Regolamento sulla formazione empirica e sul tirocinio pratico
5.2.1.1.2 Regolamento sulla formazione empirica e sul tirocinio pratico (del 4 settembre 2001) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO richiamati: - la l egge federale sulla formazione profess ionale del 19 aprile 1978, - l’ Ordinanza sulla formazione professionale del 7 novembre 1979, - la l egge sull’ orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 4 febbraio 1998, - i l Regolamento della l egge sull’ orientamento scolastico e professionale e su lla formazione professionale e continua (Lorform) del 20 ottobre 1998, d e c r e t a : TITOLO 1 Formazione empirica Art. 1 La formazione empirica è destinata ai giovani di ambo i s essi in grado di esercitare un’attività lavorativa nell’ambito dell’ azienda, ma che, a causa di particolari difficoltà personali, non sono in grado di seguire un tirocinio. Art. 2
1 La domanda di assunzione di un giovane in formazione empirica deve essere presentata alla Divisione della formazione professiona le (detta in seguito Divisione) da una delle seguenti parti: a) dalla famiglia; b) dall’ istituzione che ha precedentemente seguito il giovane; c) dall’ azienda che intende assumerlo.
2 Alla domanda devono essere allegati: a) il rapporto della dir ezione scola stica attestante l’ iter scolastico seguito dal richiedente; b) il giudizio motivato dell’orientatore professionale sull’ opportunità di seguire una formazione empirica; c) la notifica di assunzione.
3 La Divisione esamina la domanda, eventualme nte con la collaborazione dell’Ufficio dell’ orientamento scolastico e professionale, e decide sull’ ammissione del richiedente alla formazione empirica dandone comunicazione alle parti interessate.
4 A titolo eccezionale possono essere assunti in formazione empirica giovani che non riescono a continuare il tirocinio federale. Art. 3
1 Se la domanda è accolta, le parti stipulano un contratto di formazione empirica.
2 Il contratto deve specificare: a) la durata della formazione empirica, di regola 2 anni; b) la denominazione della professione con riferimento al campo di attività professionale; c) il periodo di prova; d) tutte le indicazioni richieste per un contratto di tirocinio. Art. 4 1 La denominazione non può essere uguale a quella stabilita i n un regolamento di tirocinio (art. 40 cpv. 2 OFP).
2 La Divisione stabilisce una lista indicativa delle diverse denominazioni. Art. 5 Per le condizioni di lavoro e di retribuzione valgono, per analogia, disposizioni pre viste per il tirocinio.
Art. 6
1 Il programma di forma zione è individualizzato e dev’ essere adattato alle particolari attitudini del giovane.
2 Esso è concordato fra le parti contraenti con la consulenza di un incaricato della Divisi one.
3 Le associazioni professionali possono stabilire programmi di formazione per le aziende adattabili ai singoli casi. Art. 7 1 Possono impartire una formazione empirica i maestri di tirocinio e altre persone autorizzate dalla Divisio ne.
2 La formazione può anche essere svolta in centri p rofessionali riconosciuti dall’ autorità cantonale. Art. 8 1 La vigilanza aziendale viene svolta dagli ispettori del tirocinio; essa è orientata alla consulenza e al sostegno.
2 Alla vigilanza possono essere associati i docenti di conoscenze professionali. Art. 9
1 L’ insegnamento professionale obbligatorio dura, di regola, un giorno per settimana.
2 Viene impartito nelle scuole professionali, da docenti particolarmente qualificati, in classi speciali organizzate per settori professionali.
3 Esso comprende materie di cultura generale e di conoscenze professionali secondo un programma commisurato alle attitudini dei giovani in formazione.
4 Alla fine di ogni semestre la scuola professionale trasmette alla famiglia e alla Divisione un rapporto dettagliato che attesti il grado di preparazione nelle materie scolastiche.
5 Rimane riservata la possibilità di impartire un inse gnamento individualizzato nell’ ambito dei provvedim enti integrativi previsti dall’ Assicurazione invalidità, con la collaborazione dell’ Ufficio dell’ educazione speciale. Art. 10 I giovani che seguono una formazione empirica frequentano i corsi di introduzione appositi o di u na professione affine. Art. 11 Il giovane in formazione empirica gode dello stesso statuto dell’ apprendista. Art. 12
1 Prima della conclusione del periodo di formazione viene verificato se quanto previsto dal programma di formazione è stato insegnato ed assimilato (art. 42 OFP).
2 Questa verifica, eseguita dagli ispettori del tirocinio, comprende una visita sul posto di lavoro seguita da un colloquio con il candidato, con il responsabile della form azione e con gli insegnanti della scuola professionale. Art. 13 1 Se il programma previsto è stato svolto completamente ed è stato totalmente assimilato, al giovane viene rilasciato l’ attestato federale di formazione empirica.
2 Se il pro gramma previsto non è stato completato o è stato solo parzialmente assimilato, le parti contraenti possono concordare un prolungamento del periodo di formazione; la proposta deve essere approvata dalla Divisone.
3 L’ attestato deve specificare la durata dell a formazione, le attività pratiche pr incipali svolte in azienda e l’ assolvimento dei corsi scolastici.
4 L’ attestato è firmato dal direttore della Divisione e dal datore di lavoro. TITOLO 2 Tirocinio pratico Art. 14 1 Per i giovani, che al termine della formazione empirica hanno acquisito buone competenze manuali, vi è la possibilità di completare la formazione con un tirocinio pratico.
2 Tale possibilità viene valutata nel corso dell’ ultimo semestre della formazione empirica con il coinvolgimento del giovane, della famiglia, dei docenti de lle scuole professionali, dell’ ispettore di tirocinio e del responsabile della formazione.
3 Il complemento di formazione viene svolto, di regola, nella stessa azienda di tirocinio.
4 Se manca la disponibilità del datore di lavoro, la Divisione collabora alla ricerca di una nuova sistemazione.
5 A titolo eccezionale possono essere assunti a tirocinio pratico giovani che non riescono a concludere il tirocinio federale. Art. 15 La durata complessiva dei due periodi di formazione (formazione empirica e tirocinio pratico) deve esse re almeno uguale a quella dell’ apprendistato nella professione affine. Art. 16 1 Al t ermine del tirocinio pratico l’ apprendista deve sostenere un esam e che comprende: a) le conoscenze professionali, b) la preparazione pratica.
2 La nota di cultura generale viene espressa con una valutazione globale del profitto scolastico.
3 L’ esame di conoscenze professionali viene svolto pres so la scuola professionale e l’ esame pratico, di regola, nei locali dei corsi d’ introduzione, nei laboratori delle scuole o, in casi particolari, presso l’ azienda di tirocinio.
4 Per l’ e same pratico l’ apprendista deve, di regola, eseguire le prove previste dal regolamento federale di tirocinio. esame Art. 17 Il c andidato che non ha superato l’ esame può ripetere la prova non prima di un anno dal primo esame. Art. 18 Al candidato che supera l’esame viene rilasciato l’ attestato cantonale di tirocinio pratico firmato dal direttore della Divisione. Art. 19 Per la procedura di reclamo e di ri corso contro le decisioni sull’esito degli esami vale l’ art. 67 della Lorform. Art. 20 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed abroga il Regolamento sulla formazione empirica e sul tirocinio pratico del 18 giugno
19 85 con entrata in vigore con l’ anno scolastico 2001/2002 anche per gli allievi già in formazione. Pubblicato nel BU 2001 , 295.
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