Regolamento degli studi liceali
5.1.7.2 Regolamento degli studi liceali (del 25 giugno 2008) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO richiamati la Legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982 e il relativo Regolamento di applicazione del 22 settembre 1987 e le prescrizioni dell’Ordinanza del Consiglio federale/Regolamento della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) concernenti il riconoscimento degli attestati liceali di maturità del 16 gennaio/15 febbraio
1995 (O/RRM); ritenuto che le denominazioni concernenti le persone utilizzate nel presente regolamento si intendono al maschile e al femminile, d e c r e t a : TI TOLO I Piano degli studi Capitolo primo Disposizioni generali Art. 1 Il piano degli studi liceali è conforme al Piano quadro degli studi (PQS) emanato dalla CDPE ed è approvato dal Consiglio di Stato. i maturità e corso obbligatorio Art. 2
1 L’insieme delle materie di maturità è costituito delle discipline fondamentali, di un’opzione specifica, di un’opzione complementare e del lavoro di maturità.
2 Le discipline fondamentali sono: a) l’italiano, b) una seconda lingua nazionale (francese o tedesco), c) una terza lingua (francese o tedesco o inglese o latino), d) la matematica, e) la biologia, f) la chimica, g) la fisica, h) la storia, i) la geografia, l) la filosofia, m) le arti (arti visive o musica, introduzione alla storia dell’arte).
3 L’opzione specifica è scelta tra le discipline o i gruppi di discipline seguenti: a) latino, b) greco, c) francese, d) tedesco, e) inglese, f) spagnolo, g) fisica e applicazioni della matematica, h) biologia e chimica , i) economia e diritto.
4 L’opzione complementare è scelta tra le discipline seguenti: a) fisica, b) chimica, c) biologia, d) applicazioni della matematica, e) informatica, f) storia, g) geografia,
h) religione, i) economia e diritto, l) pedagogia/psicologia, m) arti visive, n) musica, o) sport.
5 A partire dalla prima classe sono istituiti due corsi di francese disciplina fondamentale: francese
1, per gli allievi che alla scuola media non hanno seguito il corso opzionale di francese e fran cese
2, per gli allievi che hanno concluso il corso opzionale di francese in quarta media indipendentemente dalla nota conseguita.
6 È istituito un corso obbligatorio di introduzione all’economia e al diritto di un’ora - lezione settimanale in prima liceo e d i due ore - lezione settimanali in quarta liceo. Art. 3 Ogni allievo deve effettuare, da solo o in gruppo, un lavoro autonomo di una certa importanza, scritto o commentato per iscritto e presentato oralmente. Art. 4 Le materie cantonali sono: l’educazione fisica e sportiva (obbligatoria per tutti gli allievi) e l’insegnamento religioso cattolico o evangelico. Art. 5 In conformità con le prescrizioni dell’O/RRM sono istituiti i corsi facoltativi di fr ancese, di tedesco e di inglese. Gli istituti, nell’ambito della dotazione di ore per sede, possono istituire altri corsi. Capitolo secondo Lezioni settimanali Art. 6
1 Il piano delle lezioni settimanali obbligatorie è stabilito come segue: Opzione specifica: Greco I II III IV Italiano 4* 4* 4 4 II lingua: Francese 2 o Tedesco 3 3 3 3 III lingua: Latino 4 4 4 4 IV lingua
1) : Greco 3 Matematica 4* 3 3 4 Scienze sperimentali: Fisica 2 2 1 – Laboratorio di fisica 1* Chimica 2 2 1 – Laboratorio di chimica 1* Biologia 2 2 1 – Laboratorio di biologia 1* Scienze umane: Storia 2 2 3 2 Geografia – 1 2 2 Filosofia – – 2 2 Arti: Musica o Arti visive 2 2 – – Introduzione alla storia dell’arte – 2 – – Opzione specifica – 3 3 4 Opzione complementare – – 2 2 Lavoro di maturità
2) – – 1 1 Discipline obbligatorie: Introduzione all’economia e al diritto 1 – – 2 Educazione fisica e sportiva 3 3 3 2
1
Art. modificato dal R 24.9.2013; in vigore dal 2.9.2013 - BU 2013, 402; precedente modifica: BU 2011,
175.
