Regolamento sulla protezione dei beni culturali (445.110)
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Regolamento sulla protezione dei beni culturali

Regolamento sulla protezione dei beni culturali (del 6 aprile 2004) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la Legge sulla protezione dei beni culturali TITOLO I Disposizioni generali Capitolo 1 Definizioni

Definizioni

a) bene culturale

Art. 1

(art. 2)
1 Sono considerati beni culturali immobili ai sensi della legge sulla protezione dei beni culturali i manufatti fissati al suolo (in maniera naturale o artificiale) e segnatamente gli edifici, gli impianti, le parti o gli insiemi dei medesimi, le rovine e i siti archeologici.
2 Sono considerati beni culturali mobili gli oggetti non collegati al suolo e segnatamente i dipinti, i libri, i documenti, i reperti archeologici, gli utensili e gli oggetti di culto o d’arte o d’arredo.

b) bene d’interesse cantonale

Art. 2

(art. 3) 1 Appartengono alla categoria dei beni immobili d’interesse cantonale quelli che rivestono interesse per l’intera collettività cantonale e che sono protetti per decisione cantonale.

c) bene d’interesse locale

2 Appartengono alla categoria degli immobili d’interesse locale quelli che rivestono interesse per una collettività locale e che sono protetti per decisione dell’autorità locale.

d) bene degno di protezione

Art. 3

(art. 15) Sono considerati degni di protezione quei beni culturali non ancora protetti, nei quali si presume la presenza di valori che giustificano misure di protezione preventiva.

Riconoscimento di istituzioni culturali

Art. 4

(art. 4) 1 Per essere riconosciuta, un’istituzione culturale deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: a) b) c)
2 L’istanza di riconoscimento deve essere presentata all’Ufficio dei beni culturali (UBC), corredata dei documenti comprovanti l’adempimento dei requisiti per il riconoscimento.
3 Il Consiglio di Stato decide definitivamente riguardo al riconoscimento su proposta dell’UBC, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali (CBC). TITOLO II Misure di promozione

Informazione e consulenza

Art. 5

(art. 6/7)
1 L’UBC, avvalendosi, se necessario, della collaborazione di altri servizi cantonali, collabora con i Municipi e altri enti pubblici, segnatamente i patriziati, le parrocchie e le associazioni, per la conoscenza, il rispetto e la promozione dei beni culturali mobili e immobili.
2 L’UBC elabora direttive concernenti la corretta modalità di conservazione e protezione dei beni culturali; esso trasmette queste direttive ai proprietari dei beni protetti, ai Municipi e a chiunque ne faccia richiesta.
3 Nell’ambito della protezione dei beni culturali destinati al culto, l’UBC prende contatto, in particolare e per quanto necessario, con la Curia vescovile e i consigli parrocchiali.

Contributo finanziario alla conservazione

a) definizioni

Art. 6

(art. 8)
1 Per costi di manutenzione si intendono i costi effettivi legati a lavori di controllo e di risanamento programmati con regolarità e costanza ed eseguiti da operatori specializzati, di regola sulla base di un contratto di manutenzione periodica stipulato del proprietario del bene.
2 Per costi di conservazione si intendono i costi effettivi dei lavori necessari alla protezione e al mantenimento in buono stato del bene tutelato o della sostanza monumentale riconosciutagli.
3 Per costi di restauro si intendono i costi effettivi dei lavori necessari al ripristino e alla valorizzazione del bene tutelato o della sostanza monumentale riconosciutagli.
4 Sono riconosciute, di regola, anche le spese per i lavori preliminari necessari alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi di manutenzione, conservazione e restauro (rilievi, studi e perizie, sondaggi, scavi, documentazione, progettazione).

b) domanda

Art. 7

(art. 8) 1 La domanda scritta di contributo per interventi su beni culturali protetti d’interesse cantonale, ed eccezionalmente per interventi ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 della Legge, deve essere presentata all’UBC.
2 La domanda deve essere corredata del progetto d’intervento, della documentazione tecnica, del preventivo particolareggiato e del piano di finanziamento. Il richiedente dovrà fornire, su richiesta dell’UBC, ogni altro complemento o giustificativo necessario all’istruzione della pratica.
3 Il proprietario, in particolare il privato, deve sollecitare la partecipazione finanziaria del Comune o di altri enti locali. Nel caso in cui il Comune rifiuti senza valido motivo di partecipare alle spese, il Consiglio di Stato può stabilire d’ufficio la sua quota di partecipazione.

c) competenze

Art. 8

(art. 9) Il Consiglio di Stato decide sui contributi nella forma di garanzia statale al finanziamento di immobili e di concessione di un prestito agevolato a enti pubblici.

