Legge delle biblioteche
Legge delle biblioteche (dell’11 marzo 1991) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 25 settembre 1990 n. 3686 del Consiglio di Stato d e c r e t a : TITOLO I Generalità
Politica bibliotecaria
Art. 1
Il Cantone favorisce l’accesso agli strumenti per lo studio e la ricerca e promuove la pubblica lettura attraverso istituti e servizi coordinati nel Sistema bibliotecario ticinese (SBT).
Scopi e compiti
Art. 2
1 Scopi della politica bibliotecaria del Cantone sono: a) b) c)
2 Compiti specifici della politica bibliotecaria del Cantone sono: a) b) c) d) e)
Definizione
Art. 2a 1 1 La biblioteca è una raccolta di materiali librari e documentari organizzata per fornire i necessari servizi al pubblico al quale è destinata, secondo la tipologia prevista dall’art. 3.
2 La biblioteca conserva, accresce e aggiorna il proprio patrimonio librario e documentario attraverso acquisti, trasferimenti e donazioni. TITOLO II Tipologia delle biblioteche del Cantone
Tipologia
Art. 3
Le biblioteche istituite e gestite dal Cantone rientrano nella seguente tipologia: a) b) c) d)
Biblioteca pubblica
Art. 4
1 La Biblioteca pubblica è un istituto aperto a tutti, che mette a disposizione fondi librari e documentari, ordinati per rispondere a esigenze di cultura generale, di informazione e di intrattenimento.
2 Le Biblioteche pubbliche istituite dal Cantone sono le Biblioteche cantonali di Bellinzona, di Locarno, di Lugano e di Mendrisio.
1 Art. introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
3 Le specializzazioni funzionali dei singoli istituti sono definite nel Regolamento di applicazione della presente legge. La Biblioteca cantonale di Lugano ha la specifica funzione di immettere la cultura italiana nel sistema bibliotecario svizzero e di difendere e promuovere l’italianità.
4 Per il coordinamento dell’attività delle biblioteche pubbliche cantonali, è costituito il Collegio dei direttori. Il Regolamento definisce i compiti del Collegio e le modalità del suo funzionamento.
2
5 I servizi generali agli utenti delle biblioteche pubbliche sono gratuiti. Il Regolamento di applicazione e i regolamenti interni dei singoli istituti definiscono le particolari prestazioni per le quali è richiesto un contributo finanziario. 3
Biblioteca specializzata
Art. 5
1 La Biblioteca specializzata è un fondo librario e documentario o un corpo di fondi librari e documentari finalizzati a particolari bisogni della ricerca scientifica in determinati settori.
2 La Biblioteca specializzata può essere istituita oppure annessa a un ufficio pubblico.
Biblioteca di conservazione
Art. 6
La Biblioteca di conservazione è un servizio che raccoglie quella parte del patrimonio librario e documentario che le altre biblioteche del SBT vi destinano per motivi di conservazione o di razionalizzazione dei rispettivi fondi e servizi.
Biblioteca scolastica
Art. 7
1 La Biblioteca scolastica è il fondo librario e documentario annesso a una scuola per esigenze precipuamente didattiche.
2 Le leggi scolastiche contemplano l’istituzione e l’ordinamento delle biblioteche nelle scuole dei diversi ordini e gradi. TITOLO III Organizzazione delle biblioteche del Cantone 4 Art. 8 ...
5
Servizi bibliotecari
Art. 9
Nell’ambito delle competenze e delle funzioni indicate nella tipologia di cui al titolo secondo, la biblioteca assicura i seguenti servizi: a) b) c) d)
Attività culturali
Art. 10
6 Tenuto conto delle funzioni indicate nella tipologia, la biblioteca può organizzare e concorrere, in collaborazione con altri enti o associazioni, all’organizzazione di attività di promozione e di animazione culturale.
Organizzazione
Art. 11
1 Per la realizzazione dei suoi compiti, ogni biblioteca è dotata di una struttura organizzativa adeguata in personale, normativa e strumenti.
2 Il Dipartimento competente può istituire Commissioni esterne di consulenza delle direzioni. 7
3 Il Consiglio di Stato disciplina il funzionamento delle singole biblioteche mediante Regolamento.
Direzione
Art. 12
8 La conduzione di una o più biblioteche pubbliche è affidata ad un direttore.
2 Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
3 Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
4 Titolo modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
5 Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
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Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
7 Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
8 Art. modificato dalla L 27.9.2005; in vigore dal 22.11.2005 - BU 2005, 393.
Fondi speciali
Art. 13
Il Consiglio di Stato, sentito il parere del Collegio dei direttori, può istituire presso le biblioteche fondi speciali, ossia raccolte di libri e documenti che costituiscono corpi unici e rilevanti per la ricerca scientifica.
Donazioni
Art. 14
Il Consiglio di Stato decide se accettare una donazione di fondi librari e documentari e ne stabilisce la destinazione.
Scarto
Art. 15
9 Il direttore della biblioteca provvede all’adozione di provvedimenti motivati di sfoltimento del fondo librario e documentario. TITOLO IV Il Sistema bibliotecario ticinese
Sistema bibliotecario ticinese
Art. 16
1 Il SBT è costituito: a) b)
2 Le biblioteche che fanno parte del SBT mantengono le loro prerogative istituzionali e di gestione.
Ammissione
Art. 17
Il Consiglio di Stato decide sulla domanda di ammissione presentata da biblioteche o centri di documentazione appartenenti ad enti pubblici o privati d’interesse pubblico, che mettono a disposizione il loro patrimonio librario e documentario. La relativa convenzione definisce prestazioni e oneri reciproci.
Scopi e funzioni
Art. 18
Il SBT ha lo scopo di assicurare: a) b) c)
Automazione e rapporti con altri sistemi bibliotecari
Art. 19
L’automazione del SBT è realizzata nell’ambito di una o più reti bibliotecarie informatizzate nazionali, alla cui gestione e sviluppo il SBT partecipa.
Direzione
Art. 20
1 La direzione del SBT è affidata al Collegio dei direttori di cui all’art. 4 cpv. 4.
2 La direzione adempie i seguenti compiti: a) b)
10 c) d)
Conferenza dei rappresentanti
Art. 21
1 I rappresentanti delle biblioteche che compongono il SBT costituiscono la Conferenza dei rappresentanti.
2 Il regolamento definisce composizione, compiti e modalità di funzionamento. 11
9
Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
10 Lett. modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
11 Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
TITOLO V Disposizioni abrogative e finali
Disposizioni abrogative
Art. 22
Con l’entrata in vigore della presente legge vengono abrogati i seguenti decreti: - -
Regolamento di applicazione
Art. 23
Il Consiglio di Stato emana il Regolamento di applicazione.
Entrata in vigore
Art. 24
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore. 12 Pubblicata nel BU 1991 , 143.
12 Entrata in vigore: 3 maggio 1991 - BU 1991, 143.
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