Legge sulla protezione della popolazione --> 1.5.4.2 / 500.100 (1.5.4.5)
CH - TI

Legge sulla protezione della popolazione --> 1.5.4.2 / 500.100

1.5.4.5 (del 26 febbraio 2007) IL GRAN CONSIGLIO - vista la legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 4 ottobre 2002 (LPPC); - visto il messaggio 9 maggio 2006 n. 5785 del Consiglio di Stato, Capitolo I Disposizioni generali

Oggetto

Art. 1

La presente legge disciplina la protezione della popolazione e lo stato di necessità.

Obiettivi

Art. 2 La protezione della popolazione è un sistema integrato con il compito di coordinare l’intervento delle organizzazioni civili di aiuto e di salvataggio in caso di eventi maggiori o di catastrofe. Essa ha altresì lo scopo di garantire, in caso di stato di necessità, l’attività governativa e amministrativa e il funzionamento dei servizi tecnici indispensabili a livello cantonale e locale. Il Consiglio di Stato può definire il sistema di comunicazione (rete radio) compatibile e destinato a tutte le organizzazioni di sicurezza. [1]

Cantone

Art. 3 determina l’organizzazione. Il Consiglio di Stato è incaricato dell’esecuzione delle leggi federali e cantonali concernenti la protezione della popolazione, emana le norme di esecuzione e designa il Dipartimento competente per l’applicazione della legge e per lo svolgimento dei compiti conferiti al Cantone dalle norme federali e cantonali non delegati ad altre autorità dalla presente legge.

Comuni

Art. 4

I Comuni collaborano attivamente con le autorità cantonali e con le organizzazioni partner nello svolgimento dei compiti di protezione della popolazione e designano all’interno dell’amministrazione una persona di riferimento. Il Municipio esercita le competenze attribuite al Comune dalla presente legge.

Organizzazioni partner e loro compiti

Art. 5

Sono organizzazioni partner nella protezione della popolazione le organizzazioni civili di soccorso e di salvataggio definite nella legislazione federale. Nella protezione della popolazione sono chiamate a collaborare in particolare le seguenti organizzazioni partner: a) la polizia, responsabile del mantenimento dell’ordine e della sicurezza; b) i pompieri, responsabili del salvataggio e della lotta contro i sinistri in generale; c) i servizi del sistema sanitario, compreso il soccorso d’urgenza, incaricati di fornire le prestazioni medico-sanitarie alla popolazione; d) i servizi tecnici, responsabili del funzionamento dell’infrastruttura tecnica, in particolare dell’approvvigionamento di elettricità, acqua e gas, dello smaltimento dei rifiuti e della disponibilità delle vie di comunicazione e della telematica; e) la protezione civile, incaricata di proteggere la popolazione, assistere le persone in cerca di protezione, proteggere i beni culturali, sostenere gli organi di condotta e le altre organizzazioni partner nonché di svolgere lavori di ripristino e di pubblica utilità. Le organizzazioni partner collaborano tra loro.

Intervento di altri enti o organizzazioni

Art. 6

Quando i mezzi civili non sono sufficienti, le organizzazioni partner possono, su
1
2
3
1
2
1
2
1
2
3
1
Sono inoltre chiamati a collaborare tutti gli enti o persone che possono essere utili allo scopo di protezione della popolazione. Organizzazioni di condotta e competenze

Consiglio di Stato

Art. 7

Il Consiglio di Stato è l’autorità competente per: a) assicurare la condotta, l’intervento e il coordinamento delle organizzazioni partner; b) assicurare l’istruzione e la formazione, anche degli organi di condotta locali; c) promuovere l’aiuto intercomunale, così come la cooperazione intercantonale e transfrontaliera; d) esercitare le altre funzioni attribuitegli dalla presente legge.

Organi di condotta

Art. 8

condotta. Il Consiglio di Stato definisce la composizione e la direzione degli organi di condotta e ne precisa le competenze. Il Consiglio di Stato agisce per il tramite dell’organizzazione degli Stati maggiori di condotta.

Organizzazione degli Stati maggiori di condotta

Art. 9

L’organizzazione degli Stati maggiori di condotta (OSMC) ha per scopo di: a) coordinare e predisporre l’organizzazione cantonale di condotta; b) coordinare e assicurare l’istruzione e la formazione; c) pianificare, verificare e promuovere l’aggiornamento costante dei preparativi; d) favorire lo scambio di informazione tra i partner. L’OSMC si fonda sulle seguenti strutture: a) Stato maggiore di condotta cantonale (SMCC); b) Nucleo operativo catastrofi (NOC); c) Stato maggiore enti di primo intervento (SMEPI).

