Statuto dell’Ordine dei farmacisti
Statuto dell’Ordine dei farmacisti (del 29 aprile 1974)
1 1 L’Ordine dei farmacisti del Canton Ticino è un’associazione istituita a norma dell’art.
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2 L’Ordine ha la sua sede al domicilio del presidente.
3 Sono membri dell’Ordine tutti i farmacisti ammessi al libero esercizio della professione nel
4 I farmacisti in possesso di diploma federale ammessi al libero esercizio della professione nel - farmacisti titolari proprietari; - farmacisti titolari dipendenti; - farmacisti responsabili per tempo limitato (supplenti); - farmacisti collaboratori; - farmacisti impiegati in ospedale, nell’industria, nell’amministrazione e nell’insegnamento; - farmacisti non attivi.
3 Le iscrizioni d’ufficio e le radiazioni, temporanee o definitive, sono effettuate su
1 L’autorizzazione all’esercizio della professione nel Cantone sia quale libero esercizio,
2 L’attività nel Cantone dei farmacisti in possesso di autorizzazione all’esercizio temporaneo della
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1 I farmacisti titolari dipendenti sono tenuti a sottoscrivere il contratto di lavoro tipo
2 I contratti di lavoro attualmente in vigore tra i farmacisti titolari dipendenti e i proprietari di
3 Il contratto, sottoscritto da ambo le parti, sarà sottoposto per visione dal farmacista titolare
4 In caso di mancata osservanza degli obblighi di cui ai capoversi 1, 2 e 3 sono applicabili le Gli organi dell’Ordine dei farmacisti sono: l’Assemblea generale; il Consiglio direttivo; i Revisori; le Commissioni. Assemblea generale (Assemblea) Le assemblee generali sono ordinarie o straordinarie. L’assemblea ordinaria ha luogo ogni anno nel corso del secondo trimestre. È di sua
1 Art. modificato dall’Assemblea generale ordinaria del 22.5.1987 e approvato dal CdS con ris. gov. n.
5411 del 15.9.1987 - BU 1987, 264.
2 Ora L sulla promozione della salute del 18.4.1989.
3 Art. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
4 Art. introdotto dall’Assemblea generale ordinaria del 22.5.1987 e approvato dal CdS con ris. gov. n.
all’esame ed all’approvazione del rapporto del Consiglio direttivo, del resoconto finanziario chiuso il 31 dicembre precedente e del rapporto dei revisori; alla nomina del Consiglio direttivo e del presidente; alla nomina dei revisori; a stabilire l’ammontare della tassa annua di cui all’art. 18; alle decisioni relative ai contributi straordinari; alla ratifica delle retribuzioni ed onorari di cui all’art. 19; alla revisione dello Statuto e/o delle Norme deontologiche; alla decisione in merito ad ogni altra questione figurante all’ordine del giorno; all’adesione come membro alla SSF.
