Regolamento del controllo cantonale delle finanze (600.250)
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Regolamento del controllo cantonale delle finanze

Regolamento del controllo cantonale delle finanze (RCCF) (del 21 dicembre 2004) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO Visto l’art. 36 cpv. 6 della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio
1986 (LGF) e l’art. 21 cpv. 6 del Regolamento sulla gestione finanziaria dello Stato del 21 dicembre
2004;
1 decreta:
Statuto (art. 36, cpv 1 e 2 LGF) Art. 1 1 Il Controllo cantonale delle finanze è l’organo specialistico di sorveglianza finanziaria e amministrativa dello Stato.
2 Il Controllo cantonale delle finanze è un organo autonomo e indipendente ed è attribuito amministrativamente al direttore del Dipartimento delle Istituzioni.
3 L’autonomia e l’indipendenza del Controllo cantonale delle finanze si riferiscono alle facoltà di definire le modalità di programmazione e di conduzione dei controlli, senza specifiche direttive e influenze da parte dell’esecutivo o del legislativo.
Principi di controllo
(art. 2, 9, 36, 36a e 39 LGF) 2 Art. 2 1 Il Controllo cantonale delle finanze esercita la sorveglianza finanziaria e amministrativa dello Stato assicurando il rispetto dei principi espressi nella legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF). 3
2 Il Controllo cantonale delle finanze verifica che le entità sottoposte al suo controllo rispettino i principi generalmente ammessi nell’ambito della contabilità pubblica e commerciale e che il sostegno dello Stato sia utilizzato conformemente allo scopo per il quale è stato assegnato.
3 Il Controllo cantonale delle finanze verifica che un adeguato controllo interno sia attuato dall’entità; all’occorrenza, il Controllo cantonale delle finanze deve segnalare nel rapporto di revisione le eventuali carenze gestionali.
4 Il Controllo cantonale delle finanze verifica in ambito informatico la conformità alle disposizioni di controllo interno e di gestione finanziaria nonché alle norme e direttive specifiche delle applicazioni e relativo ambiente, della gestione e conservazione dati e della sicurezza dei sistemi . 4
5 Per la verifica di conformità delle basi legali e procedurali, come pure alle normative sulla protezione dei dati, il Controllo cantonale delle finanze si avvale del Consulente giuridico del Gran Consiglio.
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Modalità d’intervento:

a. pianificata

(art. 36a, cpv. 10 LGF) 6 Art. 3 1 Il Controllo cantonale delle finanze esegue le verifiche secondo un programma annuale di lavoro. Di principio, su un periodo di quattro anni, viene svolto almeno un controllo di tutte le entità secondo le priorità d’intervento stabilite da una precedente analisi dei rischi.
2 Il Controllo cantonale delle finanze trasmette il suo programma di lavoro al Consiglio di Stato nonché al Presidente della Commissione della gestione e delle finanze al più tardi entro il 31 gennaio dell’anno di attività.

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Ingresso modificato dal R 16.11.2011; in vigore dal 1.12.2011 - BU 2011, 554.
2 Nota marginale modificata dal R 22.5.2012; in vigore dal 27.7.2012 - BU 2012, 361.
3 Cpv. modificato dal R 11.9.2019; in vigore dal 13.9.2019 - BU 2019, 319.
4 Cpv. modificato dal R 11.9.2019; in vigore dal 13.9.2019 - BU 2019, 319; precedente modifica: BU 2012,

361.

5 Cpv. modificato dal R 11.9.2019; in vigore dal 13.9.2019 - BU 2019, 319; precedente modifica: BU 2012,

361.

