Legge sulla protezione dei beni culturali (445.100)
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Legge sulla protezione dei beni culturali

Legge sulla protezione dei beni culturali (del 13 maggio 1997) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO - - d e c r e t a : TITOLO I Disposizioni generali

Scopo

Art. 1

Questa legge regola la protezione e la valorizzazione dei beni culturali e ne promuove la conoscenza ed il rispetto.

Definizioni

a) bene culturale

Art. 2

Sono beni culturali i beni mobili e gli immobili che singolarmente o nel loro insieme rivestono interesse per la collettività, in quanto testimonianze dell’attività creativa dell’uomo in tutte le sue espressioni.

b) bene culturale protetto

Art. 3

1 Bene culturale protetto è ogni bene culturale sottoposto a protezione in applicazione di questa legge e della legislazione sulla pianificazione del territorio.
2 In particolare sono categorie di beni protetti: a) b) c) d)

c) istituzioni culturali riconosciute

Art. 4

1 Sono istituzioni culturali riconosciute ai sensi di questa legge le istituzioni pubbliche o private preposte alla conservazione di beni culturali mobili.
2 Un’istituzione culturale per essere riconosciuta deve garantire almeno la conservazione e la fruibilità di una propria raccolta di beni culturali adeguatamente catalogata.
3 Il regolamento precisa le ulteriori modalità e condizioni di riconoscimento.

Responsabilità

Art. 5

1 Il Consiglio di Stato promuove e coordina la protezione attiva dei beni culturali organizzandola quale servizio pubblico.
2 I proprietari sono responsabili della tutela dei beni culturali di loro appartenenza.
3 Gli enti pubblici partecipano alla tutela nella misura richiesta dall’interesse pubblico. TITOLO II Misure di promozione

Informazione

Art. 6

1 Il Consiglio di Stato e il Municipio promuovono la conoscenza ed il rispetto dei beni culturali.
2

Consulenza

Art. 7

1 Il Consiglio di Stato provvede affinché i proprietari possano accedere a informazioni e consulenze.
2 Esso emana raccomandazioni ai proprietari sulle corrette modalità di protezione dei beni culturali.

Contributo finanziario alla conservazione

a) principio

Art. 8

1 Il Cantone partecipa ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni culturali protetti di interesse cantonale, previo esame del progetto di intervento e quando i lavori non possano essere finanziati con altri mezzi.
2 Il Comune è tenuto a partecipare alle spese in misura proporzionata alle sue capacità finanziarie, salvo che non vi provvedano altri enti locali. 1
3 Il Cantone partecipa alle spese di conservazione di beni culturali protetti di interesse locale in casi eccezionali; segnatamente se, nonostante gli sforzi del proprietario e della collettività locale, l’aiuto cantonale fosse indispensabile a salvaguardare l’opera.

b) importo e forma

Art. 9

1 Il contributo è determinato in funzione della natura dei lavori e tenendo conto in particolare di questi elementi: a) b) c) d) e)
2 Il contributo, che può ammontare al massimo al 50% della spesa riconosciuta, è stabilito mediante decisione o con contratto amministrativo. Esso può assumere queste forme: a) b) c)

c) condizioni e oneri

Art. 10

Nell’assegnare il contributo, il Consiglio di Stato può imporre condizioni ed oneri destinati, in particolare, a garantire la protezione, la valorizzazione e la fruizione pubblica del bene culturale protetto, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

d) revoca e restituzione

Art. 11

1 Il contributo può essere revocato, in tutto od in parte, e non viene erogato nella misura in cui i lavori di conservazione o di restauro non siano eseguiti in conformità alle prescrizioni stabilite dal Consiglio di Stato.
2 Il contributo può essere revocato, in tutto od in parte, ed è soggetto a restituzione: a) b) c)
3 Le modalità di restituzione sono fissate nel regolamento.

e) obbligo restituzione contributi

e ipoteca legale

2 Art. 12 1 L’obbligo di restituzione dei contributi di cui all’art. 11, ove trattasi di beni immobili,
3
2 Lo stesso è inoltre garantito da ipoteca legale, che richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario. 4 Art. 13 ...
5

1

Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515.

2

Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515.

3

Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515.

4

Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.

