Legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario --> 4.1.3.1.2 / 216.200
Legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato; - visto il rapporto 4 ottobre 2006 n. 5675 R della Commissione della legislazione, Capitolo I Disposizioni generali
Obbligo di percepire la tassa
Art. 1
Gli uffici del registro fondiario sono tenuti a compiere le operazioni di loro competenza solo contro pagamento delle tasse previste dalla presente legge. Gli uffici sono autorizzati a chiedere l’anticipo sulle tasse dovute al momento in cui una richiesta è presentata per l’iscrizione e a respingere la richiesta se l’anticipo non è versato entro il termine assegnato.
Debitore del pagamento della tassa
Art. 2
Al pagamento delle tasse sono tenuti, in solido col richiedente, coloro nel cui interesse è stata fatta la richiesta.
Genere della tassa
Art. 3
Le tasse per le operazioni nel registro fondiario sono proporzionali e fisse. La tassa proporzionale si applica a tutte le operazioni portanti somme determinate o determinabili. La tassa fissa si applica alle operazioni non portanti somme determinate o determinabili, salvo le eccezioni previste dalla presente legge.
Calcolo della tassa
a. In generale
Art. 4
Nella determinazione della tassa proporzionale si calcola la somma capitale per la quale l’operazione è compiuta.
b. Tassa proporzionale
Art. 5
La tassa proporzionale è calcolata in base al valore della contrattazione di cui è chiesta l’iscrizione. Nel caso di iscrizioni di trapasso a titolo oneroso, di successione, di legato o di donazione, il valore tassabile non è mai inferiore al valore ufficiale di stima degli immobili trasferiti. Se al momento della domanda d’iscrizione è pendente un’istanza di revisione del valore ufficiale di stima, fa stato il valore che è fissato nella decisione su detta istanza. In questo caso, l’istante tenuto a versare quanto richiesto dall’ufficio, riservata la rifusione dell’eventuale differenza risultante dal giudizio definitivo sulla stima. Alla tassa proporzionale sono pure soggetti gli accessori.
Progressività
Art. 6
L’iscrizione di negozi giuridici giusta gli art. 11, 23 e 25 tra gli stessi contraenti e gravanti gli stessi immobili o immobili costituenti un solo complesso, sono considerati come un unico negozio giuridico e tassati per il loro valore complessivo quando: - l’iscrizione viene richiesta contemporaneamente o ad un intervallo non superiore ad un mese, o - l’iscrizione viene richiesta entro l’anno, se l’ufficiale ha un serio motivo di ritenere trattarsi di un unico negozio giuridico, suddiviso con l’intenzione di sfuggire alla progressività.
Determinazione della tassa
Art. 7
L’Ufficio del registro fondiario procede alla determinazione del valore dell’operazione e della tassa imponibile subito dopo aver accertato l’ammissibilità dell’iscrizione e ne dà immediata comunicazione
1
2
1
2
3
1
2
3
4
1
L’Ufficio dei registri può chiedere documenti comprovanti il valore e fare allestire perizie di stima.
Contratti di appalto
Art. 8
Nel caso di un contratto di vendita, o di altro negozio giuridico economicamente equivalente, riferita a edifici e a quote di PPP il cui prezzo è pagato con il sistema «chiavi in mano», oppure di fondi da edificare mediante un contratto di appalto, la tassa - in caso di connessità tra contratti - è calcolata sulla somma corrispondente al valore del terreno sommato al valore del prezzo pattuito nel contratto di appalto.
Risoluzione o rescissione del contratto
per effetto di condizione risolutiva Art. 9 una condizione risolutiva alla quale il contratto è vincolato.
Applicazione per analogia
Art. 10
tassati con le norme previste per i casi affini. Capitolo II Tasse per iscrizioni di trapassi, servitù, annotazioni e menzioni
I. Trapassi a titolo oneroso e permute
1. In generale
Art. 11
La tassa d’iscrizione di un trapasso di immobili a titolo oneroso è di:
4‰ fino a fr. 2’000.--
5‰ oltre fr. e fino a fr. 4’000.-- di valore;
6‰ oltre fr. e fino a fr. 10’000.-- di valore;
7‰ oltre fr. 10’000.-- e fino a fr. 50’000.-- di valore;
9‰ oltre fr. 50’000.-- e fino a fr.
