posizioni previste negli organigrammi approvati dal Dipartimento delle istituzioni. I relativi bandi di concorso devono contenere l’indicazione della formazione, compresi eventuali certificati o diplomi, da conseguire o per i quali è chiesto l’impegno al conseguimento entro un termine determinato. Il mancato conseguimento entro il termine fissato comporterà il ritorno alla funzione di nomina precedente. La Direzione della Polizia cantonale prescrive i percorsi di formazione.
3 Il possesso di certificati di studio superiori può supplire completamente o in parte alle certificazioni richieste da questo regolamento. La decisione spetta alla Direzione della Polizia cantonale.
4 Per la classificazione di stipendio nell’ambito di promozioni come da articoli 13 a 17 e 25 e seguenti, si applicano le norme della la legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip) e del RDSt.

Premesse

Art. 3

1 Per i gradi di cui agli art. 13-17 e 25 e seguenti, vale il principio secondo cui per poter mantenere grado e stipendio, la funzione attribuita deve essere esercitata finché non intervenga il pensionamento o una promozione. La rinuncia alla funzione attribuita, rispettivamente il suo mancato esercizio, comportano la riduzione alla classe corrispondente alla funzione effettivamente svolta.
2 Per i concorsi interni per l’assunzione di funzioni di responsabilità almeno tre anni di servizio devono essere stati maturati presso una Polizia cantonale.

Riconoscimento di precedenti esperienze professionali

Art. 4

1 Gli anni maturati presso un’altra Polizia cantonale saranno computati con un rapporto di uno a uno. La Direzione di polizia può richiedere dei complementi formativi agli agenti assunti da altri Corpi.
2 Agli agenti assunti da altri Corpi e in possesso dell’attestato federale di agente di polizia conseguito a partire dall’anno 2003 rispettivamente 2010 per la Polizia militare, sono riconosciuti gli anni di servizio maturati precedentemente dedotto il primo anno di introduzione in Polizia cantonale.
3 Agli agenti assunti da altri Corpi e che non hanno svolto la Scuola di polizia o che hanno seguito una formazione in ambito di sicurezza pubblica (segnatamente, il Corpo Guardie di Confine federale e, prima dell’anno 2010, la Polizia militare) sono riconosciuti gli anni maturati con un
rapporto di due a uno. Altri casi particolari sono valutati di volta in volta dal Comando della Polizia cantonale.

Premesse per le promozioni a funzione senza condotta

Art. 5

1 Per le promozioni a funzioni senza condotta si richiede al minimo la valutazione complessiva «adeguato» (livello C) nell’ultima valutazione periodica delle prestazioni e del comportamento. Per gli aumenti ordinari vale quanto previsto dalla LStip.
2 Casi di procedimenti penali e/o disciplinari aperti a seguito di atti compiuti nell’espletamento della propria attività professionale e/o al di fuori dell’attività professionale sono, di principio, motivo di sospensione dell’esame della promozione, fino al termine del procedimento. Eccezioni possono essere proposte dal Comandante della Polizia cantonale al Direttore del Dipartimento delle istituzioni. In caso di abbandono del procedimento penale e/o disciplinare la promozione è, di regola, applicata retroattivamente. 1
3 Una condanna iscritta a casellario per reati gravi o con colpa grave sospende, di regola, la promozione, fino alla cancellazione della sentenza dall’estratto.
4 In caso di condanna iscritta a casellario per reati di lieve entità o con colpa lieve, la Commissione disciplinare può esaminare la promozione prima della cancellazione della sentenza dall’estratto.
5 Sanzioni disciplinari inflitte negli ultimi 2 anni possono, su decisione della Commissione disciplinare, essere motivo di sospensione dell’esame della promozione. L’esame riprende decorso il termine stabilito dalla Commissione disciplinare.

