Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d’insegnamento per le scuole di maturità
5.1.8.4.2 Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d’insegnamento per le scuole di maturità (del 4 giugno 1998) La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), visti gli articoli 2, 4 e 6 dell’Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi) e lo statuto della CDPE del 3 marzo 2005
1 , d e c r e t a : I. Disposizioni generali Art. 1 I diplomi d’insegnamento p er le scuole di maturità, rilasciati o riconosciuti da uno o più cantoni, vengono riconosciuti dalla CDPE, se soddisfano le esigenze minime previste dal presente regolamento. Art. 2 Il presente regolamento si applica ai diplomi d’inse gnamento che
a. attestano che la formazione è stata compiuta in una scuola universitaria e
b. permettono ai/alle loro titolari di insegnare le materie menzionate nel Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati di maturità (RRM). II. Condizio ni di riconoscimento
1. Formazione scientifica
2 Art. 3
1 La formazione scientifica permette di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie della procedura scientifica in uno o due campi di studio che costituiscono la base scientifica per l’insegnamento nelle corrispondenti discipline definite nel RRM.
2 Per l’abilitazione all’insegnamento di una materia è necessario un master
3 o un diploma equivalente nel corrispondente campo di studio, ottenuto in una scuola universitaria. Nelle materie dove la qualifica può essere ottenuta all’università, il diploma richiesto è il master universitario
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.
3 Gli scopi e i contenuti della formazione scientifica, così come le condizioni per il conseguimento di un titolo di una scuola universitari a sono stabiliti dalla legislazione cantonale e dai regolamenti degli istituti responsabili della formazione.
4 La formazione scientifica tiene parimenti in considerazione le esigenze specifiche dell’insegnamento nelle scuole di maturità.
5 Il Comitato della CDPE può fissare, per certe materie, delle esigenze minime concernenti la formazione scientifica e la formazione pratica.
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2. Formazione professionale
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Revisione totale dello Statuto della CDPE del 3 marzo 2005, entrata in vigore il 1° gennaio 2006.
Nota: nel testo il termine «scuola universitaria» è da intendersi quale termine g enerale con cui vengono
designate le università, i politecnici federali e le scuole universitarie professionali, ivi incluse le alte
scuole pedagogiche.
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Modifica del 28 ottobre 2005, entrata in vigore il 1° gennaio 2006.
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Determinanti sono le Direttive per l’applicazione della dichiarazione di Bologna nelle scuole
universitarie professionali e nelle alte scuole pedagogiche, promulgate dal Consiglio delle scuole
universitarie professionali il 5 dicembre 2002, come pure le Direttive per il rinnov amento coordinato
dell’insegnamento nelle università svizzere nell’ambito del processo di Bologna (Direttive Bologna)
emanate dalla Conferenza universitaria svizzera il 4 dicembre 2003.
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Modifica del 13 marzo 2008, entrata in vigore il 1° aprile 2008.
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Modifica del 13 marzo 2008, entrata in vigore il 1° aprile 2008.
Art. 4 La formazione professionale permette di acquisire le competenze cognitive e pratiche necessarie per insegnare nelle scuole di maturità. Art. 5 La formazione prepara i diplomati e le diplomate ad essere in grado.
a. di pianificare l’insegnamento in base al piano degli studi in vigore e di organizzarlo in una prospettiva interdiscipli nare,
b. di trasmettere agli allievi e alle allieve solide conoscenze in vista di intraprendere studi superiori,
c. di sostenere gli allievi e le allieve nel loro sviluppo affinchè possano raggiungere un’indipendenza di giudizio ed agire in modo responsabi le,
d. di valutare le capacità e le prestazioni degli allievi e delle allieve,
e. di collaborare con gli altri docenti e le altre docenti, con la direzione della scuola e i genitori,
f. di procedere ad una valutazione del proprio lavoro,
g. di collaborare all’elaborazione e alla realizzazione di progetti pedagogici, e
h. di pianificare il proprio perfezionamento e aggiornamento professionale.
6 Art. 6
1 La formazione mette in relazione teoria e pratica, e insegnamento e ricer ca. Comprende in particolare i campi della didattica delle discipline, scienze dell’educazione e formazione pratica.
2 La formazione si basa sul piano degli studi emanato o approvato dal cantone o da più cantoni, o dall’organo competente. tura della formazione
7 Art. 7
1 La formazione in didattica delle discipline, scienze dell’educazione e la formazione pratica comporta in totale 60 crediti secondo il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS). La didattica delle discipline comporta un minimo di 10 crediti per disciplina secondo RRM, le scienze dell’educazione, compresa la didattica generale e la formazione pratica professionale comportano ciascuna almeno 15 crediti.
2 Se la formazione scientifica è svolta in due ca mpi di studio, i 60 crediti corrispondenti alla formazione professionale si acquisiscono in più al bachelor - master. Può essere assolta anche parzialmente integrata nell’ambito delle materie opzionali.
