Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie i... (5.1.8.4.6)
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Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie in logopedia e dei diplomi delle scuole universitarie in terapia psicomotoria

5.1.8.4.6 Regolamento concernent e il riconoscimento dei diplomi delle scuole universit arie in logopedia e dei diplomi delle scuole universitarie in terapia psicomotoria (del 3 novembre 2000) La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), visti gli art. 2, 4, 5 e 6 dell’Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi) e lo statuto della CDPE del 3 marzo 2005, d e c r e t a : I. Disposizioni generali Art. 1 I diplomi delle scuole universitarie per logopedia e i diplomi delle scuole universitarie per terapia psicomotoria, rilasciati o riconosciuti da uno o più Cantoni, sono ricono sciuti dalla CDPE, se soddisfano le esigenze minime previste dal presente regolamento. Art. 2 Il presente regolamento si applica ai diplomi in logopedia e ai diplomi in terapia psicomotoria che attestano che la formazione è stata com piuta in una scuola universitaria. II. Condizioni di riconoscimento
1. Formazione Art. 3
1 La formazione in logopedia prepara, in particolare, le diplomate e i diplomati ad essere in grado di:
a. valutare e diagnosticare disturbi del linguaggio e de lla comunicazione; e
b. pianificare, condurre e valutare le misure d’accompagnamento e di trattamento nell’ambito dei disturbi della comunicazione, legati alla voce, alla deglutizione, alla parola, al linguaggio orale e al linguaggio scritto.
2 La formazione in terapia psicomotoria prepara, in particolare, le diplomate e i diplomati ad essere in grado di:
a. valutare e diagnosticare disturbi di sviluppo psicomotorio e handicap psicomotori e di formulare dei pronostici d’evoluzione; e
b. pianificare, condurre e valutare le misure d’accompagnamento e di trattamento nell’ambito dei disturbi psicomotori.
3 La formazione permette inoltre alle diplomate e ai diplomati di essere in grado di:
a. redigere dei rapporti e delle perizie in modo fondato e tenendo conto delle prescrizioni legali;
b. esercitare un’attività di consulenza nell’ambito della logopedia e della terapia psicomotoria;
c. collaborare all’elaborazione e alla realizzazione dei progetti di ricerca;
d. collaborare sul piano interdisciplinare, lav orare in gruppo e collaborare con le autorità;
e. esercitare un’attività in ambito pedagogico terapeutico e medico terapeutico;
f. integrare l’ambiente familiare e sociale nella terapia; e
g. analizzare e valutare le loro attività e pianificare il proprio perfezionamento e formazione complementare. Art. 4 1 La formazione mette in relazione teoria e pratica, insegnamento e ricerca.
2 La formazione si basa su un piano di studi approvato o emanato dal Cantone o da più Cantoni. E ssa comprende in particolare una formazione specifica in logopedia o psicomotricità nonché aspetti pertinenti ai seguenti settori: scienze dell’educazione, pedagogia curativa, psicologia, medicina, diritto, metodologia scientifica e scienze del linguaggio per le studentesse e gli studenti di logopedia o scienze motorie per le studentesse e gli studenti di terapia psicomotoria.
3 I contenuti della formazione sono trasmessi alle studentesse e agli studenti su una base interdisciplinare più ampia possibile.
4 La formazione pratica professionale è parte integrante della formazione. Si svolge, tra l’altro, sotto forma di stages.
5 Durante la f ormazione pratica professionale, la classificazione e la valutazione delle studentesse e degli studenti è assunta dalle scuol e universitarie in collaborazione con gli istituti dove sono effettuati gli stages.
1 Art. 5
1 La formazione comprende 180 crediti secondo il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS)
2 , ciò che corrisponde a tre anni di formazione a tempo pieno.
3
2 La formazione pratica rappresenta 45 - 63 crediti.
4
3 La formazione già effettuata, rilevante per l’ottenimento del diploma è da considerare in modo appropriato. Art. 6 1 L’ammissione alla formazione presuppone un attestato di maturità liceale, un diploma d’insegnamento riconosciuto dalla CDPE o un diploma di una scuola universitaria professionale. Le persone titolari di una maturità professionale che hanno superato l’esame complementare def inito nel Regolamento Passerella
5 sono ammesse come le persone con una maturità liceale.
6
2 Le candidate e i candidati titolari d’una maturità specializzata, d’un certificato ottenuto da una Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali, d’una maturità professionale o di un diploma ottenuto dopo una formazione professionale riconosciuta di almeno tre anni e seguita da un’esperienza professionale di diversi anni possono essere ammessi alla formazione. Queste persone, però, prima dell’inizio dell a formazione devono provare, mediante un esame complementare, che il loro livello di conoscenze generali è equivalente a quello acquisito nell’ambito della maturità liceale. La lista delle materie e il livello di questo esame corrispondono a quello della p asserella tra la maturità professionale e l’università.
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3 La scuola universitaria prevede una procedura d’ammissione che permette di valutare le predisposizioni professionali delle candidate e dei candidati. Art. 7
1 Le docenti e i docenti possiedono:
a. un titolo di scuola universitaria nella o nelle discipline d’insegnamento, o
b. un diploma riconosciuto nella o nelle discipline d’insegnamento e di un perfezionamento professionale qualificato.
2 Per le docenti ed i do centi incaricati d’insegnamento, in casi eccezionali e debitamente giustificati, si può derogare alle esigenze stipulate nel cpv. 1 se la loro attitudine professionale è comprovata in altro modo.
3 Tutti i docenti dispongono di qualifiche didattiche che cor rispondono alle esigenze di una scuola universitaria, nonché, di regola, d’esperienza professionale nella loro disciplina.
8 Art. 8 Le responsabili e i responsabili della formazione pratica sono titolari di un diploma in logopedia o in terapia psicomotoria e hanno un’esperienza professionale di almeno due anni in questo settore.
2. Diploma

