Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino (960.100)
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Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino

1 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino (del 25 ottobre 1988) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti il decreto legislativo del 19 gennaio 1914 1 e il messaggio 20 aprile 1988 n. 3308 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Capitolo I Disposizioni generali

Denominazione e durata

Art. 1

È istituita una Banca di Stato sotto la denominazione: Banca dello Stato del Cantone Ticino. La sua durata è illimitata.

Natura giuridica

Art. 2

La Banca è un ente autonomo con personalità giuridica di diritto pubblico. Ha la qualità di banca cantonale ai sensi della legge federale sulle banche e casse di risparmio. Il fisco non può esercitarvi nessuna ingerenza all’infuori di quella operata sulle altre banche.

Scopo

Art. 3

La Banca ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico del Cantone. Essa offre al pubblico la possibilità di investire in modo sicuro e redditizio i suoi risparmi.

Mandato pubblico

Art. 3a 2
1 Il mandato pubblico è formalizzato in un documento elaborato dal Consiglio di amministrazione.
2 Il documento definisce gli obbiettivi generali e specifici perseguiti a medio termine dalla Banca per favorire lo sviluppo dell’economia cantonale, gli strumenti utilizzati a tal fine e le priorità di intervento.
3 L’adempimento del mandato pubblico viene annualmente verificato dalla Commissione del controllo del mandato pubblico.

Garanzia dello Stato

Art. 4

3 Lo Stato risponde di tutti gli impegni della Banca non coperti da mezzi propri. La garanzia dello Stato non si estende agli impegni di società affiliate.

Sede

Art. 5

4 La Banca ha sede a Bellinzona. Il Consiglio di amministrazione può istituire succursali, agenzie e rappresentanze.

Capitale

Art. 6

Il capitale della Banca è composto dal capitale di dotazione e da quello di partecipazione. Lo Stato fornisce alla Banca il capitale di dotazione. Ogni suo aumento deve essere autorizzato dal Gran Consiglio. La Banca può emettere buoni di partecipazione a norma di
1

vedi BU 1914, 9.

2

Art. introdotto dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.

3

Art. modificato dalla L 20.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 545.

4

Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.

2

speciale regolamento. Il capitale di partecipazione non può superare il 50% del capitale di dotazione.

Interesse sul capitale di dotazione

Art. 7

Il Consiglio di Stato ed il Consiglio di amministrazione stabiliscono di comune accordo l’interesse del capitale di dotazione. In caso di mancato accordo fa stato il tasso d’interesse medio del debito pubblico.

Dividendo-base sul capitale di partecipazione

Art. 8

Il Consiglio di amministrazione determina annualmente il dividendo-base sul capitale di partecipazione.

Imposizione

Art. 9

La Banca è esonerata dal pagamento dell’imposta cantonale. Essa è soggetta all’imposta comunale sulla base della legge speciale.

Regolamenti

Art. 10

5 Il Consiglio di amministrazione emana i regolamenti di applicazione della presente legge.

Rapporti di lavoro

Art. 10a 6 1 Il rapporto di lavoro è retto dal diritto privato.
2 Nell’assunzione del personale, la Banca, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, dà la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Essa tiene in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza.

Segreto bancario

Art. 11

7 1 I membri degli organi della Banca e i suoi funzionari ed impiegati e i membri della Commissione di controllo del mandato pubblico hanno l’obbligo di serbare il segreto più assoluto sugli affari della Banca. Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell’esercizio della professione.
2 In caso di violazioni restano riservate le disposizioni della legge federale sulle banche e le casse di risparmio.

Responsabilità

Art. 11a 8 La responsabilità della Banca, dei suoi organi e dei suoi membri è retta dal diritto federale, in particolare dalla legge sulle banche e le casse di risparmio. Capitolo II Operazioni della Banca

Campo e raggio di attività

Art. 12

9 1 L’attività della Banca si estende a tutte le operazioni di una banca universale. Il regolamento d’esercizio stabilisce i dettagli del campo di attività.
2 Il raggio di attività si estende in primo luogo al Cantone Ticino. Operazioni in Svizzera e all’estero sono consentite, ritenuto che non ne derivino rischi particolari e che ciò non sia pregiudizievole per il soddisfacimento del fabbisogno di capitali e crediti nel Cantone.

5

Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU

1999, 13.

6

Art. introdotto dalla L 21.2.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 119.