Totale ore 34 34 33 32 Insegnamento religioso (1) (1) (1) (1)
1 Vedi Art. 10
2 Due ore nel secondo semestre del terzo anno, due ore nel primo semestre del quarto anno * Vedi art. 36 Opzioni specifiche: Latino Francese Tedesco Inglese Spagnolo I II III IV Italiano 4* 4* 4 4 II lingua: Francese 2 o Tedesco 3 3 3 3 III lingua: Francese 1 o Francese 2 o Tedesco o Inglese 3 3 3 3 o Latino 4 3 3 3 IV lingua
1) : Francese 1 o Francese 2 o Tedesco o Inglese o Spagnolo 3 – – – o Latino 4 – – – Matematica 4* 3 3 4 Scienze sperimentali: Fisica 2 2 1 – Laboratorio di fisica 1* Chimica 2 2 1 – Laboratorio di chimica 1* Biologia 2 2 1 – Laboratorio di biologia 1* Scienze umane: Storia 2 2 3 2 Geografia – 1 2 2 Filosofia – – 2 2 Arti: Musica o Arti visive 2 2 – – Introduzione alla storia dell’arte – 2 – – Opzione specifica – 4 4 4 Opzione complementare – – 2 2 Lavoro di maturità
1) – – 1 1 Discipline obbligatorie: Introduzione all’economia e al diritto 1 – – 2 Educazione fisica e sportiva 3 3 3 2 Totale ore 33/34 34 33 31 Insegnamento religioso (1) (1) (1) (1)
1 Vedi Art. 10
2 Due ore nel secondo semestre del terzo anno, due ore nel primo semestre del quarto anno * Vedi art. 36 Opzioni specifiche: Fisica e Applicazioni della matematica Biologia e Chimica I II III IV Italiano 4* 4* 4 4 II lingua: Francese 2 o Tedesco 3 3 3 3 III lingua: Francese 1 o Francese 2 o Tedesco o Inglese 3 3 3 3 o Latino 4 3 3 3 IV lingua
2) : Francese 1 o Francese 2 o Tedesco o Inglese o Spagnolo (3) – – – o Latino (4) – – – Matematica 4* 5 5 5 Scienze sperimentali:
Fisica 2 3 – – Laboratorio di fisica 1* Chimica 2 3 – – Laboratorio di chimica 1* Biologia 2 3 – – Laboratorio di biologia 1* Scienze umane: Storia 2 2 3 2 Geografia – 1 2 2 Filosofia – – 2 2 Arti: Musica o Arti visive 2 2 – – Introduzione alla storia dell’arte – 2 – – Opzione specifica – – 6* 6* Opzione complementare – – 2 2 Lavoro di maturità
1) – – 1 1 Discipline obbligatorie: Introduzione all’economia e al diritto 1 – – 2 Educazione fisica e sportiva 3 3 3 2 Totale ore 30 35 34 34 Insegnamento religioso (1) (1) (1) (1)
1 Vedi Art. 10
2 Due ore nel secondo semestre del terzo anno, due ore nel primo semestre del quarto anno * Vedi art. 36 Opzione specifica: Economia e diritto I II III IV Italiano 4* 4* 4 4 II lingua: Francese 2 o Tedesco 3 3 3 3 III lingua: Francese 1 o Francese 2 o Tedesco o Inglese
3 3 3 3 o Latino 4 3 3 3 IV lingua
2) : Francese 1 o Francese 2 o Tedesco o Inglese o Spagnolo (3) – – – o Latino (4) – – – Matematica 4* 3 3 4 Scienze sperimentali: Fisica 2 2 1 – Laboratorio di fisica 1* Chimica 2 2 1 – Laboratorio di chimica 1* Biologia 2 2 1 – Laboratorio di biologia 1* Scienze umane: Storia 2 2 3 2 Geografia – 1 2 2 Filosofia – – 2 2 Arti: Musica o Arti visive 2 2 – – Introduzione alla storia dell’arte – 2 – – Opzione specifica – 4 5 5 Opzione complementare – – 2 2 Lavoro di maturità
1) – – 1 1 Discipline obbligatorie: Introduzione all’economia e al diritto 1 – – 2 Educazione fisica e sportiva 3 3 3 2 Totale ore 30 34 34 32 Insegnamento religioso (1) (1) (1) (1)
1 Vedi Art. 10
2 Due ore nel secondo semestre del terzo anno, due ore nel primo semestre del quarto anno * Vedi art. 36 Capitolo terzo
Scelte dell’allievo Art. 7
1 In prima liceo, nell’ambito delle discipline fondamentali, l’allievo sceglie: una seconda lingua nazionale tra francese 2 e tedesco; una terza lingua tra francese 1, francese 2, tedesco, inglese, latino; le arti visive o la musica.
2 Il francese 2 è offerto come seconda o terza lingua; il francese 1 è offerto solta nto come terza lin gua.
3 Il latino può essere scelto solo dagli allievi che hanno concluso il corso di latino nella scuola media indipendentemente dalla nota conseguita.
2 specifica Art. 8
1 L’allievo, al momento dell’iscrizione alla seconda liceo , sceglie l’opzione specifica.
2 Possono scegliere l’opzione specifica greco gli allievi che hanno seguito il corso di latino nella scuola media e il corso di greco e latino in prima liceo.
3 Possono scegliere l’opzione specifica latino gli allievi che hanno seguito il corso di latino nella scuola media e in prima liceo.
4 Possono scegliere l’opzione specifica francese gli allievi che hanno seguito francese 2 in prima liceo .
5 Possono scegliere l’opzione specifica spagnolo con francese 2 come seconda o terza li ngua oppure latino come terza lingua gli allievi che hanno seguito i corsi di spagnolo e francese 2 o latino in prima liceo.
