Regolamento concernente il sussidio delle spese dell’edilizia scolastica dei Comuni e dei consorzi
5.1.5.5 Regolamento concernente il sussidio delle spese dell’edilizia scolastica dei Comuni e dei consorzi IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO visti gli articoli 62 e 63 della Legge della scuola del 29 maggio 1958 modifica del 16 dicembre 1966, d e c r e t a :
Spese sussidiabili
Art. 1
1 Il sussidio dello Stato per le spese dell’edilizia scolastica comunale e consortile è previsto per le seguenti opere: a) scuole dell’infanzia; b) scuole elementari; c) palestre, piscine, p ia zzali per l’educazione fisica; d) ampliamenti delle strutture ind icate alle lettere a), b) e c); e) riattamenti di edifici non scolastici a destinazione scolastica; f) riattament i di edifici scolastici in uso; g) sistemazione esterna delle opere di cui a lle lettere a), b) e c).
Spese non sussidiabili
Art. 2
Nessun sussidio è concesso per le seguenti categorie di spese: a) acquisto di terreno ed eventuali lavori di bonifica; b) elaborazione di progetti non approvati; c) manutenzione ordinaria delle opere e degli attrezzi di cui all’art. 1.
Scuole dell’infanzia
2 Art. 3
1 La costruzione di scuole dell’infanzia è sussidiata per sezioni di 25 allievi ciascuna.
3
2 Gli importi massimi sussidiabili, per sezione, sono così stabiliti: a) fr. 390’000. – per costruzion i a una sezione, con refezione,
4 b) fr. 365’000. – per costruzioni a due o più sezioni, con refezione.
5
Scuole elementari
6 Art. 4
7
1 La costruzione di scuole elementari è sussidiata per aule normali aventi una capienza in grado di accogliere il numero massimo di allievi per classe definito dalla legislazione scolastica.
8
2 La spesa massima sussidiabile è fissata a fr. 175 000. – per locale normale, come pure per le aule destinate a usi scolastici speciali (educazione musicale, lavoro manuale, attività cre ative, ecc.) a condizione che le stesse abbiano le dimensioni e l’utilizzazione effettiva di un’aula normale.
3
...
9
1
Art. modificato dal R 22.8.2012; in vigore dal 1.9.2012 - BU 2012, 398; precedenti modifiche: BU 2003,
389 - 419.
2
Nota marginale modificata dal R 22.8.2012; in vigore dal 1.9.2012 - BU 2012, 398.
3
Cpv. modificato dal R 9.12.2003; in vigore dal 12.12.2003 - BU 2003, 419; precedente modifica: BU 2003,
389.
4
Lett. modificata dal R 22.8.2012; in vigore dal 1.9.2012 - BU 2012, 398.
5
Lett. modificata dal R 22.8.2012; in vigore dal 1.9.20 12 - BU 2012, 398.
6
Nota marginale modificata dal R 22.8.2012; in vigore dal 1.9.2012 - BU 2012, 398.
7
Art. modificato dal R 9.12.2003; in vigore dal 12.12.2003 - BU 2003, 419; precedente modifica: BU 2003,
389.
8
Cpv. modificato dal R 22.8.2012; in vigore dal 1.9.2012 - BU 2012, 398.
1
Palestre
Art. 5
10 La costruzione di palestre è sussidiata secondo la categoria di grandezza e gli importi massimi così stabiliti: a) per le sc uole fino a 200 allievi: fr. 500'000. -- ; b) per le scuole da 201 a 350 allievi: fr. 600'000. -- ; c) per le scuole da 351 a 500 allievi: fr. 700'000. -- .
Campi da gioco e piazzali per la ginnastica
Art. 6
11 La spesa massima sussidiabile per la formazione di c ampi da gioco per l’educazione fisica non supera il 15% dell’importo massimo previsto per la categoria superiore di palestre di cui all’art. 5 lett. c).
Sistemazioni esterne
Art. 7
Per la sistemazione esterna viene accordato un sussidio pari al 10% del pr eventivo di spesa, ritenuto che non venga in tal modo superato il sussidio massimo riconoscibile al complesso della costruzione.
Piscine
Art. 8
1 La costruzione di piscine è sussidiata in base al tipo delle stesse (aperte o coperte) e per vasche di dimensioni massime o minime date all’art. 19, a condizione che siano parte integrante del complesso scolastico. In casi eccezionali, qualora tale inserim ento risulti impossibile per motivi tecnici, potranno essere sussidiate anche altre piscine alla condizione che siano a disposizione per l’insegnamento scolastico durante le ore di lezione.
