Legge cantonale sulla geoinformazione (704.100)
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Legge cantonale sulla geoinformazione

Legge cantonale sulla geoinformazione (LCGI) (del 28 gennaio 2013) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – – d e c r e t a : Capitolo primo Disposizioni generali

Scopo

Art. 1

1 La presente legge disciplina l’applicazione della Legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI) nonché il rilevamento, la gestione e la diffusione dei geodati cantonali e comunali.
2 Essa costituisce inoltre la base per la creazione di un’Infrastruttura cantonale di geodati (ICGD) integrata nell’Infrastruttura nazionale di geodati (INGD).

Principi

Art. 2

1 Il Cantone e i comuni collaborano nell’attuazione dei principi stabiliti dal diritto federale sulla geoinformazione e dalla presente legge, coordinando le loro attività e valorizzando le possibili sinergie.
2 L’autorità e i servizi competenti ai sensi dell’art. 9 sono responsabili della sicurezza, della protezione, della qualità e dell’attualità dei geodati.
3 Il Cantone e i comuni si accordano reciprocamente l’accesso ai rispettivi geodati di base.

Competenze del Cantone

Art. 3

1 L’applicazione di questa legge compete, per quanto non disposto diversamente, al Consiglio di Stato.
2 Esso designa i servizi cantonali incaricati dell’esecuzione e può delegare determinati compiti ai comuni, agli altri enti pubblici o ai privati.
3 In particolare, il Consiglio di Stato: a) b) c) d) e) f) g) h)

Competenze dei comuni

Art. 4

1 I comuni svolgono i compiti di esecuzione loro affidati dalla presente legge e dai regolamenti.
2 In particolare i comuni: a)
b) c)

Informazione, consulenza e formazione

Art. 5

1 Il Consiglio di Stato fornisce agli enti pubblici e privati un’adeguata consulenza e il necessario supporto nel settore della geoinformazione.
2 In collaborazione con gli istituti di ricerca e formazione e le associazioni professionali interessate, esso promuove la formazione e l’aggiornamento professionale, in particolare dei funzionari e del personale degli enti pubblici attivi nel settore. Capitolo secondo Infrastruttura cantonale di geodati

Cataloghi dei geodati di base cantonali e comunali

Art. 6

I geodati di base cantonali e comunali sono contenuti in cataloghi conformi al catalogo dei geodati di base federali.

Requisiti qualitativi e tecnici

Art. 7

1 I geodati di base cantonali, i relativi geometadati e i geoservizi devono rispettare i requisiti qualitativi e tecnici fissati dal Consiglio di Stato.
2 Nell’elaborazione di tali requisiti, il Consiglio di Stato considera le norme di diritto superiore in modo da consentire uno scambio semplice e la più ampia utilizzazione dei dati. Esso può dichiarare vincolanti i requisiti stabiliti dalla Confederazione, da organizzazioni intercantonali o da associazioni professionali.

Modelli di geodati e di geometadati

Art. 8

1 Ai geodati di base cantonali e comunali è attribuito almeno un modello di geodati.
2 I servizi competenti ai sensi dell’articolo 9 elaborano i modelli per i rispettivi geodati di base cantonali. In questo contesto il Consiglio di Stato assicura la vigilanza e il coordinamento.
3 L’elaborazione dei modelli di geodati comunali competono al Municipio.
4 Di regola, qualora in un determinato settore già esistano dei modelli di geodati elaborati dalla Confederazione, da organizzazioni intercantonali o da associazioni professionali, gli stessi devono essere considerati nell’elaborazione dei modelli cantonali e comunali.
5 Ai geometadati è attribuito un modello definito dal Consiglio di Stato rispettivamente dal Municipio.

Rilevamento, aggiornamento, gestione,

archiviazione e storicizzazione

Art. 9

1 Le autorità o i servizi competenti per il rilevamento, l’aggiornamento, la gestione, l’archiviazione e la storicizzazione dei geodati di base cantonali sono definiti nei cataloghi di cui all’art. 6.
2 Tali autorità o servizi sono tenuti a garantire la disponibilità duratura dei geodati di base conformemente alle disposizioni del Consiglio di Stato.