6 Nota marginale modificata dal R 22.5.2012; in vigore dal 27.7.2012 - BU 2012, 361.
b. non pianificata
(art. 36a, cpv 3 e cpv. 4 LGF)
7 Art. 4 8
1 Delle verifiche particolari possono essere attribuite al Controllo cantonale delle finanze dal Consiglio di Stato, dalla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio previa i nformazione al Consiglio di Stato, che ne può completare il mandato. Tali compiti devono tenere conto d elle risorse a disposizione e dell’attività annuale pianificata.
2 Qualora il mandato speciale riguardasse i Comuni esso viene svolto in collaborazione con la Sezione degli enti locali.
3 Mandati a supporto della magistratura sono attribuiti ai sensi dell’art. 194 del Codice di diritto processuale svizzero dal Ministero pubblico, che può autorizzare il Controllo cantonale delle finanze ad informare il Consiglio di Stato.
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c. su denuncia Art. 5 1 Il Controllo cantonale delle finanze non interviene, di principio, sulla base di una denuncia.
2 Nel caso di denuncia, il Controllo cantonale delle finanze informa il Dipartimento interessato e il Direttore amministrativo del Controllo cantonale delle finanze (direttore del Dipartimento delle Istituzioni). Se la denuncia concerne il Dipartimento delle Istituzioni, la Direzione del Controllo cantonale delle finanze informa anche il Presidente del Consiglio di Stato o il Vice Presidente qualora la carica di Presidente sia attribuita al direttore del Dipartimento delle Istituzioni.
Frequenza dei controlli e preavviso di revisione Art. 6 1 Gli interventi del Controllo cantonale delle finanze possono aver luogo in qualsiasi momento secondo la frequenza determinata dalla pianificazione pluriennale delle attività.
2 Di regola, il Controllo cantonale delle finanze comunica all’entità interessata con ragionevole anticipo il periodo di esecuzione della revisione. Sono riservati i casi in cui gli scopi dei controlli escludono il preavviso.
Accesso alle informazioni (art. 40, cpv. 2 LGF) Art. 7
1 Ogni servizio è tenuto a fornire al Controllo cantonale delle finanze tutta la documentazione e l’informazione necessarie alla sua attività.
2 Il Controllo cantonale delle finanze è legittimato ad assumere direttamente informazioni dalle singole entità e dai singoli collaboratori; di regola, il funzionario dirigente diretto deve essere informato.
3 L’accesso ai dati informatizzati dell’entità comprende la facoltà da parte del Controllo cantonale delle finanze di procedere all’estrazione e alla trasmissione dei dati sui propri mezzi informatici nonché la relativa memorizzazione per le elaborazioni del caso.
Obbligo d’informazione (art. 40, cpv. 2 LGF) Art. 8 1 Se l’entità sollecitata rifiuta di dare seguito alle richieste del Controllo cantonale delle finanze, quest’ultimo informa il Consiglio di Stato e, se necessario il Presidente della Commissione della gestione e delle finanze. Il Consiglio di Stato prende allora tutte le misure per permettere al Controllo cantonale delle finanze di portare a termine il suo mandato.
2 Se il rifiuto da parte dell’entità concerne dati personali sensibili, il Controllo cantonale delle finanze informa dapprima l’Autorità cantonale di vigilanza (l’Incaricato cantonale della protezione dei dati), la quale fornirà in tempi brevi il suo preavviso; se le verifiche necessitano di un intervento immediato o in presenza di divergenze tra l’autorità citata e il Controllo cantonale delle finanze, quest’ultimo si rivolgerà direttamente al Consiglio di Stato e, se necessario, al Presidente della Commissione della gestione e delle finanze. 10
3 Il Controllo cantonale delle finanze tiene un registro degli accessi alle diverse raccolte di dati personali.
7 Nota marginale modificata dal R 22.5.2012; in vigore dal 27.7.2012 - BU 2012, 361.
8 Art. modificato dal R 22.5.2012; in vigore dal 27.7.2012 - BU 2012, 361.