3 Se la formazione scientifica è svolta in un solo campo di studio, la formazione professionale può essere integrata in uno studio bachelor - master. In questo caso prende il posto della formazione scientifica in un secondo campo di studio. Il diploma d’insegnante è attribuito contemporaneamente al diploma master .
4 Nel caso di un diploma d’insegnante combinato (scuole di maturità e livello secondario I) la formazione scientifica risponde alle esigenze fissate dal presente regolamento. La formazione professionale è svolta in base al Regolamento concernente il ricon oscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I del 26 agosto 1999.
5 L’abilitazione all’insegnamento di una materia supplementare si ottiene solo a condizione di avere un diploma d’insegnamento per le sc uole di maturità riconosciuto dalla CDPE. La formazione richiesta per l’ottenimento di un’abilitazione addizionale (formazione scientifica, formazione in didattica delle discipline e formazione pratica) deve corrispondere, dal punto di vista contenuto e vo lume a quella che porta all’ottenimento di un’abilitazione all’insegnamento di una seconda materia nell’ambito di studi regolari.
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6 Studi precedentemente effettuati, rilevanti per l’ottenimento del diploma, in particolare una formazione di docente per un a ltro livello, sono presi in considerazione in modo adeguato.
9 Art. 8 1 I docenti e le docenti possiedono un titolo di una scuola universitaria nella o nelle materie d’insegnamento, nonché conoscenze nella didatt ica specifica alle scuole universitarie.
2 I docenti e le docenti di didattica delle discipline sono inoltre titolari o di un dottorato in didattica delle discipline o di un diploma d’insegnamento oltre ad un’esperienza d’insegnamento di almeno tre anni, ef fettuata di preferenza in una scuola di maturità.
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Modifica del 28 ottobre 2005, entrata in vigore il 1° gennaio 2006.
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Modifica del 28 ottobre 2005, entrata in vigore il 1° gennaio 2006.
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Modifica del 26 ottobre 2012, entrata in vigo re il 1° novembre 2012.
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Modifica del 28 ottobre 2005, entrata in vigore il 1° gennaio 2006.
ocenti Art. 9 1 I responsabili e le responsabili della formazione pratica sono titolari di un diploma d’insegna mento per le scuole di maturità e hanno insegnato diversi anni con successo in questo campo.
2 La formazione necessaria all’adempimento dei loro compiti è assunta, di regola, dagli istituti di formazione.
3. Diploma
10 Art. 10 Ogni is tituto di formazione dispone di un regolamento emanato o approvato dal cantone o da più cantoni o dall’organo competente, che stabilisce in particolare le modalità per il conferimento del diploma e indica i mezzi di ricorso. Art. 11 1 Per il conferimento del diploma è necessario un master o un titolo equivalente rilasciato da una scuola universitaria.
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2 Il diploma è rilasciato sulla base di una valutazione globale delle prestazioni degli studenti e delle studentesse. iploma Art. 12
1 L’attestato di diploma reca:
a. la denominazione dell’istituto di formazione e del cantone o dei cantoni che rilasciano o riconoscono il diploma,
b. i dati personali del diplomato o della diplomata,
c. la menzione «Diploma d’insegnamento per le scuole di maturità»,
d. l’indicazione della materia o delle materie in cui il diplomato o la diplomata ha conseguito il diploma,
e. la firma dell’istanza competente, nonché
f. il luogo e la data.
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2 Il diploma riconosciuto è contrassegnato dalla menz ione aggiuntiva «Il diploma è riconosciuto a livello svizzero (decisione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione del ...)».
3 L’ottenimento di un’abilitazione all’insegnamento di una materia supplementare è certificato da un diploma addizionale, rilasciato in aggiunta al diploma iniziale d’insegna mento riconosciuto dalla CDPE. Intestazione del diploma: «Diploma addizionale, abilitazione all’insegnamento ... (materia)». Il diploma addizionale deve inoltre recare la seguente m enzione: Questo diploma è rilasciato a supplemento del «Diploma d’insegnamento per le scuole di maturità riconosciuto dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione per ... (la materia o le materie), del ... (data del diploma d’ins egnamento)».
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14 Art. 13 Il titolare o la titolare di un diploma riconosciuto è legittimato a portare il titolo di «Docente diplomato per le scuole di maturità (CDPE)» o di «Docente diplomata per le scuole di maturità (CDPE)». III. Procedura di rico noscimento Art. 14 1 La valutazione delle domande di riconoscimento e l’esame periodico delle condizioni di riconoscimento, come pure la trattazione di altre problematiche in relazione alla formazione dei docenti e delle docen ti delle scuole di maturità in Svizzera, sono evase da una commissione di riconoscimento.
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Modifica del 28 ottobre 2005, entrata in vigore il 1° gennaio 2006.
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Modifica del 28 ottobre 2005, entrata in vigore il 1° gennaio 2006.
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Modifica del 28 ottobre 2005, entrata in vigore il 1° gennaio 2006.
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Modifica del 26 ottobre 2012, entrata in vigore il 1° novembre 2012.
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Modifica del 28 ottobre 2005, entrata in vigore il 1° gennaio 2006.