7

Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU

1999, 13.

8

Art. introdotto dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.

9

Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.

3
3 I regolamenti interni limitano i crediti all’estero ad una percentuale delle voci attive di credito a bilancio.
4 La Banca può favorire, sempre nei termini fissati dai regolamenti interni, il credito di carattere sociale.

Custodia di valori

Art. 13

10 La Banca è l’istituto autorizzato ed obbligato a ricevere i depositi delle autorità esecutive, amministrative e giudiziarie.
Partecipazioni ad imprese private 11 Art. 14 12 1 La Banca può assumere partecipazioni ad imprese private, se ritenute d’interesse per l’economia cantonale o per la Banca stessa.
2 L’attività delle società controllate dalla Banca non deve essere in contrasto con lo scopo previsto degli art. 3 e 3a. 13

Crediti agli organi della Banca

Art. 15

14 È vietato alla Banca accordare crediti senza garanzie ai membri del proprio Consiglio di amministrazione e della Direzione Generale.

Operazioni respinte

Art. 16

La Banca non è tenuta a motivare il rifiuto di prestiti, crediti e depositi.

Operazioni prioritarie

Art. 17

Le richieste di prestiti, di anticipazioni o di crediti da parte di persone fisiche o giuridiche domiciliate nel Cantone Ticino devono avere, a parità di condizioni, la precedenza su tutte le altre. Capitolo III Organizzazione della Banca

Organi

Art. 18

15 Gli organi della Banca sono: a) il Consiglio di amministrazione; b) la Direzione Generale. A Consiglio di amministrazione

Composizione

Art. 19

16 Il Consiglio di amministrazione si compone di sette membri, che devono essere cittadini svizzeri di cui almeno sei domiciliati nel Cantone.

Incompatibilità

Art. 20

1 Non sono eleggibili nel Consiglio di amministrazione i membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, i funzionari dello Stato, i magistrati di qualsiasi ordine eccettuati i giudici di pace,
10 Art. modificato dalla L 30.11.1998; in vigore dal 29.1.1999 - BU 1999. 13.
11 Nota marginale modificata dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente

modifica: BU 1999, 13.

12 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU

1999, 13.

13 Cpv. introdotto dalla L 20.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 545.
14 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU

1999, 13.

15 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU

1999, 13.

16 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.

4

i direttori, gli amministratori e gli impiegati di altri istituti di credito, ad eccezione dei membri degli organi della Banca nazionale svizzera.
17
2 I parenti e i congiunti in linea diretta, i coniugi, i partner registrati, i conviventi di fatto, i fratelli ed i cognati, i soci e gli impiegati di una medesima ditta non possono far parte simultaneamente del Consiglio di amministrazione. 18

Nomina, durata e rinnovo della carica

Art. 21

19
1 I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Consiglio di Stato.
2 Stanno in carica 3 anni, con scadenza il 30 giugno. I membri uscenti sono rieleggibili fino a una durata massima del mandato di 12 anni. 20
3 A scadenze annuali il Consiglio di Stato rinnova, rispettivamente due, due e tre mandati. 21
4 Verificandosi una vacanza tra i membri del Consiglio di amministrazione, il Consiglio di Stato provvede all’elezione complementare. Il periodo di nomina dell’eletto coincide con quello del suo predecessore.

Criteri di nomina

Art. 22

22 La formazione, la competenza e l’esperienza professionale sono criteri determinanti per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione.

