Regolamento della legge sui campeggi (943.110)
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Regolamento della legge sui campeggi

Regolamento della legge sui campeggi (del 27 aprile 2004) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la Legge sui campeggi del 26 gennaio 2004, d e c r e t a :
Autorità competente (art. 12 cpv. 2, 13 cpv. 1) Art. 1 I Municipi sono l’autorità competente ad applicare la Legge sui campeggi. Capitolo I 1 Norme generali

«Bungalow»

Art. 1a
2 Per «bungalow» si intende un alloggio di vacanza di piccole dimensioni caratterizzato da una struttura leggera o prefabbricata, con possibilità di veranda esterna aperta e un massimo di
6 posti letto. Il bungalow non deve di principio superare 3.2 m di altezza, misurati alla gronda, e 30 mq di superficie. Laddove le condizioni territoriali lo consentono ed è giustificato dal tipo di campeggio, possono essere ammesse dimensioni maggiori fino ad un massimo di 3.60 m di altezza, misurati alla gronda, e 45 mq di superficie. Capitolo II 3 Condizioni e norme di sistemazione
Piano globale (art. 7) Art. 2 1 Il piano globale, da inoltrare in 5 copie come documento base con la domanda per la formazione o l’ampliamento di un campeggio, si compone di una rappresentazione grafica in scala
1:500, e di un rapporto tecnico esplicativo.
2 La rappresentazione grafica deve indicare in particolare: - - -
4 - - - - - - - - - - -
1 Capitolo modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
2 Art. introdotto dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.

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Numero del capitolo modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
4 Enumerazione modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
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3 grafica informando in particolare sui tempi di realizzazione delle singole opere. Il rapporto indica pure il numero massimo ammissibile di campeggiatori.
Superficie globale (art. 7) Art. 3
1 La superficie globale del campeggio, comprende tutte le aree che, per un titolo qualsiasi, sono riservate esclusivamente al campeggio e destinate a questo scopo dal piano di utilizzazione.
2 Nel caso di convenzioni che prevedono un diritto d’uso accresciuto a favore del campeggio di aree situate fuori della zona di campeggio, la superficie viene proporzionalmente aumentata; viceversa, se convenzioni prevedono un diritto d’uso a favore di terzi di superficie situate all’interno del perimetro del campeggio, la superficie computabile viene proporzionalmente ridotta.
3 Il posto tenda è destinato ad accogliere una tenda o «roulotte» o «motorhome». Su questa superficie è ammessa anche la posa di una ulteriore tendina di ridotte dimensioni se destinata ad accogliere familiari o altri compagni di viaggio di età inferiore ai 16 anni.
Capienza massima (art. 10) Art. 4 5 La capienza massima in posti tenda, «roulottes», «motorhomes» e «bungalows» viene determinata sulla base della superficie globale del campeggio divisa, nei campeggi a lago per 125, nei campeggi dell’entroterra per 100.
Aree libere comuni (art. 11) Art. 5 6 L’area libera comune per l’attività di svago e di riposo degli ospiti deve essere di almeno 15 mq per posto tenda «roulotte», «motorhome», «bungalows» nei campeggi a lago e di 8 mq nei campeggi dell’entroterra.
Aree di svago (art. 11) Art. 6
1 Sono computabili come area di svago di un campeggio solo quelle superfici che sono riservate agli ospiti del campeggio.
2 Qualora accordi particolari garantissero l’accesso dei campeggiatori ad altre aree di svago ubicate nelle adiacenze del campeggio, è consentito il computo di una superficie proporzionale alle possibilità di uso.

Condizioni particolari per i «bungalows»

Art. 6a
7
1 La delimitazione della superficie riservata ai «bungalows», come pure la loro disposizione e realizzazione, deve avvenire con particolare riguardo agli aspetti ambientali, naturalistici e paesaggistici (inserimento armonioso), oltre che energetici, di protezione dai pericoli naturali e di sicurezza antincendio. Nel limite del possibile, gli stessi sono da prevedere in prossimità delle altre strutture fisse esistenti.
2 Ritenuta la quota massima di installazioni fisse stabilita all’articolo 8 della legge sui campeggi del
26 gennaio 2004, il numero di «bungalows» ammessi viene definito caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche geografiche, climatiche, paesaggistiche e delle attrattività turistiche del comprensorio, nonché della dimensione, dell’equipaggiamento e delle caratteristiche ambientali del campeggio.
3 Per la costruzione dei «bungalows», è escluso l’impiego di rivestimenti di aspetto plastico o metallico (laminati). Possono essere ammesse unicamente recinzioni di tipo leggero (tipo staccato) di altezza massima di 1 m.
4 Per favorire la rotazione dei turisti, i «bungalows» devono essere di proprietà dei campeggi e non possono essere affittati consecutivamente ai medesimi ospiti per più di 3 mesi. Capitolo III 8 Autorizzazione di polizia
Domanda (art. 13)
5 Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
6 Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.

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Art. introdotto dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
8 Numero del capitolo modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.

