Regolamento sulla polizia
Regolamento sulla polizia (RPol)
1 (del 6 marzo 1990) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 28 della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989, decreta: Capitolo I Norme generali sulla polizia cantonale
I. Impiego della polizia Art. 1 1 Il corpo di polizia è subordinato al Consiglio di Stato attraverso il Dipartimento delle istituzioni (in seguito: Dipartimento).
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2 Le altre autorità e i servizi della pubblica amministrazione che ricorrono abitualmente alla polizia cantonale per accertamenti, informazioni o esecuzioni concordano con il comando le modalità di collaborazione.
3 Nei casi urgenti la richiesta è fatta ad ogni agente di polizia, il quale nel dubbio sulla legalità od opportunità dell’intervento sollecita gli ordini dei superiori; il comandante o chi ne fa le veci è responsabile del rispetto delle legittime decisioni delle autorità competenti.
II. Particolarità nell’uso delle armi Art. 2 1 In tutti i casi di uso delle armi, nel valutare le circostanze, va particolarmente tenuta in considerazione la messa in pericolo di terze persone.
2 Lo sparo di avvertimento è giustificato di regola soltanto quando appare dalle circostanze che l’avvertimento a voce non è stato o non può essere compreso.
3 Quando possibile, l’agente di polizia userà le armi in modo da non colpire parti vitali ed è tenuto a prestare soccorso alla persona ferita.
4 L’agente che fa uso dell’arma avverte immediatamente i suoi superiori e fa rapporto scritto al comando sui motivi e le circostanze.
III. Distruzione di misure di identificazione Art. 3 1 La domanda di distruggere misure di indentificazione prese in relazione ad un procedimento penale può essere presentata dopo la crescita in giudicato del decreto di abbandono o della sentenza di assoluzione.
2 È respinta la domanda delle persone la cui identità non può essere ritenuta con certezza, segnatamente non domiciliate in Svizzera od oggetto di misure di polizia degli stranieri.
3 La domanda va presentata in forma scritta al comando; il Dipartimento accerta su richiesta l’avvenuta distruzione o pronuncia se del caso il formale rigetto della domanda; è riservato il ricorso al Consiglio di Stato secondo le norme della procedura amministrativa.
IV. Tasse
1) generalità Art. 4 1 Sono riscosse tasse per le seguenti prestazioni della polizia cantonale: a) di cancelleria per il rilascio di copie di rapporti e documentazione allestiti nello di compiti obbligatori di polizia; b) predeterminate per prestazioni speciali dovute a uso accresciuto del suolo pubblico o a dell’utente, segnatamente, - scorte per trasporti speciali - assistenza nelle procedure di esecuzione e fallimenti - accertamento del tenore alcolico - sequestro targhe - intimazione documenti
1 Titolo modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436.
2 Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436.
- prestazioni per inchieste giudiziarie o per contravvenzioni - interventi per falsi allarmi - interventi per il recupero, il trattamento e la consegna a domicilio di minorenni che vengono trovati in stato alterato in luoghi pubblici o che hanno turbato l’ordine o la sicurezza pubblica - interventi per l’esecuzione di obblighi e diritti sanciti da autorità giudiziarie o amministrative; 3 c) predeterminate, o un onorario corrispondente ai costi, per le prestazioni dipendenti da impegno contrattuale, segnatamente, - allacciamenti d’allarme automatici - rilievi, analisi e perizie di polizia scientifica a usi privati - servizi in occasione di manifestazioni sportive, ricreative e simili - procedura di selezione e costi di formazione. 4
2 L’elenco delle prestazioni soggette a tassa con relativa tariffa è pubblicato e aggiornato con separato decreto.
2) conteggio e ricorsi Art. 5 1 Il conteggio delle tasse dovute è allestito dagli organi della polizia cantonale ed è impugnabile mediante reclamo entro il termine di 30 giorni davanti al comando; in mancanza di reclamo, il conteggio costituisce decisione esecutiva per l’incasso.
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3 Le tasse e spese per prestazioni della polizia cantonale nell’ambito di procedure dirette da altri servizi dello Stato sono di regola conteggiate e riscosse nelle procedure applicate da questi servizi. Art. 6 ... 7
V. Ricompense Art. 7 A chi contribuisce in casi determinati alla prevenzione di reati e alla identificazione o all’arresto dei loro autori: a) può promettere anticipatamente una ricompensa fino a fr. 20’000.--; b) può disporre per ricompense e indennizzi per gli inconvenienti, nei limiti autorizzati Dipartimento.
VI. Informazioni al pubblico Art. 8 Il comandante autorizza il rilascio di notizie sull’attività del corpo di polizia agli organi di informazione, disciplinando segnatamente: a) degli interessi superiori e il rispetto della competenza di ciascuna autorità, in particolare del magistrato nella procedura penale; b) di una fonte unica per rispondere alle interpellazioni degli organi di stampa; c) per interviste e servizi speciali.