6 La scelta dell’opzione specifica fisica e applicazioni della matematica o biologia e chimica comporta un corso di matematica di li vello approfondito e la differenziazione dell’insegnamento nelle scienze sperimentali a partire dalla seconda.
7 La scelta definitiva tra le due opzioni specifiche del cpv. 6 deve essere fatta al momento dell’iscrizione al terzo anno.
8 Ogni anno scolastico la direzione dell’istituto stabilisce quali corsi organizzare sulla base del piano di studio di sede, delle iscrizioni e della dotazione di ore per sede. complementare Art. 9
1 L’allievo sceglie l’opzione complementare al momento dell’iscrizione al terzo anno.
2 Ogni anno scolastico la direzione dell’istituto stabilisce quali corsi organizzare sulla base del piano di studio di sede, delle iscrizioni e della dotazione di ore per sede. Art. 10
1 L’allievo che si iscrive alla prima liceo può seguire una quarta lingua. Tale scelta è obbligatoria per chi intende seguire dalla seconda un’opzione specifica nel settore delle lingue.
2 La quarta lingua può essere scelta tra: francese, tedesco, inglese, spagnolo, latino e greco.
3 limitazioni Art. 11 Una lingua studiata come disciplina fondamentale non può essere scelta come opzione specifica. La stessa disciplina non può essere scelta come opzione specifica e come opzione complementare. Art. 1 2 1 Il lavoro di maturità consiste in una ricerca su un tema anche a carattere interdisciplinare, condotta da un gruppo di allievi sotto la guida di uno o due docenti e articolata in modo che ciascun allievo abbia una precisa responsabilità nello svolgiment o della ricerca e acquisisca una metodologia di base.
2 I risultati della ricerca devono essere oggetto di una relazione scritta e di una presentazione orale da parte di ogni allievo.
3 Il titolo del lavoro di maturità figura sull’attestato di maturità.
4 L’a llievo sceglie il tema del suo lavoro di maturità entro la fine del primo semestre del terzo anno tra i progetti offerti dall’istituto; la direzione assicura un’equilibrata ripartizione dei temi tra i settori di studio.
2
Cpv. modificato dal R 24.9.2013; in vigore dal 2.9.2013 - BU 2013, 402.
3
Cpv. introdotto dal R 24.9.2013; in vigore dal 2.9.2013 - BU 2013, 402.
zione e valutazione Art . 13 1 Il lavoro di maturità è organizzato in forma seminariale sotto la guida di un docente.
2 Possono essere previsti lavori a carattere interdisciplinare coordinati da due docenti di diversa materia, aventi ciascuno due ore in orario; in tal caso l’attivi tà è condotta in compresenza dai docenti, i quali concordano la nota di maturità.
3 Di regola il numero degli iscritti non può essere superiore a dodici per i gruppi guidati da un solo docente e a sedici per quelli guidati da due docenti.
4 Sulla base delle iscrizioni, la direzione stabilisce quali attività organizzare, tenuto conto della dotazione di ore per sede.
5 Il lavoro di maturità deve essere accettato dai docenti interessati; in caso contrario l’allievo non può presentarsi agli esami di maturità.
6 La nota del lavoro di maturità che è stato accettato tiene conto del percorso seguito, dell’elaborato scritto e della presentazione orale. Art. 14
1 L’allievo promosso al termine del primo anno, passando al secondo anno, può chiedere di cambiare la seconda e/o la terza lingua.
2 Nelle materie non seguite in prima o seguite con una dotazione oraria inferiore, i cambiamenti sono possibili a condizione che l’allievo superi un esame integrativo scritto e orale.
3 La scelta tra arti visive e musica come disciplina fondamentale non può essere modificata. Art. 15 Passando dal secondo al terzo anno, i cambiamenti dell’opzione specifica, della seconda o della terza lingua sono possibili a c ondizione che l’allievo superi un esame integrativo scritto e orale nelle materie non seguite o seguite con una dotazione oraria inferiore. Art. 16 È escluso ogni cambiamento nel passaggio dal terzo al quarto anno. Art. 17
1 La domanda di cambiamento deve essere presentata alla direzione entro la fine di giugno.
2 La direzione può subordinare l’accettazione del cambiamento alle possibilità organizzative relative alle opzioni specifiche e all’insegnamento delle lingue.
3 Gli esami hanno luogo entro l’inizio dell’anno scolastico successivo. Capitolo quarto Insegnamenti coordinati Art. 18 1 I settori di studio costituiscono degli ambiti di collaborazione interdisciplinare e definiscono un primo livello d i obiettivi interdisciplinari dell’insegnamento.
2 Il settore di studio delle lingue comprende: l’italiano, le lingue antiche latino e greco, le lingue moderne francese, tedesco, inglese e spagnolo.
3 Il settore di studio della matematica e delle scienze spe rimentali comprende: la matematica, le applicazioni della matematica, la fisica, la chimica, la biologia.
4 Il settore di studio delle scienze umane ed economiche comprende: la storia, la geografia, l’economia e il diritto, la filosofia, la pedagogia e la p sicologia, la religione.