Accesso e utilizzo

Art. 10

1 I geodati di base cantonali e comunali sono pubblicamente accessibili e possono essere utilizzati da chiunque, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti e fatte salve le disposizioni federali e cantonali in materia di protezione dei dati.
2 Nei cataloghi dei geodati è definita l’accessibilità degli stessi e segnatamente il livello di autorizzazione all’accesso.
3 L’autorità o i servizi competenti ai sensi dell’art. 9 curano l’allestimento e l’esercizio dei geoservizi.
4 Essi possono subordinare ad autorizzazione l’accesso ai geodati e il loro utilizzo. L’autorizzazione è rilasciata mediante: a) b) c)
5 Nell’ambito dell’infrastruttura cantonale dei geodati (art. 3 cpv. 3 lett. d), il Consiglio di Stato designa un servizio cantonale incaricato del coordinamento dei geoservizi.

Finanziamento

Art. 11

Il Cantone e i comuni finanziano l’attuazione dei rispettivi compiti fissati dalla legge.

Emolumenti

Art. 12

1 Il Cantone e i comuni possono riscuotere degli emolumenti per l’accesso ai rispettivi geodati e per il loro utilizzo.
2 L’ammontare degli emolumenti cantonali è stabilito in uno o più tariffari emanati dal Consiglio di Stato. Capitolo terzo Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (CRDPP)

Organizzazione e procedura

Art. 13

L’organizzazione amministrativa e tecnica del CRDPP nonché le procedure di iscrizione e di accesso al medesimo sono definite dal Consiglio di Stato in un apposito regolamento.

Funzione di organo di pubblicazione ufficiale

Art. 14

Per le restrizioni di diritto pubblico della proprietà indicate nel regolamento, il Consiglio di Stato può conferire al CRDPP la funzione di organo di pubblicazione ufficiale. Capitolo IV Disposizioni finali

Ricorsi

Art. 15

1 Riservate le norme della presente legge, le procedure di ricorso sono quelle stabilite dalla legge che regola la procedura nell’ambito della quale la decisione viene emanata.
2 In difetto di una legge applicabile giusta il cpv. 1 e nella misura in cui il regolamento non disciplini a sua volta la procedura applicabile, contro le decisioni di autorità amministrative cantonali è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Esecuzione coattiva e sostitutiva

Art. 16

1 Ogni autorità competente ad ordinare provvedimenti può imporne coattivamente l’esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali previste dall’art.
292 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 e dell’esecuzione sostitutiva a spese dell’obbligato.
2 Qualora un comune, un altro ente pubblico o terzi si rivelassero inadempienti nei compiti di esecuzione loro attribuiti da questa legge o dal regolamento, il Consiglio di Stato, dopo diffida e comminatoria dell’esecuzione sostitutiva, può sostituirsi ad essi accollando loro le relative spese.
3 Resta riservata l’esecuzione sostitutiva anticipata, nel caso in cui si renda necessaria l’adozione di misure d’urgenza. I ricorsi contro le decisioni che dispongono l’esecuzione sostitutiva anticipata non hanno effetto sospensivo, salvo decisione contraria del presidente dell’autorità di ricorso.

Disposizioni penali

Art. 17

1 Chiunque intenzionalmente contravviene a questa legge o al regolamento o a decisioni fondate su tali norme è punibile con la multa fino a fr. 5’000.–. Se l’autore ha agito per negligenza l’importo della multa può raggiungere al massimo fr. 3’000.–.
2 Restano riservate le disposizioni penali previste dalla legislazione federale.
3 Gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 sono applicabili, quale diritto cantonale, agli atti punibili secondo la presente legge.
4 Le contravvenzioni previste dalla legislazione federale e dalla presente legge sono perseguite e giudicate dall’autorità amministrativa conformemente al Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 e alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

Entrata in vigore

Art. 18

1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge e il suo allegato sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. 1
1 Entrata in vigore: 1° gennaio 2014 - BU 2013, 537.
Pubblicato nel BU 2013 , 537.
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