Legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione
Legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC) 1 (del 1° dicembre 1997) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – – d e c r e t a : TITOLO I Disposizioni generali 2
Definizioni 3 Art. 1
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1 Sono considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature ed un organico proprio, eseguono lavori di edilizia e genio civile; non sono ritenute tali le professioni artigianali e di rami affini.
2 Ai sensi della presente legge sono operatori specialisti nel settore principale della costruzione (in seguito: operatori specialisti) le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con organico proprio, eseguono lavori specialistici nell’ambito dei settori professionali elencati nell’allegato. Art. 2 ... 5
Albo
a) Istituzione
Art. 3
6 A garanzia del corretto esercizio delle rispettive attività è istituito un albo delle imprese di costruzione e degli operatori specialisti.
b) Iscrizione
Art. 3a
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1 Le imprese di costruzione e gli operatori specialisti hanno diritto di essere iscritti all’albo se dispongono dei requisiti professionali e personali richiesti dagli art. 5 e 5a.
2 Per le società i requisiti professionali devono essere ossequiati da almeno un titolare o membro dirigente effettivo.
3 È membro dirigente effettivo colui che partecipa effettivamente alla gestione della società, vi dedica il proprio lavoro in modo commisurato alla sua importanza, la rappresenta e ne garantisce l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 6.
Effetti dell’iscrizione
Art. 4
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1 L’iscrizione all’albo abilita le imprese di costruzione e gli operatori specialisti all’esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività.
2 Non soggiace all’applicazione della presente legge l’esecuzione di lavori, a titolo professionale, di modesta importanza o particolarmente semplici che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l’ausilio di attrezzature
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Titolo modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
2 Sottotitolo modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
3 Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
4 Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
5 Art. abrogato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
6 Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
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Art. introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
8 Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
3 Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui costi preventivabili non superano l’importo di
4 Il regolamento di applicazione definisce i lavori non soggetti alla presente legge.
5 Restano riservate le disposizioni della legislazione cantonale in materia di commesse pubbliche.
Requisiti
a) professionali 9 Art. 5 10 1 Dispongono dei requisiti professionali necessari per l’iscrizione di un’impresa di costruzione: a) b) c) d) e)
2 Dispongono dei requisiti professionali richiesti per l’iscrizione quale operatore specialista: a) b) c) d)
3 In tutti i casi è inoltre richiesta una pratica professionale di almeno tre anni quale dirigente di cantiere.
b) personali
Art. 5a 11 I titolari dei requisiti di cui all’art. 5 devono inoltre adempiere ai seguenti requisiti personali: a) b) c) d) e)
Obblighi particolari 12 Art. 6 13 Le imprese di costruzione e gli operatori specialisti sono tenuti in particolare a: a) b) c) d) e) f)
9 Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
10 Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
11 Art. introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
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Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
13 Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
Imprese estere 14
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1 documentare la loro iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza.
2 Tale iscrizione deve essere soggetta a requisiti analoghi a quelli richiesti dalla presente legge.
3 Se tale Stato non possiede un simile registro è richiesta la prova attestante l’esercizio della professione nello Stato di residenza negli ultimi tre anni in base all’art. 1 e l’esistenza dei requisiti professionali equipollenti a quelli di cui all’art. 5.
4 Queste imprese, rispettivamente il loro titolare, devono dimostrare di aver provveduto negli ultimi cinque anni al pagamento dei contributi sociali e di quelli delle istituzioni previste dai contratti collettivi di lavoro dello Stato di residenza, presentando un certificato rilasciato dall’amministrazione competente in base alla legislazione vigente in tale Stato o mediante altro mezzo di prova idoneo.
5 Riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione, l’iscrizione all’albo è di principio subordinata alla garanzia della reciprocità. TITOLO II Commissione di vigilanza
Commissione di vigilanza
Art. 8
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1 Competente per l’applicazione della legge è la Commissione di vigilanza. Essa si compone di cinque membri nominati dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni. I suoi membri sono un magistrato o un ex magistrato dell’ordine giudiziario quale presidente, due rappresentanti della Società svizzera degli impresari costruttori e due delle Associazioni dei lavoratori.