5

Art. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 15; precedente modifica: BU 2006,

515.

Diritto sussidiario

Art. 14

Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al capo III della legge sui sussidi cantonali, del 22 giugno 1994. TITOLO III Misure di protezione CAPITOLO 1 Protezione preventiva

Obblighi di informazione e sospensione lavori

Art. 15

1 Chiunque scopra un bene culturale degno di protezione è obbligato ad informare immediatamente il Municipio o il Consiglio di Stato.
2 Se la scoperta avviene durante l’esecuzione di opere di costruzione, i lavori devono essere immediatamente sospesi.
3 Chiunque si avveda che un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili, è tenuto a segnalarlo immediatamente al Municipio o al Consiglio di Stato.

Ispezione

Art. 16

Ogni detentore di un bene culturale protetto o degno di protezione è tenuto a consentirne l’esame da parte delle autorità competenti e a fornire le informazioni utili ai fini delle decisioni sulle eventuali misure di protezione.

Misure provvisionali

a) condizioni

Art. 17

1 Se un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili, il Consiglio di Stato deve ordinare senza indugi le misure provvisionali necessarie.
2 Il Municipio è competente a ordinare misure provvisionali limitatamente ai beni protetti di interesse locale.
3 A seconda dei casi possono essere ordinati in particolare: a) b) c) d) e)

b) convalida

Art. 18

1 La misura provvisionale volta a scongiurare i pericoli a cui è esposto un bene non ancora protetto esplica i suoi effetti per la durata di sei mesi. Se entro questo termine l’autorità promuove la procedura di istituzione della protezione, la misura resta in vigore finché la relativa decisione sia passata in giudicato.
2 Ove la misura riguardi un bene immobile, il Consiglio di Stato promuove la procedura di cui all’art.
105 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, se il Comune, sollecitato ad avviarla, resta inattivo. CAPITOLO 2 Istituzione ed effetti della protezione

Condizioni generali

Art. 19

1 L’istituzione della protezione presuppone che l’interesse pubblico, cantonale o locale, alla conservazione ed alla valorizzazione dell’oggetto in quanto testimonianza culturale, prevalga rispetto ad altri interessi.
2 Beni mobili appartenenti a privati sono assoggettati a protezione solo se hanno un’importanza culturale eccezionale, tenendo conto anche del legame tra l’oggetto e la cultura ticinese; il proprietario può richiederne la protezione. 6

Procedura

6

Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515.

a) immobili

Art. 20

1 La decisione di proteggere i beni culturali immobili è presa, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali, nell’ambito dell’adozione dei piani regolatori comunali o dei piani di utilizzazione cantonali.
2 Il Legislativo comunale decide quali immobili di interesse locale proteggere e delimita, se del caso, il perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2).
3 Il Consiglio di Stato decide in sede d’approvazione del piano regolatore quali immobili siano da proteggere in quanto beni culturali d’interesse cantonale.
4 L’assoggettamento alla presente legge è da menzionare a registro fondiario a cura del Municipio.

b) mobili

Art. 21

1 I beni culturali mobili, appartenenti a istituzioni culturali riconosciute, sono protetti per legge.
2 I beni non appartenenti a tali istituzioni sono protetti mediante decisione presa dal Consiglio di Stato, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali, alle condizioni stabilite dall’art. 19.

Estensione

Art. 22

1 Salvo disposizione contraria, la protezione di un bene culturale si estende all’oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e strutture interne ed esterne.
2 Se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del bene protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene protetto.

Conservazione

Art. 23

Il proprietario di un bene culturale protetto ha l’obbligo di conservarlo nella sua sostanza, provvedendo alla manutenzione regolare.

Interventi su beni protetti

a) beni mobili e immobili di interesse cantonale

Art. 24

1 Qualunque intervento suscettibile di modificare l’aspetto o la sostanza di un bene protetto, può essere eseguito solo con l’autorizzazione ed in conformità alle indicazioni del Consiglio di Stato.
2 Prima di elaborare un progetto dettagliato di intervento, il proprietario è tenuto a consultare la Commissione dei beni culturali.
3 Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi su beni mobili appartenenti alle istituzioni culturali riconosciute.

b) beni immobili di interesse locale

Art. 25

1 Il proprietario di un bene protetto di interesse locale ha l’obbligo di sottoporre ogni progetto di restauro al Consiglio di Stato, il quale si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, ritenuto che la decorrenza infruttuosa di questo termine vale quale approvazione.
2 La consultazione preliminare della Commissione è facoltativa. Può essere richiesta sia dal proprietario che dal Municipio interessato.