d) condizioni e oneri

Art. 9

(art. 10) L’erogazione del contributo può essere subordinata segnatamente alle seguenti condizioni: a) b) c) d)

e) erogazione

Art. 10

(art. 10) 1 Il contributo è versato, di regola, dopo la conclusione e il collaudo dei lavori, sulla base delle liquidazioni finali, approvate dall’UBC; queste devono essere corredate delle fatture saldate, dei giustificativi di pagamento, della documentazione tecnica sui lavori eseguiti, allestita conformemente alle direttive dell’UBC.
2 Per giustificati motivi possono essere versati acconti nel corso dei lavori.

f) restituzione

Art. 11

(art. 11 e 12)
1 La menzione di obbligo di restituzione dei contributi e l’ipoteca legale a garanzia di tale restituzione sono iscritte a Registro fondiario a cura dell’UBC.
2 Se le condizioni di restituzione risultano adempiute, l’UBC ne dà immediato avviso al proprietario e gli assegna un termine per formulare eventuali osservazioni.
3 Il Consiglio di Stato decide sull’obbligo, sull’importo e sul termine di restituzione; per giustificati motivi può essere concesso un pagamento dilazionato. TITOLO III Misure di protezione Capitolo 1 Protezione preventiva

Obblighi di informazione

Art. 12

(art. 15)
1 L’UBC trasmette ai Municipi i dati del censimento di cui all’art. 34 del presente Regolamento.
2 La scoperta di un bene culturale o l’esistenza di un pericolo che lo minaccia devono essere comunicazione al Dipartimento competente.

Ispezione

Art. 13

(art. 16) Autorità competenti ai sensi dell’art. 16 della legge sono l’UBC e il Municipio del luogo.

Provvisionali

Art. 14

(art. 17) 1 Il Dipartimento è competente a ordinare misure provvisionali in caso di beni culturali protetti; il Municipio limitatamente ai beni protetti di interesse locale.
2 Il Consiglio di Stato, su proposta dell’UBC e sentito il preavviso della CBC emana le misure provvisionali in caso di beni degni di protezione. Capitolo 2 Istituzione della protezione Sezione I Beni immobili

Procedura

Art. 15

(art. 20) 1 Il Municipio, nell’ambito dei suoi compiti pianificatori, sottopone al Dipartimento la sua proposta relativa ai beni immobili da proteggere.
2 Il Dipartimento, su proposta dell’UBC e sentito il preavviso della CBC, indica - di regola nell’esame preliminare - quali sono gli immobili d’interesse cantonale da proteggere e si esprime sulle proposte relative ai beni d’interesse locale.
3 Negli altri casi la Sezione dello sviluppo territoriale (SST), su proposta dell’UBC e sentito il preavviso della CBC, invita il Municipio ad avviare la procedura di variante per l’istituzione della protezione dei beni d’interesse cantonale. Sono nel frattempo applicabili le misure di salvaguardia della pianificazione giusta gli art. 56 ss. della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst), in particolare la zona di pianificazione. 1
4 Se il Comune si oppone o resta inattivo, il Consiglio di Stato modifica d’ufficio il piano sottopostogli per approvazione o promuove la procedura degli articoli 4 e 5 Rlst. 2
5 Il Consiglio di Stato, in sede d’approvazione del piano regolatore, istituisce la protezione dei beni immobili d’interesse cantonale e approva la protezione di quelli d’interesse locale.

Modalità e contenuti

Art. 16

(art. 22) 1 Il Piano regolatore o il Piano di utilizzazione cantonale stabiliscono: a) stato del fondo deve essere notificato almeno 30 giorni prima dall’inizio dei lavori all’UBC, che decide sui provvedimenti del caso, informando l’istante e il Municipio; b) c)
2 Le norme d’attuazione: - - Sezione II Beni mobili

Procedura

a) su proposta del Dipartimento o a richiesta

del proprietario

Art. 17

(art. 21) 1 L’UBC - e per il suo tramite gli altri servizi di tutela dei beni culturali di cui all’art.
35 - sentito il proprietario e su preavviso della CBC, propone al Consiglio di Stato l’istituzione della protezione dei beni mobili.
1 Cpv. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 647; precedente modifica: BU

2006, 180.

2 Cpv. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 647.
2 Il proprietario di un bene mobile può chiedere per iscritto all’UBC che il suo bene venga posto Consiglio di Stato.