11‰ oltre fr. 100’000.-- di valore; fatte salve le eccezioni previste dalla presente legge. Per l’iscrizione delle permute, i valori dei fondi permutati sono addizionati.
2. Casi particolari
a) Tassa ridotta
Art. 12
La tassa è quella dell’art. 11, ridotta a un ottavo, nei seguenti casi: - iscrizione del trapasso dell’eredità devoluta a un solo erede, quando il valore di stima dei fondi supera fr. 20’000.--; - iscrizione della divisione di una comunione ereditaria, quando il valore di stima dei fondi supera fr.
20’000.--; - iscrizione del trapasso dalla comunione ereditaria o dall’erede, al legatario; - iscrizione a seguito di scioglimento di una comproprietà, se ognuno dei comproprietari riceve immobili il cui valore corrisponde a quello della propria quota.
b) Tassa proporzionale dell’1‰
Art. 13
Per l’iscrizione di un trapasso di eredità ad una comunione ereditaria, di valore superiore a fr.
20'000.--, è applicata una tassa dell’1‰ del valore.
c) Tassa proporzionale dell’1%
Art. 14
Nel caso di iscrizione di una donazione, inclusa la costituzione di una fondazione, è prelevata una tassa dell’1% del valore.
d) Ristrutturazioni
Art. 14a Il trapasso a seguito di ristrutturazioni ai sensi degli art. 8 cpv. 3 e 24 cpv. 3 e 3quater della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990 (LAID), è imposto con l’aliquota ridotta a 1/8, ritenuto un minimo di fr. 200.-- e un massimo di fr. 3’000.-- per ogni singolo trapasso ma non oltre fr. 20’000.-- per tutti i trapassi oggetto della medesima operazione di ristrutturazione nel Cantone. Qualora nei cinque anni seguenti la ristrutturazione si verifichino le condizioni degli art. 8 cpv. 3bis e 24 cpv. 3ter e 3quinquies della LAID, la tassa del trapasso, compreso l’interesse del 5% annuo, viene recuperata, dedotta la tassa già pagata. L’autorità fiscale assicura l’informazione al competente Ufficio del registro fondiario.
2
1
2
1
2
Art. 15
È soggetta ad una tassa di fr. 200.--: la costituzione di una PPP, oltre a fr. 10.-- per ogni foglio intavolato; la modifica, la cancellazione e la riunione di quote di PPP, oltre a fr. 10.-- per ogni foglio intavolato o modificato.
d) Tassa fissa di fr. 100.--
Art. 16
È soggetta ad una tassa di fr. 100.--: - la rettifica dei limiti di confine, se i fondi appartengono al medesimo proprietario, riservate le esenzioni del diritto federale e cantonale; - la costituzione e la modifica in seno ad una proprietà coattiva.
e) Tassa fissa di fr. 50.--
Art. 17
La modifica dell’intestazione di una comunione ereditaria a seguito di rinuncia od estromissione di un erede è soggetta ad una tassa di fr. 50.--.
f) Tassa minima di fr. 10.--
Art. 18
Sono soggette ad una tassa di fr. 10.--: - la modifica della descrizione del foglio di PPP; - la modifica di generalità, della ragione sociale, della sede sociale; - l’annotazione: - le menzioni (art. 644, 805, 962 CC); - l’apertura di fogli speciali per l’intavolazione di quote di comproprietà; - la cancellazione, la modificazione e la variazione di qualsiasi altra iscrizione, annotazione o menzione; - l’iscrizione di successioni, estromissioni, divisioni di comunioni ereditarie quando il valore di stima dei fondi non supera fr. 20’000.--.
