Regolamento sull’utilizzazione dell’energia (740.110)
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Regolamento sull’utilizzazione dell’energia

Regolamento sull’utilizzazione dell’energia (RUEn) del 16 settembre 2008 (stato 17 marzo 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: – federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; – sull’energia (Lene) del 26 giugno 1998; – sull’energia del 7 dicembre 1998; – cantonale sull’energia (Len) dell’8 febbraio 1994, 1 decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Scopo e campo di applicazione Art. 1 1 Il presente regolamento definisce le condizioni quadro atte a favorire l’utilizzazione razionale e parsimoniosa dell’energia, l’impiego delle energie rinnovabili e lo sfruttamento del calore residuo, in particolare nell’edilizia.
2 Esso disciplina l’applicazione dei provvedimenti sugli edifici, sugli impianti energetici e i relativi equipaggiamenti che devono essere progettati e gestiti in modo da garantire un uso parsimonioso e razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili indigene, minimizzando l’impatto ambientale.

Regolamento sull’utilizzazione dell’energia

Regolamento sull’utilizzazione dell’energia (RUEn) del 16 settembre 2008 (stato 17 marzo 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: – federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; – sull’energia (Lene) del 26 giugno 1998; – sull’energia del 7 dicembre 1998; – cantonale sull’energia (Len) dell’8 febbraio 1994, 1 decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Scopo e campo di applicazione Art. 1 1 Il presente regolamento definisce le condizioni quadro atte a favorire l’utilizzazione razionale e parsimoniosa dell’energia, l’impiego delle energie rinnovabili e lo sfruttamento del calore residuo, in particolare nell’edilizia.
2 Esso disciplina l’applicazione dei provvedimenti sugli edifici, sugli impianti energetici e i relativi equipaggiamenti che devono essere progettati e gestiti in modo da garantire un uso parsimonioso e razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili indigene, minimizzando l’impatto ambientale.

Regolamento sull’utilizzazione dell’energia

Regolamento sull’utilizzazione dell’energia (RUEn) (del 16 settembre 2008) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: – – – – 1 d e c r e t a : Capitolo primo Disposizioni generali

Scopo e campo di applicazione

Art. 1

1 Il presente regolamento definisce le condizioni quadro atte a favorire l’utilizzazione razionale e parsimoniosa dell’energia, l’impiego delle energie rinnovabili e lo sfruttamento del calore residuo, in particolare nell’edilizia.
2 Esso disciplina l’applicazione dei provvedimenti sugli edifici, sugli impianti energetici e i relativi equipaggiamenti che devono essere progettati e gestiti in modo da garantire un uso parsimonioso e razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili indigene, minimizzando l’impatto ambientale.
3 Le prescrizioni si applicano: a) b) c) d) e)
4 Esclusi gli interventi di minore importanza, gli ampliamenti e le trasformazioni assimilabili alla costruzione a nuovo (per esempio la demolizione e il rifacimento delle strutture interne di un edificio ad eccezione dei muri portanti) sono considerate a tutti gli effetti come nuovi edifici e come tali devono soddisfare integralmente le esigenze previste per questi ultimi.

Autorità competenti

Art. 2

1 Il Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento): a) b) c) d)
2 La Sezione protezione aria acqua e suolo (in seguito SPAAS) nell’ambito dell’applicazione del presente regolamento prende le decisioni di cui all’art. 5 e quelle non altrimenti attribuite per competenza ad altre autorità.
3 L’ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili (in seguito UACER):
1 Ingresso modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 461.
a) b) c) d) 2
4 ...
3
5 I Municipi provvedono alla verifica del rispetto delle prescrizioni sugli edifici, gli impianti e le installazioni nell’ambito delle competenze a loro assegnate dalla legislazione in materia edilizia e rispettivamente da quella in materia energetica.