Premesse per le promozioni a funzione con condotta

Art. 6

1 Per le promozioni a funzioni con condotta si richiede al minimo la valutazione complessiva «buono» (livello B) nell’ultima valutazione periodica delle prestazioni e del comportamento. Per gli aumenti ordinari vale quanto previsto dalla LStip.
2 Casi di procedimenti penali e/o disciplinari aperti a seguito di atti compiuti nell’espletamento della propria attività professionale e/o al di fuori dell’attività professionale sono, di principio, motivo di esclusione dalla partecipazione alla selezione per un concorso a una funzione superiore. Fa stato lo stadio del procedimento il giorno della scadenza del concorso. Eccezioni possono essere proposte dal Comandante della Polizia cantonale al Direttore del Dipartimento delle istituzioni.
3 Una condanna iscritta a casellario per reati gravi o con colpa grave, fino alla sua cancellazione dall’estratto, rappresenta di regola un motivo di esclusione dalla selezione per un concorso a una funzione superiore.
4 In caso di condanna iscritta a casellario per reati di lieve entità o con colpa lieve, rispettivamente sanzioni disciplinari comminate negli ultimi 2 anni dal giorno della scadenza del concorso, la Commissione disciplinare interna della Polizia cantonale decide se essi rappresentano motivo di esclusione dalla selezione per un concorso a una funzione superiore.

Aspirante gendarme

Art. 7

Lo stipendio durante la formazione degli aspiranti gendarmi è fissato a fr. 55’011.– lordi annui (compresa la tredicesima mensilità).

Gendarme in formazione

Art. 8

La promozione a gendarme in formazione attesta il completamento della Scuola di polizia e il conseguimento dell’attestato professionale federale di agente di polizia. Lo stipendio è fissato a fr. 62’806.– lordi annui (compresa la tredicesima mensilità).

Gendarme (classe 4)

Art. 9

La promozione a gendarme attesta il completamento del ciclo di formazione teorica e pratica e la capacità ad assumere i compiti di base dell’agente di polizia. La promozione avviene di regola dopo 1 anno dal conseguimento dell’attestato professionale federale di agente di polizia.

Appuntato (classe 5)

Art. 10

La promozione ad appuntato attesta la capacità ad assumere i compiti di base del gendarme in modo autonomo. Sono promossi appuntati i gendarmi che, di regola, hanno operato per almeno 3 anni nella funzione di gendarme.

Caporale (classe 5)

1 Cpv. modificato dal R 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 478.

Art. 11

La promozione a caporale attesta la capacità e l’esperienza come appuntato. La promozione a caporale avviene di regola dopo 6 anni dall’ultima promozione. In casi eccezionali, gli anni dall’ultima promozione possono essere ridotti a 5.

Sergente (classe 6)

Art. 12

La promozione a sergente attesta la capacità e l’esperienza come caporale. La promozione a sergente avviene di regola dopo 8 anni dall’ultima promozione. In casi eccezionali, gli anni dall’ultima promozione possono essere ridotti a 7.

Sergente capo o Sergente con compiti speciali (classe 7)

Art. 13

Il grado di sergente capo o di sergente con compiti speciali attesta la capacità ad assumere i ruoli e le funzioni con responsabilità di condotta o specialistiche definiti dagli organigrammi. Possono accedere al concorso gli agenti con almeno 8 anni di servizio.

Sergente maggiore (classe 7)

Art. 14

Il grado di sergente maggiore attesta la capacità ad assumere i ruoli e le funzioni con responsabilità di condotta o specialistiche definiti dagli organigrammi. Possono accedere al concorso gli agenti con almeno 10 anni di servizio.

Sergente maggiore capo (classe 8)

Art. 15

Il grado di sergente maggiore capo attesta la capacità ad assumere i ruoli e le funzioni con responsabilità di condotta o specialistiche definiti dagli organigrammi. Possono accedere al concorso gli agenti con almeno 12 anni di servizio.

Aiutante (classe 9)

Art. 16

Il grado di aiutante attesta la capacità ad assumere i ruoli e le funzioni con responsabilità di condotta o specialistiche definiti dagli organigrammi. Possono accedere al concorso gli agenti con almeno 12 anni di servizio.

Aiutante capo (classe 10)

Art. 17

Il grado di aiutante capo attesta la capacità ad assumere i ruoli e le funzioni con responsabilità di condotta o specialistiche definiti dagli organigrammi. Possono accedere al concorso gli agenti con almeno 12 anni di servizio.

Assistente ispettore (classe 5)

Art. 18

La funzione di assistente ispettore è riservata a candidati in possesso dei titoli di studio necessari, ritenuto come egli dovrà svolgere compiti a sostegno delle attività inquirenti presso la Polizia giudiziaria.

Aspirante ispettore

Art. 19

Lo stipendio durante la formazione degli aspiranti ispettori è fissato a fr. 59’947.– lordi annui (compresa la tredicesima mensilità).

Ispettore in formazione

Art. 20

La promozione a ispettore in formazione attesta il completamento della Scuola di polizia e il conseguimento dell’attestato professionale federale di agente di polizia. Lo stipendio è fissato a 72’991 franchi lordi annui (compresa la tredicesima mensilità).