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Modifica del 13 marzo 2008, entrata in vigore il 1° aprile 2008.
2 La commissione si compone di nove membri al massimo. Le regioni linguistiche della Svizzera devono essere debitamente rappresentate.
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3 Il Comitato della CDPE nomina i membri della commissione e il presidente o la presidente.
4 Il Segretariato della CDPE funge da segretariato della commissione di riconoscimento. conoscimento Art. 15
1 Il cantone o più cantoni o l’organo competente inoltrano la domanda di r iconoscimento alla CDPE, corredata della documentazione necessaria al suo esame.
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2 La commissione di riconoscimento esamina la domanda e formula una proposta alla CDPE.
3 I membri della commissione possono assistere agli esami e richiedere una documentazion e supplementare. Art. 16 1 La decisione di accordare, rifiutare o annullare il riconoscimento è di competenza del Comitato della CDPE.
2 In caso di rifiuto o di annullamento del riconoscimento, la decisione deve indicarne i motivi. Devono inoltre essere menzionate le misure da adottare, affinché il diploma possa essere successivamente riconosciuto. Art. 17
1 La CDPE tiene un registro dei diplomi riconosciuti.
2 Qualora un diploma non soddisfi più i requisiti minimi posti dal presente regola mento, il Comitato della CDPE assegna al cantone o ai cantoni o all’organo competente interessati un congruo termine per porvi rimedio. L’autorità responsabile dell’istituto di formazione in questione ne è informata.
18 IV./Art. 18
19 V. Rimedi di diritto Ar t. 19 Contro le decisioni dell’autorità di riconoscimento è possibile interporre azione secondo l’articolo 120 della Legge federale sul Tribunale federale
20 e, eventualmente, ricorso alla Commissione di ricorso della CDPE e della CDS
21 (articolo 10 dell’Acco rdo sul riconoscimento dei diplomi).
22 VI. Disposizioni finali
1. Disposizioni transitorie Art. 20 1 I diplomi riconosciuti da uno o più cantoni che certificano la conclusione di un ciclo di studi cominciato prima dell’attribuzione del riconoscimento gius ta il presente regolamento, sono a loro volta riconosciuti dopo il riconoscimento dei primi diplomi d’insegnamento ai sensi del presente regolamento.
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2 I titolari e le titolari di un diploma riconosciuto ai sensi del capoverso 1 sono legittimati a portare il titolo menzionato all’articolo 13.
3 Su richiesta, il segretariato della commissione di riconoscimento rilascia un attestato di riconoscimento.
2. Disposizioni transitorie circa le modifiche del 28 ottobre 2005
24 Art. 21
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Modifica del 26 ottobre 2012, entrata in vigore il 1° novembre 2012.
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Modifica del 28 ottobre 2005, entrata in vigore il 1° gennaio 2006.
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Modifica del 28 ottobre 2005, entrata in vigore il 1° gennaio 2006.
19
Abrogato; modifica del 27 ottobr e 2006 entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
20
Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF); RS 173.110.
21
Regolamento della Commissione di ricorso della CDPE e della CDS del 6 settembre 2007; raccolta
delle basi giuridiche della CDPE, cifra 4.1.1.1.
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Modifica del 13 marzo 2008, entrata in vigore il 1° aprile 2008.
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Modifica del 26 ottobre 2012, entrata in vigore il 1° novembre 2012.
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Modifica del 28 ottobre 2005, entrata in vigore il 1° gennaio 2006.
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Abrogato; modifica del 26 o ttobre 2012 entrata in vigore il 1° novembre 2012.
Art. 22
26 decisioni di
27 Art. 23
1 I cicli di studio, i cui diplomi sono stati riconosciuti dal Comitato della CDPE in base al precedente regime giuridico, devono essere adeguati al nuovo regime giuridico entro cinque anni dall’entrata in vigore delle modifiche del 28 ottobre 2005. Gli adeguamenti attuati devono essere sottoposti alla commissione di riconoscimento per la verifica.
2 Se da questo esame risulta che le modifiche attuate ai cicli di studio soddisfano le nuove disposizioni, la commissione di riconoscimento propone al Comitato della CDPE di confermare la decisione di riconoscimento. Se l’esame mostra, invece, che gli adeguamenti attuati sono insufficienti, la decisione di conferma del riconoscimento è legata a delle condizioni.
3. Entrata in v igore Art. 24
1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1998.
2 e
3
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4 Il regolamento è applicabile a tutti i cantoni che hanno aderito all’Accordo sul riconoscimento dei diplomi.
29 Pubblicato nel BU 20 12 , 546 .
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Abrogato; modifica del 26 ottobre 2012 entrata in vigore il 1° novembre 2012.
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Modifica del 28 ottobre 2005, entrata in vigore il 1° gennaio 2006.
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Abrogato; modifica del 26 ottobre 2012 entrata in vigore il 1° novembre 2012.
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Modifica del 13 marzo 2008, entrata in vigore il 1° aprile 2008.
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