1 La convocazione dell’assemblea ordinaria verrà fatta mediante raccomandata a tutti gli
2 Eventuali proposte circa l’ordine del giorno vanno indirizzate al Consiglio direttivo entro il 28
3 Le assemblee straordinarie saranno convocate dal Consiglio direttivo ogni qualvolta lo crederà
4 La convocazione alle assemblee, sia ordinarie, sia straordinarie, è diramata anche ai farmacisti in
5 Gli studenti di farmacia possono assistere ai lavori assembleari in qualità di osservatori.
1 Nelle assemblee, sia ordinarie, sia straordinarie, non potranno essere prese decisioni
2 Il diritto di intervento di un membro su un determinato oggetto è limitato a due volte.
3 Per revocare una decisione già presa dall’assemblea occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti.
1 Le assemblee sono aperte e dirette dal presidente, dal vicepresidente o, in loro
2 L’ufficio di presidenza viene completato da due scrutatori ed un segretario del giorno, che
3 Per la validità delle assemblee occorre che siano rappresentati almeno 1/5 degli inscritti all’albo.
4 Con delega scritta, un membro dell’Ordine può incaricare un altro membro di rappresentarlo
5 Se il quorum non venisse raggiunto, trenta minuti dopo l’ora fissata nella convocazione
1 L’assemblea delibera a maggioranza dei voti, per alzata di mano. A parità di voti
2 Per le nomine, al primo scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta, al secondo scrutinio è
3 Per le modifiche da apportare allo Statuto e per la revoca del mandato di uno o più membri del
4 In ogni caso si procederà al voto segreto, qualora almeno uno degli aventi diritto ne faccia I verbali delle assemblee, firmati dal presidente e dal Segretario, saranno conservati in
1 Il Consiglio direttivo è composto di un presidente, un vice presidente, un segretario e
2 Il Consiglio direttivo sta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
3 Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente, o da chi ne fa le veci ogni qualvolta lo ritiene
1 Il Consiglio direttivo:
- prende le iniziative ed i provvedimenti che riterrà opportuni nell’interesse di un’efficace promozione e difesa della professione; - rappresenta l’Ordine nelle competenze espressamente affidategli dalla vigente legislazione sanitaria e collabora con le Autorità per tutte le questioni attinenti la vigilanza e l’esercizio della professione; - rappresenta l’Ordine nei confronti delle organizzazioni professionali a livello nazionale, in particolare della Società Svizzera di Farmacia; - rappresenta l’Ordine nei confronti delle Casse Malati ed altri enti assicurativi, con speciale riguardo ai compiti di contenzioso, riservate le competenze dei poteri pubblici e del Consiglio di disciplina; - esamina preliminarmente le questioni che possono sorgere per ragioni professionali tra uno o più farmacisti e altri farmacisti, medici, clienti ed ogni altra persona fisica o giuridica, riservate le competenze degli organi citati al capoverso precedente; - sorveglia l’applicazione dello Statuto dell’Ordine delle Norme deontologiche; - preavvisa in merito alle convenzioni stipulate tra farmacisti e ospedali, cliniche o altri enti consimili relative alla fornitura di medicamenti ed alle prestazioni ad essa connesse, esclusi i contratti inerenti l’attività dei farmacisti dipendenti da ospedali di interesse pubblico o dallo Stato; - amministra il patrimonio dell’Ordine e provvede ad una confacente utilizzazione dei contributi straordinari; - elabora le proposte di revisione dello Statuto o delle Norme deontologiche; - propone le retribuzioni e gli onorari di cui all’art. 19; - prepara il rapporto annuale ed il resoconto finanziario, elabora proprie proposte per l’assemblea e preavvisa in merito a quelle sottopostegli; - designa fra i suoi membri il secondo rappresentante dell’Ordine in seno al Consiglio di disciplina, e ev. supplente.
2 Le sedute del Consiglio direttivo non sono valide se non vi interviene la maggioranza dei suoi
3 I membri del Consiglio direttivo che, senza valida giustificazione, mancano tre volte Ai membri del Consiglio direttivo deve essere data e garantita la possibilità di svolgere
1 Il segretario è responsabile del disbrigo delle incombenze amministrative dell’Ordine.
2 Il segretario è responsabile della cassa e dei beni dell’Ordine. L’incasso della tassa annua e dei
3 Soltanto il presidente e il segretario sono abilitati ad emettere mandati di pagamento per conto
4 Il segretario detiene l’archivio dell’Ordine e ne è responsabile.
5 Il segretario è a disposizione di ogni membro, come pure di ogni altro farmacista, assistente o Revisori
1 I due revisori stanno in carica un anno e sono rieleggibili.
2 Essi devono controllare la gestione del patrimonio dell’Ordine e redigere un rapporto in merito da
3 I revisori preavvisano in merito alle proposte del Consiglio direttivo relative alle retribuzioni ed agli Commissioni
1 Il Consiglio direttivo, di propria iniziativa o su proposta dell’assemblea, può istituire
2 I componenti delle Commissioni saranno scelti fra i farmacisti specialmente competenti in
3 Le commissioni rappresentano l’Ordine nei confronti di terzi limitatamente alla materia di loro
Contributi e retribuzioni
1 I membri dell’Ordine che esercitano regolarmente la professione (in officina, in
2 I membri dell’Ordine che non esercitano regolarmente pagheranno metà tassa se la loro attività si
3 L’Assemblea può imporre dei contributi straordinari scaglionati su diversi anni. Essa ne fisserà il
4 La tassa annua dev’essere pagata entro la fine del mese successivo a quello dell’emissione, i
5 In caso di mancato pagamento della tassa annua e/o dei contributi straordinari entro i termini
1 I membri del Consiglio direttivo, i revisori ed i componenti delle commissioni hanno
2 Per il disbrigo di pratiche di ordinaria amministrazione è riconosciuta una retribuzione
3 Per prestazioni particolarmente impegnative quali ricerche, studi, redazione di rapporti e relazioni
4 Retribuzioni ed onorari vengono stabiliti dal Consiglio direttivo e sottoposti alla ratifica Circoli locali e regionali
1 I farmacisti di una determinata località (o regione) possono decidere di costituire un
2 Ogni Circolo dev’essere dotato di uno statuto e di organi propri. Lo statuto va sottoposto
3 I Circoli devono assicurare il collegamento tra il Consiglio direttivo dell’Ordine ed i farmacisti della Sanzioni
1 Quando un farmacista non si conforma allo Statuto dell’Ordine e/o alle norme
2 In caso grave o di recidiva, ai membri dell’Ordine potrà essere comminata la multa fino a fr. 500.--
3 Sono riservate le norme legali in vigore concernenti il Consiglio di disciplina. Disposizioni finali Per quanto non previsto dal presente Statuto fanno stato le disposizioni del Codice Il presente Statuto è stato approvato dall’assemblea generale straordinaria del 29 aprile