Definizioni

Art. 3

3 Le prescrizioni si applicano: a) edifici destinati ad essere riscaldati, ventilati, illuminati, raffreddati o umidificati; b) trasformazioni e ai cambiamenti di destinazione di edifici esistenti destinati ad essere ventilati, illuminati, raffreddati o umidificati, anche se i lavori intrapresi non ad autorizzazione in virtù delle disposizioni in materia edilizia; c) di nuove installazioni dell’edificio destinate alla produzione e alla distribuzione di di freddo, d’acqua calda e di aria, e all’illuminazione anche se i lavori intrapresi non ad autorizzazione in virtù delle disposizioni legali in materia edilizia; d) sostituzione, alla trasformazione o alla modifica di installazioni dell’edificio, anche se i lavori non soggiacciono ad autorizzazione in virtù delle disposizioni legali in materia edilizia; e) consumatori di energia, agli impianti termici e di gassificazione per la produzione di elettrica e in presenza di calore residuo non utilizzato.
4 Esclusi gli interventi di minore importanza, gli ampliamenti e le trasformazioni assimilabili alla costruzione a nuovo (per esempio la demolizione e il rifacimento delle strutture interne di un edificio ad eccezione dei muri portanti) sono considerate a tutti gli effetti come nuovi edifici e come tali devono soddisfare integralmente le esigenze previste per questi ultimi.
Autorità competenti Art. 2
1 Il Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento): a) le direttive nel campo dell’utilizzazione dell’energia, in particolare per regolare i mobili all’aperto (art. 25) e la certificazione energetica cantonale degli edifici (art. b) e regola gli accordi con i grandi consumatori di energia (art. 33); o a enti privati; d) i rapporti con le autorità federali e quelle degli altri cantoni.
3 Le prescrizioni si applicano: a) edifici destinati ad essere riscaldati, ventilati, illuminati, raffreddati o umidificati; b) trasformazioni e ai cambiamenti di destinazione di edifici esistenti destinati ad essere ventilati, illuminati, raffreddati o umidificati, anche se i lavori intrapresi non ad autorizzazione in virtù delle disposizioni in materia edilizia; c) di nuove installazioni dell’edificio destinate alla produzione e alla distribuzione di di freddo, d’acqua calda e di aria, e all’illuminazione anche se i lavori intrapresi non ad autorizzazione in virtù delle disposizioni legali in materia edilizia; d) sostituzione, alla trasformazione o alla modifica di installazioni dell’edificio, anche se i lavori non soggiacciono ad autorizzazione in virtù delle disposizioni legali in materia edilizia; e) consumatori di energia, agli impianti termici e di gassificazione per la produzione di elettrica e in presenza di calore residuo non utilizzato.
4 Esclusi gli interventi di minore importanza, gli ampliamenti e le trasformazioni assimilabili alla costruzione a nuovo (per esempio la demolizione e il rifacimento delle strutture interne di un edificio ad eccezione dei muri portanti) sono considerate a tutti gli effetti come nuovi edifici e come tali devono soddisfare integralmente le esigenze previste per questi ultimi.
Autorità competenti Art. 2
1 Il Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento): a) le direttive nel campo dell’utilizzazione dell’energia, in particolare per regolare i mobili all’aperto (art. 25) e la certificazione energetica cantonale degli edifici (art. b) e regola gli accordi con i grandi consumatori di energia (art. 33); o a enti privati; d) i rapporti con le autorità federali e quelle degli altri cantoni.
1 Le definizioni formulate all’art. 1 dell’Ordinanza sull’energia (OEn) del 7 dicembre
1998, come pure al capitolo 1 (Terminologia) della norma SIA 380/1:2009 «L’energia termica nell’edilizia» valgono fintanto che appaiono in modo analogo nel presente regolamento. 4
2 Inoltre i seguenti termini presenti nel regolamento sono definiti: a) : manufatto, appoggiato o affondato nel terreno, artificiale, destinato a b) : oggetto artificiale posato nel o sopra il suolo, destinato a durare, ma che non c) : installazioni rilevanti dal profilo d) : un elemento costruttivo è «toccato da una trasformazione» e) : un elemento costruttivo è «toccato da un f) di teleriscaldamento : viene considerata rete di teleriscaldamento una rete gestita da un
5

