Legge sui sussidi cantonali (620.100)
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Legge sui sussidi cantonali

1 Legge sui sussidi cantonali (del 22 giugno 1994) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 15 settembre 1992 n. 3990 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : CAPITOLO I Disposizioni generali

Scopo

Art. 1

1 La presente legge ha lo scopo di armonizzare i principi e le disposizioni comuni che presiedono la concessione dei sussidi cantonali.
2 Essa definisce: a) i principi della legislazione cantonale in materia di sussidi; b) le disposizioni comuni della legislazione cantonale in materia di sussidi.

Campo di applicazione

Art. 2

1 La presente legge è applicabile a tutti i sussidi cantonali.
2 Il capitolo III è applicabile salvo contrarie disposizioni legislative cantonali speciali.

Definizione

Art. 3

1 I sussidi sono prestazioni quantificabili in denaro accordate a terzi senza un’usuale controprestazione di mercato allo scopo di assicurare o promuovere l’adempimento di compiti specifici di interesse pubblico.
2 Sono segnatamente considerati sussidi le prestazioni pecuniarie non rimborsabili e, nella misura in cui la loro concessione avviene a titolo gratuito o a condizioni di favore, i mutui, le fideiussioni o altre forme di garanzia, i servizi e le prestazioni in natura.
3 Non sono considerati sussidi le prestazioni sociali di cui alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). 1

Sussidi obbligatori e sussidi facoltativi

Art. 4

1 I sussidi per i quali la base legale che li istituisce riconosce al destinatario un diritto al loro conseguimento, sono definiti obbligatori.
2 I sussidi per i quali la base legale che li istituisce non riconosce al destinatario un diritto al loro conseguimento, sono definiti facoltativi. CAPITOLO II Principi della legislazione cantonale in materia di sussidi

Compiti sussidiabili

Art. 5

Sono sussidiabili i compiti per i quali è accertato: a) un interesse del Cantone al loro adempimento; b) che l’insieme di altre fonti di finanziamento, effettive o ragionevolmente esigibili, non risultano sufficienti a garantirne un adempimento adeguato all’interesse del Cantone.

Principi legislativi

Art. 6

La legislazione in materia di sussidi deve considerare i seguenti principi:
1

Cpv. introdotto dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 27.

2

a) il sussidio deve essere commisurato alla capacità finanziaria del destinatario; per i comuni è determinante l’indice di capacità finanziaria secondo la Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale. 2 b) il destinatario deve esaurire tutte le altre possibilità di finanziamento che gli possono essere ragionevolmente chieste; c) il sussidio deve essere definito in modo globale o forfetario qualora questo sistema di calcolo consenta di raggiungere lo scopo prefissato e di assicurare un’esecuzione razionale e economica del compito; d) per azioni promozionali o dettate da situazioni congiunturali contingenti la durata dell’atto che istituisce il sussidio viene limitata; e) di regola i sussidi sono da subordinare alle disponibilità determinate dalla pianificazione finanziaria e dai crediti stanziati; f) deve essere designata l’istanza competente per il controllo circa la realizzazione dello scopo prefisso e l’efficacia dell’intervento.

Base legale

Art. 7

1 I sussidi sono istituiti da leggi o da decreti legislativi specifici.
2 La base legale definisce in particolare: a) il compito sussidiabile; b) le spese computabili per il calcolo del sussidio e la base del loro accertamento; c) la forma e l’importo del sussidio o l’aliquota e/o l’ammontare massimi del sussidio; d) il carattere obbligatorio o facoltativo del sussidio; e) l’istanza esecutiva competente per le decisioni relative al sussidio. CAPITOLO III Disposizioni comuni della legislazione cantonale in materia di sussidi

Domanda e obblighi di informazione

Art. 8

1 Il sussidio viene concesso a domanda scritta.
2 Il richiedente deve fornire gratuitamente all’istanza esecutiva competente, o ai servizi da essa delegati, tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire l’importo del sussidio, autorizzandola inoltre ad esaminare gli atti pertinenti e ad accedere ai luoghi. 3
3 Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione del sussidio.
4 Se il richiedente non fornisce sufficiente collaborazione nell’adempimento dei suoi obblighi d’informazione all’istanza esecutiva competente o ai servizi da essa delegati, il sussidio può essere negato. 4
5 Le autorità amministrative e giudiziarie del Cantone e dei Comuni, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per l’applicazione della presente legge alle autorità incaricate della sua esecuzione.
5
6 Il pubblico dipendente che, nell’esercizio delle sue funzioni, ha notizia di una contravvenzione alla presente legge, deve informare senza indugio l’autorità competente e trasmetterle i relativi atti. 6

Ordine di priorità

Art. 9

1 Se le domande di sussidio, presentate o prevedibili, superano il credito di finanziamento stanziato, l’istanza esecutiva competente istituisce un ordine di priorità per la loro valutazione e decisione.
2 L’ordine di priorità viene comunicato ai richiedenti.
3 L’ordine di priorità si applica alle domande pendenti e a quelle successive.

