Legge delle biblioteche (441.100)
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Legge delle biblioteche

Legge delle biblioteche (dell’11 marzo 1991) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 25 settembre 1990 n. 3686 del Consiglio di Stato d e c r e t a : TITOLO I Generalità

Politica bibliotecaria

Art. 1

Il Cantone favorisce l’accesso agli strumenti per lo studio e la ricerca e promuove la pubblica lettura attraverso istituti e servizi coordinati nel Sistema bibliotecario ticinese (SBT).

Scopi e compiti

Art. 2

1 Scopi della politica bibliotecaria del Cantone sono: a) b) c)
2 Compiti specifici della politica bibliotecaria del Cantone sono: a) b) c) d) e)

Definizione

Art. 2a 1 1 La biblioteca è una raccolta di materiali librari e documentari organizzata per fornire i necessari servizi al pubblico al quale è destinata, secondo la tipologia prevista dall’art. 3.
2 La biblioteca conserva, accresce e aggiorna il proprio patrimonio librario e documentario attraverso acquisti, trasferimenti e donazioni. TITOLO II Tipologia delle biblioteche del Cantone

Tipologia

Art. 3

Le biblioteche istituite e gestite dal Cantone rientrano nella seguente tipologia: a) b) c) d)

Biblioteca pubblica

Art. 4

1 La Biblioteca pubblica è un istituto aperto a tutti, che mette a disposizione fondi librari e documentari, ordinati per rispondere a esigenze di cultura generale, di informazione e di intrattenimento.
2 Le Biblioteche pubbliche istituite dal Cantone sono le Biblioteche cantonali di Bellinzona, di Locarno, di Lugano e di Mendrisio.
1 Art. introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
3 Le specializzazioni funzionali dei singoli istituti sono definite nel Regolamento di applicazione della presente legge. La Biblioteca cantonale di Lugano ha la specifica funzione di immettere la cultura italiana nel sistema bibliotecario svizzero e di difendere e promuovere l’italianità.
4 Per il coordinamento dell’attività delle biblioteche pubbliche cantonali, è costituito il Collegio dei direttori. Il Regolamento definisce i compiti del Collegio e le modalità del suo funzionamento.
2
5 I servizi generali agli utenti delle biblioteche pubbliche sono gratuiti. Il Regolamento di applicazione e i regolamenti interni dei singoli istituti definiscono le particolari prestazioni per le quali è richiesto un contributo finanziario. 3

Biblioteca specializzata

Art. 5

1 La Biblioteca specializzata è un fondo librario e documentario o un corpo di fondi librari e documentari finalizzati a particolari bisogni della ricerca scientifica in determinati settori.
2 La Biblioteca specializzata può essere istituita oppure annessa a un ufficio pubblico.

Biblioteca di conservazione

Art. 6

La Biblioteca di conservazione è un servizio che raccoglie quella parte del patrimonio librario e documentario che le altre biblioteche del SBT vi destinano per motivi di conservazione o di razionalizzazione dei rispettivi fondi e servizi.

Biblioteca scolastica

Art. 7

1 La Biblioteca scolastica è il fondo librario e documentario annesso a una scuola per esigenze precipuamente didattiche.
2 Le leggi scolastiche contemplano l’istituzione e l’ordinamento delle biblioteche nelle scuole dei diversi ordini e gradi. TITOLO III Organizzazione delle biblioteche del Cantone 4 Art. 8 ...
5

Servizi bibliotecari

Art. 9

Nell’ambito delle competenze e delle funzioni indicate nella tipologia di cui al titolo secondo, la biblioteca assicura i seguenti servizi: a) b) c) d)

Attività culturali

Art. 10

6 Tenuto conto delle funzioni indicate nella tipologia, la biblioteca può organizzare e concorrere, in collaborazione con altri enti o associazioni, all’organizzazione di attività di promozione e di animazione culturale.

Organizzazione

Art. 11

1 Per la realizzazione dei suoi compiti, ogni biblioteca è dotata di una struttura organizzativa adeguata in personale, normativa e strumenti.
2 Il Dipartimento competente può istituire Commissioni esterne di consulenza delle direzioni. 7
3 Il Consiglio di Stato disciplina il funzionamento delle singole biblioteche mediante Regolamento.

Direzione

Art. 12

8 La conduzione di una o più biblioteche pubbliche è affidata ad un direttore.
2 Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
3 Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
4 Titolo modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
5 Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.

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Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
7 Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
8 Art. modificato dalla L 27.9.2005; in vigore dal 22.11.2005 - BU 2005, 393.

Fondi speciali

Art. 13

Il Consiglio di Stato, sentito il parere del Collegio dei direttori, può istituire presso le biblioteche fondi speciali, ossia raccolte di libri e documenti che costituiscono corpi unici e rilevanti per la ricerca scientifica.

Donazioni

Art. 14

Il Consiglio di Stato decide se accettare una donazione di fondi librari e documentari e ne stabilisce la destinazione.

Scarto

Art. 15

9 Il direttore della biblioteca provvede all’adozione di provvedimenti motivati di sfoltimento del fondo librario e documentario. TITOLO IV Il Sistema bibliotecario ticinese

Sistema bibliotecario ticinese

Art. 16

1 Il SBT è costituito: a) b)
2 Le biblioteche che fanno parte del SBT mantengono le loro prerogative istituzionali e di gestione.

Ammissione

Art. 17

Il Consiglio di Stato decide sulla domanda di ammissione presentata da biblioteche o centri di documentazione appartenenti ad enti pubblici o privati d’interesse pubblico, che mettono a disposizione il loro patrimonio librario e documentario. La relativa convenzione definisce prestazioni e oneri reciproci.

Scopi e funzioni

Art. 18

Il SBT ha lo scopo di assicurare: a) b) c)

Automazione e rapporti con altri sistemi bibliotecari

Art. 19

L’automazione del SBT è realizzata nell’ambito di una o più reti bibliotecarie informatizzate nazionali, alla cui gestione e sviluppo il SBT partecipa.

Direzione

Art. 20

1 La direzione del SBT è affidata al Collegio dei direttori di cui all’art. 4 cpv. 4.
2 La direzione adempie i seguenti compiti: a) b)
10 c) d)

Conferenza dei rappresentanti

Art. 21

1 I rappresentanti delle biblioteche che compongono il SBT costituiscono la Conferenza dei rappresentanti.
2 Il regolamento definisce composizione, compiti e modalità di funzionamento. 11

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Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
10 Lett. modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
11 Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
TITOLO V Disposizioni abrogative e finali

Disposizioni abrogative

Art. 22

Con l’entrata in vigore della presente legge vengono abrogati i seguenti decreti: - -

Regolamento di applicazione

Art. 23

Il Consiglio di Stato emana il Regolamento di applicazione.

Entrata in vigore

Art. 24

1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore. 12 Pubblicata nel BU 1991 , 143.
12 Entrata in vigore: 3 maggio 1991 - BU 1991, 143.
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