Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi nel settore della pedagogia... (5.1.8.4.11)
CH - TI

Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi nel settore della pedagogia specializzata (orientamento educazione speciale precoce e orientamento insegnamento speciale)

5.1.8.4.11 Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi nel settor e della pedagogia specializzata (orientame nto educazione speciale precoce e orientamento insegnamento speciale) (del 12 giugno 2008 ) La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), visti gli art. 2, 4 e 6 dell’Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi) e lo statuto de lla CDPE del 3 marzo 2005
1 , d e c r e t a : I. Disposizioni generali Art. 1 I diplomi cantonali o riconosciuti da uno o più cantoni, in pedagogia specializzata (orientamento educazione speciale precoce e orientamento insegnamento speciale), rilasciati dalle scuole universitarie, sono riconosciuti dalla CDPE, se soddisfano le esigenze minime previste dal presente regolamento. Art. 2
1 Il presente regolamento si applica ai diplomi d’insegnamento che:
a. attestano che la formazione è stata compiuta in un’alta scuola pedagogica, in un’università o in un’altra scuola universitaria e
b. permettono ai/alle loro titolari di dispensare un insegnamento nel settore della pedagogia specializzata, o nell’educazione speciale precoce o nell’insegn amento speciale.
2 Esso non si applica ai diplomi concernenti altri rami professionali nel campo della pedagogia specializzata. II. Condizioni di riconoscimento
1. Obiettivi di formazione Art. 3 1 La formazione permette d’acquisire le necessarie competenze cognitive, pratiche e personali:
a. nel settore orientato all’educazione speciale precoce, per esercitare un’attività di sostegno preventivo ed educativo presso i bambini il cui sviluppo è messo in pericolo, alterato o ostacolato e per effettuare nell’amb ito della famiglia i relativi interventi, o
b. nel settore orientato all’educazione speciale, per svolgere un lavoro d’educazione e di formazione presso allievi con particolari bisogni educativi.
2 La formazione permette ai diplomati e alle diplomate:
a. d’ esercitare un’attività di consulenza e di sostegno in relazione ai problemi che si pongono nel campo della pedagogia specializzata,
b. d’utilizzare delle procedure di valutazione diagnostica differenziate e dei metodi d’osservazione orientati sul bambino e sul suo ambiente,
c. d’individuare i fattori che limitano le capacità d’apprendimento,
d. d’elaborare e di realizzare un progetto individualizzato di pedagogia spe cializzata,
e. d’integrare e coinvolgere attivamente l’ambiente famigliare, scolastico e soc iale,
f. di collaborare regolarmente, in modo interdisciplinare, con tutti gli speciali sti e gli istituti coinvolti,
g. d’intraprendere una riflessione teorica e scientificamente fondata sui problemi e sui compiti d’assumere e sulle possibilità d’intervento pedagogico,
h. di valutare l’efficacia della propria attività professionale con metodi espliciti,
i. di partecipare at tivamente al lavoro di squadra,
j. di riflettere sulle proprie competenze personali, sociali e professionali e, se necessario , di adattarle e ampliarle,

