Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi (875.110)
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Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi

Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi (del 19 giugno 2012) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO d e c r e t a : TITOLO I Competenze

Dipartimento della sanità e della socialità

Art. 1

1 Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento) applica la legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979 (in seguito: legge) e il presente regolamento; esso si avvale della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (in seguito: Divisione) e dell’Ufficio degli invalidi (in seguito: Ufficio).
2 Il Dipartimento è in particolare competente per: a) b) c) d)
3 Rimangono riservate le competenze del Consiglio di Stato non espressamente conferite ad altre autorità.

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie

Art. 2

La Divisione è competente per: a) b) c) d) e) f) g) h)

Ufficio degli invalidi

Art. 3

L’Ufficio degli invalidi è competente per: a) b) c) Commissione consultiva

Composizione e competenze

Art. 4

1 La Commissione per l’integrazione degli invalidi è composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri scelti fra specialisti e persone attive nel settore o con attitudini e competenze adeguate alle tematiche dell’integrazione sociale e professionale degli invalidi e da un rappresentante del Dipartimento.
2 Essa può avvalersi della collaborazione di consulenti esterni previo consenso del Dipartimento.
3 Essa è in particolare competente per: b) c) d)

Funzionamento

Art. 5

1 La Commissione è convocata dal Presidente o su istanza di almeno tre membri.
2 La durata del mandato della Commissione è stabilita secondo quanto previsto dal Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.
3 Essa organizza il proprio funzionamento. TITOLO III Istituti per invalidi Capitolo primo Autorizzazione

A. Obbligo

Art. 6

1 Gli istituti ai sensi dell’art. 3a della legge che accolgono e assistono regolarmente invalidi necessitano di un’autorizzazione d’esercizio, come previsto all’art. 3c della legge.
2 Non soggiacciono all’obbligo di autorizzazione: a) b) c)

B. Requisiti

I. In generale

Art. 7

1 Gli istituti devono operare nel rispetto dei bisogni degli invalidi accolti e dei principi stabiliti all’art. 4 della legge.
2 Essi devono disporre di una solida base economica.
3 L’amministrazione degli istituti deve gestire, aggiornare e archiviare in modo appropriato la documentazione contabile, le informazioni relative agli utenti ed al proprio personale.

II. Concetto quadro

Art. 8

1 Gli istituti devono disporre di un concetto contenente le informazioni di base relative all’ente gestore, all’attività dell’istituto, all’organizzazione, alle prestazioni erogate, alla regolamentazione dei diritti, dei doveri e delle modalità di interazione e partecipazione delle persone interessate.
2 Il concetto quadro deve essere accessibile a tutte le persone interessate alle attività degli istituti.

III. Prestazioni

Art. 9

1 Gli istituti devono essere integrati nel contesto sociale, culturale ed economico in cui operano.
2 Essi devono in particolare garantire: a) b) c) d) e)
3 Gli istituti verificano se gli utenti sono adeguatamente assicurati contro i rischi d’infortunio e responsabilità civile e segnalano alle persone interessate eventuali mancanze in tal senso.

IV. Infrastruttura

Art. 10

Gli istituti devono garantire: a) b) c)
d) e)

V. Personale

Art. 11

1 Gli istituti devono disporre di personale direttivo, amministrativo, di presa a carico e addetto ai servizi generali in numero sufficiente; essi devono inoltre designare un medico di riferimento per i bisogni dell’istituto, degli utenti e del personale.
2 Il personale deve disporre dei requisiti professionali, attitudinali e di esperienza idonei al tipo di funzione svolta; almeno la metà del personale addetto alla presa a carico degli invalidi deve disporre di un titolo riconosciuto a livello federale o cantonale in ambito sociale, educativo, pedagogico o sanitario.
3 L’Ufficio può eccezionalmente concedere una deroga a quanto previsto al cpv. 2 nel caso in cui il personale disponga di una formazione inerente al tipo di integrazione professionale offerta dall’istituto.

VI. Formazione e supervisione

Art. 12

1 Gli istituti devono offrire al personale la possibilità di acquisire, completare e aggiornare la propria formazione.
2 Essi devono assicurare al personale una supervisione regolare.

C. Istanza di autorizzazione

Art. 13

1 Gli istituti devono inoltrare l’istanza di autorizzazione per iscritto al Dipartimento, tramite l’Ufficio.
2 La Divisione stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza, i termini e la documentazione necessaria.
3 L’Ufficio assicura la consulenza agli istanti.