2 La spesa massima sussidiabile per la costruzione di piscine è sta bilita sulla scorta dei preventivi accertati.
Ampliamenti di strutture scolastiche in uso e riattamenti
di edifici non scolastici a destinazione scolastica
12 Art. 9
13
1 Ampliamenti di strutture scolastiche in uso e riattamenti di edifici non scolastici a destinazione scolastica sono sussidiati solo quando risultino vantaggiosi dal punto di vista scol astico, tecnico ed economico.
2 La spesa massima sussidiabile è stabilita sulla scorta dei preventivi accertati, ritenuto un massimo dell’80% degli importi prev isti per le nuove edificazioni.
Riattamenti di edifici scolastici esistenti Art. 9a
14
1 I riattamenti di edifici scolastici già oggetto di sussidio da parte dello Stato sono sussidiati se i lavori di riattazione hanno luogo dopo almeno 30 anni dalla realizz azione.
2 La spesa massima sussidiabile è stabilita sulla scorta dei preventivi accertati, ritenuto un massimo del
30% degli importi previsti per le nuove edificazioni. Art. 10 ...
15
Adeguamento della spesa massima sussidiabile
Art. 11
La spesa massima sussi diabile determinata nei precedenti articoli può essere adeguata dal Consiglio di Stato alle variazioni dell’indice medio dei costi delle costruzioni.
9
Cpv. abrogato dal R 22.8.2012; in vigore dal 1.9.2012 - BU 2012, 398.
10
Art. modificato dal R 9.12.2003; in vigore dal 12.12.2003 - BU 2003, 419; precedente modifica: BU 2003,
389.
11
Art. modificato dal R 9.12.2003; in vigore dal 12.12.2003 - BU 2003, 419; precedente modifica: BU 2003,
389.
12
Nota marginale modificata dal R 22.8.2012; in vigore dal 1.9.2012 - BU 2012, 398.
13
Art. modificato dal R 22.8.2012; in vigore dal 1.9.2012 - BU 2012, 398.
14
Art. introdotto dal R 22.8.2012; in vigore dal 1.9.2012 - BU 2012, 398.
15
Art. abrogato dal R 9.12.2003; in vigore dal 12.12.2003 - BU 2003, 419.
2
Ammontare del sussidio
Art. 12
1 I tassi percentuali dei sussidi di cui agli articoli da 3 a 9 inclusi, ri tenuti i massimi sussidiabili, sono commisurati come segue: a) dal 21% al 30%: per i Comuni finanziariamente forti; b) dal 31% al 40%: per i Comuni finanziariamente medi; c) dal 41% al 50%: per i Comuni finanziariamente deboli.
2 Il computo dei sussidi è fatto sui preventivi, riservato un adeguamento sulla base dei consuntivi quando questi risultassero inferiori ai primi.
Consorzi
a) sussidio di base
Art. 13
16 Il sussidio di base previsto dalla legge è la risultante della somma dei sussidi cui avrebbero diritto i Comuni componenti il consorzio sulle rispettive quote di partecipazione alla spesa. Art. 14 ...
17
Sussidio massimo
Art. 15
1 Per la determinazione del sussidio complessivo si può tener conto di altre fonti.
2 In nessun caso il sussidio complessivo d ello Stato, assegnato in virtù del presente regolamento, può superare il 90% della spesa sussidiabile.
Domanda: requisiti
Art. 16
18
1 Prima della presentazione del progetto definitivo con la richiesta di sussidio i Comuni o consorzi devono sottoporre all’Uf ficio delle scuole comunali una domanda di massima preliminare.
2 I Comuni o i Consorzi che intendono ottenere i sussidi dello Stato per le spese dell’edilizia scolastica devono presentare preventivamente al Dipartimento dell’educazione, della cultura e del lo spor t una domanda in duplice copia.
3 Il progetto proposto per la realizzazione deve ris pondere: – alle necessità scolastiche del mo mento, con un’adeguata riserva; – a criter i di economicità e razionalità; – alle principali disposizioni e norme tecniche stabilite dal presente articolo e dagli articoli 17 e seguen ti.