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Modifica del 28 ottobre 2005.

2

Determinanti sono le Direttive per l’applicazione della dichiarazione di Bologna nelle scuole

universitarie professionali e nelle alte scuole pedagogiche, promulgate dal Consiglio delle scuole

universitarie professionali il 5 dicembre 2002, come pure le Direttive per il rinnovamento coordinato

dell’insegnamento nelle università svizzere nell’ambito del processo di Bologna (Direttive Bologna)

emanate dalla Conferenza universitaria svizzera il 4 dicembre 2003.

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Modifica del 28 ottobre 2005.

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Modifica del 28 ottobre 2005.

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Regolamento concernente il riconoscimento dell’attestato di maturità profe ssionale per l’ammissione

alle scuole universitarie (Regolamento Passerella), del 4 marzo 2004.

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Modifica del 28 ottobre 2005.

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Modifica del 28 ottobre 2005.

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Modifica del 28 ottobre 2005.
di diploma Art. 9 Ogni scuola universitaria dispone di un regolamento emanato o ap provato dal Cantone o da più Cantoni, che stabilisce in particolare le modalità per il conferimento del diploma e indica i mezzi di ricorso. Art. 10 Il diploma è conferito sulla base di una valutazione globale delle qualifiche e d elle prestazioni delle studentesse e degli studenti. La valutazione si estende in particolare ai seguenti rami:
a. la formazione teorica;
b. la formazione pratica professionale; e
c. il lavoro di diploma. di diploma Art. 11 1 L’attestato di diplo ma reca:
a. la denominazione della scuola universitaria e del Cantone o dei Cantoni che rilasciano o riconoscono il diploma;
b. i dati personali della diplomata o del diplomato;
c. la menzione «Diploma in logopedia» o «Diploma in logopedia/pedagogia curativa del linguaggio» o «Diploma in terapia psicomotoria»;
d. la firma dell’istanza competente; nonché
e. il luogo e la data.
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2 Il diploma è contrassegnato dalla menzione aggiuntiva «Il diploma è riconosciuto a livello svizzero (decisione della Conferen za svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione del ...)».
10 Art. 12
1 La titolare o il titolare di un diploma riconosciuto è legittimato/a a portare il titolo di «Diplomata in logopedia (CDPE)», «Diplomato in logopedia (CDPE)» o di «Dipl omata in terapia psicomotoria (CDPE)», «Diplomato in terapia psicomotoria (CDPE)».
2 La denominazione dei titoli nell’ambito della riforma di Bologna segue il Regolamento concernente i titoli della CDPE .
11 III. Procedura di riconoscimento conoscimento Art. 13
1 Una commissione di riconoscimento è incaricata di valutare le domande di riconoscimento e di controllare periodicamente il rispetto delle condizioni di riconoscimento.
2 La commissione si compone di nove membri al massimo. Le regioni linguistiche della Svizzera devono essere debitamente rappresentate.
3 Il Comitato della CDPE nomina i membri della commissione e la presidente o il presidente.
4 Il Segretariato della CDPE funge da segretariato della commissione di riconoscimento. di riconoscimento Art. 14
1 Il Cantone o più Cantoni inoltrano la domanda di riconoscimento alla CDPE, corredata della documentazione necessaria al suo esame.
2 La commissione di riconoscimento esamina la domanda e formula una proposta alla CDPE.
3 Essa può a ssistere alle lezioni o agli esami e richiedere una documentazione supplementare. Art. 15 1 La decisione di accordare, rifiutare o annullare il riconoscimento è di competenza del Comitato della CDPE.
2 In caso di rifiuto o d’annullamento del ricon oscimento, la decisione deve indicarne i motivi. Devono inoltre essere menzionate le misure da adottare, affinché il diploma possa essere successivamente riconosciuto.

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Modifica del 28 ottobre 2005.

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Modifica del 28 ottobre 2 005.