5 Il settore di studio delle arti comprende: le arti visive, la musica, la storia dell’arte. ione fisica e sportiva, opzione Art. 19 1 L’educazione fisica e sportiva e l’opzione complementare sport co stituiscono un settore specifico.
2 L’opzione complementare informatica è disciplina trasversale ai settori di studio. Art. 20
1 Le scienze sperimentali comprendono le materie fisica, chimica e biologia insegnate in forma coordinata.
2 Nel primo biennio, alla fine di ogni semestre e alla fine dell’anno scolastico, viene assegnata una nota nelle singole materie. Alla fine dell’anno viene inoltre concordata dai docenti delle tre materie una nota unica di scienze sperime ntali.
3 In terza, per gli allievi che hanno scelto una opzione specifica non scientifica, alla fine di ogni semestre e alla fine dell’anno scolastico viene concordata dai docenti la nota unica di scienze sperimentali. Art. 21
1 Le scienze umane comprendono le materie storia, filosofia, geografia e introduzione all’economia e al diritto, insegnate in forma coordinata, secondo queste modalità: a) nel primo anno storia e introduzione all’economia e al diritto; b) nel secondo an no storia e geografia; c) nel terzo anno storia, filosofia e geografia; d) nel quarto anno storia, filosofia, geografia e introduzione all’economia e al diritto.
2 Alla fine di ogni semestre e alla fine dell’anno scolastico viene assegnata una nota nelle si ngole materie insegnate.
3 Nel secondo biennio, alla fine dell’anno, viene concordata dai docenti delle materie insegnate una nota unica di scienze umane. Art. 22
1 Le materie comprese nelle scie nze umane assumono parzialmente anche l’insegnamento della civica e dell’educazione alla cittadinanza.
2 Questo insegnamento spetta in particolare: a) nel primo anno: all’introduzione all’economia e al diritto; b) nel secondo anno: alla storia e alla geogra fia; c) nel terzo anno: alla storia, alla geografia e alla filosofia; d) nel quarto anno: alla storia, alla geografia, alla filosofia e all’introduzione all’economia e al diritto.
3 La valutazione attestante il raggiungimento degli obiettivi stabiliti per l’insegnamento della civica e dell’educazione alla cittadinanza è inserita nelle note semestrali e finali delle materie indicate al cpv. 2.
4 L’insegnamento della civica e dell’educazione alla cittadinanza si completa, in particolare in seconda liceo, con l ’organizzazione di alcune giornate o mezze giornate riservate a queste tematiche in base alle disposizioni dell’art. 34 e per un onere complessivo di 36 ore annue. Art. 23
1 Le arti comprendono in prima e seconda liceo un insegnamen to di arti visive o di musica e in seconda, per tutti gli allievi, un’introduzione alla storia dell’arte.
2 Alla fine del secondo anno viene concordata dai docenti delle materie insegnate una nota di maturità in arti. Art. 24 1 Le opzioni specifiche fisica e applicazioni della matematica, biologia e chimica, economia e diritto vengono insegnate da uno o due docenti in forma coordinata.
2 Alla fine di ogni semestre e alla fine dell’anno viene assegnata una nota unica; se l’insegnamento è impa rtito da due docenti la nota è concordata. psicologia Art. 25 L’opzione complementare pedagogia/psicologia viene insegnata da un unico docente. Art. 26
1 Le direzioni, per familiar izzare gli allievi a un metodo di lavoro interdisciplinare, promuovono progetti d’insegnamento condivisi tra due o più discipline anche di settori di studio diversi.
2 I docenti interessati definiscono l’obiettivo comune, le modalità di realizzazione e di v alutazione.
3 I progetti di insegnamento interdisciplinare devono essere approvati dalla direzione. TITOLO II Organizzazione degli istituti e degli insegnamenti
Capitolo primo Organizzazione degli istituti Art. 27
1 Nell’ambito degli orientamenti e delle disposizioni previsti dalle leggi e dai regolamenti, gli istituti elaborano il proprio piano degli studi in conformità con il piano degli studi liceali.
2 L’istituto si caratterizza anche attraverso l’elaborazione di un proprio progett o impostato su uno o più anni e fondato, nei limiti dei margini d’autonomia riconosciuti, su scelte considerate qualificanti per la sede.
3 Al fine di coordinare e sviluppare le attività definite nei capoversi precedenti, la direzione organizza le riunioni degli organi dell’istituto e dei gruppi di materia. Art. 28
1 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, sentito il Collegio dei direttori delle scuole medie superiori, definisce annualmente la dotazione di ore per sede.
2 La dotazione di ore per sede è destinata all’organizzazione degli insegnamenti e delle attività previsti dal presente regolamento. Capitolo secondo Organizzazione degli insegnamenti Art. 29 L’anno scolastico è diviso in due semestri: il primo va da settembre a dicembre, il secondo da gennaio a giugno. Art. 30 Il piano delle lezioni settimanali dell’istituto è stabilito dal consiglio di direzione sulla base di quello cantonale. o nomia degli istituti Art. 31 1 Il consiglio di direzione stabilisce i criteri per la distribuzione delle lezioni e delle materie sull’arco settimanale, tenendo conto prioritariamente delle esigenze didattiche delle diverse ma terie.