VII. Delega ad altri organi pubblici con compiti di sicurezza Art. 8a 8 1 Il Consiglio di Stato può delegare a organi pubblici con compiti di sicurezza, segnatamente al corpo delle guardie di confine e alla polizia ferroviaria, funzioni di controllo, di accertamento e di polizia giudiziaria su oggetti di competenza dell’autorità giudiziaria penale relativi a reati minori; il magistrato può servirsi degli organi pubblici con compiti di sicurezza per l’assunzione di informazioni o mezzi di prova per il tramite della polizia cantonale incaricata del coordinamento.
2 Le prestazioni fornite dagli organi pubblici di sicurezza avvengono senza controprestazione da parte del cantone, salvo particolari accordi. Capitolo II Organizzazione della polizia cantonale
I. Struttura organizzativa
1) organi del corpo
3 Lett. modificata dal R 7.6.2011; in vigore dal 10.6.2011 - BU 2011, 341; precedente modifica: BU 2009,
130.
4 Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 4.7.2014 - BU 2014, 337.
5 Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 115.
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Cpv. abrogato dal R 22.12.2009; in vigore dal 29.12.2009 - BU 2009, 582.
7 Art. abrogato dal R 7.10.2015; in vigore dal 9.10.2015 - BU 2015, 471.
8 Art. introdotto dal R 7.10.2015; in vigore dal 9.10.2015 - BU 2015, 471.
Art. 9
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1 Il corpo di polizia è composto da organi operativi e di supporto; il comando è l’organo direttivo generale.
2 ...
3 ...
4 L’organizzazione è determinata in particolare dall’organigramma della polizia cantonale approvato dal Dipartimento, dal regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017 e dal regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la polizia cantonale del 12 dicembre 2017.
2) composizione e coordinamento Art. 10 10 1 Il corpo di polizia è composto da funzionari con o senza statuto di agente, a dipendenza delle responsabilità attribuite e delle esigenze imposte dalla funzione.
2 Il coordinamento tra gli organi operativi e di supporto va promosso per quanto possibile anche con il cumulo di funzioni, segnatamente nel campo della formazione, della pianificazione e dello sviluppo di progetti.
3) responsabilità e rango Art. 11
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1 Per ogni intervento di polizia vi è sempre un capo responsabile.
2 A parità di grado, la responsabilità è determinata dall’anzianità nel grado, subordinatamente dall’età; ciò vale in particolare per determinare le sostituzioni dei capi in mancanza di designazione preventiva.
3 In casi particolari, segnatamente in ambito di formazione e d’intervento, su ordine ufficiale la gerarchia può essere definita in base alle competenze tecnico-professionali o di condotta acquisite con l’esperienza, in particolare quando queste sono convalidate da formazioni specifiche conseguite e/o da certificati specialistici riconosciuti.
4 I gradi corrispondono alle subordinazioni e all’importanza delle funzioni secondo i criteri e le condizioni di cui al regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la polizia cantonale del
12 dicembre 2017.
5 I sottufficiali superiori a capo di un posto, di una sezione, di un commissariato o di un servizio o i loro sostituti costituiscono i quadri: ad essi incombe in primo luogo di vigilare sul disbrigo corretto e tempestivo dei compiti.
6 Gli altri sottufficiali costituiscono i quadri intermedi: essi conducono i singoli interventi o assumono compiti speciali permanenti.
7 Tutti gli agenti sono tenuti a mantenersi in grado di supplire ai compiti di prima urgenza, indipendentemente dalla propria specializzazione.
II. Ufficiali
1) comandante Art. 12 1 Il comandante dirige e coordina l’attività del corpo, assicurando la cooperazione interna ed esterna, la distribuzione dei compiti e le sostituzioni, in quanto non altrimenti regolato; segnatamente provvede: a) e consulenza al Consiglio di Stato in materia di sicurezza e ordine pubblico; b) collaborazione intercantonale ed internazionale di polizia; c) proposta all’autorità di nomina in materia di assunzioni e promozioni del personale.
2 Si avvale per questi compiti dei diretti collaboratori secondo i principi della gestione cooperativa, ferma restando la sua personale responsabilità di fronte al Direttore del Dipartimento.
2) altri ufficiali Art. 13 1 Ogni ufficiale svolge di regola tutti i seguenti compiti: a) e sostituisce il comandante nella pianificazione e nella condotta in una determinata di polizia (compiti di stato maggiore); b) in permanenza od occasionalmente alla collaborazione con autorità ed uffici esterni di collegamento); c) degli organi del corpo a lui attribuiti, quale funzionario dirigente intermedio tra il e i capi di derminati posti, commissariati e servizi (compiti di capo ufficio);
9 Art. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 480; precedente modifica: BU 2008,
509.