Forma

Art. 18

(art. 21) 1 I beni mobili sono protetti mediante decisione amministrativa. Se l’interesse alla protezione lo esige, segnatamente nel caso in cui si impongano soluzioni concordate, l’istituzione della protezione può avvenire mediante contratto di diritto amministrativo.
2 Se la protezione del bene lo richiede, la decisione o il contratto di istituzione della protezione debbono essere modificati. Capitolo 3 Effetti della protezione

Interventi su beni protetti

a) di interesse cantonale

Art. 19

(art. 24)
1 La domanda di autorizzazione all’intervento dovrà di regola essere corredata della necessaria documentazione tecnica e finanziaria, allestita conformemente alle direttive dell’UBC.
2 In previsione di un intervento, il proprietario di un bene protetto di interesse cantonale è tenuto a chiedere per iscritto all’UBC la consultazione preliminare da parte della CBC prima di procedere all’elaborazione di studi e progetti.
3 L’UBC, sentito il preavviso della CBC, decide riguardo all’autorizzazione di intervento. I lavori non potranno iniziare prima dell’approvazione del progetto da parte dell’UBC.

b) immobili di interesse locale

Art. 20

(art. 25) Il proprietario di un immobile protetto d’interesse locale deve notificare all’UBC il progetto di intervento al piú tardi con la domanda o la notifica di costruzione; l’UBC si pronuncia nei termini di legge.

Alienazioni

Art. 21

(art. 26)
1 La notifica di cui all’art. 26 della legge va inoltrata all’UBC.
2 In caso di alienazione di beni mobili la notifica deve essere inoltrata all’UBC ed al Municipio del domicilio dell’alienante.
3 Devono essere indicati la causa, il prezzo dell’alienazione e le generalità complete del nuovo proprietario.

Beni mobili di proprietà di enti pubblici

Art. 22

(art. 27) 1 L’ente pubblico alienante deve presentare per iscritto all’UBC la richiesta di vendita, indicando la modalità della cessione e il nome dell’acquirente.
2 L’autorizzazione di vendita può essere abbinata a condizioni e oneri volti ad assicurare la conservazione del bene, la sua valorizzazione o il suo mantenimento entro i confini cantonali.
3 L’UBC rilascia l’autorizzazione di vendita, sentito il preavviso della CBC.

Cambiamenti di ubicazione di beni mobili

Art. 23

(art. 29) 1 Il proprietario di un bene protetto è tenuto a notificarne immediatamente e per iscritto all’UBC il cambiamento di ubicazione entro i confini cantonali.
2 Il proprietario di un bene protetto deve presentare all’UBC la domanda scritta di esportazione fuori dal Cantone.
3 L’UBC rilascia l’autorizzazione, sentito il preavviso della CBC. Capitolo 4 Acquisto di beni culturali da parte di enti pubblici

Diritto di prelazione su beni mobili protetti

Art. 24

(art. 31)
1 Con la notifica dell’alienazione decorre il termine per l’esercizio del diritto di prelazione sul bene mobile protetto da parte del Comune e del Cantone. Il venditore deve comunicare immediatamente all’UBC il prezzo e la modalità della vendita e presentare i giustificativi.
2 Il Consiglio di Stato esercita il diritto di prelazione su proposta dell’UBC, sentito il preavviso della CBC.
3 Su richiesta dell’UBC il Comune deve determinarsi sull’eventuale esercizio del suo diritto di l’UBC informa gli enti pubblici e le istituzioni cantonali riconosciute interessate all’acquisto.

Deposito legale

a) di stampati

Art. 25

(art. 33)
1 L’istituto competente per il deposito degli stampati è l’Archivio di Stato.

b) di riproduzioni di immagini e suoni

2 L’obbligo del deposito si estende alla grafica d’arte, alla riproduzione di immagini o suoni su nastro magnetico o su altro supporto.
3 Non sussiste obbligo del deposito di un secondo esemplare quando si tratti di opere a tiratura complessiva inferiore a cinquanta esemplari.
4 Per il deposito di opere il cui costo di produzione supera fr. 250.-- è dovuto un indennizzo pari all’eccedenza di costo. Capitolo 5 Protezione speciale di beni archeologici

Scavi archeologici

Art. 26

(art. 34 cpv. 3, 35)
1 Con scavo archeologico si intendono in particolare: prospezioni, sondaggi manuali e meccanici, ricerche con apparecchi di rilevamento, scavi preventivi, scavi di emergenza, scavi scientifici ordinari, ricerche su edifici.
2 La decisione e l’esecuzione di scavi archeologici preventivi o d’emergenza competono all’UBC.