Stato della tecnica

Art. 4

1 I provvedimenti necessari in virtù di questo regolamento, dal punto di vista energetico e dell’igiene dell’aria, devono essere concepiti ed eseguiti conformemente allo stato della tecnica.
2 Qualora la legge cantonale sull’energia o il presente regolamento non dispongano altrimenti, valgono quale «stato della tecnica» le esigenze e i metodi di calcolo delle vigenti norme e raccomandazioni edite dalle associazioni professionali o dalla Conferenza dei direttori cantonali dell’energia (in seguito EnDK) o dalla Conferenza dei servizi cantonali dell’energia (in seguito EnFK). La pubblicazione di tali norme è curata dall’UACER.
6

Deroghe generali

Art. 5

1 Se delle condizioni straordinarie rendono eccessivamente difficoltoso e sproporzionato il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, possono essere accordate delle deroghe alle esigenze, ma solo nella misura in cui viene meglio salvaguardato l’interesse pubblico, in
2 Le deroghe possono essere condizionate al rispetto di condizioni particolari, degli obblighi e/o delle compensazioni definite a seconda delle specificità del caso.
2 La Sezione protezione aria acqua e suolo (in seguito SPAAS) nell’ambito dell’applicazione del presente regolamento prende le decisioni di cui all’art. 5 e quelle non altrimenti attribuite per competenza ad altre autorità.
3 L’ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili (in seguito UACER): a) direttamente oppure tramite incarichi a terzi informazioni e consulenza a enti pubblici privati nel campo del risparmio energetico e dello sfruttamento delle energie rinnovabili; b) i preavvisi in materia di utilizzazione dell’energia e del risparmio energetico;
1 Ingresso modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461.
c) direttamente oppure tramite incarichi a terzi, i controlli, le indagini e le verifiche dopo la in esercizio degli impianti nuovi, modificati o risanati, con facoltà di richiedere al loro la presentazione di rapporti o perizie atti ad attestarne la conformità; d) la corretta osservanza delle norme applicabili in materia di risparmio energetico. 2
4 ... 3
5 I Municipi provvedono alla verifica del rispetto delle prescrizioni sugli edifici, gli impianti e le installazioni nell’ambito delle competenze a loro assegnate dalla legislazione in materia edilizia e rispettivamente da quella in materia energetica.

Definizioni

Art. 3 1 Le definizioni formulate all’art. 1 dell’ordinanza sull’energia (OEn) del 7 dicembre 1998, come pure al capitolo 1 (Terminologia) della norma SIA 380/1:2009 «L’energia termica nell’edilizia» valgono fintanto che appaiono in modo analogo nel presente regolamento. 4
2 La Sezione protezione aria acqua e suolo (in seguito SPAAS) nell’ambito dell’applicazione del presente regolamento prende le decisioni di cui all’art. 5 e quelle non altrimenti attribuite per competenza ad altre autorità.
3 L’ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili (in seguito UACER): a) direttamente oppure tramite incarichi a terzi informazioni e consulenza a enti pubblici privati nel campo del risparmio energetico e dello sfruttamento delle energie rinnovabili; b) i preavvisi in materia di utilizzazione dell’energia e del risparmio energetico;
1 Ingresso modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461.
c) direttamente oppure tramite incarichi a terzi, i controlli, le indagini e le verifiche dopo la in esercizio degli impianti nuovi, modificati o risanati, con facoltà di richiedere al loro la presentazione di rapporti o perizie atti ad attestarne la conformità; d) la corretta osservanza delle norme applicabili in materia di risparmio energetico. 2
4 ... 3
5 I Municipi provvedono alla verifica del rispetto delle prescrizioni sugli edifici, gli impianti e le installazioni nell’ambito delle competenze a loro assegnate dalla legislazione in materia edilizia e rispettivamente da quella in materia energetica.

Definizioni

Art. 3 1 Le definizioni formulate all’art. 1 dell’ordinanza sull’energia (OEn) del 7 dicembre 1998, come pure al capitolo 1 (Terminologia) della norma SIA 380/1:2009 «L’energia termica nell’edilizia» valgono fintanto che appaiono in modo analogo nel presente regolamento. 4
3 Il richiedente può essere chiamato a fornire delle verifiche e dei giustificativi in relazione all’economicità, alla fisica delle costruzioni, ai bilanci energetici ed ecologici, o al rilievo dei fabbisogni di energia.
2 Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
3 Cpv. abrogato dal R 1.7.2015; in vigore dal 3.7.2015 - BU 2015, 382.
4 Cpv. modificato dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 75; precedente modifica: BU 2014,

553.