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Art. modificato dal R 19.8.2008; in vigore dal 22.8.2008 - BU 2008, 509.
11 Art. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 480; precedente modifica: BU 2009,
286.
d) sugli atti coercitivi più importanti, controlla il funzionamento generale e assicura il rispetto prescrizioni e della disciplina in tutto il corpo (compiti ispettivi); e) e coordina operazioni che coinvolgono organi di polizia diversi e assicura la prontezza le decisioni urgenti straordinarie (compiti di capo intervento e di picchetto); f) assicurano l’unità tecnica e tattica. 12
2 La sostituzione reciproca tra gli ufficiali è garantita per tutti i compiti. La rotazione nelle funzioni è da favorire.
3) gradi e promozioni Art. 14 13 1 La polizia cantonale è diretta dal comandante.
2 Gradi e funzioni sono definiti dall’organigramma della polizia cantonale approvato dal Dipartimento, dal regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio
2017 e dal regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la polizia cantonale del 12 dicembre 2017. Sono attribuiti dal Consiglio di Stato con la nomina o la promozione, in modo da corrispondere alle subordinazioni e all’importanza della funzione.
III. Polizia di sicurezza
1) Definizione, compiti e organi Art. 15 14 1 La polizia di sicurezza assicura in ogni tempo e luogo gli interventi d’urgenza necessari alla sicurezza pubblica e provvede alla protezione di persone e di beni. Essa opera prevalentemente tramite il contatto locale con la popolazione e garantisce inoltre un’azione permanente di prevenzione.
2 Gli agenti della polizia di sicurezza sono tenuti al lavoro esterno, di regola, in uniforme e per turni. Per comprovate ragioni mediche o per ragioni organizzative gli agenti possono essere temporaneamente attribuiti a funzioni di servizio interne, riservate le conseguenze previste dal regolamento dei dipendenti dello Stato e dei docenti.
3 Servizi di polizia di sicurezza specializzati secondo la natura dei reati o il metodo di intervento sono costituiti nelle sedi più opportune ed operano in tutto il Cantone.
2) ... Art. 16 ...
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3) Gendarmeria
a) in generale Art. 17 1 Ai reparti di gendarmeria è attribuita una circoscrizione territoriale.
2 Quattro reparti permanenti assicurano il primo intervento in ogni tempo nelle proprie regioni di competenza e hanno sede: – Distretto di Mendrisio; – Distretto di Lugano; – Distretto di Locarno, anche per la Valle Maggia; – Distretto di Bellinzona, anche per la Riviera, Blenio e Leventina.
3 Il Quinto reparto (gendarmeria stradale) assicura in ogni tempo i propri compiti specialistici su tutto il territorio cantonale.
b) regioni Art. 18 17
1 Nelle regioni vi sono più posti di gendarmeria che svolgono per la rispettiva circoscrizione i compiti ad esse assegnati dal Comando e in particolare il primo intervento, la prevenzione generale, le inchieste di polizia giudiziaria di loro competenza, i contatti con la popolazione e le autorità locali e la protezione e custodia di persone e cose.
2 Le regioni si supportano a vicenda in caso di necessità. Art. 19-22 ... 18
12 Lett. introdotta dal R 20.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 480.
13 Art. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 480.
14 Art. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 480; precedenti modifiche: BU 1993,
73; BU 1999, 87.
15 Art. abrogato dal R 20.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 480.
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Art. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 480.
17 Art. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 480.
18 Art. abrogati dal R 20.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 480.
IV. Polizia giudiziaria
1) In generale Art. 23 19
1 La polizia giudiziaria delucida le infrazioni che in ragione della loro gravità o complessità necessitano di un lavoro d’inchiesta approfondito. A questo scopo la polizia giudiziaria si occupa della ricerca e dell’analisi degli elementi probatori.
2 La polizia giudiziaria opera di regola in abiti civili.
2) organi Art. 24 20 1 Quattro commissariati assicurano le indagini nell’ambito locale con sede: – Distretto di Mendrisio – Distretto di Lugano – Distretto di Locarno, anche per la Valle Maggia – Distretto di Bellinzona, anche per la Riviera, Blenio e Leventina.
2 Servizi di polizia giudiziaria specializzati secondo la natura dei reati o il metodo di indagine sono costituiti nelle sedi più opportune ed operano in tutto il Cantone.
3 Commissariati e servizi possono essere organizzati in gruppi e nuclei.
4 Gli ufficiali assicurano il collegamento con la magistratura penale.
V. Collaborazione tra le aree della polizia cantonale Art. 25 21
1 La collaborazione tra le differenti aree della polizia cantonale è il compito principale di tutti gli ufficiali.
2 Operazioni complesse sono dirette da un ufficiale, il quale determina gli organi che vi prendono parte e affida i compiti.