D. Procedura

Art. 14

1 L’Ufficio esamina la documentazione ricevuta per verificare se i requisiti previsti per l’ottenimento dell’autorizzazione sono soddisfatti; a tale scopo esso può procedere a sopralluoghi, colloqui, richiedere informazioni supplementari agli interessati e a terzi e, se necessario, richiedere perizie da parte di esperti.
2 L’autorizzazione d’esercizio può essere rilasciata dal Dipartimento a tempo determinato ed essere gravata da oneri e/o condizioni.
3 Gli istituti devono comunicare immediatamente all’Ufficio ogni cambiamento inerente ai requisiti di autorizzazione.

E. Vigilanza

Art. 15

1 L’Ufficio verifica almeno una volta ogni due anni che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano ancora adempiute.
2 I funzionari dell’Ufficio hanno in ogni tempo, durante l’esercizio, accesso agli spazi dove si esercita un’attività sottoposta a vigilanza; essi possono inoltre richiedere l’accesso alla documentazione inerente a tale attività.
3 Nell’ambito della vigilanza l’Ufficio può sottoporre la struttura a vigilanza speciale ed emanare provvedimenti. Capitolo secondo Riconoscimento e finanziamento

A. Riconoscimento

I. Requisiti

Art. 16

1 Ogni istituto ai sensi dell’art. 3a della legge può essere riconosciuto se adempie cumulativamente ai requisiti posti all’art. 3d cpv. 1 della legge e ai seguenti requisiti:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
2 Le case, i centri diurni e i laboratori protetti possono essere riconosciuti se, oltre a soddisfare i requisiti sanciti al cpv. 1 dispongono di un numero minimo di 12 posti.
3 Gli appartamenti protetti possono essere riconosciuti se, oltre a soddisfare i requisiti sanciti al cpv. 1, dipendono per quanto concerne la gestione e la responsabilità giuridica da un ente gestore di una casa, di un laboratorio o di un centro diurno.
4 Altre strutture ad uso sociale e collettivo possono essere riconosciute se, oltre a soddisfare i requisiti sanciti al cpv. 1 sono organizzate sotto forma di locali decentralizzati e dipendono per quanto concerne la gestione e la responsabilità giuridica da un ente gestore di una casa.
5 In presenza di esigenze e situazioni particolari il Dipartimento può eccezionalmente concedere deroghe al soddisfacimento di uno o più requisiti.

II. Istanza

Art. 17

1 Gli istituti devono inoltrare l’istanza di riconoscimento per iscritto al Dipartimento, tramite l’Ufficio.
2 La Divisione stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza, i termini e la documentazione necessaria.
3 L’Ufficio assicura la consulenza agli istanti.

B. Finanziamento

Art. 18

1 Ogni istituto può percepire finanziamenti per prestazioni destinate ad invalidi adulti che soddisfano i seguenti requisiti:
a.
b.
c.
2 L’Ufficio valuta la conformità fra il bisogno individuale e il provvedimento proposto nei casi di cui al cpv. 1 lett. b) e c).
3 Ogni istituto può inoltre percepire finanziamenti per prestazioni destinate a minorenni invalidi che necessitano di provvedimenti educativi e/o sanitari in esternato e/o in internato.

C. Organizzazione istituti riconosciuti

I. Assunzione personale

Art. 19

1 Ogni istituto riconosciuto deve garantire il rispetto delle condizioni minime stabilite dalla Divisione per quanto concerne le qualifiche, l’effettivo e la retribuzione del personale.
2 Di regola l’assunzione del personale deve avvenire tramite la pubblicazione di un bando di concorso pubblicato sul Foglio ufficiale del Canton Ticino.
3 Ogni istituto riconosciuto deve assumere un unico Direttore che disponga della formazione, dell’esperienza e delle attitudini necessarie; la nomina del Direttore avviene tramite la pubblicazione di un bando di concorso sul Foglio ufficiale del Canton Ticino, che deve essere preventivamente sottoposto alla Divisione per una verifica dei requisiti.

II. Ammissione utenti

Art. 20

1 Ogni istituto riconosciuto valuta le richieste di ammissione tenendo conto dell’adeguatezza fra la propria offerta e i bisogni individuali dell’utente in questione.
2 Ogni nuova ammissione deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti all’art. 11 della legge ed essere segnalata all’Ufficio che può valutarne la conformità in base a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
3 Per urgenze o situazioni particolari ogni istituto può essere tenuto ad accogliere, nel limite delle possibilità logistiche e d’adeguatezza della propria offerta, gli invalidi proposti dall’Ufficio.
4 I minorenni con bisogni di misure di pedagogia speciale possono essere accolti previa l’autorizzazione è rilasciata dall’Ufficio.
5 Ogni ammissione è possibile unicamente con il consenso dell’utente o del suo rappresentante legale.