1

Revisione totale dello Statuto della CDPE del 3 marzo 2005.
k. di pianificare il proprio perfezionamento e aggiornamento.
3 La formazione orientata all’educazione speciale precoce permette inoltre ai diplomati e alle diplomate:
a. di rilevare in modo tempestivo i fattori che limitano o me ttono in pericolo lo svilup po del bambino o della bambina,
b. di collaborare con i genitori o le altre persone incaricate dell’educazione per valutare lo sviluppo del bambino o della bambina, nonché per determinare e raggiungere degli obiettivi di sostegno ed educazione, e
c. d’accompagnare e sostenere il bambino o la bambina nell’ambiente famigliare o nelle strutture di custodia, al massimo per due anni dopo l’in izio della scuola obbligatoria.
4 La formazione orientata all’insegnamento speciale permette ino ltre ai diplomati e alle diplomate:
a. di pianificare e d’offrire un insegnamento e delle misure di sostegno scolastico adatti ai particolari bisogni educativi degli allievi e di procedere alla loro valutazione,
b. d’esercitare come insegnante di pedagogia specializzata sia nelle scuole regolari che nelle scuole speciali,
c. d’applicare misure integrative di scolarizzazione, e
d. d’esercitare un’attività di consulenza in merito a problemi che si pongono nel quadro della pedagogia specializzata.
2. Ammissi one Art. 4 1 L’accesso alla formazione richiede un diploma d’insegnamento per le classi regolari o un diploma in logopedia o in terapia psicomotoria (al minimo di livello bachelor) o un certificato di bachelor in un campo di studio affine, in particolare in scienze dell’educazione, in educazione sociale, in pedagogia specializzata
2 , in psico logia o in ergoterapia.
2 Possono inoltre aver accesso agli studi le persone che hanno ottenuto un diploma bachelor nel quadro di un ciclo di studi integrati per il diploma d’insegnamento per il livello secondario I.
3 Il Comitato della CDPE, secondo gli art. 5 e 6, può concretizzare per mezzo di linee direttive le condizioni d’ammis sione per ciascun orientamento. cazione speciale precoce Art. 5 Per l’orientamento educazione speciale precoce, gli studenti e le studentesse che non dispongono né di un diploma d’insegnamento per il livello prescolastico / elementare, né di un diploma di logopedia o di terapia psicomoto ria, devono fornire delle prestazioni complementari teoriche nel campo della pedagogia prescolastica e della psicologia di sviluppo. Inoltre, devono attestare di possedere esperienza pratica nel campo bambino/famiglia. zioni d’ammissione tamento insegnamento speciale Art. 6 Per l’orientamento insegnamento speciale, gli studenti e le studentesse che non dispongono di un diploma d’insegnamento riconosciuto che corrisponde almeno a un bachelor, per l’insegnamento nelle classi regolari, devono fornire delle prestazioni complementari teoriche e/o pratiche nel campo della formazione per l’insegnamento nella scuola regolare. plementari Art. 7
1 Le prestazioni complementari secondo gli art. 5 e 6 totalizzano d a 30 a 60 crediti ECTS, rispettivamente 900 - 1800 ore di lavoro, in conformità alle linee diretti ve del Comitato della CDPE.
2 Gli studenti e le studentesse che devono fornire delle prestazioni complementari possono essere ammessi allo studio a determinate c ondizioni. Le prestazioni complementari devono essere fornite prima della fine dello studio.
3 La valutazione e la convalida delle prestazioni complementari spetta ai responsabili dell’istituto di formazione preposto.
3. Struttura degli studi di formazione

