Regolamento concernente la formazione complementare dei docenti di scuola dell’inf... (5.3.1.6.2)
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Regolamento concernente la formazione complementare dei docenti di scuola dell’infanzia o di scuola elementare che intendono insegnare nella scuola media

5.3.1.6.2: R concernente la formazione complementare dei docenti di scuola dell'infanzia o di scuola elementare che intendono insegnare nella scuola media - 18 maggio 2004
5.3.1.6.2 Regolamento concernente la formazione complementare dei docenti di scuola dell’infanzia o di scuola elementare che intendono insegnare nella scuola media [1] (del 18 maggio 2004) DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamato l’art. 15 della Legge sull’Alta Scuola Pedagogica (ASP) del 19 febbraio 2002; ritenuto che le denominazioni concernenti le persone utilizzate nel presente regolamento s’ intendono al maschile e al femminile;

Campo d’applicazione

Art. 1

Il presente regolamento definisce le modalità e la durata della formazione complementare destinata ai titolari di un diploma d’insegnamento che intendono conseguire l’abilitazione all’insegnamento nella scuola media (in seguito SM).

Organizzazione del corso

Art. 2

L’istituzione di un corso di formazione complementare avviene sulla base di una decisione del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento), mentre l’organizzazione è assunta dall’ASP.

Condizioni generali per l’accesso

al corso di formazione

Art. 3

Al corso di formazione complementare possono iscriversi, di regola, i titolari di un diploma d’insegnamento di SI o di SE che hanno svolto con esito positivo un’esperienza professionale di almeno 3 anni. [2] Sono riservate le disposizioni previste dal Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle alte scuole per i docenti del secondario I, del 26 agosto 1999, con particolare riferimento all’art. 5 cpv. 4. Il numero delle persone ammesse al corso e altri requisiti specifici alla formazione sono precisati nell’avviso d’iscrizione di cui all’art. 4.

Iscrizione e ammissione

Art. 4

L’avviso d’iscrizione è pubblicato sul Foglio ufficiale. La domanda d’ammissione, redatta su apposito formulario, deve essere corredata dai seguenti documenti: a) curriculum vitae; b) titolo di studio; c) attestazione della pratica professionale svolta. L’ammissione al corso è subordinata: a) alla valutazione positiva della pratica professionale da parte dell’ispettore di circondario o del direttore dell’istituto; b) alla verifica della preparazione scientifica e culturale svolta da docenti universitari o da istituti universitari riconosciuti. Il livello delle conoscenze disciplinari richiesto in entrata è determinato in conformità con il regolamento intercantonale di cui all’art. 3 cpv. 2 ed è precisato sull’avviso d’iscrizione pubblicato sul Foglio ufficiale. L’ASP organizza la verifica delle conoscenze richieste. I l candidato è ammesso solo dopo aver superato le prove d’ammissione che attestano le conoscenze sia disciplinari specifiche sia di contenuti e di didattica disciplinare, come pure di natura psicopedagogica, necessarie nell’esplicitazione dell’attività d’insegnante. L’ammissione è definitiva solo dopo il pagamento della tassa semestrale.

Organizzazione della formazione

Art. 5

La formazione prevede:
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b) la didattica disciplinare specifica; c) i periodi di pratica professionale e di stage. Le formazioni di cui al punto a) e b) comportano la frequenza dei moduli svolti dall’ASP oppure organizzati in collaborazione con l’Università della Svizzera italiana, la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana o con altre università svizzere o estere, eventualmente anche con modalità di formazione a distanza. La pratica professionale di cui al punto c) si svolge nelle scuole medie. Durante il periodo della formazione i docenti abilitandi, devono svolgere uno stage di almeno due settimane secondo le modalità che saranno precisate. La Direzione dell’ASP, sulla base della formazione precedente, può concedere delle equivalenze parziali e l’eventuale esonero dai relativi moduli.

Piano della formazione complementare

Art. 6

La Direzione dell’ASP pubblica all’inizio della formazione complementare il piano degli studi e il calendario della formazione. In caso di forza maggiore la direzione può modificare l’organizzazione del piano degli studi o l’offerta dei moduli; i cambiamenti devono intervenire prima dell’inizio dei moduli.