2 L’orario settimanale può essere uniforme per tutto l’anno scolastico o differenziato. In questo caso deve essere rispettato l’impegno complessivo annuale previsto dal piano delle lezioni settimanali delle diverse materie.
3 Per le scienze sperimenta li, la distribuzione delle lezioni sull’arco settimanale deve rispettare la dotazione complessiva prevista dal piano delle lezioni settimanali delle diverse materie. Art. 32
1 L’insegnamento delle discipline greco, sp agnolo in prima liceo e come opzione specifica, è offerto nei licei cantonali di Bellinzona, Locarno, Lugano 1, Mendrisio con un numero minimo di iscritti in prima liceo di 5 allievi per il greco, rispettivamente di 15 allievi per lo spagnolo.
2 Se il numero degli iscritti è inferiore a quanto prescritto al cpv. 1, le direzioni dei licei hanno la facoltà di organizzare gli insegnamenti di greco e di spagnolo facendo capo alla dotazione di ore per sede. Le ore assegnate al docente possono essere inferior i al numero di ore di lezione indicate nel piano delle lezioni settimanali all’art. 6, dalla prima alla quarta classe. mento Art. 33 Le direzioni possono organizzare, di regola per le classi di terza e quarta, settimane e giornate tematiche per attività di approfondimento dei programmi, al fine di favorire il lavoro di gruppo e l’approccio interdisciplinare dell’insegnamento. Art. 34 1 Le direzioni possono organizzare attività culturali e attività speciali di approfondimento di tematiche inerenti alla salute, all’ambiente, all’economia e alla formazione civica fino a un massimo di 5 giorni.
2 Per gli studenti che incontrano gravi difficoltà, le direzioni organizzano, di regola nel primo biennio, atti vità di sostegno.
3 Le direzioni possono istituire attività di aiuto allo studio destinate agli allievi del primo anno, anche con frequenza obbligatoria.
4 scimento dell’onere Art. 35 L’onere di preparazione e di svolgimento delle a ttività previste negli art. 33 e 34 è a carico della dotazione di ore per sede. Art. 36
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1 La direzione organizza corsi intensivi di informatica per gli allievi che non hanno avuto una formazione adeguata.
2 I corsi di esercitazioni pratiche di laboratorio nelle discipline fondamentali delle scienze sperimentali si svolgono, di regola, con metà classe. Il totale delle ore di laboratorio per disciplina deve essere equivalente a un’ora settimanale per un anno scolastico. La collocazion e sull’arco del biennio delle ore di esercitazioni pratiche di laboratorio per disciplina è stabilita dalle direzioni degli istituti.
3 I corsi di laboratorio di italiano, di un’ora settimanale in prima e in seconda, sono integrati nell’insegnamento della m ateria e si svolgono, di regola, con metà classe.
4 Il corso di laboratorio di matematica, di un’ora settimanale in prima, è integrato nell’insegnamento della materia e si svolge, di regola, con metà classe.
5 Le esercitazioni pratiche di laboratorio nelle o pzioni specifiche fisica e applicazioni della matematica, biologia e chimica sono organizzate nell’ambito delle ore previste nel piano delle lezioni settimanali. Art. 37 1 Gli allievi che, al termine della prima liceo, abbandonano l’inseg namento del francese, del tedesco o dell’inglese possono iscriversi al corrispondente corso facolta tivo in seconda.
2 I corsi del secondo anno sono di due ore settimanali se programmati separatamente dai corsi obbligatori.
3 La frequenza dei corsi facoltativ i scelti dall’allievo è obbligatoria per tutto l’anno scolastico. mentari di musica Art. 38 1 Sono istituiti corsi complementari facoltativi di musica strumentale di un’ora settimanale per i seguenti strumenti: pianoforte, violino, flauto, chit arra. Essi sono riservati agli studenti che seguono o hanno seguito il corso di musica.
2 L’insegnamento viene impartito, di regola, a gruppi di due studenti.
3 Sono istituiti i corsi complementari facoltativi di attività corali e di musica d’insieme di due ore settimanali per tutti gli studenti.
4 Le direzioni definiscono il numero dei corsi tenendo conto della dotazione di ore per sede. Art. 39 Sono istituiti corsi complementari facoltativi di educazione fisica e sportiva di due ore settimanali. Le direzioni definiscono il numero dei corsi tenendo conto della dotazione di ore per sede. Art. 40 Le direzioni, per promuovere la conoscenza delle lingue e di altre culture, incoraggian o la partecipazione degli allievi a corsi linguistici, a scambi individuali o di classi, a soggiorni in altre scuole in Svizzera e all’estero e sostengono altre iniziative che perseguono lo stesso scopo. Capitolo terzo Insegnamento religioso religioso Art. 41 L’insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito secondo le disposizioni della Legge della scuola, in ragione di un’ora settimanale. TITOLO III
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Cpv. introdotto dal R 22.3.2011; in vigore dal 1.7.2011 - BU 2011, 175.