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Regolamento concernente la denominazione, nell’ambito della riforma di Bologna, dei diplomi e dei

master di perfezionamento nel campo della formazione delle insegnanti e degli insegnanti (Regolamento

concernente i titoli) del 28 ottobre 2005.

3 Qualora un diploma non soddisfi più le condizioni di riconoscimento previste dal presen te regolamento, il Comitato della CDPE assegna al Cantone o ai Cantoni interessati un congruo termine per porvi rimedio. L’autorità responsabile della scuola universitaria ne sarà informata. Art. 16 La CDPE tiene un registro dei diplomi riconosciuti. IV. Art. 17 ...
12 V. Rimedi di diritto Art. 18 Le decisioni dell’autorità di riconoscimento possono essere impugnate con azione di diritto pubblico rispettivamente ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribu nale federale (art. 10 Accordo sul riconoscimento dei diplomi). VI. Disposizioni finali
1. Disposizioni transitorie Art. 19
1 I diplomi riconosciuti da uno o più Cantoni:
a. che sono stati rilasciati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento; o
b. che sono rilasciati durante un periodo transitorio di otto anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, sono a loro volta riconosciuti dopo il riconoscimento dei primi diplomi d’insegnamento ai sensi del presente regolamento.
2 La titolare e il titolare di un diploma riconosciuto ai sensi del cpv. 1 sono legittimati a portare il titolo corrispondente menzionato all’art. 12 cpv. 1.
13
3 Il segretariato della commissione di riconoscimento rilascia, su richiesta, un attestato di riconoscimento.
2. Disposizioni transitorie circa le modifiche del 28 ottobre 2005
14 do il
15 Art. 20
1 Le scuole universitarie possono autorizzare studentesse e studenti a cominciare la formazione di diploma in base al regime giuridico precedente le modifiche del 28 ottobre 2005 fino al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore di quest’ultime.
2 Se il regolamento interno della scuola universitaria lo permette, le studentesse e gli studenti che hanno cominciato la loro formazione sotto il precedente regime giuridico, la possono terminare sotto lo stesso regime. Le scuole universitarie possono prevedere una mutazione verso i cicli conformi alle nuove disposizioni, ma questo cambio non deve comportare svantaggi per le stud entesse e gli studenti che hanno già cominciato. edure di riconoscimento secondo
16 Art. 21
1 Le richieste di riconoscimento inoltrate sotto il precedente regime giuridico sono valutate in base a quest’ultimo regime.
2 Le ri chieste di riconoscimento inoltrate nei due anni seguenti l’entrata in vigore delle modifiche del 28 ottobre 2005 sono valutate, su richiesta, in base al precedente regime giuridico.
3 Le decisioni prese secondo i cpv. 1 e 2 contengono delle indicazioni rig uardo gli adattamenti da attuare per soddisfare le nuove disposizioni.
4 Tutte le richieste di riconoscimento inoltrate oltre due anni dopo l’entrata in vigore delle modifiche del 28 ottobre 2005 sono valutate secondo il nuovo regime giuridico. elle decisioni

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Ar t. abrogato dal R 27.10.2006; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2012, 145.

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Modifica del 28 ottobre 2005.

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Modifica del 28 ottobre 2005.

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Modifica del 28 ottobre 2005.

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Modifica del 28 ottobre 2005.
17 Art. 22 1 I cicli di studio, i cui diplomi sono stati riconosciuti dal Comitato della CDPE in base al precedente regime giuridico, devono essere adeguati al nuovo regime giuridico entro cinque anni dall’entrata in vigore de lle modifiche del 28 ottobre 2005. Gli adeguamenti attuati devono essere sottoposti alla commissione di riconoscimento per la verifica.
2 Se da questo esame risulta che le modifiche attuate ai cicli di studio soddisfano le nuove disposizioni, la commissione di riconoscimento propone al Comitato della CDPE di confermare la decisione di riconoscimento. Se l’esame mostra, invece, che gli adeguamenti attuati sono insufficienti, la decisione di conferma del riconoscimento è legata a dell e condizioni.
3. Entrata in vigore Art. 23 1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.
2 Le modifiche del 28 ottobre 2005 entrano in vigore il 1° gennaio 2006 .
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3 Il regolamento è applicabile a tutti i Cantoni che hanno aderito all’Accordo sul riconoscimento dei di plomi. Pubblicato nel BU 2008 , 175.

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Modifica del 28 ottobre 2005.
Nota: nel testo il termine «scuola universitaria» è da intendersi quale termine generale con cui sono

designate le università, i politecnici federali e le scuole universitarie professionali, ivi incluse le alte

scuole pedagogiche.

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Modifica del 28 ottobre 2005.
Nota: nel t esto il termine «scuola universitaria» è da intendersi quale termine generale con cui sono

designate le università, i politecnici federali e le scuole universitarie professionali, ivi incluse le alte

scuole pedagogiche.

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