2

Formazione di livello bachelor proposta da alcune università.
Art. 8
1 Gli studi mettono in relazione teoria e pratica, oltre che insegnamento e ricer ca.
2 Gli studi si basano sul piano degli studi emanato o approvato dal cantone o da più cantoni. Esso comprende:
a. la teoria e la pratica della pedagogia spe cializzata,
b. lo studio di elementi rilevanti di settori affini quali la psicologia, la medicina, la sociologia e il diritto, e
c. i metodi di ricerca, nonché le conoscenze delle ricerche attuali nel campo della pedagogia specializzata.
3 Secondo l’orientamento scelto, gli studi possono mettere l’accento sull’incoraggiamento e il sostegno da dare ai bambini che accusano ritardi nello sviluppo sul piano emozionale, sociale, fisico - motorio, di linguaggio e/o cognitivo, nonché a dei bambini in situazi one di handicap mentale, fisico, sensoriale o di plurihandicap, e che manifestano disturbi di comportamento, oppure a dei bambini con particolari capacità. Art. 9 1 La formazione pratica è parte integrante della formazione e si svolge me diante corsi pratici accompagnati. Nel caso di una formazione svolta parallelamente all’attività professionale, una parte dei corsi pratici è sostituita dall’assistenza pedagogica durante l’esercizio dell’attività d’insegnamento.
2 Essa si svolge in almeno due campi d’attività diversi, per l’educazione speciale precoce nell’ambito famigliare, in un istituto di pedagogia specializzata o presso un servizio d’altro tipo e, per l’insegnamento speciale, in una scuola regolare e in un istituto di pedagogia special izzata.
3 Gli istituti di formazione, in collaborazione con gli istituti dove si svolgono i corsi pratici, assumono il compito di seguire gli studenti e le studentesse e di valutare i corsi pratici durante la formazione pratica. Art. 10
1 Gli studi corrispondono a un ciclo master, la scuola universitaria può proporre uno o due orientamenti. La formazione base per i due orientamenti è costituita da moduli comprendenti elementi generali e comuni di un totale di 60 c rediti definiti secondo il Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS). Le altre parti della formazione sono specifich e ad ognuno degli orientamenti.
2 La partecipazione a dei corsi tenuti da docenti comporta almeno 40 crediti. La formazione pratica conta alm eno 20 crediti.
4. Docenti Art. 11 I docenti e le docenti hanno un diploma di scuola universitaria nella o nelle discipline che insegnano. Dispongono inoltre di un’esperienza professionale corrispondente e di compet enze didattiche appropriate per l’insegnamento al livello terziario. bili Art. 12
1 I responsabili e le responsabili della formazione pratica sono titolari di un diploma nel settore della pedagogia specializzata e hanno svolto la loro attività, con successo, almeno due anni a tempo pieno nel rispettivo settore.
2 La formazione necessaria all’adempimento dei loro compiti è assunta, di regola, dagli istituti di formazione in pedagogia special izzata.
5. Diploma Art. 13
1 Ogni istituto di formazione dispone di un regolamento di diploma emanato o approvato dal cantone o da più cantoni. Se un istituto di formazione è posto sotto la responsabilità di più cantoni, il regolame nto di diploma può essere emanato dal cantone o dall’organo designato dai cantoni responsabili dell’istituto.
2 Il regolamento di diploma stabilisce in particolare le modalità per il conferimento del diploma e indica i mezzi di ricorso. diploma
Art. 14 Il diploma è conferito in base alla valutazione delle prestazioni nei seguenti campi:
a. formazione teorica,
b. formazione pratica professionale, e
c. lavoro di master. Art. 15
1 L’attestato di diploma reca:
a. la denom inazione dell’istituto di formazione e del cantone o dei cantoni che rilasciano o riconoscono il diploma,
b. i dati personali del diplomato o della diplomata,
c. la menzione «Diploma nel settore della pedagogia specializzata»,
d. l’indicazione dell’orienta mento scelto (educazione speciale precoce o insegnamento speciale),
e. la firma dell’istanza competente, nonché
f. il luogo e la data.
2 Il diploma riconosciuto è contrassegnato dalla menzione aggiuntiva «Il diploma è riconosciuto a livello svizzero (decisi one della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione del ...)». Art. 16
1 Il titolare o la titolare di un diploma riconosciuto sono legittimati a portare il titolo di «Docente diplomato/docente diplomata in pedagogia speci alizzata (CDPE) orientamento educazione speciale precoce» o di «Docente diplomato/docente diplomata in pedagogia specializzata (CDPE) orientamento insegnamento speciale».
2 La denominazione dei titoli nell’ambito della riforma di Bologna segue il Regolament o concernente i titoli della CDPE
3
. III. Procedura di riconoscimento Art. 17
1 La valutazione delle domande di riconoscimento e l’esame periodico del rispetto delle condizioni di riconoscimento, come pure la trattazione di altre problematiche in relazione alla formazione dei docenti e delle docenti nel campo della pedagogia specializzata in Svizzera, sono evase da una commissione di riconoscimento.
2 La commissione si compone di undici membri al massimo. Le regioni linguistic he della Svizzera devono essere debitamente rappresentate.
3 Il Comitato della CDPE nomina i membri della commissione e il presidente o la presidente.
4 Il Segretariato generale della CDPE funge da segretariato della commissione di riconoscimento. di riconoscimento Art. 18 1 Il cantone o più cantoni inoltrano la domanda di riconoscimento alla CDPE, corredata della documentazione necessaria al suo esame.
2 Se un istituto di formazione è posto sotto la responsabilità di più cantoni, quest’ultimi possono designare il cantone incaricato della presentazione della domanda.
3 La commissione di riconoscimento esamina la domanda e formula una proposta alla CDPE.
4 I membri della commissione possono assistere alle lezioni e agli esami e richiedere una documentazio ne supplementare. Art. 19
1 La decisione di accordare, rifiutare o annullare il riconoscimento è di competenza del Comitato della CDPE.
2 In caso di rifiuto o di annullamento del riconoscimento, la decisione deve indicarne i motivi. Devono inoltre essere menzionate le misure da adottare, affinché il diploma possa essere successivamente riconosciuto.
3 Qualora un diploma non soddisfi più le condizioni di riconoscimento previste dal presente regolamento, il Comitato della CDPE assegna al cantone o ai cantoni interessati un congruo termine per porvi rimedio. L’autorità responsabile dell’istituto di formazione ne è informata.