3 In assenza dell’ufficiale e di disposizioni deroganti ai sensi dell’art. 11 cpv. 3, le responsabilità sono, di principio, così ripartite: – di rango più elevato della centrale operativa è responsabile dello sgancio delle misure e del supporto; – di polizia di sicurezza di rango più elevato sul posto è responsabile del primo della sicurezza delle persone e dei luoghi e della collaborazione con enti di soccorso e privati; – di polizia giudiziaria di rango più elevato sul posto è responsabile degli accertamenti, misure d’inchiesta e della collaborazione con i magistrati e altri servizi inquirenti . Capitolo III Norme per i dipendenti
I. Diritti e doveri degli agenti
1) doveri generali Art. 26 Oltre ai doveri generali per i dipendenti dello Stato previsti dalle normative cantonali, gli agenti di polizia sono tenuti in particolare: a) la tessera di legittimazione e ad intervenire quando le circostanze lo richiedono, anche dai turni di lavoro; b) gli ordini legittimi dei propri superiori, anche quando ciò comporti pericolo per la incolumità; c) costantemente la conoscenza di luoghi e persone e ad interessarsi agli e alle situazioni di sospetta illegalità, indipendentemente dai compiti ricevuti; d) la condizioni fisica e la collegialità, come pure la tenuta ed il comportamento, quando portano l’uniforme; e) la discrezione sulla propria attività e sulle proprie conoscenze professionali, per quanto concerne funzionamento, mezzi, indagini e operazioni della polizia e sulle persone; f) i propri recapiti privati, annunciando immediatamente eventuali modifiche, al fine di essere allarmati in situazioni particolari. 22
1a) accertamento dell’idoneità
19 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436.
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Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436.
21 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436.
22 Lett. introdotta dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436.
Art. 26a
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1 Gli agenti di polizia ed i collaboratori della polizia cantonale possono essere sottoposti ad adeguati esami onde verificare l’influsso, l’uso o l’abuso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope a garanzia della sicurezza dell’esercizio della propria funzione e per la salvaguardia di terzi.
2 In caso di risultato positivo i costi degli esami medici dovranno essere assunti dall’agente di polizia, rispettivamente dal collaboratore della polizia cantonale.
3 Essi saranno tenuti a sottoscrivere una liberatoria in modo tale da autorizzare il Comando della polizia cantonale ad eseguire gli esami che più ritiene opportuni.
2) via di servizio Art. 27 La via di servizio tra superiori e subordinati di ogni rango va rispettata, in particolare per trasmettere rapporti, segnalazioni, ordini e proposte scritte.
3) promozioni e avanzamenti Art. 28 1 Gli organigrammi della polizia cantonale, il regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017 e il regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la polizia cantonale del 12 dicembre 2017 definiscono le funzioni e il grado massimo raggiungibile per ciascuna di esse. 24
2 Le condizioni di promozione ed avanzamento sono fissate con risoluzione del Consiglio di Stato.
4) trasferimenti Art. 29 1 La nomina nel corpo di polizia non conferisce diritto ad una determinata sede di servizio.
2 L’attribuzione ai servizi e reparti in una medesima sede compete ai superiori e non costituisce trasferimento.
3 Il comando dispone i trasferimenti secondo le necessità di servizio e quelle di formazione del personale, tenendo conto della situazione familiare e delle richieste degli agenti.
4 Nei casi controversi decide il Consiglio di Stato, ritenuto il diritto di essere sentito e assistito nella procedura. 25
5) obblighi di residenza Art. 30 1 Gli agenti risiedono nel Cantone o in Mesolcina. 26
2 Per circostanze eccezionali e per ordine di un ufficiale, gli agenti possono essere tenuti a restare di picchetto in sede o sui luoghi d’intervento durante il riposo tra due turni di lavoro.
6) colloqui e reclami Art. 31 1 Ogni agente può chiedere ai propri superiori un colloquio personale, che dev’essere tempestivamente concesso.
2 Quando stima che un superiore abbia leso i suoi diritti o gli abbia impartito un ordine illecito, senza che un colloquio abbia servito o possa servire a rimediare, ogni agente può presentare reclamo scritto per via di servizio.
3 Il comandante provvede affinché ogni reclamo sia evaso correttamente, e trasmette al Dipartimento i reclami contro il proprio operato.
4 È sempre data la facoltà di interporre reclamo direttamente all’autorità di nomina.
7) protezione giuridica e morale Art. 32 1 Nel legittimo esercizio delle sue funzioni, l’agente di polizia è protetto dalla legge e dall’autorità, e ha diritto al rispetto di tutti.