Ufficio presidenziale

Art. 23

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

Competenze

Art. 24

23 1 Il Consiglio di amministrazione esercita l’alta direzione della Banca e decide validamente su qualunque oggetto che la legge o i regolamenti non demandino esplicitamente ad altro organo della Banca o ad altra autorità.
2 In particolare, il Consiglio di amministrazione: a) nomina, sospende, revoca i membri della Direzione Generale della Banca, nonché i membri di Direzione ed il capo-ispettore. Ne stabilisce le retribuzioni; b) allestisce, sentito il personale, il «Regolamento concernente il contratto di lavoro e i salari del personale». Non essendo possibile l’intesa tra Consiglio di amministrazione e personale le questioni controverse sono decise, inappellabilmente, ad istanza di una parte, dal Consiglio di Stato; c) designa le persone alle quali è conferita la firma sociale o il diritto di firmare per procura. La Banca è vincolata dalla firma collettiva di due aventi diritto. Il Consiglio di amministrazione stabilisce eventuali deroghe; d) disciplina l’ordinamento e il funzionamento della Banca; e) stabilisce, mediante regolamenti, i doveri e le attribuzioni della Direzione Generale, delle Direzioni delle succursali e dei gerenti; f) decide, su preavviso della Direzione Generale, le domande di prestiti, di crediti o d’anticipazione e sulle operazioni che impegnano i fondi o la responsabilità pecuniaria della Banca e che non entrano nelle competenze delegate; g) stabilisce i tassi di riferimento e vigila affinché l’applicazione dei singoli tassi decisi dalla Direzione Generale rispettino gli scopi di cui all’art. 3 della legge; h) decide l’emissione di buoni di partecipazione; i) stabilisce le modalità del controllo in conformità delle disposizioni federali in materia;
17 Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 5.6.2018 - BU 2018, 201.
18 Cpv. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.

19

Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.
20 Cpv. modificato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.2.2013 - BU 2013, 13.
21 Cpv. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.
22 Art. introdotto dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente abrogazione: BU

1999, 13.

23

Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU

1999, 13.

5 l) delega il potere di rappresentare la Banca in singoli affari ad uno o più membri del Consiglio di amministrazione, dipendenti o altri procuratori speciali.
3 Il regolamento d’esercizio precisa le competenze del Consiglio di amministrazione.

Commissioni

Art. 25

24 Il Consiglio di amministrazione può prevedere nel regolamento d’esercizio la possibilità di delegare parte delle sue attribuzioni a Commissioni permanenti o ad hoc composte da membri del Consiglio o, per quanto concerne la gestione degli affari, alla Direzione Generale.

Convocazione

Art. 26

25 Il regolamento d’esercizio stabilisce le modalità di convocazione del Consiglio.

Costituzione. Deliberazioni

Art. 27

26 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno 5 membri. Esso delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, decide il Presidente.

Verbale

Art. 28

Le decisioni del Consiglio devono essere verbalizzate. Il verbale è diramato a tutti i membri.
Dimissioni 27 Art. 29 28 I membri del Consiglio di amministrazione possono dimettersi dalla carica mediante un preavviso di due mesi diretto al Consiglio di Stato. B. Commissione del Consiglio 29 Art. 30 ...
30 Art. 31 ...
31 C. Direzione generale 32
Composizione e competenze 33 Art. 32 34
1 La Direzione Generale si compone del Presidente e dei suoi membri.
2 La gestione degli affari correnti della Banca spetta alla Direzione Generale. Il Presidente e i membri della Direzione Generale non possono essere dirigenti o soci di ditte commerciali o industriali, né membri di Consigli di amministrazione, di Fondazione oppure di uffici di revisione di
24 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.
25 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.
26 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.

27

Nota marginale modificata dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.
28 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.
29 Sottotitolo modificato dalla L 30.11.1998; in vigore dal 29.1.1999 - BU 1999, 13.
30 Art. abrogato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU

1999, 13.

31

Art. abrogato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU

1999, 13.

32 Sottotitolo modficato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica:

BU 1999, 13.

33 Nota marginale modificata dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.

34

Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU

1999, 13.

6

persone giuridiche senza il consenso del Consiglio di amministrazione. Non possono coprire cariche pubbliche cantonali e federali.
3 Valgono per essi le incompatibilità dell’art. 20 cpv. 2.
4 I regolamenti interni stabiliscono le attribuzioni e le competenze della Direzione Generale. D. Vigilanza e revisione
35
Vigilanza 36 Art. 33
37
1 Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato verificano che la legge sia rispettata, come pure che la politica generale della Banca corrisponda allo scopo previsto nella legge.
2 Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato esercitano la competenza di cui al cpv.1, in particolare nell’ambito dell’esame e dell’approvazione del conto perdite e profitti e del bilancio della Banca.
3 Il Consiglio di Stato trasmette inoltre al Gran Consiglio il rapporto annuale specifico del revisore della Banca, dopo averlo esaminato e dopo aver formulato le proprie osservazioni in merito, contemporaneamente al messaggio sul conto perdite e profitti e sul bilancio della Banca.
4 Il Consiglio di Stato è informato dal Consiglio di amministrazione sulle strategie e sull’andamento degli affari della Banca, salvaguardato il segreto bancario. 38