5 immediatamente riservata l’approvazione del Consiglio di Stato
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. Esso
5 Entrata in vigore: 9.7.1985 - BU 1985, 288.
7 . Contratto di lavoro tipo per farmacista titolare dipendente, costituente parte integrante dello Statuto dell’Ordine dei farmacisti 8 Diritti e obblighi delle parti
2.1 Il signor Y assume totalmente la direzione tecnica, scientifica ed effettiva della farmacia con piena responsabilità sul piano professionale.
2.2 Dal canto suo il signor X, rispettivamente la Z S.A., accorderà al signor Y tutta la libertà decisionale e di azione necessaria ad espletare le sue mansioni, nel rispetto delle norme deontologiche dell’Ordine dei farmacisti del Canton Ticino e della Società Svizzera di Farmacia ed in conformità con la vigente Legge sanitaria, con il vigente Regolamento concernente l’esercizio delle arti sanitarie maggiori e con le norme cantonali, intercantonali e federali in materia.
2.3 In particolare il signor X, rispettivamente la Z S.A., si asterrà sempre dall’imporre al signor Y un comportamento suscettibile di danneggiare la salute pubblica e contrario ai principi contenuti nelle norme deontologiche dell’Ordine dei farmacisti del Canton Ticino e della Società Svizzera di Farmacia.
2.4 Il signor X, rispettivamente la Z S.A., si impegna a consultare il signor Y ogni volta che si presenteranno problemi di carattere finanziario o commerciale attinenti al campo riservato a quest’ultimo, quali ad esempio l’assunzione nonché la gestione del personale e la pubblicità.
2.5 Conformemente all’art. 39 cpv. 1 della Legge sanitaria, il signor Y si impegna a gestire personalmente e regolarmente la farmacia di cui è titolare.
2.6 Il signor X, rispettivamente la Z S.A., ed il signor Y dichiarano espressamente di aver preso congiuntamente atto dell’art. 47 cpv. 2 del Regolamento concernente l’esercizio delle arti sanitarie maggiori secondo cui durante le ore di servizio deve essere presente continuamente un farmacista con libero esercizio o almeno un assistente farmacista in possesso del libero esercizio.
2.7 Parimenti, il signor X, rispettivamente la Z S.A., ed il signor Y dichiarano espressamente di aver preso atto dell’art. 50 cpv. 1 e cpv. 2 del Regolamento concernente l’esercizio delle arti sanitarie maggiori, a tenore del quale per la supplenza del titolare di una farmacia - in concreto quindi per la supplenza di Y - da parte di un assistente farmacista in caso di malattia, di servizio militare, di aggiornamento o di breve assenza, deve essere chiesta preventivamente l’autorizzazione al dipartimento delle Opere sociali 9 . Se la supplenza avviene ad opera di un farmacista in possesso del libero esercizio, la stessa deve essere notificata al dipartimento delle Opere sociali 10 entro tre giorni.
7 Cpv. modificato dall’ Assemblea generale ordinaria del 22.5.1987 e approvato dal CdS con ris. gov. n.
5411 del 15.9.1987 - BU 1987, 264.
8 Approvato dal CdS con ris. gov. n. 5411 del 15.9.1987.
9 Denominazione modificata in “Dipartimento della sanità e della socialità” DE del 12.3.2002 in vigore dal
15.3.2002 - BU 2002, 76.
10 Denominazione modificata in “Dipartimento della sanità e della socialità” DE del 12.3.2002 in vigore
2.8 Il signor X, rispettivamente la Z S.A., ed il signor Y dichiarano da ultimo espressamente di aver preso atto dell’art. 5 delle norme deontologiche della Società Svizzera di Farmacia, a tenore del quale il farmacista deve astenersi dal compiere qualsiasi atto suscettibile di favorire persone o organizzazioni che perseguono fini contrari agli interessi morali o economici della professione. Lavoro Salario Disposizioni particolari volute dalle parti Luogo e data:
...................................................... Il datore di lavoro, Il farmacista titolare proprietario della farmacia dipendente (gerente)
............................................ ............................................... (signor X) (signor Y) rispettivamente: La datrice di lavoro, Il farmacista titolare proprietaria della farmacia Z S.A. dipendente (gerente)
............................................ ............................................... (signor AB, ossia la persona in grado di (signor Y) vincolare la società con la sua firma)
1985 , 288.
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