II. Iscrizione dei diritti reali limitati
Art. 19
È applicata una tassa da fr. 50.-- a fr. 500.-- in caso di iscrizione di servitù. L’iscrizione di un onere fondiario è sottoposta ad una tassa del 5‰ sul valore dell’onere. Pegni immobiliari
1. In generale
a) Tassa minima di fr. 10.--
Art. 20
La tassa è di fr. 10.-- in caso di: - riduzione di beni gravati da un pegno immobiliare; - annotazione di pegno posteriore (art. 903 CC) nel registro dei creditori e per ogni relativa postergazione o cancellazione; - annotazione di una convenzione che dà diritto al creditore posteriore di subentrare nel posto anteriore rimasto vacante; - le cancellazioni o riduzioni di iscrizioni di pegni immobiliari; - in caso di subingresso o annotazione di cessione di credito; - in caso di subingresso di eredi nel debito ipotecario del de cujus preceduto dal trapasso successorio della sostanza.
b) Aumento del pegno immobiliare (estensione)
Art. 21
L’aumento del pegno immobiliare soggiace alla tassa dell’1‰ calcolato sul valore nominale dell’iscrizione nel registro fondiario.
c) Trasformazione di ipoteca in cartella o viceversa
Art. 22
La tassa per la trasformazione di un’ipoteca in cartella ipotecaria o viceversa è di fr. 100.-- per titolo emesso.
2. Ipoteche
a) Tassa proporzionale per le ipoteche
Art. 23
Per le ipoteche
2‰ fino a fr. 4’000.--
3‰ oltre fr. e fino a fr. 10’000.-- di valore;
4‰ oltre fr. 10’000.-- e fino a fr.
1
2
b) Ipoteche legali di diritto pubblico
Art. 24
La tassa per l’iscrizione di un’ipoteca legale di diritto pubblico è di fr. 10.--, escluse aliquote mitigate.
3. Cartelle ipotecarie
a) Tassa proporzionale per le cartelle ipotecarie
Art. 25
Per le cartelle ipotecarie
4‰ fino a fr. di valore;
5‰ oltre fr. 2’000.-- e fino a fr. 4’000.-- di valore;
6‰ oltre fr. 4’000.-- e fino a fr.
7‰ oltre fr. 10’000.-- di valore.
b) Iscrizione di modifiche di rapporti giuridici
nella cartella ipotecaria
Art. 26
La tassa per l’iscrizione di ogni modificazione dei rapporti giuridici (pagamento in acconto, alleviamento del debito, liberazione del pegno ecc.) e per la cancellazione del titolo è di fr. 20.--. Altre operazioni
Iscrizione provvisoria (art. 961 CCS)
e iscrizione definitiva
Art. 27
Per l’iscrizione provvisoria la tassa è di fr. 10.--. Quando l’iscrizione provvisoria è dichiarata definitiva per accordo delle parti o per sentenza giudiziaria, viene applicata la tassa ordinaria prevista per l’operazione.
Espropriazione
Art. 28
L’iscrizione di un trapasso a seguito di espropriazione totale o parziale è soggetto ad una tassa da fr. 50.-- a fr. 200.--.
Riunione o divisione di fogli
Art. 29
La tassa per la riunione e la divisione di fogli, se l’operazione non è connessa con un’altra operazione sottoposta a tassa, è di fr. 50.--. Nel caso di divisione la tassa è dovuta per ogni nuovo foglio intavolato.
Rilascio di estratti
Art. 30
Il rilascio di singoli esemplari di estratto dal registro fondiario definitivo è soggetto ad una tassa di fr. 10.--. Gli estratti del libro mutazioni, servitù e diritti di pegno immobiliare del registro fondiario provvisorio sono soggetti ad una tassa da fr. 20.-- a fr. 50.--. È riservata una divergente regolamentazione riguardante le tasse per il rilascio di estratti in forma elettronica.
Comunicazioni ufficiali
Art. 31
Le comunicazioni d’ufficio sono soggette ad una tassa di fr. 10.--. Il relativo importo è dovuto dall’interessato. Quelle mediante pubblicazioni ufficiali ad una tassa equivalente alla copertura dei costi.
Consulenze, pareri e certificazioni firme
Art. 32
Sono prelevate le seguenti tasse: - per la certificazione di una firma fr 10.--; - per informazioni, pareri e perizie giuridici e per l’esame preliminare di documenti giustificativi, da fr.
100.-- a fr. 250.-- all’ora. La tassa prevista è aumentata del 50% se l’ufficio tratta la domanda con urgenza; - per ricerche speciali da fr. 100.-- a fr. 500.--.
Rigetti di richieste d’iscrizione
Art. 33
Per il rifiuto di un’iscrizione, motivato per iscritto e con l’indicazione dei termini di ricorso, da fr.
50.-- a fr. 100.--.