2 Le offese agli agenti nell’esercizio delle loro funzioni possono fare oggetto di querela penale o azione soltanto previo esame del comandante, che può prescrivere la forma o le condizioni, per prevalenti interessi di servizio.
3 Agli agenti coinvolti in una procedura giudiziaria civile o penale per un’azione od omissione attinente alle loro funzioni, il Dipartimento concede l’assistenza e il patrocinio legale a spese dello Stato, riservato il regresso in caso di colpa grave.
4 Agli agenti deceduti per lesioni riportate durante il servizio, i funerali sono fatti a spese dello Stato; il Dipartimento stabilisce gli onori funebri, d’intesa con la famiglia.
23 Art. introdotto dal R 7.6.2011; in vigore dal 10.6.2011 - BU 2011, 341.
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Cpv. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 480.
25 Cpv. modificato dal R 22.12.2009; in vigore dal 29.12.2009 - BU 2009, 582.
26 Cpv. modificato dal R 29.9.2016; in vigore dal 1.10.2016 - BU 2016, 409.
8) commissione del personale Art. 33 27
1 Le attribuzioni delle normative cantonali ai sensi della LORD sono esercitate da commissione del personale unica per tutto il corpo di polizia.
2 Gli ufficiali e i funzionari dirigenti non possono farne parte.
II. Formazione
1) Scuola aspiranti agenti di polizia 28 Art. 34 29 1 La formazione di base per l’ottenimento dell’attestato professionale federale di agente di polizia ha la durata di due anni. Il primo presso la Scuola di polizia del V circondario (di seguito SCP) e il secondo, di formazione pratica, sotto la responsabilità del corpo di appartenenza.
2 Durante la scuola gli aspiranti possono essere tenuti alla presenza continua, nel rispetto del numero dei giorni di congedo totali; non è dato diritto a recupero in relazione all’orario delle lezioni, degli esercizi e degli esami.
3 Il programma generale, sancito a livello nazionale, previa coordinazione da parte dell’Istituto svizzero di polizia, comprende segnatamente: – generale; – giuridiche ed etiche; – tattica e conoscenze professionali; – di polizia; – di prossimità; – delle armi, sicurezza personale e sport.
4 L’insegnamento è impartito in particolare da magistrati, funzionari del corpo di polizia e di altri servizi dell’amministrazione, da docenti e specialisti esterni all’Amministrazione cantonale; questi ultimi sono incaricati dal Dipartimento e retribuiti secondo risoluzione speciale.
5 Gli aspiranti e gli agenti in formazione della polizia cantonale sono assimilati a dipendenti dello Stato con incarico revocabile in ogni tempo in caso di inidoneità o per motivi gravi.
2) dichiarazione di fedeltà Art. 35
30 Gli agenti di polizia vengono nominati dopo aver dichiarato la propria fedeltà alla Costituzione e alle leggi ed aver confermato di adempiere coscienziosamente tutti i doveri imposti dal loro ufficio.
3) formazione permanente Art. 36
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1 La formazione permanente è assicurata segnatamente: – corsi di aggiornamento generale o per specialisti organizzati dal comando, nell’ambito della intercantonale e internazionale di polizia, o da altri enti; – formazioni periodiche organizzate nelle singole aree; – periodi di pratica presso il corpo altri servizi o corpi di polizia; – promozione dell’attività sportiva attinente al servizio di polizia nel tempo libero e, in misura a quella prevista dalla LORD per gli altri dipendenti cantonali, durante il servizio; – periodici tiri di allenamento e altre formazioni di mantenimento.
2 Il perfezionamento e la specializzazione secondo le necessità del corpo costituiscono un obbligo per ogni agente; il comando regola la partecipazione ai corsi di formazione e le conseguenze in caso di mancata partecipazione e/o di non raggiungimento degli obiettivi.
3 Il comandante può sottoscrivere convenzioni concernenti lo scambio temporaneo di agenti con altri Cantoni, a fini di istruzione e apprendimento delle lingue, su basi di reciprocità.
III. Nomina in polizia giudiziaria
1) concorso Art. 37 32
1 Per la nomina in polizia giudiziaria è indetto un concorso interno alla polizia cantonale e/o un concorso pubblico.
27 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436.
28 Nota marginale modificata dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436.
29 Art. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 318; precedente modifica: BU
2017, 436.
30
Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 4.7.2014 - BU 2014, 337.
31 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436.
32 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436.
2 Il numero di ispettori assunti tramite concorso esterno non deve essere preponderante rispetto al numero di ispettori provenienti dall’interno del corpo al fine di garantire un sano equilibrio fra le due categorie, privilegiando comunque l’assunzione per concorso interno alla polizia cantonale.