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Art. modificato dal R 22.3.2011; in vigore dal 1.7.2011 - BU 2011, 175.
Ammissione Art. 42
6 Al primo anno del liceo possono iscriversi come allievi regolari senza esami di ammissione: a) gli allievi in possesso della licenza dalla scuola media con i requisiti previsti dal Rego lamento della scuola media; b) gli allievi provenienti da scuole di a ltri cantoni o da scuole svizzere all’estero, purché conoscano sufficientemente la lingua italiana e siano in possesso dei requisiti di ammissione al liceo (riconosciuto ai sensi dell’O/RRM) richiesti nel cantone di provenienza . Sono riservate le disposizi oni degli articoli 5 e 13 della Legg e sulle scuole medie superiori. Art. 43
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1 Al primo anno del liceo possono iscriversi come allievi regolari previo esame di ammis sione: a) gli allievi che sono in possesso della licenza dalla scuola media, ma che non hanno i requisiti previsti dal Regolamento della scuola media; b) gli allievi che, avendo frequentato regolarmente un curricolo scolastico di nove anni, provengono da scuole este re o da scuole private non parificate del cantone, da scuole pubbliche o private di altri cantoni o svizzere all’estero non ri conosciute ai sensi dell’O/RRM.
2 Sono riservate le disposizioni degli art. 5 e 13 della Legge sul le scuole medie superiori. e condizioni Art. 44 1 Gli allievi di cui all’art. 43 cpv. 1 lett. a) devono sostenere un esame di ammissione scritto e orale in italiano, tedesco e matematica.
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2 L’esame è superato con la sufficie nza in tutte le materie.
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3 Gli allievi che intendono seguire il latino devono inoltre superare un esame scritto e orale di latino.
4 Gli allievi che intendono seguire l’opzione specifica fr ancese o spagnolo con francese seconda o terza lingua, devono inoltr e superare un esa me scritto e orale di francese.
5 Sono esonerati dall’esame di latino e di francese 2 gli allievi che hanno seguito il latino rispettivamente il corso opzionale di francese nella scuola media ottenendo la sufficienza. provenienti da altre scuole Art. 45
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1 Gli allievi di cui all’art. 43 cpv. 1 lett. b) devono sostenere un esame di ammissione scritto e orale in italiano, in almeno altre due lingue di cui una lingua nazionale, in matematica e un esame orale in storia; la d irezione dell’istituto, d’intesa con la Divisione della scuola, definisce per ogni caso gli esami di lingue che il candidato deve sostenere a dipendenza delle scelte curricolari e tenuto conto del precedente percorso scolastico.
2 L’esame è superato con la sufficienza in tutte le materie o con al massimo un'insufficienza non inferiore al 3.
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...
4 ...
5 In casi eccezionali il Dipartimento può esonerare dall’esame di una lingua nazionale (francese o tedesco) un allievo proveniente da una scuola estera che, per il p recedente curricolo scolastico, non è in grado di affrontarlo. Art. 46 1 Possono iscriversi al secondo e al t erzo anno del liceo gli allievi promossi dalla prima rispettivamente dalla seconda classe della Scuola cantonale di commercio e gli allievi provenienti da scuole di altri cantoni o da scuole svizzere all’estero riconosciute come conformi alle
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Art. modificato dal R 24.9.2013; in vigore dal 2.9.2013 - BU 2013, 402.
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Art. modificato dal R 24.9.2013; in vigore dal 2.9.2013 - BU 2013, 402.
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Cpv. modificato dal R 24.9.2013; in vigore dal 2.9.2013 - BU 2013, 402.
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Cpv. modificato dal R 24.9.2013; in vigore dal 2.9.2013 - BU 2013, 402.
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Art. modificato dal R 24.9.2013; in vigore dal 2.9.2013 - BU 2013, 402.
prescrizioni O/RRM, purché abbiano ottenuto nel cantone di provenienza la promozione nelle classi precedenti e conoscano sufficientemente la lingua italiana.
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2 Sono riservate le disposizioni degli art. 5 e 13 della Legge sulle scuole medie superiori.
3 La direzione dell’istituto, d’intesa con la Divisione della scuola, definisce per ogni caso gli esami scritti e orali che il candidato deve sostenere, a dipendenza dell’orientamento scelto e del precedente curricolo scolastico. Art. 47 Per quanto non pre visto dall’art. 46 la direzione dell’istituto, d’intesa con la Divisione della scuola, definisce caso per caso il numero degli esami e le condizioni di ammissione sulla base della documentazione prodotta dall’allievo. Art. 48
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1 Per gli allievi ammessi alla terza classe e provenienti da scuole riconosciute ai sensi dell’O/RRM la direzione dell’istituto, d’intesa con la Divisione della scuola, definisce le discipline nelle quali è necessario sostenere un esame per il recupero della nota d i maturità.