Art. 7

1 La domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione per l’apertura e l’esercizio di un durata, denominazione del campeggio e fornire ogni altro dato utile per l’esame della stessa.
2 In particolare deve essere fornita una dichiarazione ufficiale attestante che il titolare è proprietario dell’area destinata a campeggio, oppure copia di un contratto d’affitto o di un altro titolo equivalente.
Documentazione per la persona fisica (art. 13) Art. 8 1 Quando il titolare è persona fisica che intenda gerire personalmente il campeggio, la domanda deve essere corredata dall’estratto del casellario giudiziale e dalla dichiarazione dell’Ufficio esecuzione e fallimenti.
2 Quando il titolare intende affidare la gerenza dell’esercizio a un terzo, la domanda deve essere corredata dai documenti di cui al precedente capoverso e dal contratto di lavoro.
Documentazione per la persona giuridica (art. 13) Art. 9 Quando il titolare è una persona giuridica, la domanda deve essere corredata dall’estratto del registro di commercio, la dichiarazione dell’Ufficio esecuzione e fallimenti e la dichiarazione per il gerente di cui al cpv. 2 dell’art. 12.
Campeggio occasionale (art. 13) Art. 10 La domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione di un campeggio occasionale deve contenere: le generalità complete del responsabile, del proprietario del terreno, indicazioni precise sull’ubicazione del campeggio, sul numero massimo delle tende, «roulottes», «motorhomes» e delle persone ospitate, sul numero e il genere degli impianti igienici.
Assicurazione responsabilità civile (art. 15) Art. 11 1 La stipulazione del contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile va comprovata da una dichiarazione dell’assicuratore; il Municipio ne deve essere in possesso prima di autorizzare l’apertura del campeggio.
2 Tale dichiarazione deve indicare non solo le prestazioni stipulate, ma anche l’impegno per l’assicuratore di tempestivamente notificare al Municipio la sospensione o la cessazione dell’assicurazione.
3 Deve essere stipulata una garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali di fr.
3'000'000.-- per caso di sinistro. Capitolo IV
9 Prescrizioni di polizia, di igiene e di sicurezza
Gerente (art. 20) Art. 12 1 Il gerente assicura, con la propria presenza, il buon funzionamento del campeggio sotto tutti i punti di vista (curando in particolare l’istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l’ordine, la quiete, l’igiene, la pulizia, la moralità, ecc.).
2 Il gerente deve notificare al Municipio la cessazione della sua gerenza per conto di terzi.
Piano del campeggio (art. 20 cpv. 2 lett. b) Art. 13 Il gerente deve tenere in ogni tempo un piano aggiornato dell’area occupata dai campeggiatori da cui risulti l’ubicazione di ogni tenda, «roulotte» e «motorhome».
Requisiti igienici per i campeggi di vacanza (art. 22) Art. 14 1 I gabinetti (WC) devono essere ubicati all’interno del campeggio. Per una capacità ricettiva fino a 17 posti-tenda sono necessari almeno due WC separati per sesso; da 18 a 34 posti-tenda sono necessari un WC uomini, un pissoir, due WC donne; per ogni 34 posti-tenda in più si devono aggiungere due WC uomini (oppure un WC e un pissoir) e due WC donne.
2 Le caratteristiche dei servizi igienici di cui al capoverso precedente, devono essere conformi a quanto prescritto dal Regolamento della legge sugli esercizi pubblici ritenuto che: - -
9 Numero del capitolo modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
Lavabi; docce (art. 22) Art. 15 I campeggi di vacanza devono avere installazioni idonee e sufficienti per la pulizia personale, nella misura minima di un rubinetto per ogni 8 posti-tenda e di una doccia per ogni 17 posti-tenda (sono computate anche le docce esterne). I lavabi possono essere del tipo da campo e, in tal caso, impermeabilizzati e muniti di scarico; il terreno circostante deve avere una platea solida, antisdrucciolevole. Capitolo V
10 Tasse
Genere di tasse (art. 24 e 25) Art. 16 Il Municipio percepisce una tassa di rilascio rispettivamente una tassa di esercizio.
Tasse di rilascio (art. 24) Art. 17
1 Il Municipio percepisce le seguenti tasse: a) fr. 400.-- b) fr. 200.--
2 Alla tassa base sono aggiunti fr. 5.-- per ogni posto tenda a permanenza prolungata e fr. 2.-- per ogni altro posto tenda.
Tasse di esercizio (art. 25) Art. 18 1 Il Municipio percepisce le seguenti tasse: a) fr. 600.-- b) fr. 400.--
2 Alla tassa base sono aggiunti fr. 5.-- per ogni posto tenda a permanenza prolungata e fr. 2.-- per ogni altro posto tenda.
3 La tassa d’esercizio è computata in dodicesimi sulla durata dell’effettiva apertura del campeggio. La frazione di mese è calcolata come mese intero. Capitolo VI 11 Norme abrogative e finali

Norma abrogativa

Art. 19

È abrogato il Regolamento di applicazione alla legge sui campeggi del 21 marzo 2000.

Entrata in vigore

Art. 20

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° giugno 2004. Pubblicato nel BU 2004 , 203.

10

Numero del capitolo modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
11 Numero del capitolo modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
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