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Cpv. modificato dal R 11.9.2019; in vigore dal 13.9.2019 - BU 2019, 319.
10 Cpv. modificato dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 556.
Collaborazione con altri organi
di controllo
11 Art. 9
12 P revia informazione del Direttore amministrativo del Controllo cantonale delle finanze, se l ’interesse pubblico lo giustifica e nell’ambito della collaborazione con altri organi di controllo e autorità f ederali, i rapporti o degli estratti possono essere divulgati.
Mandati esterni
(art. 36a, cpv. 6 LGF)
13 Art. 10
14 Nel quadro dei controlli che esigono delle conoscenze particolari, il Controllo cantonale delle finanze può ricorrere a specialisti esterni scelti secondo le modalità previste dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) e dal relativo regolamento di applicazione.
Processo di revisione
a) Riunione iniziale Art. 11
1 L’attività di verifica inizia con un primo colloquio alla presenza della persona responsabile dell’entità interessata o di un suo sostituto designato dalla stessa; possono essere coinvolti altri servizi e funzionari secondo le esigenze della verifica.
2 L’incontro ha lo scopo di raccogliere gli elementi necessari per impostare la revisione quali la conoscenza della direzione, dei compiti e dell’organizzazione dell’entità e l’informazione sulle procedure e il sistema di controllo esistenti.
b) Elaborazione del programma di verifica Art. 12 Successivamente alla raccolta di informazioni sull’entità interessata, il revisore procede a una analisi dei dati raccolti, valutando i rischi sui processi ed elabora un programma delle attività di verifica da espletare. La pianificazione è verificata e approvata dalla Direzione del Controllo cantonale delle finanze.
c) Esecuzione delle verifiche Art. 13 1 Le verifiche sono attuate, di regola, presso l’entità interessata. Esse sono orientate sulla base della valutazione dei rischi e della presenza di controlli interni secondo quanto stabilito in fase di pianificazione, nonché sulla materialità finanziaria dei processi e delle voci contabili.
2 Tutte le attività di revisione, sia a livello di pianificazione, sia a livello di esecuzione delle verifiche sono da descrivere in dettaglio nelle carte di lavoro interne.
d) Messa in consultazione del progetto di rapporto Art. 14 1 Il Controllo cantonale delle finanze, al termine della verifica, mette in consultazione una bozza del rapporto alle entità interessate. Tale documento, contenente i risultati rilevanti della revisione, servirà quale base di discussione per la riunione finale.
2 Sono riservati i mandati a supporto di inchieste amministrative o penali o verifiche che esigono una procedura particolare.
e) Riunione finale Art. 15
15 Successivamente al controllo e alla ratifica di tutta l’attività di revisione da parte della Direzione del Controllo cantonale delle finanze, il mandato si conclude di regola con una riunione finale, con le stesse persone che hanno partecipato alla prima riunione. Lo scopo dell’incontro è di presentare le constatazioni e le raccomandazioni nonché di discutere le misure correttive proposte e le modalità di attuazione previste.
11 Nota marginale modificata dal R 22.5.2012; in vigore dal 27.7.2012 - BU 2012, 361.
12 Art. modificato dal R 22.5.2012; in vigore dal 27.7.2012 - BU 2012, 361.
13 Nota marginale modificata dal R 22.5.2012; in vigore dal 27.7.2012 - BU 2012, 361.
14 Art. modificato dal R 11.9.2019; in vigore dal 13.9.2019 - BU 2019, 319; precedente modifica: BU 2012,

361.

15 Art. modificato dal R 11.9.2019; in vigore dal 13.9.2019 - BU 2019, 319.
Processo di revisione
f) Redazione del rapporto finale
16 Art. 16 17
1 Il Controllo cantonale delle finanze elabora in forma scritta il rapporto definitivo, strutturato in funzione degli obiettivi della revisione. Il rapporto è firmato, di regola, da chi ha eseguito la verifica congiuntamente al Direttore del Controllo cantonale delle finanze o, in sua assenza, all’Aggiunto di Direzione.
2 Di regola e compatibilmente con le esigenze del singolo mandato, il rapporto di revisione non presenta riferimenti riconducibili direttamente alle singole persone.
Tipo di rapporto:

a. interno

Art. 17 18
1 Il rapporto di tipo interno è allestito d’ufficio nell’ambito dei compiti generali assegnati al Controllo cantonale delle finanze dalla LGF. Sono trattati come rapporti di revisione interni anche quelli di controllo o tematici inerenti alle verifiche mirate a singole tematiche della gestione contabile. I rapporti interni sono trasmessi: a) dell’entità e al rispettivo funzionario dirigente; b) Direzione del Dipartimento e della Divisione cui è attribuita l’entità oggetto di revisione; c) Sezione delle finanze del Dipartimento delle finanze e dell’economia nell’ambito di rapporti valenza finanziaria; d) per conoscenza al Direttore amministrativo del Controllo cantonale delle finanze; e) alla segreteria della Commissione della gestione e delle finanze.
2 Il rapporto di tipo interno può essere trasmesso, integralmente o in estratto, alle entità suscettibili di essere attivamente interessate dai riscontri in esso contenuti.
b. esterno Art. 18
19
1 Il rapporto di tipo esterno è allestito su mandato legislativo oppure su mandato specifico del Consiglio di Stato.
2 Esso è trasmesso ai destinatari designati dal mandante e ai servizi interessati dalla revisione, fatto salve eventuali disposizioni delle autorità giudiziarie.
3 I rapporti di revisione (riassuntivi e dettagliati) dell’Azienda cantonale dei rifiuti, dell’Associazione Festival Internazionale del Film di Locarno, dell’Università della Svizzera italiana e della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, sono trasmessi in copia alle segreterie delle commissioni che trattano i rispettivi messaggi.