3 La polizia cantonale emana le direttive in materia di esami di ammissione.
2) selezione candidati tramite concorso interno Art. 37a 33 1 Il Consiglio di Stato nomina una commissione d’esame, presieduta da un magistrato dell’ordine giudiziario, e ammette all’esame i concorrenti con almeno tre anni di servizio, visti i preavvisi sull’idoneità fatti dai superiori.
2 L’esame verte principalmente sulle di diritto e procedura penali, sulle cognizioni tecniche e tattiche del servizio investigativo e sulla conoscenza delle lingue; la conoscenza sufficiente di una seconda lingua è requisito necessario.
3 Il candidato può prendere visione dei propri esami e relativi risultati.
3) selezione candidati tramite concorso pubblico Art. 37b 34 1 I candidati esterni ad aspirante ispettore di polizia giudiziaria devono disporre dei requisiti definiti nel bando di concorso per gli aspiranti gendarmi riservati quelli specifici per la funzione, di seguito elencati: a) un’età compresa fra i 25 e i 35 anni compiuti alla scadenza del concorso per l’ammissione Scuola di polizia del V circondario; b) in possesso di un titolo di grado terziario universitario (bachelor o master) oppure di un di una Scuola specializzata superiore (SSS); c) di conoscenze almeno buone della lingua italiana parlata e scritta; d) un livello B1 (secondo il Portfolio Europeo delle Lingue) nella comprensione e nella orale in francese, tedesco e inglese.
2 La direzione di polizia si riserva il diritto di integrare ulteriori criteri nel caso si rivelasse necessario.
4) formazione aspiranti ispettori assunti tramite concorso pubblico Art. 37c
35
1 I candidati selezionati con concorso esterno sono assunti come aspiranti ispettori e frequentano la Scuola di polizia del V circondario (in seguito SCP).
2 ...
3 Con il superamento dell’esame preliminare posto al termine della SCP, l’aspirante assume la funzione di ispettore in formazione e accede al periodo di introduzione alla professione (di seguito IP) della durata di due anni. Al termine del primo due anni di IP consegue, dopo il superamento dell’esame principale, l’APF di agente di polizia.
4 Il mancato ottenimento dell’APF può implicare, con il consenso dell’autorità di nomina, il prolungo dello statuto di aspirante ispettore, in attesa della successiva sessione d’esami.
5 L’introduzione alla professione è finalizzata all’acquisizione delle necessarie conoscenze e competenze professionali, per il tramite di periodi di pratica in diversi ambiti di polizia, nonché presso le autorità giudiziarie. Durante questo periodo l’ispettore in formazione è tenuto a portare a termine con successo la formazione interna della Scuola di polizia giudiziaria (SPG).
6 Il non superamento dell’esame finale della SPG può implicare, con il consenso dell’autorità di nomina, il prolungo dello statuto di ispettore in formazione, in attesa della successiva sessione d’esami. 36
7 Per le ulteriori disposizioni si applicano le normative in vigore per la SCP.
5) nomina aspiranti ispettori selezionati tramite concorso interno Art. 38 37 1 Il Consiglio di Stato nomina gli ispettori di polizia giudiziaria. Per i candidati provenienti dall’interno della polizia cantonale, procede alla nomina sentito il preavviso della commissione d’esame.
2 I nuovi ispettori sono assegnati secondo le necessità di servizio e possono essere tenuti a periodi di pratica presso il Ministero pubblico, presso più servizi di polizia giudiziaria e fuori Cantone.
6) nomina aspiranti ispettori selezionati tramite concorso pubblico
33 Art. introdotto dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436.
34 Art. introdotto dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436.
35 Art. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 318; precedente modifica: BU
2017, 436.
36 Cpv. modificato dal R 12.2.2020; in vigore dal 14.2.2020 - BU 2020, 41.
37 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436.
Art. 38a
38
1 Il completamento del ciclo di formazione indicato nei capoversi 2, 3 e 5 dell’art. 37c permette di proporre la nomina quale ispettore al Consiglio di Stato. In caso contrario verrà esaminato il prolungo del periodo di IP o l’interruzione del contratto di lavoro o in casi eccezionali l’esame del proseguo del rapporto d’impiego quale gendarme.
2 Nel caso in cui non dovesse essere organizzata una SPG durante il periodo dei due anni di IP, l’autorità di nomina potrà incaricare per un periodo determinato gli ispettori in formazione, quali ispettori in attesa della nomina definitiva.
3 Dopo la nomina a ispettore essi possono essere tenuti ad assolvere un periodo di stage presso una polizia confederata, nonché a seguire tutta la formazione continua e specialistica prevista per la polizia giudiziaria.
7) attribuzione senza nomina Art. 39 39 1 Per il rinforzo temporaneo della polizia giudiziaria, il comandante può disporre l’attribuzione di agenti a rotazione.