Concessione di scavo

Art. 27

(art. 36 e 37) 1 La domanda scritta e motivata di concessione di scavo deve essere presentata all’UBC corredata dai seguenti documenti: a) b) c) d) e)
2 La concessione di scavo è rilasciata dal Consiglio di Stato, il quale decide su proposta dell’UBC, sentito il preavviso della CBC, stabilendo le condizioni.
3 La sorveglianza viene esercitata dall’UBC e dalla CBC che hanno diritto d’accesso al cantiere.

Proprietà dei reperti

Art. 28

(art. 38) 1 I reperti archeologici costituenti beni immobili appartengono al proprietario del fondo nel quale sono stati ritrovati, salvo il caso in cui debbano essere rimossi per la loro protezione.
2 L’UBC, sentito il preavviso della CBC, decide sull’eventuale trasferimento.

Indennità

Art. 29

(art. 39) 1 L’importo dell’indennità dovuta per danni materiali provocati dallo scavo o per altri danni da indennizzare è stabilito d’intesa tra il proprietario e la SST sino a concorrenza di fr.
10'000.--. 3
2 Oltre questo importo l’indennità è stabilita dal Consiglio di Stato, su proposta dell’UBC, sentito il preavviso della CBC.
3 Il proprietario del fondo che richiede un indennizzo deve presentare un conteggio dettagliato dei danni e i relativi documenti giustificativi. Capitolo 6 Protezione in caso di conflitto armato o di catastrofe

Competenze e organizzazione

Art. 30

(art. 41) 1 La competenza ad adottare provvedimenti è del Dipartimento delle istituzioni, il quale si avvale della consulenza dell’UBC.
3 Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 180.
2 L’Ufficio della Protezione civile e della difesa integrata (UPCiDI), in collaborazione con l’UBC, collabora con i proprietari dei beni culturali tutelati, con gli enti pubblici locali e in particolare con le Regioni (consorzi di comuni) di Protezione civile.
3 Al fine di facilitare la collaborazione tra i servizi e gli enti impegnati in questo settore, il Dipartimento competente nomina un apposito Gruppo di lavoro. TITOLO IV Disposizioni organizzative Capitolo 1 Inventario

Censimento

Art. 31

L’UBC raccoglie e coordina, in collaborazione con gli altri servizi cantonali, tutte le informazioni relative ai beni culturali mobili e immobili esistenti sul territorio cantonale; il censimento è costantemente aggiornato.

Inventario

Art. 32

(art. 42 e 43)
1 L’UBC elabora e tiene a giorno l’inventario dei beni culturali protetti.

Scheda informativa

2 La scheda informativa deve indicare almeno: a) b) c) d)

Accesso ai dati

Art. 33

Per l’accesso ai dati del censimento si applica per analogia l’art. 43 cpv. 2 della legge. Capitolo 2 Competenze e organizzazione

In generale

Art. 34

(art. 44 e 47) La protezione dei beni culturali spetta: a) b) c)

Servizi e organismi con compiti di tutela

Art. 35

I servizi e organismi del Cantone con compiti di tutela sono: - - - - - - -

Collaborazione tra servizi e organismi

Art. 36

1 L’AdS, il MA, la PZ, il CDE, la SL, l’UPCiDI collaborano con l’UBC, segnatamente: a) b) c) d) e)
2 Gli altri servizi e organismi del Cantone sono tenuti a collaborare con l’UBC nella protezione dei beni culturali, segnalando tempestivamente ogni intervento suscettibile di modificarne la sostanza.
3 Per favorire il coordinamento tra gli organi e i servizi cantonali, è istituito un gruppo di lavoro; Sezione dello sviluppo territoriale. 4

Commissione dei beni culturali; competenze

Art. 37

(art. 45) 1 Rientrano nelle competenze della Commissione, oltre a quelle stabilite dalla legge: a) b) c) d)
2 Le deliberazioni della Commissione sono valide se è presente almeno la metà dei membri.
3 Le votazioni avvengono per alzata di mano; in caso di parità, decide il voto del presidente, o, in sua assenza, del vicepresidente.
4 La segreteria è attribuita all’UBC.

Ufficio beni culturali

Art. 38

1 L’applicazione della Legge spetta all’Ufficio dei beni culturali, il quale esercita tutte le competenze che gli sono assegnate dalla Legge e dal Regolamento.
2 L’Ufficio si compone di tre servizi: a) b) c)

Entrata in vigore

Art. 39

Il presente Regolamento viene pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore 5 con la sua pubblicazione. Pubblicato nel BU 2004 , 174.

4

Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 180.
5 Entrata in vigore: 9 aprile 2004 - BU 2004, 171.
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