III. Dimissione utenti

Art. 21

1 Un utente può essere dimesso se: a) b) c)
2 Ogni dimissione deve essere corredata di un rapporto d’uscita con le principali informazioni inerenti al periodo trascorso nell’istituto e, se necessario, da una o più proposte alternative, compatibili con le esigenze dell’utente.
3 Ogni dimissione è segnalata all’Ufficio che, in caso di controversia, decide sul provvedimento proposto dall’istituto.

D. Costruzione, ricostruzione,

ampliamento, ammodernamento,

acquisto di immobili e attrezzature di base

I. Determinazione del sussidio

Art. 22

1 Nella determinazione del sussidio sono riconosciute le seguenti spese:
a.
b.
2 Le spese sono riconosciute in base alle direttive settoriali emanate dalla Divisione.

II. Domanda preliminare

Art. 23

Prima di avviare la procedura di acquisto di immobili o di attrezzature di base, prima di procedere all’elaborazione di progetti di costruzione, di ricostruzione, di ampliamento e di ammodernamento di istituti, deve essere trasmessa una domanda preliminare di sussidio:
a.
b.

III. Progetto di massima

Art. 24

Ottenuta l’approvazione della domanda preliminare, l’istituto deve presentare un progetto di massima:
a.
b.

IV. Progetto definitivo

Art. 25

Ottenuta l’approvazione del progetto di massima, l’istituto deve presentare il progetto definitivo:
a.
b.

V. Inizio lavori, acquisto di immobili e

attrezzature di base

all’autorizzazione da parte dell’istanza competente ad emanare la decisione di concessione del sussidio, secondo quanto previsto all’art. 16 della legge.

VI. Istanza

Art. 27

1 Le istanze previste agli artt. 23, 24 e 25 del presente regolamento devono essere trasmesse per iscritto in duplice copia al Dipartimento, tramite l’Ufficio.
2 La Divisione stabilisce la documentazione necessaria.
3 L’Ufficio può procedere a sopralluoghi, colloqui, richiedere informazioni supplementari agli interessati e a terzi e, se necessario, richiedere perizie da parte di esperti; esso assicura inoltre la consulenza agli istanti.

E. Esercizio, acquisto di altre attrezzature

e arredamento

I. Determinazione del contributo globale

1. In generale

Art. 28

1 Il finanziamento degli istituti riconosciuti avviene attraverso la concessione di un contributo globale, stabilito annualmente in un contratto di prestazione.
2 Per stabilire il contributo globale si prendono in considerazione unicamente le entrate e le uscite funzionali al perseguimento degli scopi previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3 Il contributo globale è strutturato in una parte standard e in una individualizzata.
4 La parte standard è calcolata sulla base dei ricavi e dei costi-obiettivo delle prestazioni definiti dalla Divisione per il settore. Essa può essere differenziata per gruppi di istituti paragonabili per dimensioni e per livelli qualitativi delle prestazioni erogate.
5 La parte individualizzata è calcolata sulla base dei costi non standardizzabili e tiene conto di eventuali situazioni particolari di singoli istituti.

2. Costi

Art. 29

1 Per il riconoscimento dei costi del personale il limite massimo è rappresentato da quanto previsto per i dipendenti dello Stato con funzione analoga.
2 Gli interessi ipotecari non possono essere superiori a quanto applicato dalla Banca dello Stato per le ipoteche di 1° grado.
3 Il rimborso di prestiti cantonali, federali o di un debito ipotecario può essere riconosciuto nella percentuale massima stabilita dalla Divisione.

II. Adeguamento del contributo globale

Art. 30

1 Al fine di mantenere un’adeguata correlazione tra sussidio, quantità e qualità delle prestazioni, evitare effetti indesiderati connessi con la gestione di ricavi e consentire la presa in considerazione di eventi esogeni rispetto alla gestione dell’istituto, il contratto di prestazione può prevedere adeguamenti del contributo globale.
2 Tali adeguamenti sono regolati finanziariamente nell’esercizio successivo rispetto a quello in cui sono accertati.

III. Garanzie di equilibrio finanziario

Art. 31

1 Gli istituti riconosciuti adottano le misure necessarie per sostenere l’equilibrio finanziario di medio e lungo periodo.
2 A tale scopo si dotano di strumenti adeguati, in particolare con la costituzione di un fondo di riserva per la copertura dei rischi aziendali.
3 Il contratto di prestazione definisce le modalità di costituzione di tali garanzie e il loro utilizzo.

