Regolamento sulla formazione empirica e sul tirocinio pratico
                            5.2.1.1.2  Regolamento  sulla formazione empirica  e sul tirocinio pratico  (del 4 settembre 2001)  IL CONSIGLIO DI STAT  O  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  richiamati:  -  la  l  egge  federale  sulla  formazione  profess  ionale  del  19  aprile  1978,  -  l’  Ordinanza  sulla  formazione professionale del 7 novembre 1979,  -  la  l  egge  sull’  orientamento  scolastico  e  professionale  e  sulla  formazione  professionale  e  continua (Lorform) del 4 febbraio 1998,  -  i  l  Regolamento  della  l  egge sull’  orientamento  scolastico  e  professionale  e  su  lla  formazione  professionale e continua (Lorform) del 20 ottobre 1998,  d e c r e t a :  TITOLO 1  Formazione empirica  Art. 1  La  formazione  empirica  è  destinata  ai  giovani  di  ambo  i  s  essi  in  grado  di  esercitare  un’attività lavorativa nell’ambito dell’  azienda,  ma che, a causa di particolari difficoltà personali, non  sono in grado di seguire un tirocinio.  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  domanda  di  assunzione  di  un  giovane  in  formazione  empirica  deve  essere  presentata  alla  Divisione  della  formazione  professiona  le  (detta  in  seguito  Divisione)  da  una  delle  seguenti parti:  a)  dalla famiglia;  b)  dall’  istituzione che ha precedentemente seguito il giovane;  c)  dall’  azienda che intende assumerlo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla domanda devono essere allegati:  a)  il rapporto della dir  ezione scola  stica attestante l’  iter scolastico seguito dal richiedente;  b)  il giudizio motivato dell’orientatore professionale sull’  opportunità  di  seguire  una  formazione  empirica;  c)  la notifica di assunzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    Divisione    esamina    la    domanda,    eventualme  nte    con    la  collaborazione  dell’Ufficio  dell’  orientamento   scolastico  e  professionale,  e  decide  sull’  ammissione   del   richiedente   alla  formazione empirica dandone comunicazione alle parti interessate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A  titolo  eccezionale  possono  essere  assunti  in  formazione  empirica  giovani  che  non  riescono  a  continuare il tirocinio federale.  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se la domanda è accolta, le parti stipulano un contratto di formazione empirica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il contratto deve specificare:  a)  la durata della formazione empirica, di regola 2 anni;  b)  la  denominazione della professione con riferimento al campo di attività professionale;  c)  il periodo di prova;  d)  tutte le indicazioni richieste per un contratto di tirocinio.  Art. 4  1  La  denominazione  non  può  essere  uguale  a  quella  stabilita  i  n  un  regolamento  di  tirocinio (art. 40 cpv. 2 OFP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Divisione stabilisce una lista indicativa delle diverse denominazioni.  Art. 5  Per le condizioni di lavoro e di retribuzione valgono, per analogia, disposizioni pre  viste  per il tirocinio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Il  programma  di  forma  zione è individualizzato e dev’  essere  adattato  alle  particolari  attitudini del giovane.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso è concordato fra le parti contraenti con la consulenza di un incaricato della Divisi  one.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le associazioni professionali possono stabilire programmi di formazione per le aziende adattabili  ai singoli casi.  Art. 7  1  Possono  impartire  una  formazione  empirica  i  maestri  di  tirocinio  e  altre  persone  autorizzate dalla Divisio  ne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La formazione può anche essere svolta in centri p  rofessionali riconosciuti dall’  autorità cantonale.  Art. 8  1  La  vigilanza  aziendale  viene  svolta  dagli  ispettori  del  tirocinio;  essa  è  orientata  alla  consulenza e al sostegno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla  vigilanza possono essere associati i docenti di conoscenze professionali.  Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’  insegnamento professionale obbligatorio dura, di regola, un giorno per settimana.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Viene impartito nelle scuole professionali, da docenti  particolarmente qualificati, in classi speciali  organizzate per settori professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esso   comprende   materie   di   cultura   generale   e   di   conoscenze   professionali   secondo   un  programma commisurato alle attitudini dei giovani in formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Alla  fine  di  ogni  semestre  la  scuola  professionale  trasmette  alla  famiglia  e  alla  Divisione  un  rapporto dettagliato che attesti il grado di preparazione nelle materie scolastiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Rimane  riservata  la  possibilità  di  impartire  un  inse  gnamento  individualizzato  nell’  ambito  dei  provvedim  enti  integrativi  previsti  dall’  Assicurazione  invalidità,  con  la  collaborazione  dell’  Ufficio  dell’  educazione speciale.  