c. speciale

Art. 19 20
1 Il rapporto di tipo speciale è allestito su incarico del Consiglio di Stato o della Commissione gestione e finanze.
2 Esso è trasmesso ai destinatari designati dal mandante e ai servizi interessati dalla revisione, fatte salve eventuali disposizioni delle autorità giudiziarie o del mandante.
Archiviazione della documentazione Art. 20 1 Una copia di ogni rapporto, numerata progressivamente, unitamente alla presa di posizione dei singoli servizi, è depositata presso il Controllo cantonale delle finanze ed è a disposizione del Consiglio di Stato e dei membri della Commissione della gestione e delle finanze, previa informazione al Presidente della citata Commissione.
2 Le operazioni di revisione devono essere riscontrabili in carte di lavoro che sono conservate, unitamente a una copia del rapporto, per almeno 10 anni. Il revisore responsabile del mandato assicura la completezza degli atti della revisione, sia in forma cartacea, sia in forma elettronica e, alla conclusione della revisione, procede alla trasmissione completa della documentazione alla segreteria del Controllo cantonale delle finanze per l’archiviazione centralizzata definitiva.
16 Nota marginale modificata dal R 22.5.2012; in vigore dal 27.7.2012 - BU 2012, 361.
17 Art. modificato dal R 22.5.2012; in vigore dal 27.7.2012 - BU 2012, 361.
18 Art. modificato dal R 11.9.2019; in vigore dal 13.9.2019 - BU 2019, 319.
19 Art. modificato dal R 11.9.2019; in vigore dal 13.9.2019 - BU 2019, 319; precedenti modifiche: BU 2011,
554; BU 2012, 361.
20 Art. modificato dal R 11.9.2019; in vigore dal 13.9.2019 - BU 2019, 319.
Applicazione delle raccomandazioni
(art. 41, cpv. 2 e 3 LGF)
21 Art. 21 22
1 Il Controllo cantonale delle finanze propone alle entità verificate l’adozione di opportuni provvedimenti di miglioramento del controllo interno e della gestione finanziaria.
2 Le prese di posizione dell’entità verificata relative a ogni singola osservazione sono presentate al Controllo cantonale delle finanze, in forma scritta, entro due mesi dalla data del rapporto, e inviate in copia per conoscenza a tutti i destinatari del rapporto. Per i servizi dell’Amministrazione cantonale le risposte devono essere firmate anche dal Direttore di divisione cui il servizio è subordinato o dal Segretario generale. 23
3 Sulla base delle osservazioni da parte dell’entità revisionata, il Controllo cantonale delle finanze registra le varie pendenze di revisione, le cui attuazioni sono periodicamente verificate e/o accertate durante la successiva revisione e presentate nel relativo rapporto di revisione.
Rapporto di attività del Controllo delle finanze
(art. 36a, cpv. 10 LGF) 24 Art. 22 1 Il Controllo cantonale delle finanze trasmette al Consiglio di Stato e alla Commissione gestione e finanze il suo rapporto d’attività, redatto annualmente, contenente: 25 a) statistici di riferimento (numero di persone impiegate, numero di rapporti elaborati, dati b) generali sulla conduzione del Controllo cantonale delle finanze; c) riassuntivi delle verifiche espletate; d) dato alle raccomandazioni e alle proposte del Controllo cantonale delle finanze da delle entità verificate; e) inevase; f) di revisione informatica; g) dei mandati assegnati a esterni; h) attività particolari (formazione, partecipazione a progetti e gruppi di lavoro, consulenze,
2 Il Controllo cantonale delle finanze informa trimestralmente il Consiglio di Stato e annualmente la Commissione gestione e finanze in relazione ai rilievi di una certa importanza. 26
Controllo esterno Art. 23 27
1 Ogni quattro anni il Consiglio di Stato assegna l’incarico di verificare l’operatività del Controllo cantonale delle finanze a un’impresa di revisione esterna abilitata ad esercitare la funzione di perito revisore dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori.
2 Il rapporto di revisione è indirizzato al Direttore amministrativo del Controllo cantonale delle finanze che lo trasmette al Consiglio di Stato, nonché al Direttore del Controllo cantonale delle finanze che a sua volta ne trasmette una copia alla Commissione della gestione e delle finanze.
Disposizione finale Art. 24 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
28 Pubblicato nel BU 2005, 8.
21 Nota marginale modificata dal R 22.5.2012; in vigore dal 27.7.2012 - BU 2012, 361.
22 Art. modificato dal R 22.5.2012; in vigore dal 27.7.2012 - BU 2012, 361.

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Cpv. modificato dal R 19.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 302.
24 Nota marginale modificata dal R 11.9.2019; in vigore dal 13.9.2019; precedente modifica: BU 2012,

361.

25 Frase modificata dal R 11.9.2019; in vigore dal 13.9.2019 - BU 2019, 319.
26 Cpv. introdotto dal R 11.9.2019; in vigore dal 13.9.2019 - BU 2019, 319.
27 Art. modificato dal R 11.9.2019; in vigore dal 13.9.2019 - BU 2019, 319; precedente modifica: BU 2012,

361.

28 Entrata in vigore: 4 gennaio 2005 - BU 2005, 1.
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