IV. Contratto di prestazione

Art. 32

1 Il contratto di prestazione deve essere in forma scritta.
2 Esso definisce annualmente il contributo globale, precisando condizioni e obiettivi quantitativi e qualitativi che sono alla base del calcolo di tale contributo, così come le modalità di versamento di tale contributo; di regola il contributo globale è versato nell’anno di esercizio in rate definite dal contratto. TITOLO IV Servizi di integrazione

A. Riconoscimento

I. Requisiti

Art. 33

1 Ogni servizio d’integrazione ai sensi dell’art. 3b della legge può essere riconosciuto se adempie cumulativamente ai requisiti posti all’art. 3d cpv. 2 della legge e ai requisiti seguenti:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
2 In presenza di esigenze e situazioni particolari il Dipartimento può eccezionalmente concedere deroghe al soddisfacimento di uno o più requisiti.

II. Istanza

Art. 34

1 Gli enti d’integrazione devono inoltrare l’istanza di riconoscimento per iscritto al Dipartimento, tramite l’Ufficio.
2 La Divisione stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza, i termini e la documentazione necessaria.
3 L’Ufficio assicura la consulenza agli istanti.

B. Contributo fisso

I. Determinazione

Art. 35

1 Il finanziamento degli enti d’integrazione riconosciuti avviene attraverso la concessione di un contributo fisso.
2 Per stabilire il contributo fisso si prendono in considerazione unicamente le uscite funzionali al perseguimento degli scopi previsti dalla legge e dal presente regolamento; nella determinazione del contributo fisso si considerano inoltre tutte le entrate d’esercizio e di eventuali altri contributi e sussidi relativi all’attività svolta.
3 Il contributo fisso è basato su unità di prestazioni moltiplicate per un importo fisso unitario, preventivamente definiti dalla Divisione in funzione del tipo di attività svolta.
4 Per il riconoscimento dei costi del personale il limite massimo è rappresentato da quanto previsto per i dipendenti dello Stato con funzione analoga.

II. Decisione

Art. 36

1 Il contributo fisso è stabilito annualmente a preventivo mediante decisione della Divisione; esso può essere versato a rate.
2 La decisione stabilisce le condizioni, gli obiettivi quantitativi e qualitativi inerenti al contributo fisso.
3 Il contributo fisso può essere ridotto a consuntivo se le condizioni e gli obiettivi specificati nella decisione non sono stati rispettati o raggiunti. TITOLO V Provvedimenti particolari

A. Assunzione dei costi supplementari

per provvedimenti particolari

(art. 8 lett. a) e b) legge)

I. Determinazione del contributo fisso

Art. 37

1 Per stabilire il contributo fisso si prendono in considerazione unicamente le uscite funzionali al perseguimento degli scopi previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2 Il contributo è stabilito a preventivo in base ad una valutazione del rapporto fra i costi effettivi del provvedimento particolare e i benefici in termini d’integrazione sociale o professionale; l’Ufficio può ricorrere a pareri o valutazioni esterni.
3 Il contributo tiene inoltre conto di eventuali altri contributi e sussidi relativi al provvedimento d’integrazione.

II. Istanza

Art. 38

1 L’istanza deve essere trasmessa per iscritto all’Ufficio prima dell’attivazione delle misure per le quali si intende richiedere il contributo.
2 L’Ufficio assicura la consulenza agli istanti, stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza, i termini e la documentazione necessaria.

III. Decisione

Art. 39

1 Il contributo fisso è stabilito annualmente a preventivo mediante decisione dell’Ufficio, esso può essere versato a rate.
2 La decisione stabilisce le condizioni, gli obiettivi quantitativi e qualitativi inerenti al contributo fisso.
3 Il contributo può essere ridotto a consuntivo se le condizioni e gli obiettivi specificati nella decisione non sono stati rispettati o raggiunti.

B. Partecipazione finanziaria per i collocamenti

in istituti riconosciuti in altri cantoni

(art. 8 lett. c) legge)

Art. 40

1 Prima di effettuare un collocamento di un invalido in un istituto riconosciuto da un altro territorio, e decide se autorizzare o meno il collocamento.
2 Le spese di tale collocamento sono assunte soltanto se l’Ufficio l’ha preventivamente autorizzato.
3 La partecipazione finanziaria tiene conto unicamente dei costi derivanti da collocamenti in istituti riconosciuti ai sensi della LIPIn.
4 Le modalità e la procedura sono stabilite dalla Convenzione intercantonale per gli istituti sociali del 13 dicembre 2002. TITOLO VI Rimedi di diritto e disposizioni finali

A. Rimedi di diritto

Art. 41

1 Contro le decisioni dell’Ufficio o della Divisione è data facoltà di reclamo all’autorità che ha emesso la decisione nel termine di 30 giorni; il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato; la procedura di reclamo è gratuita.
2 Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
1

B. Norma finale

Art. 42

Il Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi del 5 marzo 2008 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 43

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 2 Pubblicato nel BU 2012 , 239.

1

Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.
2 Entrata in vigore: 22 giugno 2012 - BU 2012, 239.
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