2 Per gli altri casi l’allievo ammesso alla terza classe deve sostenere, di regola entro la fine dell’anno scolastico e al più tardi entro la fine di agosto, un esame scritto e orale nelle discipline arti, fisica, chimica e biologia per il recupero delle note di maturità. Art. 49 Gli esami di ammissione sono organizzati entro la fine di agosto, di regola in ogni istituto liceale. TITOLO IV Promozione Art. 50
1 Le prest azioni dell’allievo sono valutate al termine di ogni semestre sulla base degli obiettivi del piano degli studi con note espresse in punti interi e mezzi punti.
2 Le note semestrali e finali vanno dall’1 al 6; la nota migliore è 6, la peggiore 1; il 4 indica la sufficienza.
3 Le note finali sono assegnate alla fine dell’anno scolastico dai docenti delle materie di maturità, delle discipline obbligatorie e dei corsi facoltativi tenendo conto delle note semestrali e dei progressi dell’allievo.
4 La nota finale di scienze sperimentali in prima, seconda e terza, di scienze umane in terza e quarta e di arti in seconda è concordata dai docenti delle materie insegnate.
5 Le note semestrali e finali devono essere consegnate alla direzione prima della riunione dei consigl i di classe.
6 La nota del lavoro di maturità è assegnata al termine del primo semestre della quarta classe.
7 Se un docente non assegna una nota semestrale o finale deve motivarlo per iscritto. Mancando la nota del primo semestre, il docente per assegnare l a nota finale deve accertare che l’allievo abbia recuperato la materia di quel semestre. Mancando la nota del secondo semestre, la nota finale non può essere assegnata. Art. 51
1 Nel primo biennio il passaggio da un anno al successivo è dato: a) con la sufficienza in tutte le materie di maturità seguite dall’allievo e nelle discipline obbligatorie educazione fisica e introduzione all’economia e al diritto; b) alla condizione che nelle discipline di cui alla lettera a) sussist ano al massimo due insufficienze non inferiori al 3 e che la media delle note finali sia uguale o superiore al 4, riservato quanto espresso nei cpv. 3, 4, 5 del presente articolo. Nel computo del numero delle insufficienze non conta la nota unica di scienz e sperimentali. Nel calcolo della media conta la nota unica di scienze sperimentali ma non contano le singole note di fisica, chimica e biologia.
2 Nel secondo biennio il passaggio dalla terza alla quarta è dato: a) con la sufficienza in tutte le materie di maturità seguite dall’allievo, nelle scienze sperimentali e in educazione fisica;
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Cpv. modificato dal R 24.9.201 3; in vigore dal 2.9.2013 - BU 2013, 402.
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Art. modificato dal R 24.9.2013; in vigore dal 2.9.2013 - BU 2013, 402.
b) con al massimo due insufficienze non inferiori al 3 nelle discipline di cui alla lettera a) e a condizione che la media delle note sia uguale o superiore al 4, riservato quanto espresso nei cpv. 4, 5 del presente articolo. Nel computo del numero delle insufficienze non conta la nota unica di scienze umane. Nel calcolo del l a media contano la nota di scienze sperimentali e la nota unica di scienze umane, ma non contano le si ngole note di storia, filosofia, geografia.
3 La nota della materia seguita in prima liceo come quarta lingua conta, ai fini della promozione, unicamente per il computo della media.
4 Le note dell’insegnamento religioso e dei corsi facoltativi non contano ai fini della promozione.
5 La mancata assegnazione della nota finale in una materia di maturità o obbligatoria comporta la non promozione. Fa eccezione il caso in cui sia stata concessa la dispensa dall’educazione fisica e sportiva. e di promozione Art. 52 Il Consiglio di classe può decidere di promuovere un allievo che non ha ottenuto i risultati prescritti dall’art. 51, tenuto conto dell’evoluzione nel raggiungimento degli obiettivi del piano degli studi, nei seguenti casi: a) quando, sussistendo non più di due insufficienze non inferiori al 3 nelle materie di cui all’art.
51, manca al massimo un punto al totale corrispondente alla media del 4; b) quando, sussistendo al massimo tre insufficienze nelle materie di cui all ’art. 51, si verifica almeno la media del 4. Art. 53
1 Il docente di classe introduce la discussione nel Consiglio di classe e redige il verbale della seduta, che resta agli atti della scuola. Ogni docente interviene presentando tutti gli elem enti di giudizio a sua conoscenza, in particolare quelli relativi all’evoluzione dell’allievo nel conseguimento degli obiettivi.
2 La decisione è presa a maggioranza dei docenti delle materie di cui all’art. 51, compresa la religione. Ogni docente esprime, in forma aperta, un solo voto; non è ammessa l’astensione. In caso di parità, la promozione è concessa.
3 Qualora per motivi di forza maggiore si verifichino assenze, la discussione sulla promozione ha luogo solo nel caso in cui, a giudizio della direzione, sussistano le condizioni per una decisione corretta.