2 Il Consiglio di Stato stabilisce il finanziamento della Commissione di vigilanza e la sua organizzazione. TITOLO III Albo
Iscrizione e cancellazione
Art. 9
1 Le domande d’iscrizione all’albo, corredate dalla documentazione necessaria, sono da presentare alla Commissione di vigilanza che decide.
2 La cancellazione è decisa dalla Commissione di vigilanza dopo aver sentito le parti interessate.
Contenuto
Art. 10
17 Gli albi sono suddivisi in due parti: a) b)
Tenuta a giorno e pubblicità
Art. 11
18 Gli albi sono conservati dalla Commissione, che provvede: a) b) c) d)
Modifiche
Art. 12
1 Le imprese e gli operatori iscritti sono tenuti ad annunciare ogni modifica che possa influire sulla tenuta dell’albo. 19
14 Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
15 Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
16 Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
17 Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
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Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
19 Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
2 Sono da notificare segnatamente la sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo, il
Cancellazione per perdita dei requisiti
Art. 13
20 Sono cancellate dall’albo le imprese e gli operatori che non adempiono più i requisiti della legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni.
Tasse
Art. 14
21 Le iscrizioni, le modifiche e la tenuta a giorno dell’albo sono soggette ad una tassa secondo le modalità stabilite nel regolamento. Per le iscrizioni e le modifiche la tassa può ammontare al massimo a fr. 2’000.–, per la tenuta a giorno a fr. 500.– all’anno. Art. 15 ... 22 TITOLO IV Disposizioni penali, procedurali e finali 23
Sanzioni
Art. 16
1 La violazione delle disposizioni della presente legge è punita dalla Commissione di vigilanza con le seguenti sanzioni: a) b) c)
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2 La radiazione dall’albo deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale.
3 Il contravventore è punibile indipendentemente dal fatto che egli abbia agito in qualità di committente, di progettista, di direttore dei lavori, di appaltatore principale oppure di subappaltatore.
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4 Le persone giuridiche sono pure punibili per le infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell’esercizio della loro funzione.
5 L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dall’illecito.
Procedura
Art. 17
1 Il procedimento disciplinare è avviato d’ufficio su segnalazione. Esso è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 26
2 L’interessato ha diritto di essere sentito e di consultare gli atti. 27
3 ... 28
4 Al denunciante è comunicato l’avvio del procedimento.
Rimedi di diritto
Art. 17a 29 Contro le decisioni della Commissione di vigilanza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Obbligo del Municipio
Art. 18
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1 Il Municipio è tenuto a vigilare sul rispetto della legge, in particolare a segnalare alla Commissione di vigilanza eventuali violazioni.
2 Con l’annuncio dell’inizio dei lavori il Municipio è tenuto a verificare che l’impresa o l’operatore siano iscritti all’albo per tutti i lavori soggetti alla presente legge.
3 In caso di inadempienza grave il Municipio può essere sanzionato dall’autorità di vigilanza.
20 Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
21 Art. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 246; precendente modifica: BU
2013, 487.
22 Art. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
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Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
24 Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
25 Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
26 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
27 Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
28 Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
29
Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
30 Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
Norme transitorie
Art. 18a 31
1 Il diritto all’iscrizione di cui all’art. 3a è pure conferito: a) b)
2 Questi ultimi sono tenuti ad inoltrare la domanda di iscrizione prevista dall’art. 9 entro il 30 giugno
2014.
3 Le imprese e gli operatori specialisti di cui al cpv. 1 sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti fissati dall’art. 5 in caso di sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo.
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Entrata in vigore
Art. 19
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. 33 Pubblicata nel BU 1998 , 123. ALLEGATO 34 I settori professionali di cui all’art. 1 cpv. 3 sono: – – – –
31 Art. introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
32 Cpv. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 246.
33
Entrata in vigore: 1° maggio 1998 - BU 1998, 127.
34 Allegato introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
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