2 Agenti con adeguate competenze possono essere attribuiti stabilmente in polizia giudiziaria per compiti particolari.
IV. Materiale
1) equipaggiamento personale Art. 40
1 Lo Stato mette a disposizione personale di ogni agente le uniformi, l’arma d’ordinanza e gli accessori di uso corrente nella sua funzione.
2 Questo equipaggiamento personale resta di proprietà dello Stato e deve essere restituito dagli agenti che lasciano il Corpo o cambiano funzione; chi è pensionato come agente dopo almeno venti anni di servizio conserva gratuitamente in proprietà la pistola d’ordinanza.
3 Il rinnovo dell’equipaggiamento personale viene effettuato sulla base di tabelle di sostituzione e di ispezioni periodiche, in modo da favorire l’accurata manutenzione.
4 Le tabelle di fornitura e sostituzione dell’equipaggiamento personale sono approvate dal Consiglio di Stato; il comando regola le tenute e le particolarità.
2) materiale del corpo Art. 41 1 Il materiale non costituito in equipaggiamento personale è affidato ai singoli organi, oppure gestito nei depositi centrali o regionali dai servizi logistici.
2 Il comando regola l’attribuzione e le responsabilità per gli inventari, la manutenzione ed i controlli.
3) disposizioni comuni Art. 42
1 Ogni agente è responsabile della manutenzione e custodia del proprio equipaggiamento personale e del materiale di corpo che gli è temporaneamente affidato.
2 Ai danni per sostituzioni e riparazioni si applicano le disposizioni generali sulla responsabilità dei funzionari verso lo Stato.
V. Mancanze ai doveri di servizio
1) inchiesta disciplinare Art. 43 1 Il comandante, o un ufficiale da lui incaricato, provvede all’assunzione di informazioni preliminari se viene a conoscenza di possibili infrazioni ai doveri di servizio da parte degli agenti.
2 Il comandante promuove e conduce, o fa condurre da un ufficiale da lui incaricato, la formale inchiesta disciplinare, riservati i casi nei quali, d’intesa con la Cancelleria dello Stato e il Dipartimento, il procedimento sia subito trasmesso al Consiglio di Stato, da esso avocato.
3 Sono per il resto applicabili le disposizioni della LORD.
40
2) competenze per le sanzioni disciplinari Art. 44 41 1 Possono infliggere le sanzioni disciplinari previste dalla LORD: – sentita la commissione disciplinare: l’ammonimento e la multa sino a 500 – l’ammonimento, la multa e il trasferimento all’interno del corpo;
38 Art. introdotto dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436.
39 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436.
40
Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436.
41 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436; precedenti modifiche: BU
1993, 73; BU 1999, 87; BU 2009, 582.
– di Stato: tutte le sanzioni .
2 Sanzioni a carico di ufficiali sono di esclusiva competenza del Dipartimento o del Consiglio di Stato.
3 La commissione disciplinare è composta almeno dal comandante, dagli ufficiali capi area, dal responsabile delle risorse umane e da un giurista della polizia cantonale.
3) rapporti con l’autorità giudiziaria Art. 45 Il comandante scambia direttamente le informazioni con le autorità giudiziarie per quanto concerne il comportamento di rilevanza penale o disciplinare del personale del corpo di polizia, quando sia di qualche rilievo per la funzione.
VI. Prestazione lavorativa
1) orari Art. 46 42
1 Il turno di lavoro giornaliero è, di regola e riservate diverse necessità di servizio, di 8 ore. Tra due turni di lavoro deve intercorrere, di principio, un turno di riposo di almeno 10 ore.
2 Tenuto conto dei congedi mensili e delle vacanze annuali, il totale delle ore di lavoro in un anno deve corrispondere a quello per i funzionari.
3 I collaboratori del corpo di polizia sono tenuti, secondo le funzioni, alle disposizioni valide per gli agenti oppure a quelle valide per gli altri dipendenti dello Stato; la situazione è regolata all’assunzione o ad ogni cambio di funzione.
2) congedi e vacanze Art. 47 1 I giorni di congedo mensile sono almeno 8, di regola raggruppati a gruppi di due o tre giorni consecutivi ad intervalli regolari.
2 I congedi mensili sono ridotti in proporzione di un giorno ogni quattro di assenza.
3 I giorni di congedo sono prefissati mensilmente dai responsabili di ciascun posto e servizio; modifiche successive per esigenze di servizio sono di competenza di un ufficiale.
4 La durata delle vacanze annuali è di sei giorni per ogni settimana di diritto; la sospensione ed interruzione delle vacanze per esigenze di servizio compete al comandante.