Stato maggiore di condotta cantonale (SMCC)

Art. 10

Lo SMCC è l’organo cantonale di condotta del Consiglio di Stato, che ne definisce la composizione, l’organizzazione e il funzionamento. Esso elabora le basi decisionali per il Consiglio di Stato, lo coadiuva nelle funzioni di direzione e coordinamento ed esegue le sue decisioni. La sua attivazione è decisa dal Consiglio di Stato o, in caso di impedimento di questo e in successione, dal suo Presidente, da uno dei suoi membri o dal capo del NOC.

Nucleo operativo catastrofi (NOC)

Art. 11 Il NOC è un organo interno allo SMCC, subordinato al Consiglio di Stato per il tramite del Dipartimento competente. Esso è competente quando le circostanze lo esigono, per predisporre e coordinare, in collaborazione con le autorità locali, le necessarie misure d’urgenza e di assistenza e condurne l’attuazione; tali misure, qualora non abbiano potuto essere preventivamente sottoposte al Consiglio di Stato, gli devono essere immediatamente presentate per ratifica.

Stato maggiore enti di primo intervento (SMEPI)

Art. 12

servizi sanitari.

Servizi coordinati

Art. 13

Il Consiglio di Stato emana le disposizioni d’applicazione al diritto federale volte ad assicurare in settori tecnico-specialistici l’impiego efficace del personale, del materiale, delle installazioni civili, militari e della protezione civile necessari per far fronte alla protezione della popolazione. Il Consiglio di Stato istituisce un Servizio sanitario coordinato e ne definisce le competenze e l’organizzazione. Il Consiglio di Stato può istituire servizi simili in altri settori.

Installazioni

Art. 14 Per assicurare l’attività dell’organizzazione di condotta l’ente competente mantiene in uso i locali e le installazioni idonee; è possibile far capo ai servizi logistici di tutte
2
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3

Istruzione

Art. 15 Il Dipartimento predispone l’istruzione e l’esercitazione nell’ambito della protezione della popolazione. Scopo della stessa è il coordinamento delle organizzazioni partner nell’ambito della condotta mediante una formazione teorica e esercitazioni pratiche, costantemente aggiornate e indirizzate alla gestione di eventi maggiori e di catastrofi. Di principio, ogni organizzazione partner cura la formazione di base e l’aggiornamento tecnico dei propri quadri e del proprio personale di condotta.

Obbligo di prestare servizio

a) Principio

Art. 16

Il Consiglio di Stato può chiamare a far parte dell’organo di condotta cantonale e dei servizi coordinati, come pure per la relativa istruzione: a) le persone che si mettono a disposizione a titolo di volontariato; b) i dipendenti dell’amministrazione cantonale; c) le persone particolarmente qualificate astrette al servizio di protezione civile che sono messe a disposizione a tale scopo. d) in casi eccezionali, altre persone alle condizioni di cui all’art. 17. Nell’ambito della condotta operativa e in funzione dell’organizzazione di condotta e delle competenze, ogni partner garantisce la messa a disposizione di quadri evitando un accumulo di funzioni.

b) Casi eccezionali

Art. 17

L’obbligo di servizio giusta l’art. 16 cpv. 1 lett. d può essere imposto unicamente in casi particolari dettati da eminenti interessi generali e solo nel caso in cui sia prevedibile che la collaborazione delle persone indicate nell’art. 16 cpv. 1 lett. a, b e c non permetterebbe di soddisfare i bisogni di personale o le esigenze di formazione in un determinato settore; tale obbligo, a livello di organizzazione cantonale di condotta, vale limitatamente per i servizi coordinati. Di regola non possono essere astrette persone che non abbiano ancora compiuto 18 anni o dopo l’età del pensionamento e coloro che giustificano gravi motivi di impedimento.

Rimunerazione

Art. 18

Chi presta servizio ha diritto a vitto, alloggio e trasporto gratuiti. Le persone astrette giusta gli art. 16 e 17 hanno diritto a un’indennità calcolata sulla base dei parametri stabiliti nella legislazione federale.