Alienazioni

a) in generale

Art. 26

1 Il proprietario ha l’obbligo di notificare immediatamente ed in forma scritta al Consiglio di Stato e al Municipio del domicilio dell’alienante l’alienazione del bene protetto, indicando le generalità del nuovo proprietario e la causa dell’alienazione.
2 Se la mutazione di proprietà è stipulata con atto pubblico, l’obbligo incombe al notaio.
3 Per i beni destinati al culto, resta riservato l’art. 10 della legge sulla libertà della Chiesa cattolica e sull’Amministrazione dei beni ecclesiastici.

b) di beni mobili appartenenti ad enti pubblici

Art. 27

1 L’alienazione di beni mobili protetti, appartenenti ad enti pubblici, richiede l’autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato, il quale decide sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali.
2 Valgono quali motivi di diniego: a) b)
c)
3 L’autorizzazione può essere abbinata ad oneri o condizioni.
4 L’alienazione fatta senza autorizzazione è nulla.

Cambiamenti di ubicazioni di beni mobili

a) nel Cantone

Art. 28

1 Ogni cambiamento di ubicazione del bene protetto entro i confini cantonali è da notificare immediatamente in forma scritta al Consiglio di Stato.
2 Le istituzioni culturali riconosciute sono esonerate da quest’obbligo.

b) fuori Cantone

Art. 29

1 L’esportazione di un bene protetto fuori dal Cantone è soggetta all’autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato, il quale decide sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali.
2 L’autorizzazione all’esportazione temporanea può essere negata quando non siano presentate sufficienti garanzie che l’oggetto ritorni integro nel Cantone.
3 Le istituzioni culturali riconosciute sono per legge autorizzate all’esportazione temporanea. CAPITOLO 3 Acquisto di beni culturali da parte di enti pubblici

Compravendita

Art. 30

Il Cantone ed il Comune hanno la facoltà di acquistare beni culturali protetti o degni di protezione.

Diritto di prelazione su beni mobili protetti

Art 31 1 Il Cantone ed il comune hanno il diritto di prelazione su ogni bene culturale mobile protetto.
2 Il diritto è cedibile ad altri enti pubblici o ad istituzioni culturali riconosciute.
3 Il termine per esercitare il diritto di prelazione è di tre mesi a decorrere dalla notifica della vendita di cui all’art. 26, ma scade al più tardi dopo due anni dalla vendita.

Espropriazione di beni immobili protetti

Art. 32

1 Il Comune ed il Cantone hanno il diritto di espropriare immobili protetti di eccezionale importanza culturale per la collettività al fine di garantirne la protezione o per destinarli a scopi d’interesse pubblico.
2 Essi possono inoltre ricorrere all’espropriazione di fondi sia per assicurare l’utilizzazione ordinata del territorio adiacente ad un bene immobile protetto, sia per garantire la costruzione di rifugi destinati alla protezione di beni culturali in caso di conflitto armato.
3 Il diritto di espropriazione del Comune è prioritario rispetto a quello del Cantone.
4 La procedura è regolata dalla legge cantonale di espropriazione.

Deposito legale degli stampati

Art. 33

1 Di ogni stampato destinato al pubblico prodotto da tipografia, editore o autore con sede o domicilio nel Cantone, devono essere consegnati agli istituti cantonali competenti due esemplari gratuiti, riservato tuttavia il diritto ad un indennizzo se il costo delle copie supera l’importo stabilito dal regolamento.
2 L’obbligo incombe, in ordine di priorità decrescente, al tipografo, all’editore e all’autore.
3 Il regolamento definisce l’ampiezza dell’obbligo, con facoltà di estenderlo alle riproduzioni di immagini e suoni. CAPITOLO 4 Protezione speciale dei beni archeologici Art. 34 1 Il Cantone ha la responsabilità e la competenza esclusiva sugli scavi archeologici.
2 E’ vietato a terzi eseguire scavi archeologici, riservato l’art. 36.
3 Con scavi archeologici si intendono prospezioni, scavi preventivi e d’emergenza, scavi scientifici ordinari, sondaggi e ricerche con apparecchi di rilevamento.