Durata

Art. 7

La durata della formazione, ripartita su almeno due anni, è equivalente a 2 semestri, escluso lo stage.

Condizioni per l’ottenimento del titolo

Art. 8

L’abilitazione all’insegnamento si ottiene seguendo una preparazione complessiva equivalente ad almeno 60 ECTS, nei seguenti ambiti: a) teoria e didattica della disciplina; b) scienze dell’educazione sui temi specifici relativi all’adolescenza; c) pratica professionale nelle SM; d) lavoro di diploma. [3] Il numero e la ripartizione degli ECTS sono precisati sull’avviso d’iscrizione pubblicato sul Foglio ufficiale. È pure richiesto lo svolgimento dello stage di cui all’art. 5.

Prove di certificazione

Art. 9

le competenze acquisite dagli abilitandi. Le modalità di valutazione possono variare secondo le esigenze dettate dall’attività e dai contenuti dei moduli. L’organizzazione, gli obiettivi, le modalità di valutazione e i crediti ECTS d’ogni modulo sono definiti nel piano degli studi. La valutazione è espressa in modo scalare: la nota va da 1 a 6 (sono ammessi i mezzi punti) e sono considerate insufficienti le note inferiori al 4. Le valutazioni dei moduli frequentati altrove riconosciuti dall’ASP, sono riportati a questa scala di valori. La valutazione degli esami scritti e orali è espressa con le note. I crediti ECTS assegnati ai moduli sono attribuiti in blocco quando lo studente ha ottenuto almeno la nota
4. La prova di valutazione dei moduli con esito insufficiente può essere ripetuta soltanto una volta; un secondo insuccesso comporta la ripetizione dei moduli. Ogni valutazione è comunicata per iscritto all’abilitando interessato; il giudizio d’insufficienza è corredato da indicazioni di carattere formativo.

Valutazione della pratica professionale

Art. 10

Alla fine d’ogni periodo di pratica professionale è espressa una valutazione sul lavoro svolto dal candidato. La valutazione è effettuata da una commissione composta del docente di pratica professionale, di un rappresentante dell’istituto universitario che ha assunto il partenariato nella formazione e di un rappresentante dell’ASP. La valutazione assegnata in modo scalare è comunicata per iscritto al docente abilitando. La pratica professionale valutata inferiore a 4, non può essere ripetuta.
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Lavoro di diploma

Art. 11

L’abilitando discute di fronte ad un’apposita Commissione il lavoro di diploma. La Commissione è designata dalla Direzione e si compone di due membri: un rappresentante dell’istituto universitario che ha assunto il partenariato nella formazione e di un rappresentante dell’ASP . Il lavoro di diploma e l’esito della discussione sono valutati con una nota. La Commissione può chiedere al candidato un complemento del lavoro di diploma o/e di ripetere la discussione.

Titolo conseguito

Art. 12

Nel diploma, rilasciato dal Dipartimento sono iscritti: a) i dati personali del candidato; b) la denominazione del diploma; c) l’elenco dei moduli seguiti con le qualifiche o le note e gli ECTS; d) il titolo del lavoro di diploma con la nota e gli ECTS; e) il nome dell’istituto, la funzione svolta sia durante lo stage che per gli ECTS. Nella misura in cui sono soddisfatti i requisiti previsti dagli accordi intercantonali, è iscritta la menzione relativa al riconoscimento intercantonale del diploma.

Spese a carico dei candidati

Art. 13

L’entità della tassa semestrale è precisata nell’avviso d’iscrizione. Le spese per il materiale e i libri, come pure per le trasferte, il vitto e l’alloggio durante i periodi di pratica professionale, lo stage o durante le attività previste dai moduli sono a carico dei candidati.

Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 14

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2004. Pubblicato nel BU 2004 , 226.

[1]

Abrogato dal BU 2009, 201; resta transitoriamente in vigore fino a sostituzione con l’analogo regolamento, che

sarà emanato dalla SUPSI - BU 2009, 319.

[2]

Cpv. modificato dal R 27.2.2008; in vigore dal 29.2.2008 - BU 2008, 127.

[3]

Cpv. modificato dal R 27.2.2008; in vigore dal 29.2.2008 - BU 2008, 127.

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