1
2
1
2
1
2
3
Art. 34
L’ispezione di uno o più fogli del registro fondiario provvisorio o definitivo è soggetta ad una tassa di fr. 10.--, più fr. 10.-- per ogni ora supplementare necessaria.
Iscrizioni nell’esclusivo interesse di enti di
diritto pubblico del Cantone
Art. 35
pubblico del Cantone sono soggette alla tassa secondo gli art. 11, 14, 23 e 25, ridotta a un ottavo; fatto salvo quanto disciplinato in caso di espropriazione e le esenzioni dell’art. 36. Capitolo V
Casi di esenzione
Art. 36
Sono esenti da tasse: - le iscrizioni di trapassi di eredità, di donazione o di fondazione a favore di istituti pubblici, di edifici adibiti al culto o relativi a fondazioni di pubblica utilità; - le iscrizioni richieste nell’esclusivo interesse dello Stato; - le cancellazioni delle iscrizioni provvisorie e delle annotazioni di diritti personali, quando sia trascorso il termine fissato nell’annotazione per l’esercizio degli stessi (art. 976 CC); - le cancellazioni d’ufficio di pegni immobiliari; - le cancellazioni di restrizioni della facoltà di disporre dipendenti da pignoramenti e dichiarazioni di fallimento o moratorie. Mezzi di ricorso e incasso delle tasse
Incasso delle tasse
Art. 37
Le decisioni dell’autorità preposta all’applicazione della presente legge sono parificate alle sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 della Legge federale sull’esecuzione ed il fallimento. L’incasso delle tasse per le operazioni nel registro fondiario è curato dagli Uffici del registro fondiario. Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dall’intimazione della bolletta, riservato il diritto di chiedere gli anticipi. Sulla tassa rimasta impagata decorre dal termine di legge per il pagamento un interesse del 5% annuo. L’interesse è dovuto anche in caso di pagamenti dilazionati o rateali, di reclamo o di ricorso. L’ufficio competente è autorizzato a concedere su richiesta eventuali rateazioni.
Prezzo simulato
Art. 38
Se il prezzo dichiarato o figurante in una contrattazione risulta inferiore a quello effettivamente pattuito, le parti contraenti oltre che a dovere il recupero della tassa saranno solidalmente passibili di una multa fino a dieci volte l’ammontare della tassa che è stata sottratta. La multa è applicata dal Dipartimento competente; contro la decisione è dato ricorso nel termine di 30 giorni alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello, il cui giudizio è definitivo; sono applicabili le disposizioni procedurali della legge tributaria. L’azione per le contravvenzioni previste dal presente articolo si prescrive nel termine di 5 anni dal momento dell’iscrizione del trapasso nel registro fondiario. La pena si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui la decisione acquista forza di cosa giudicata. La prescrizione è interrotta da ogni atto documentato d’inchiesta e da ogni decisione penale o d’accertamento da parte delle competenti Autorità ed è sospesa per un periodo massimo di 10 anni, quando le persone responsabili non hanno domicilio in Svizzera.
Reclamo
Art. 39
Contro la valutazione dell’Ufficio dei registri può essere presentato reclamo a quest’ultimo, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione. La procedura di reclamo è per principio gratuita.
Ricorso
Art. 40
nel termine di 15 giorni dalla comunicazione, al Dipartimento; è in facoltà del Dipartimento di assumere, anche d’ufficio, tutte le informazioni ritenute opportune. Quando il ricorso è infondato, il Dipartimento può accollare ai ricorrenti le spese e una tassa di giudizio fino a fr. 1’000.--.
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
1
2
3
tributaria. Capitolo VII Disposizioni finali
Entrata in vigore e abrogazioni
Art. 41
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore.
2) Il Decreto legislativo che stabilisce la tariffa per le operazioni nel registro fondiario (del 9 settembre 1941 e successive modificazioni), Testo unico del 21 luglio 1966, è abrogato. Pubblicato nel BU 2006 , 564. Note:
1) Art. introdotto dalla L 26.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 138. Disposizione transitoria all’art. 14a I trapassi iscritti dopo l’entrata in vigore della presente modifica riferiti ad operazioni effettuate antecedentemente, sottostanno alla nuova legge.
2) Entrata in vigore: 1° gennaio 2007 - BU 2006, 569.
1
2
3
Feedback