Ispettore (classe 7)

Art. 21

1 La promozione a ispettore attesta il completamento del ciclo di formazione specialistica e la capacità ad assumere i compiti di base dell’ispettore di Polizia giudiziaria.
2 I membri del Corpo possono concorrere in Polizia giudiziaria al più presto 3 anni dopo il conseguimento dell’attestato professionale federale di agente di polizia. Essi sono promossi ispettori dopo aver superato il relativo esame finale della Scuola di Polizia giudiziaria (SPG).
3 Gli ispettori in formazione assunti con pubblico concorso possono essere promossi ispettore, di regola, dopo 2 anni dal conseguimento dell’attestato professionale federale di agente di polizia.

Ispettore principale (classe 8)

Art. 22

La promozione a ispettore principale attesta il completamento dell’apposito ciclo di formazione previsto dallo specifico ordine di servizio, certificando la capacità ad assumere i compiti supplementari di coordinamento di inchieste di Polizia giudiziaria. È necessaria una valutazione complessiva minima pari a «buono» (livello B) nell’ultima valutazione periodica delle
prestazioni e del comportamento come pure l’allestimento di un rapporto sulle potenzialità a svolgere i compiti supplementari richiesti dalla funzione. Sono promossi ispettori principali gli ispettori di regola dopo 8 anni dall’ultima promozione. In casi eccezionali, gli anni dall’ultima promozione possono essere ridotti a 7.

Ispettore specialista (classe 9)

Art. 23

L’assunzione degli ispettori specialisti avviene previo concorso riservato a candidati in possesso di titoli di studio di grado terziario specifici, necessari per la funzione a concorso.

Specialista in scienze forensi II (classe 9)

e I (classe 10)

Art. 24

La funzione di specialista in scienze forensi richiede il possesso del Bachelor e master consecutivo in scienze forensi. La promozione a «specialista in scienze forensi I» avviene conformemente a quanto previsto dal RDSt.

Commissario (classe 9)

Art. 25

La funzione di commissario attesta la capacità ad assumere i ruoli e le funzioni con responsabilità di condotta o specialistiche definiti dagli organigrammi. Possono accedere al concorso gli agenti con almeno 6 anni di esperienza nella Polizia giudiziaria.

Commissario capo (classe 10)

Art. 26

La funzione di commissario capo attesta la capacità ad assumere i ruoli e le funzioni con responsabilità di condotta o specialistiche definiti dagli organigrammi. Possono accedere al concorso gli agenti con almeno 8 anni di esperienza nella Polizia giudiziaria.

Commissario sostituto capo specialista (classe 11)

Art. 27

La funzione di commissario sostituto capo specialista, riservata a candidati in possesso di titoli di studio di grado terziario specifici, attesta la capacità ad assumere i ruoli e le funzioni con responsabilità di condotta o specialistiche definiti dagli organigrammi.

Commissario capo specialista (classe 12)

Art. 28

La funzione di commissario capo specialista, riservata a candidati in possesso di titoli di studio di grado terziario specifici, attesta la capacità ad assumere i ruoli e le funzioni con responsabilità di condotta o specialistiche definiti dagli organigrammi.

Ufficiale subalterno (classe 12)

Art. 29

La nomina a ufficiale subalterno, con il grado di tenente, avviene previo concorso pubblico.

Ufficiale (classe 13)

Art. 30

La nomina a ufficiale, con il grado di capitano, avviene previo concorso pubblico. All’interno di ogni area un ufficiale è designato formalmente quale sostituto del capo area.

Ufficiale capo area (classe 14)

Art. 31

La nomina a ufficiale capo area, con il grado di maggiore, avviene previo concorso pubblico.

Sostituto Comandante (classe 16)

Art. 32

La nomina a Sostituto Comandante, con il grado di tenente colonnello, avviene previo concorso pubblico.

Comandante (classe 19)

Art. 33

La nomina a Comandante, con il grado di colonnello, avviene previo concorso pubblico.

Norma transitoria

Art. 34

I gendarmi promossi senza aver svolto l’anno di gendarme in formazione sono promossi appuntati di regola dopo 4 anni dalla promozione a gendarme.

Norma abrogativa

Art. 35

Il presente regolamento annulla la risoluzione governativa n. 839 del
4 marzo 2015.

Entrata in vigore

Art. 36

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2018. Pubblicato nel BU 2017 , 445.
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