VII. ... Art. 48 ... 43
VIII. Rapporti con la Sezione del personale Art. 49 Il Consiglio di Stato determina per il resto con speciale risoluzione le attribuzioni del Comando a quelle della Sezione del personale dello Stato per quanto concerne la gestione del personale del corpo di polizia. Capitolo IV Polizie comunali
I. In generale
1) statuto degli agenti di polizia comunali 44 Art. 50 45 1 Sono agenti di polizia comunale coloro che dispongono dell’attestato professionale federale di agente di polizia o di un titolo equivalente.
2 Eccezioni al requisito dell’attestato professionale federale sono in particolare ammesse per i comandanti e gli ufficiali che, per lo svolgimento della loro funzione, devono poter disporre dello statuto di agente di polizia sebbene privi del citato attestato professionale federale. In tal caso è comunque richiesto il conseguimento di certificazioni professionali in ambito di polizia che attestano l’acquisizione delle necessarie competenze professionali di polizia.
3 Gli agenti di polizia comunale, di regola, prestano servizio esterno con l’uniforme prescritta.
4 Nell’esercizio delle sue funzioni la polizia comunale si avvale dei poteri di cui all’art. 25 cpv. 1 della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 e all’art. 54a lett. b) del regolamento sulla polizia del 6 marzo 1990.
5 Le denominazioni gendarmeria, polizia giudiziaria, pubblica sicurezza e termini analoghi nonché i gradi di polizia giudiziaria sono riservati alla sola polizia cantonale.
42 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436.
43
Art. abrogato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436.
44 Nota marginale modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 4.7.2014 - BU 2014, 337.
45 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436.
2) compiti assistenti di polizia Art. 51 46
1 Agli assistenti di polizia possono essere attribuiti, oltre a quelli previsti dall’art. 27c lett. a) della legge, i compiti di prossimità, centrale operativa, sportello e amministrazione come pure supporto logistico.
2 Gli assistenti di polizia in servizio presso il Centro di controllo veicoli pesanti (CCVP) sono inoltre autorizzati a effettuare l’accertamento etilometrico preliminare con etilometro precursore.
47 Art. 52-53 ... 48 Art. 54 ... 49 Capitolo IV bis
50 Competenze della polizia nella procedura penale
Interrogatori
(art. 142 cpv. 2 CPP) Art. 54a
51 Sono abilitati a interrogare imputati, persone informate sui fatti e testimoni: a) gli agenti della polizia cantonale; b) gli agenti dei corpi di polizia comunale strutturati nell’ambito delle competenze loro in particolare in virtù dell’Allegato 2 del regolamento della legge sulla collaborazione la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012; 52 c) degli altri organi pubblici con compiti di sicurezza, limitatamente alle competenze assegnate tramite le rispettive convenzioni.
53
Arresto provvisorio
(art. 219 cpv. 5 CPP e art. 7 cpv. 2 LPol) Art. 54b 54 Sono autorizzati a ordinare l’arresto oltre le tre ore i quadri superiori della polizia cantonale, segnatamente, gli ufficiali, i commissari-capo, gli aiutanti-capo, i commissari e gli aiutanti.
Collaborazione con il Ministero pubblico
(art. 307 CPP e art. 2 cpv. 2 e 3 LPol) Art. 54c 55 La polizia cantonale si organizza in modo autonomo per garantire l’esecuzione efficace delle istruzioni del Ministero pubblico e degli atti di cui all’articolo 2 capoverso 3 LPol.
Scambio di informazioni essenziali per casi di violenza domestica
(art. 55a CP e 46b CPM) Art. 54d 56 La polizia cantonale e l’ufficio riabilitativa sono abilitati a ricevere e a fornire informazioni dall’autorità penale ai sensi degli art. 55a cpv. 2 CP e 46b cpv. 2 CPM. Capitolo V Disposizioni finali
I. Disposizioni abrogative Art. 55 È abrogato il regolamento di applicazione della legge 22 gennaio 1963 sulla polizia cantonale del 7 maggio 1965.
II. Entrata in vigore Art. 56 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 1990.
46 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 4.7.2014 - BU 2014, 337.
47 Cpv. introdotto dal R 13.4.2022; in vigore dal 15.4.2022 - BU 2022, 94.
48 Art. abrogati dal R 7.10.2015; in vigore dal 9.10.2015 - BU 2015, 471.
49
Art. abrogato dal R 1.7.2014; in vigore dal 4.7.2014 - BU 2014, 337.
50 Capitolo introdotto dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 442.
51 Art. introdotto dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 442.
52 Lett. modificata dal R 7.10.2015; in vigore dal 9.10.2015 - BU 2015, 471.
53 Lett. modificata dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436.
54 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 436; precedente modifica: BU
2010, 442.
55 Art. introdotto dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 442.
56 Art. introdotto dal R 24.6.2020; in vigore dal 1.7.2020 - BU 2020, 213.
Pubblicato nel BU 1990 , 63.
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