Mobilitazione e intervento

Art. 19

La mobilitazione e l’intervento delle organizzazioni partner sono disciplinati dalle normative che reggono la loro attività. Il coordinamento e la condotta delle operazioni è assunto dallo Stato maggiore di condotta cantonale. Capitolo III Stato di necessità

Definizione

Art. 20 Si ha stato di necessità quando, a seguito di catastrofi, conflitti armati o altre situazioni d’emergenza che comportano un pericolo imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più possibile garantire con i mezzi ordinari l’attività amministrativa o i servizi d’interesse pubblico e la protezione e l’assistenza delle persone e delle cose a livello cantonale, regionale o locale.

Dichiarazione e revoca dello stato di necessità

Art. 21

a) dal Consiglio di Stato per l’intero territorio cantonale o per parte di esso; b) dal Municipio sul territorio comunale.

Provvedimenti

Art. 22

L’autorità che ha dichiarato lo stato di necessità è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti necessari, in particolare a: a) convocare le persone idonee allo scopo e alle esigenze dell’intervento; b) requisire i mezzi ed i beni necessari; valgono per analogia le norme del diritto federale
1
2
3
1
2
1
2
2
1
2
1
Durante lo stato di necessità le autorità competenti non sono in particolare tenute a seguire le procedure ordinarie d’approvazione, autorizzazione, concessione e aggiudicazione. Esse devono, nel limite del possibile, salvaguardare gli interessi privati. La responsabilità dell’esecuzione e del finanziamento delle operazioni incombe all’autorità che ha dichiarato lo stato di necessità.

Informazione

Art. 23 popolazione sulla situazione; informa inoltre il proprio organo legislativo sulle misure prese non appena questo sia in grado di funzionare. Capitolo IV Finanziamento

Spese di preparazione

Art. 24 Le spese di preparazione, segnatamente per l’organizzazione, l’istruzione e l’esercitazione degli organi di condotta sono a carico del Cantone e dei Comuni secondo le rispettive competenze. Le spese per la consulenza e per la messa a disposizione degli istruttori e del personale insegnante sono a carico del Cantone sulla base della tariffa decisa dal Consiglio di Stato.

Spese d’intervento

Art. 25

Il finanziamento delle spese d’intervento è retto: a) dalle disposizioni speciali che regolano l’attività delle singole organizzazioni partner; b) dati gli estremi dello stato di necessità, dall’articolo 26 della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 e dall’articolo 165 capoverso 3 della legge organica comunale del 10 marzo 1987. Il Consiglio di Stato e i Municipi coordinano le procedure per gli interventi di ripristino e per il loro finanziamento. Sono riservati i diritti di rivalsa verso terzi e gli aiuti finanziari previsti nella legislazione ordinaria. Capitolo V Disposizioni particolari e rimedi di diritto

Tutela del segreto

Art. 26 Chiunque agisce in esecuzione della presente legge è tenuto all’obbligo del segreto in relazione a luoghi, atti e deliberazioni determinati dal Consiglio di Stato. Sono riservate le disposizioni federali e cantonali in materia.

Rimedi di diritto

Art. 27 Contro le decisioni comunali è dato ricorso in conformità alla legge organica comunale del 10 marzo 1987. Contro le decisioni di autorità amministrative cantonali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale amministrativo; è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966. Dichiarato lo stato di necessità, tutte le decisioni sono immediatamente esecutive; i ricorsi non hanno effetto sospensivo. Capitolo VI Disposizioni penali

Violazioni delle norme della presente legge

Art. 28 Chiunque viola le prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni esecutive è punito con la multa fino a fr. 10’000.-- e, inoltre, nei casi gravi o di recidiva, con la pena detentiva fino a tre mesi. Nei casi di lieve entità o se l’autore ha agito per negligenza l’autorità competente può rinunciare all’azione penale; può limitarsi ad ammonire il colpevole.

Procedura

Art. 29

a) dal Dipartimento nei casi di multa o ammonimento secondo la legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994; b) dall’autorità giudiziaria nei casi di pena detentiva.
2
3
1
2
2
3
1
2
1
2
3
Disposizioni finali

Abrogazione di legge

Art. 30

Entrata in vigore

Art. 31 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne determina la data di entrata in vigore. [2] Pubblicata nel BU 2008 , 307.

[1]

Cpv. introdotto dal DL 18.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 206.

[2]

Entrata in vigore: 1° luglio 2008 - BU 2008, 307.

1
2
Markierungen
Leseansicht