Commissione del controllo del mandato pubblico:

a) composizione 39 Art. 34
40
1 Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sull’adempimento del mandato pubblico tramite la Commissione di controllo del mandato pubblico, composta da un membro per gruppo parlamentare, nominati dal Gran Consiglio per la durata della legislatura.
41
2 I membri sono rieleggibili. 42
3 Ai membri della Commissione si applicano i motivi di incompatibilità di cui all’art. 20.
b) competenze 43 Art. 35
44
1 La Commissione del controllo del mandato pubblico: a) verifica il corretto adempimento del mandato pubblico; b) allestisce un rapporto specifico all’attenzione della Commissione della gestione e delle finanze sul conseguimento del mandato pubblico. 45
2 Il rapporto allestito dalla Commissione si deve esprimere sul grado di raggiungimento degli obbiettivi generali e specifici contenuti nel documento strategico, analizzando in particolare il bilancio sociale e ambientale annuale.
3 La Commissione può esigere in ogni tempo dagli organi della Banca le spiegazioni e i documenti che le occorrono per l’esecuzione dei compiti, di cui al cpv. 1.
4 Il regolamento precisa le competenze della Commissione.
35 Sottotitolo introdotto dalla L 30.11.1998; in vigore dal 29.1.1999 - BU 1999, 13.
36 Nota marginale modificata dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente

modifica: BU 1999, 13.

37 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU

1999, 13.

38 Cpv. introdotto dalla L 20.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 545.
39 Nota marginale modificata dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente

modifica: BU 1999, 13.

40 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU

1999, 13.

41 Cpv. modificato dalla L 20.10.2009; in vigore dal 15.12.2009 - BU 2009, 543.
42 Cpv. modificato dalla L 21.2.2005; in vigore dal 22.4.2005 - BU 2005, 145.
43 Nota marginale modificata dalla L 30.11.1998, in vigore dal 29.1.1999 - BU 1999, 13.
44 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU

1999, 13.

45 Lett. modificata dalla L 21.2.2005; in vigore dal 22.4.2005 - BU 2005, 145.
7
Vigilanza secondo il diritto federale 46 Art. 36 47 La Banca è sottoposta alla vigilanza totale della Commissione federale delle banche conformemente alla legislazione federale.

Revisione

a) Ufficio di revisione esterno 48 Art. 37
49
1 La Banca dispone di un ufficio di revisione esterno ai sensi della legislazione federale applicabile alla Banca.
2 Il Consiglio di amministrazione nomina quale ufficio di revisione una società di revisione riconosciuta dalla Commissione federale delle banche.
3 Le competenze dell’Ufficio di revisione sono stabilite dalla legislazione federale applicabile alla Banca.

Rapporto

Art. 37a 50
1 L’Ufficio di revisione allestisce e trasmette entro il 31 marzo un rapporto annuale sull’esercizio della Banca all’indirizzo del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio.
2 In tale rapporto, l’ufficio di revisione: a) si pronuncia sul rispetto della normativa sui fondi propri; b) si pronuncia sulla copertura dei creditori; c) conferma che l’utile realizzato nell’esercizio precedente deriva dalle attività operative della Banca; d) conferma che la distribuzione dell’utile proposta è conforme alla legislazione federale applicabile e alla presente legge; e) si pronuncia sull’adeguatezza degli accantonamenti per i rischi e sul rispetto, per le rettifiche di valore, dei principi di valutazione utilizzati nei conti pubblicati; f) si pronuncia sull’adempimento delle condizioni dell’autorizzazione bancaria, specificando eventuali riserve e/o irregolarità.
b) Ufficio di revisione interno (Ispettorato) 51 Art. 38
52
1 L’Ispettorato è un Ufficio di revisione interno.
2 L’Ufficio di revisione interno è indipendente dalla Direzione Generale. Esso dipende direttamente dal Consiglio di amministrazione.
3 L’Ufficio di revisione interno è condotto da un capo-ispettore.
4 Organizzazione, funzioni e competenze dell’Ispettorato sono stabilite dal regolamento. Capitolo IV Conti annuali

Chiusura e approvazione dei conti

46

Nota marginale modificata dalla L 30.11.1998, in vigore dal 29.1.1999 - BU 1999, 13.
47 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU

1999, 13.

48 Nota marginale modificata dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente

modifica: BU 1999, 13.