Spese computabili per il calcolo del sussidio

a) in generale

2

Lett. modificata dalla L 25.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 443.

3

Cpv. modificato dalla L 8.4.2008; in vigore dall’11.4.2008 - BU 2008, 204.

4

Cpv. introdotto dalla L 8.4.2008; in vigore dall’11.4.2008 - BU 2008, 204.

5

Cpv. introdotto dalla L 8.4.2008; in vigore dall’11.4.2008 - BU 2008, 204.

6

Cpv. introdotto dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 11.

3 Art. 10
1 Per il calcolo del sussidio sono computate solo le spese indispensabili all’adempimento economico e razionale del compito.
2 In assenza di preventiva autorizzazione scritta dell’istanza esecutiva competente, non sono computate le spese eseguite o deliberate prima della decisione di concessione del sussidio.
3 L’autorizzazione preventiva non conferisce diritto alla concessione del sussidio.

b) spese di investimento e di gestione

Art. 11

1 Le spese di investimento computabili sono determinate sulla base del preventivo.
2 Nelle spese di investimento non sono computati gli interessi sui capitali mutuati e i pubblici tributi.
3 Nelle spese di gestione corrente non sono computati gli ammortamenti eccedenti i tassi usuali del ramo, la rimunerazione dell’attività del destinatario, dei suoi organi e dei suoi membri e gli oneri finanziari derivanti da investimenti sussidiati.

Progetti realizzati a tappe

Art. 11a 7
1 Per i progetti realizzati a tappe, il sussidio viene calcolato tenendo conto dell’importo globale della spesa.
2 Rimangono riservati i casi particolari dove l’importo globale della spesa non può essere determinato immediatamente per tutte le tappe del progetto.

Commisurazione del sussidio

Art. 12

1 L’ammontare del sussidio dev’essere commisurato in funzione: a) della possibilità di finanziamento del compito sussidiato tramite l’impegno dei mezzi propri ragionevolmente esigibili dal destinatario, tramite controprestazioni causali di terzi avvantaggiati dal suo adempimento e tramite sussidi di terzi enti pubblici o privati; b) della ponderazione degli interessi, federale, cantonale e locale, dei terzi avvantaggiati e del destinatario, all’adempimento del compito sussidiato.
2 Se l’adempimento di un compito soddisfa i presupposti per la concessione di più sussidi cantonali, la spesa globale è ripartita tra i singoli interessi in causa e i sussidi sono concessi in proporzione alle corrispondenti quote; se tale ripartizione non è possibile oppure è irrazionale, è concessa la prestazione che corrisponde meglio al compito.

Concessione del sussidio

Art. 13

1 Il sussidio viene concesso mediante decisione dell’istanza esecutiva competente.
2 La decisione indica la base legale, la natura e l’importo del sussidio, l’oggetto e l’ammontare delle spese computate e delle altre fonti di finanziamento considerate.
3 Se il sussidio è ricorrente la decisione indica inoltre la durata del periodo sussidiato.
4 L’istanza esecutiva competente può stabilire gli oneri e le condizioni necessari a garantire un’utilizzazione del sussidio conforme allo scopo della sua concessione.

Versamento del sussidio

Art. 14

1 Il versamento del sussidio è esigibile nel momento in cui i consuntivi di spesa sono approvati dall’istanza esecutiva competente e dall’istanza preposta al collaudo tecnico.
2 L’istanza esecutiva competente può autorizzare il versamento di acconti nei limiti di credito stanziati dal preventivo del Cantone e in funzione dello stadio di adempimento del compito, sino ad un ammontare massimo pari all’80% dell’importo del sussidio concesso; in casi particolari, segnatamente in mancanza di mezzi propri da parte del destinatario, l’acconto può raggiungere il
90% del sussidio concesso.
3 Il versamento del sussidio può essere sospeso a titolo cautelare nelle procedure successive alla decisione di concessione.

Controllo dell’esecuzione dal compito

Art. 14a 8
1 L’autorità competente controlla se il beneficiario adempie il compito secondo le disposizioni in materia e se sono soddisfatte le condizioni.
2 Essa può limitarsi a controlli sommari o puntuali:

7

Art. introdotto dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 11.

8

Art. introdotto dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 11.

4

a) se altre istanze, ed in particolare autorità comunali o altri enti, verificano elementi determinanti, oppure b) se si tratta di prestazioni periodiche, globali o di importo di modesta entità.

Modifica di progetti

Art. 14b
9 Il beneficiario può procedere a modifiche importanti o che comportano spese supplementari soltanto con l’accordo dell’istanza competente.

Riduzione del sussidio

Art. 15

1 Il sussidio viene ridotto nei seguenti casi: a) quando le spese effettive risultano inferiori a quelle considerate nella decisione di concessione del sussidio; b) quando l’ammontare delle altre fonti di finanziamento è superiore a quello considerato nella commisurazione del sussidio.
2 Se i motivi di riduzione di cui al capoverso precedente non influenzano fattori determinanti della decisione iniziale, la riduzione non viene effettuata.
3 Se i versamenti già effettuati superano l’importo del sussidio ridotto, l’eccedenza deve essere restituita.