4 La decisione del Consiglio di classe viene iscritta nel registro delle note e nella pagella dell’allievo. Le singole note non vengono modificate. TITOLO V Attestato di maturità Art. 54 Gli attestati di maturità sono conformi alle prescrizioni dell’O/RRM. Art. 55
1 L’attestato di maturità reca le note delle seguenti materie:
1. italiano,
2. francese o tedesco,
3. francese o tedesco o inglese o latino,
4. matematic a,
5. biologia,
6. chimica,
7. fisica,
8. storia,
9. geografia,
10. filosofia,
11. arti,
12. opzione specifica,
13. opzione complementare,
14. lavoro di maturità.
2 Sono iscritte separatamente le note di: a) scienze sperimentali, b) scienze umane (comprensiva della nota di introduzione all’economia e al diritto),
c) educazione fisica e sportiva, d) insegnamento religioso, e) corsi facoltativi Art. 56
1 Sono oggetto di un esame scritto e orale: a) l’italiano, b) la seconda lingua nazionale scelta dall’allievo (francese o tedesco), c) la matematica, d) l’opzione specifica scelta dall’allievo, e) le scienze umane, indirizzo storia o geografia o filosofia.
2 La Divisione della scuola emana disposizioni riguardanti l’organizzazione degl i esami. Art. 57 Le note iscritte nell’attestato di maturità sono espresse con punti interi e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1. Il 4 indica la sufficienza. materie con esame Art. 58
1 Nel calcolo della nota di maturità delle materie con esame, i risultati dell’ultimo anno d’insegnamento e quelli ottenuti all’esame hanno il medesimo peso. La nota di maturità è la media aritmetica tra la nota di fine anno, asse gnata secondo i disposti dell’art. 50, e la nota dell’esame, arrotondata verso l’alto se la sua parte decimale è uguale o superiore rispettivamente a 0.25 o
0.75.
2 La nota dell’esame di scienze umane indirizzo storia fa media con la nota di fine anno di st oria; la nota dell’esame di scienze umane indirizzo geografia fa media con la nota di fine anno di geografia; la nota dell’esame di scienze umane indirizzo filosofia fa media con la nota di fine anno di filosofia. A rt. 59
1 Per gli allievi che hanno scelto un’opzione specifica in lingue antiche o moderne o in economia e diritto, nel calcolo delle note di maturità di biologia, chimica e fisica la nota finale conseguita al termine della seconda nelle singole materie e l a nota di scienze sperimentali, conseguita al termine della terza, hanno il medesimo peso. Le note di maturità sono arrotondate verso l’alto se la loro parte decimale è uguale o superiore rispettivamente a 0.25 e 0.75.
2 La nota di maturità delle altre mate rie è assegnata sulla base dei risultati dell’ultimo anno d’insegnamento tenendo conto delle note semestrali e dei progressi dell’allievo. Art. 60 Se l’insegnamento viene impartito da più docenti, le note sem estrali, finali e di maturità vengono da loro concordate tenendo conto dei risultati conseguiti dall’allievo nelle rispettive discipline. Art. 61
1 Le note semestrali, finali e di maturità devono essere consegnate alla direzione prima d ella riunione dei consigli di classe.
2 Se un docente non assegna una nota semestrale o finale deve motivarlo per iscritto. Mancando la nota del primo semestre, il docente, per assegnare la nota finale, deve accertare che l’allievo abbia recuperato la mater ia di quel semestre. Mancando la nota del secondo semestre, la nota finale e quella di maturità non possono essere assegnate.
3 Il consiglio di classe, presieduto dal direttore, decide sul rilascio degli attestati di maturità. Art. 62 Per ottenere l’attestato di maturità è necessario che nelle materie di maturità 1 - 14 menzionate nell’art. 55: a) il doppio della somma dei punti che mancano per arrivare al 4 nelle note insufficienti sia al massimo uguale alla somma semplice dei punti che vanno oltre il 4 nelle altre note; b) non figurino più di quattro note inferiori al 4. Art. 63
1 Il candidato che non ha ottenuto l’attestato di maturità ha il diritto di ripresentarsi agli esami solo dopo aver ripetuto l’ultimo ann o come allievo regolare.
2 Non è permesso un terzo esame.
3 Il candidato non deve rifare il lavoro di maturità se questo era stato accettato e valutato con una nota nell’anno scolastico precedente. TITOLO VI Disposizioni transitorie, finali e abrogative Ar t. 64 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a partire dall’anno scolastico 2008/09, per le prime classi, in seguito per le seconde nell’anno 2009/10, per le terze nel 2010/11 e p er le quarte nel 2011/12. Art. 65 Il Regolamento degli studi liceali, del 24 giugno 1997 resta in vigore per le seconde, terze e quarte nell’anno scolastico 2008/09, per le terze e quarte nell’anno scolastico 2009/10, per le quarte nell’anno scolastico 20 10/11. A partire dall’anno scolastico 2011/12 è abrogato. Pubblicato nel BU 2008 , 340.
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