49

Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU

1999, 13.

50 Art. introdotto dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.
51 Nota marginale modificata dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente

modifica: BU 1999, 13.

52

Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU

1999, 13.

8

Art. 39

53
1 L’esercizio della Banca chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2 Entro il 31 marzo il Consiglio di amministrazione deve trasmettere al Consiglio di Stato: a) la sua relazione sull’andamento della Banca; b) il conto dei profitti e delle perdite e il bilancio; c) la proposta di destinazione dell’utile; d) il rapporto dell’Ufficio di revisione esterno.
3 Entro il 30 aprile il Consiglio di Stato trasmette gli atti al Gran Consiglio per l’approvazione del bilancio e della destinazione dell’utile e per lo scarico agli organi della Banca.
4 La Commissione che preavvisa il dibattito parlamentare sui documenti di cui al cpv. 2 con un rapporto commissionale, ha il diritto di visionare tutta la documentazione e di sentire i rappresentanti della banca compatibilmente con il rispetto del segreto bancario.

Ripartizione dell’utile netto

Art. 40

54
1 L’utile netto d’esercizio, dopo opportuni ammortamenti ed accantonamenti, serve a pagare l’interesse sul capitale di dotazione e, in misura non superiore, un dividendo-base sul capitale di partecipazione.
2 La parte residua, dopo l’eventuale riporto a nuovo, è ripartita nella misura seguente: a) 45% al fondo di riserva; b) 55% quale versamento supplementare al capitale di dotazione e proporzionalmente al capitale di partecipazione.
3 Quando il fondo di riserva raggiunge il 25% del capitale di dotazione e di partecipazione, la parte residuante è ripartita come segue: a) 1/3 al fondo di riserva; b) 2/3 quale versamento supplementare al capitale di dotazione e, proporzionalmente, al capitale di partecipazione.
4 Se le condizioni di mercato lo esigono, il dividendo complessivo sul capitale di partecipazione può al massimo essere arrotondato all’1% superiore rispetto alla rimunerazione percentuale complessiva riconosciuta sul capitale di dotazione.
5 Il fondo di riserva è destinato a coprire eventuali perdite d’esercizio. Nel caso in cui vi si dovesse attingere, esso deve venir ricostituito nell’importo primitivo con gli utili netti degli anni successivi eccedenti la somma dovuta per interessi sul capitale di dotazione e per il dividendo-base sul capitale di partecipazione.
Indennità 55 Art. 41
56 Il Consiglio di Stato fissa le indennità del Presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione, come pure della Commissione del controllo del mandato pubblico. Capitolo V Liquidazione della Banca e disposizioni abrogative

Liquidazione

Art. 42

57 La liquidazione della Banca è decisa dal Gran Consiglio.

Disposizioni abrogative

Art. 43

58 La presente legge abroga quella del 6 maggio 1915 e successive modifiche.

Entrata in vigore

53 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU

1999, 13.

54 Numero dell'art. modificato dalla L 30.11.1998; in vigore dal 29.1.1999 - BU 1999, 13.
55 Nota marginale introdotta dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.
56 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; introdotto dalla L 30.11.1998

- BU 1999, 13.

57

Numero dell’art. modificato dalla L 30.11.1998; in vigore dal 29.1.1999 - BU 1999, 13.
58 Numero dell’art. modificato dalla L 30.11.1998; in vigore dal 29.1.1999 - BU 1999, 13.
9 Art. 44 59 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 60

Norma transitoria

Art. 45

61 1 Il 30 giugno decadono tutti i mandati dei membri del Consiglio di amministrazione.
2 I mandati a partire dal 1° luglio 2004 vengono attribuiti con scadenza differenziata nel modo seguente: a) 2 mandati per la durata di 1 anno fino al 30 giugno 2005 b) 2 mandati per la durata di 2 anni fino al 30 giugno 2006 c) 3 mandati per la durata di 3 anni fino al 30 giugno 2007. 62
3 Successivamente i mandati vengono attribuiti in base all’art. 21. Pubblicata nel BU 1988 , 339.
59 Numero dell’art. modificato dalla L 30.11.1998; in vigore dal 29.1.1999 - BU 1999, 13.
60 Entrata in vigore: 9 dicembre 1988 - BU 1988, 339.

61

Art. introdotto dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.
62 Cpv. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.
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