1) scuole dell’infanzia
19 Art. 17
20
1 Le norme tecniche per la costruzione delle scuole dell’infanzia sono precisate nella pubblicazione «schede tecniche - edilizia scolastica».
2) scuole elementa ri
21
2 L’aula normale delle scuole elementari, per una capienza in grado di accogliere il numero massimo di allievi per classe definito dalla legislazione scolastica, deve avere una superfici e compresa fra i 60 e gli
80 mq .
a) aule
16
Art. modificato dal R 22.8.2012; in vigore dal 1.9.2012 - BU 2012, 398; precedenti modif iche: BU 2003,
389 - 419.
17
Art. abrogato dal R 9.12.2003; in vigore dal 12.12.2003 - BU 2003, 419.
18
Art. modificato dal R 22.8.2012; in vigore dal 1.9.2012 - BU 2012, 398; precedenti modifiche: BU 2003,
389 - 419.
19
Nota marginale modificata dal R 9.12.2003; in vigore dal 12.12.2003 - BU 2003, 419; precedente modifica:
BU 2003, 389.
20
Art. modificato dal R 22.8.2012; in vigore dal 1.9.2012 - BU 2012, 398; precedenti modifiche: BU 2003,
389 - 419.
21
Nota marginale modificata dal R 9.12.2003; in vigor e dal 12.12.2003 - BU 2003, 419; precedente modifica:
BU 2003, 389.
3
3 Le norme tecniche per la costruzione delle scuole elementari sono precisate nella pubblicazione «schede tecniche - edilizia scolastica».
4 L’aula potrà avere, per una capienza massima di allievi definita dalla legislazione scolastica, una superficie minima di 60 mq.
5 Gli spazi supplementari in aggiunta alle aule normali per le attività speciali, aventi un minimo di 20 mq, sono calcolati proporzionalmente alla spesa massima sussidiabile rico nosciuta per le aule di classe.
6 L’altezza in luce di un’aula deve essere di 3 m. Essa può essere ridotta fino a 2.80 m per le scuole dell’infanzia ed elementari.
b) palestre
Art. 18
22 Le dimensioni di riferimento per le palestre devono essere di m. 15×26 (390 mq).
c) piscine
Art. 19
Le dimensioni delle vasche delle piscine ad uso scolastico d evono essere le seguenti: a) massime m 8 - 11 x 25 b) minime m 8 x 16,66 Art. 20 ...
23
Rifiuto del sussidio
Art. 21
1 Il sussidio non è concesso quando la domanda non risponde alle esigenze della legge o del presente regolamento.
2 Il sussidio può essere rifiutato, in particolare, quando: a) i progetti non rispondono a criteri di economia e di razionalità; b) il costo dell’opera o degli attrezzi risulti manifestamente eccessivo rispetto ai mezzi dell’ente richiedente; c) l’opera progettata contrasti in qua lsiasi modo con progetti di razionalizzazione dell’offerta scolastica realizzabili con la collaborazione intracomunale.
24
Inizio dei lavori
Art. 22
I lavori relativi alle opere sussidiate possono essere iniziati non appena il Consiglio di Stato ne abbia da to l’autorizzazione.
Modo di versamento del sussidio
Art. 23
25
1 Il sussidio è versato ratealmente, tenuto conto dell’avvanzamento dei lavori e delle disponi bilità di bilancio dello Stato.
2 In particolare, l’ultima rata è versata dopo il termine dei lavori, a collaudo avvenuto e dopo l’approvazione della liquidazione finale da parte del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport.
Norma finale
Art. 24
1 Il presente regolamento abroga il regolamento del 23 dicembre 1966 e modificazione del
12 ge nnaio 1971 concernente il sussidio delle spese dell’edilizia scolastica dei Comuni e dei consorzi.
2 Esso è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio
1972. Pubblicato nel BU 1972 , 117.
22
Art. modificato dal R 9.12.2003; in vigore dal 12.12.2003 - BU 2003, 419; precedente modifica: BU 2003,
389.
23
Art. abrogato dal R 26.4.2005; in vigore dal 29.4.2005 - BU 2005, 150; pr ecedenti modifiche: BU 2003,
389 e 419.
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Lett. modificata dal R 22.8.2012; in vigore dal 1.9.2012 - BU 2012, 398.
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Art. modificato dal R 22.8.2012; in vigore dal 1.9.2012 - BU 2012, 398; precedenti modifiche: BU 2003,
389 - 419.
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