Scavi preventivi e d’emergenza

Art. 35

Il Cantone ha il diritto di eseguire scavi preventivi e d’emergenza quando vi è motivo di supporre che beni culturali siano presenti nel sottosuolo e possano essere danneggiati o distrutti a seguito di lavori o per altre circostanze.

Concessione di scavo

a) requisiti

Art. 36

1 Se importanti interessi archeologici lo esigono, il Cantone può accordare a terzi concessioni per tempo limitato ed in sito delimitato.
2 La concessione presuppone che: a) b) c)
3 La domanda di concessione deve essere motivata e corredata dai documenti comprovanti l’adempimento dei presupposti di cui al cpv. 2.

b) competenze

Art. 37

1 La competenza per rilasciare concessioni di scavo e per determinarne le condizioni spetta al Consiglio di Stato, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali.
2 Il Consiglio di Stato esercita la sorveglianza ed il diritto di accesso al cantiere.
3 Al Cantone spetta la proprietà sulla documentazione di scavo, nonché la facoltà di pubblicare i relativi risultati.

Proprietà dei reperti ed accesso

e occupazione dei terreni

Art. 38

1 I reperti archeologici costituenti beni mobili scoperti per caso o a seguito di ricerca sono di proprietà del Cantone.
2 Il proprietario del fondo e quelli dei terreni adiacenti devono concedere l’accesso e l’occupazione temporanea del terreno, in quanto sia necessario allo scavo archeologico.

Equo compenso e indennità

Art. 39

1 Il diritto al compenso spettante allo scopritore ed al proprietario del fondo è regolato dall’articolo 724 cpv. 3 del Codice civile.
2 I danni materiali causati dallo scavo al proprietario del fondo e a quelli dei terreni adiacenti devono essere risarciti. Gli altri danni devono essere indennizzati, se si verificano gli estremi dell’espropriazione materiale o se l’eventualità dello scavo non era prevedibile.
3 In difetto di accordo, l’equo compenso e l’indennità sono stabiliti dal Tribunale di espropriazione, secondo le modalità del titolo IV della legge di espropriazione. CAPITOLO 5 Protezione in caso di conflitto armato o di catastrofe
7

Obbligo dei proprietari e possessori

Art. 40

8 Il proprietario ed il possessore di beni culturali ai sensi della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato o di catastrofe hanno l’obbligo di prendere e consentire le misure di protezione previste dalle disposizioni federali.

Compiti del Cantone

Art. 41

Nell’ambito della protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato o di catastrofe, il Consiglio di Stato: 9 a) b) c)

7

Titolo modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515.

8

Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515.

9

Frase modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515.
d) e) f) g) TITOLO IV Disposizioni organizzative CAPITOLO 1 Inventario

Principi

Art. 42

10 Il Consiglio di Stato allestisce ed aggiorna regolarmente l’inventario dei beni culturali protetti, distinguendo quelli di interesse cantonale e locale, nonché quelli da proteggere in caso di conflitto armato o di catastrofe.

Forma e contenuto

Art. 43

1 L’inventario comprende le schede informative di ogni bene culturale protetto.
2 L’accesso ai dati amministrativi presuppone un interesse legittimo, mentre gli altri dati sono aperti al pubblico. CAPITOLO 2 Competenze e organizzazione

Consiglio di Stato

Art. 44

1 Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sulla protezione dei beni culturali.
2 Esso stabilisce le modalità della collaborazione fra i diversi servizi dipartimentali cui compete la protezione dei beni culturali.
3 ... 11

Commissione dei beni culturali

Art. 45

1 La Commissione dei beni culturali è composta di un presidente, un vice-presidente e da cinque a nove altri membri nominati dal Consiglio di Stato.
2 Nella Commissione sono equamente rappresentati i settori interessati alla protezione dei beni culturali; essa può avvalersi di esperti esterni.
3 Oltre a dare i suoi preavvisi nei casi previsti dalla legge, la Commissione ne verifica l’applicazione e propone alle autorità competenti, di propria iniziativa o su loro richiesta, i provvedimenti da adottare per migliorare la protezione e la valorizzazione dei beni culturali.