Art. 10  I  giovani  che  seguono  una  formazione  empirica  frequentano  i  corsi  di  introduzione  appositi o di u  na professione affine.  Art. 11  Il giovane in formazione empirica  gode dello stesso statuto dell’  apprendista.  Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Prima della conclusione del periodo di formazione viene verificato se quanto  previsto  dal programma di formazione è stato insegnato ed assimilato (art. 42 OFP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Questa  verifica,  eseguita  dagli  ispettori  del  tirocinio,  comprende  una  visita  sul  posto  di  lavoro  seguita da un colloquio con il candidato, con il responsabile della form  azione e con gli insegnanti  della scuola professionale.  Art. 13  1  Se  il  programma  previsto  è  stato  svolto  completamente  ed  è  stato  totalmente  assimilato,  al giovane viene rilasciato l’  attestato federale di formazione empirica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se il pro  gramma previsto  non è stato completato o è stato solo parzialmente assimilato, le parti  contraenti  possono  concordare  un  prolungamento  del  periodo  di  formazione;  la  proposta  deve  essere approvata dalla Divisone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’  attestato  deve  specificare  la  durata  dell  a  formazione,  le  attività  pratiche  pr  incipali  svolte  in  azienda e l’  assolvimento dei corsi scolastici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’  attestato è firmato dal direttore della Divisione e dal datore di lavoro.  TITOLO 2  Tirocinio pratico  Art. 14  1  Per  i  giovani,  che  al  termine  della  formazione  empirica  hanno  acquisito  buone  competenze manuali, vi è la possibilità di completare la formazione con un tirocinio pratico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tale  possibilità  viene valutata nel corso dell’  ultimo  semestre  della  formazione  empirica  con  il  coinvolgimento  del  giovane,  della  famiglia,  dei  docenti  de  lle scuole professionali, dell’  ispettore  di  tirocinio e del responsabile della formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il complemento di formazione viene svolto, di regola, nella stessa azienda di tirocinio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  manca  la  disponibilità  del  datore  di  lavoro,  la  Divisione  collabora  alla  ricerca  di  una  nuova  sistemazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  A  titolo  eccezionale  possono  essere  assunti  a  tirocinio  pratico  giovani  che  non  riescono  a  concludere il tirocinio federale.  Art. 15  La  durata  complessiva  dei  due  periodi  di  formazione  (formazione  empirica  e  tirocinio  pratico) deve esse  re almeno uguale a quella dell’  apprendistato nella professione affine.  Art. 16  1  Al t  ermine del tirocinio pratico l’  apprendista deve sostenere un esam  e che comprende:  a)  le conoscenze professionali,  b)  la preparazione pratica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La nota di cultura generale viene espressa con una valutazione globale del profitto scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’  esame  di  conoscenze  professionali  viene  svolto  pres  so  la  scuola  professionale  e  l’  esame  pratico, di  regola, nei locali dei corsi d’  introduzione, nei laboratori delle scuole o,  in casi particolari,  presso l’  azienda di tirocinio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per l’  e  same pratico l’  apprendista  deve,  di  regola,  eseguire  le  prove  previste  dal  regolamento  federale di  tirocinio.  esame  Art. 17  Il  c  andidato che non ha superato l’  esame  può  ripetere  la  prova  non  prima  di  un  anno  dal primo esame.  Art. 18  Al candidato che supera l’esame viene rilasciato l’  attestato cantonale di tirocinio  pratico  firmato dal direttore della Divisione.  Art. 19  Per  la  procedura  di  reclamo  e  di  ri  corso contro le decisioni sull’esito degli esami vale  l’  art. 67 della Lorform.  Art. 20  Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed abroga il Regolamento sulla formazione empirica e sul tirocinio pratico del 18 giugno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  85 con entrata in vigore con l’  anno scolastico 2001/2002 anche per gli  allievi già in formazione.  Pubblicato  nel BU  2001  , 295.