Revoca della decisione di concessione del sussidio

Art. 16

1 La decisione di concessione del sussidio viene revocata se il sussidio è stato concesso a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti.
2 La revoca può non essere pronunciata se: a) il destinatario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza provocare perdite finanziarie difficilmente sopportabili; b) la violazione del diritto non gli era facilmente riconoscibile; c) un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del destinatario.
3 Con la revoca l’istanza esecutiva competente esige la restituzione delle prestazioni già versate; se il destinatario ha agito colpevolmente può essere inoltre esatto un interesse annuo del 6% a contare dal giorno del versamento.

Rifiuto e restituzione del sussidio:

a) per inadempienza

Art. 17

1 Se il compito sussidiato, gli oneri e le condizioni non sono adempiuti, in misura totale o parziale, l’istanza esecutiva competente rifiuta il versamento del sussidio e esige la restituzione degli importi versati.
2 Se il destinatario ha agito colpevolmente può essere inoltre esatto un interesse annuo del 6% a contare dal giorno del versamento.

b) per sottrazione allo scopo o per alienazione

Art. 18

1 Se un oggetto sussidiato è sottratto al suo scopo o viene alienato, l’istanza esecutiva competente rifiuta il versamento del sussidio e esige la restituzione degli importi versati riducendo la pretesa proporzionalmente al periodo di utilizzazione conforme.
2 Se il destinatario ha agito colpevolmente può essere inoltre esatto un interesse annuo del 6% a contare dal giorno del versamento.
3 Se l’acquirente dell’oggetto alienato soddisfa i presupposti per la concessione del sussidio e assume tutti gli obblighi del destinatario, l’istanza esecutiva competente può effettuare, parzialmente o totalmente, il versamento e rinunciare alla restituzione del sussidio.

c) messa in mora e casi di rigore

Art. 19

1 La decisione di rifiuto del versamento e di restituzione del sussidio deve, di regola, essere preceduta dall’assegnazione di un termine perentorio, sino ad un massimo di trenta giorni, per adempiere o ripristinare la destinazione conforme.
2 Nei casi di rigore, l’istanza esecutiva competente può ridurre, in misura parziale, l’obbligo di restituzione.
9

Art. introdotto dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 11.

5

Prescrizione

Art. 20

1 Il diritto al versamento di sussidi si prescrive in cinque anni; il diritto alla restituzione in dieci anni. 10
2 Se il diritto risulta da un reato per il quale la legislazione penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è applicabile quest’ultimo.
3 La prescrizione del diritto al versamento inizia a decorrere dalla crescita in giudicato delle decisioni di concessione del sussidio. La prescrizione del diritto alla restituzione inizia a decorrere dal giorno in cui l’istanza esecutiva competente ha avuto conoscenza del motivo della restituzione.
4 La prescrizione del diritto alla restituzione è interrotta da qualsiasi diffida scritta. Essa è sospesa fintanto che il debitore non può essere escusso in Svizzera.

Contravvenzioni

Art. 21

1 È punito con la multa sino a 20’000 franchi: a) chiunque, allo scopo di ottenere la concessione o il versamento di un sussidio, fornisce indicazioni inesatte o incomplete o omette di fornire informazioni su fatti determinanti ai fini delle decisioni relative al sussidio; b) chiunque, allo scopo di eludere o impedire la riduzione, la revoca o la restituzione di un sussidio, fornisce indicazioni inesatte o incomplete o omette di fornire informazioni su fatti determinanti ai fini delle decisioni relative al sussidio.
2 Se il colpevole ha agito per interesse personale è punito con la multa sino a 50’000 franchi.
3 La negligenza non è punibile.
4 Il tentativo, l’istigazione e la complicità sono punibili.
5 L’azione penale per le contravvenzioni e la relativa pena si prescrivono in due anni.

Diritto applicabile

Art. 22

1 Le decisioni relative al sussidio sono fondate sul diritto in vigore al momento della decisione.
2 Per la procedura sono applicabili la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 e la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni. 11

Istanza esecutiva competente

Art. 23

1 Le decisioni relative al sussidio e in materia di contravvenzioni sono di competenza del Consiglio di Stato.
2 Il Consiglio di Stato può delegare tali decisioni alla Cancelleria dello Stato, ai Dipartimenti e ai servizi ad essi subordinati.

Rimedi di diritto

Art. 23a
12
1 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, riservate le leggi speciali.
2 Contro le decisioni del Gran Consiglio concernenti sussidi obbligatori è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, riservate le leggi speciali. CAPITOLO IV Disposizioni finali

Disposizione transitoria

Art. 24

La presente legge si applica alle domande di sussidio pendenti al momento della sua entrata in vigore.

Entrata in vigore

10 Cpv. modificato dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 11.
11 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482; precedenti modifiche: BU

2004, 388; BU 2010, 261.

12 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 41.

6

Art. 25

1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore. 13 Pubblicata nel BU 1994 , 517.
13 Entrata in vigore: 1° gennaio 1995 - BU 1994, 517.
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