Municipi

Art. 46

I Municipi, oltre alle competenze stabilite dalla legge e dal regolamento, esercitano la vigilanza sui beni culturali protetti o degni di protezione presenti entro i confini della giurisdizione comunale e segnalano al Consiglio di Stato qualunque fatto o situazione suscettibile di compromettere un bene culturale.

Istituzioni culturali riconosciute

Art. 47

Le istituzioni culturali riconosciute collaborano con Cantone e comuni alla protezione dei beni culturali. TITOLO V Inosservanza della legge e rimedi giuridici

Esecuzione coatta

Art. 48

1 Se il proprietario di un bene culturale protetto, benché invitato a farlo, non adempie ad un obbligo imposto da questa legge, il Consiglio di Stato, o il Municipio per i beni d’interesse locale,

10

Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515.

11

Cpv. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515.
ordinano l’esecuzione a spese del proprietario delle misure appropriate da parte di un servizio cantonale o di terzi.
2 La rifusione delle spese anticipate dal Cantone o dal comune è garantita, ove trattasi di bene immobile, da ipoteca legale ai sensi dell’art. 836 del Codice civile svizzero, iscrivibile a Registro fondiario.

Disposizioni penali

Art. 49

12
1 Chiunque intenzionalmente: a) b) c) d) e) f) è punibile con la multa fino a fr. 50'000.--; è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni. 13
2 Se il reato provoca la perdita di un bene culturale protetto o un danno irreparabile al medesimo, l’autore è punibile con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria fino a 360 aliquote giornaliere ai sensi degli art. 34-46 del Codice penale svizzero; per la prescrizione è applicabile per analogia il Codice penale svizzero, per la procedura, il Codice di procedura penale del 5 ottobre
2007. 14
3 ...
4 Restano riservati gli articoli 26-28 della legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.

Confisca

Art. 50

15 Oggetti e beni costituenti il prodotto o il profitto di un reato punibile in base all’art. 49 sono soggetti a confisca, in analogia alle disposizioni dell’art. 69 del codice penale svizzero.

Ricorsi

Art. 51

1 Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2 Contro tutte le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3 Contro le decisioni prese nell’ambito delle procedure di pianificazione valgono i rimedi e la legittimazione previsti dalla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio. TITOLO VI Norme transitorie e finali

Procedure in corso

Art. 52

Le procedure in corso prima dell’entrata in vigore della presente legge sono concluse in applicazione del diritto anteriore.
Comuni 16
17 beni culturali immobili; su richiesta del Consiglio di Stato essi sono tenuti a promuovere le procedure di variante o di revisione del piano regolatore per i beni immobili d’interesse cantonale.

Protezione dei beni culturali

18 Art. 54 19 Le protezioni dei beni culturali e le zone di protezione istituite con decreti esecutivi del Consiglio di Stato, in applicazione della previgente legge per la protezione dei monumenti storici ed

12

Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 20.

13

Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.

14

Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 259.

15

Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 20.

16

Nota marginale modificata dalla L 27.1.2009; in vigore dal 20.3.2009 - BU 2009, 160.

17

Art. modificato dalla L 27.1.2009; in vigore dal 20.3.2009 - BU 2009, 160.

18

Nota marginale modificata dalla L 27.1.2009; in vigore dal 20.3.2009 - BU 2009, 160.

19

Art. modificato dalla L 27.1.2009; in vigore dal 20.3.2009 - BU 2009, 160.
artistici, permangono in vigore fintanto che non siano formalmente abrogate o aggiornate secondo i disposti della presente legge.

Entrata in vigore

Art. 55

1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge ed il suo allegato di abrogazione e modifica di leggi e regolamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2 Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore 20 , riservata l’approvazione della Confederazione 21 per la validità degli art. 12 cpv. 1 e 20 cpv. 4. Pubblicata nel BU 1997 , 489.

20

Entrata in vigore: 1° novembre 1997 - BU 1997, 498.

21

Approvazione federale: 13 ottobre 1997.
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