3

Regolamento concernente la denominazione, nell’ambito della riforma di Bologna, dei diplomi e dei

master di perfezionamento nel campo della formazione delle insegnanti e degli insegnanti (Regolamento

concernente i titoli) del 28 ottobre 2005 .
Art. 20 La CDPE tiene un registro dei diplomi riconosciuti. IV. Rimedi di diritto Art. 21 Le decisioni dell’autorità d i riconoscimento si possono impugnare con ricorso presso la Commissione di ricorso della CDPE o con azione dinnanzi al Tribunale federale conformemente alla Legge federale sul Tribunale federale. V. Disposizioni finali
1. Disposizioni transitorie cimen to secondo Art. 22
1 I diplomi riconosciuti da uno o più cantoni, rilasciati prima dell’attribuzione del riconoscimento in base al presente regolamento o in applicazione del Regolamento concernente il riconoscimento dei d iplomi di pedagogia curativa scolastica del 27 agosto 1998, sono a loro volta riconosciuti dopo il riconoscimento dei primi diplomi ai sensi del presente regolamento. L’art. 23 resta riservato.
2 I titolari e le titolari di un diploma riconosciuto ai sensi del cpv. 1 sono legittimati a portare il titolo menzionato all’art. 16 cpv. 1.
3 Il Segretariato generale della CDPE rilascia, su richiesta, un attestato di riconoscimento. me Art. 23 Le persone titolari di un diploma d’insegnamento rilasciato dalle scuole normali/magistrali, secondo il precedente regime giuridico, possono essere ammesse allo studio. me Art. 24
1 Le scuole universitarie possono autorizzare gli stud enti e le studentesse a cominciare gli studi per il diploma orientato all’insegnamento speciale al più tardi entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, in conformità al Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi in pedagogia curativa scolastica del 27 agosto 1998 (versione modificata il 28 ottobre
2005).
2 Se i regolamenti interni della loro scuola universitaria lo permettono, gli studenti e le studentesse che hanno cominciato i loro studi sotto il precedente regime giuridico, li possono terminare sotto lo stesso regime. Le scuole universitarie possono prevedere una mutazione verso i cicli conformi alle nuove disposizioni, ma per gli studenti e le studentesse che hanno già cominciato, questo cambio non deve com portare svantaggi . to secondo Art. 25 1 Domande di riconoscimento inoltrate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, sulla base del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi in pedagogia cura tiva scolastica del 27 agosto 1998 (versione modificata il 28 ottobre 2005) sono valutate in base a questo regime.
2 Su richiesta, le domande di riconoscimento inoltrate nei due anni seguenti l’entrata in vigore del presente regolamento sono valutate second o il Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi in pedagogia curativa scolastica del 27 agosto 1998 (versione modificata il 28 ottobre
2005).
3 Le decisioni prese secondo i cpv. 1 e 2 contengono delle indicazioni riguardo ai necessari futuri adat tamenti da effettuare secondo l’art. 26 al presente regolamento di riconoscimento.
4 Tutte le domande di riconoscimento inoltrate oltre i due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento sono esaminate secondo il nuovo regime giuridico. elle decisioni di riconoscimento Art. 26 Gli studi, i cui diplomi sono stati riconosciuti dal Comitato della CDPE in base al Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi in pedagogia curativa scolastica del 27 agosto 1998 (versione modificata il 2 8 ottobre 2005) devono essere adeguati al nuovo regime
giuridico entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Gli adeguamenti attuati devono essere sottoposti alla commissione di riconoscimento per la verifica.
2. Abrogazione del reg ime giuridico precedente Art. 27 Il Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi in pedagogia curativa scolastica del 27 agosto 1998 è abrogato con l’entrata in vigore del presente regolamento. Gli art.
24 e 25 cpv. 1 e 2 del presente regolamento restano riservati.
3. Entrata in vigore Art. 28 Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2008. Berna, 12 giugno 2008 In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione La presidente: Isabelle Chassot Il segretario generale: Hans Ambühl Pubblicato nel BU 2008 , 484.
Markierungen
Leseansicht