5 Lett. introdotta dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 461.
6 Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
Capitolo secondo Esigenze in materia di protezione termica degli edifici

Esigenze e verifiche concernenti

la protezione termica invernale

Art. 6

1 Le esigenze e i metodi di verifica in materia di protezione termica invernale degli edifici sono quelli stabiliti dai cpv. da 2 a 8, eccetto per i locali frigoriferi e di congelazione, le serre e gli spazi coperti con strutture pressostatiche che sono regolati separatamente.
2 Per la verifica dell’isolamento termico si applicano le due procedure definite nella norma SIA
380/1:2009 «L’energia termica nell’edilizia» con le seguenti delimitazioni: 7 a) – – b) Nel caso in cui la temperatura ambiente d’esercizio, definita nelle condizioni normali di utilizzo, relativa all’edificio oppure a una parte di esso sia inferiore risp. superiore a 20°C, i valori limite degli allegati 1a e 1b devono essere aumentati risp. diminuiti del 5% per ogni grado Kelvin di differenza (valori limite più bassi per temperature interne più elevate). 8
3 La stesura del giustificativo tramite le esigenze globali si effettua con i dati climatici di una delle seguenti stazioni climatiche: Locarno-Monti, Lugano, Magadino, Robbia, San Bernardino. In base alla località in cui sorge l’edificio e alla similitudine del clima viene determinata la stazione di riferimento, secondo la lista di collegamento pubblicata dall’UACER.
9
2 Inoltre i seguenti termini presenti nel regolamento sono definiti: a) / edificio : manufatto, appoggiato o affondato nel terreno, artificiale, destinato a in grado di offrire degli spazi più o meno completamente chiusi destinati a riparare e cose dalle intemperie; rispondono ugualmente a questa definizione le costruzioni dal momento che stazionano nello stesso posto per un lungo periodo di tempo; b) : oggetto artificiale posato nel o sopra il suolo, destinato a durare, ma che non un edificio, come per es.: rampe d’accesso, parcheggi, campi sportivi, stand di tiro, ecc.; c) e equipaggiamenti / installazioni tecniche : installazioni rilevanti dal profilo che sono in relazione con un edificio o un impianto; d) di una trasformazione : un elemento costruttivo è «toccato da una trasformazione» subisce dei lavori più importanti di un semplice rinfresco delle superfici o di una e) di un cambiamento di destinazione : un elemento costruttivo è «toccato da un di destinazione» quando a causa di detto cambiamento ne consegue una della temperatura rispetto alle condizioni d’uso standard; f) di teleriscaldamento : viene considerata rete di teleriscaldamento una rete gestita da un pubblico o da un’azienda distributrice di energia. 5
Stato della tecnica Art. 4
1 I provvedimenti necessari in virtù di questo regolamento, dal punto di vista energetico e dell’igiene dell’aria, devono essere concepiti ed eseguiti conformemente allo stato della tecnica.
2 Inoltre i seguenti termini presenti nel regolamento sono definiti: a) / edificio : manufatto, appoggiato o affondato nel terreno, artificiale, destinato a in grado di offrire degli spazi più o meno completamente chiusi destinati a riparare e cose dalle intemperie; rispondono ugualmente a questa definizione le costruzioni dal momento che stazionano nello stesso posto per un lungo periodo di tempo; b) : oggetto artificiale posato nel o sopra il suolo, destinato a durare, ma che non un edificio, come per es.: rampe d’accesso, parcheggi, campi sportivi, stand di tiro, ecc.; c) e equipaggiamenti / installazioni tecniche : installazioni rilevanti dal profilo che sono in relazione con un edificio o un impianto; d) di una trasformazione : un elemento costruttivo è «toccato da una trasformazione» subisce dei lavori più importanti di un semplice rinfresco delle superfici o di una e) di un cambiamento di destinazione : un elemento costruttivo è «toccato da un di destinazione» quando a causa di detto cambiamento ne consegue una della temperatura rispetto alle condizioni d’uso standard; f) di teleriscaldamento : viene considerata rete di teleriscaldamento una rete gestita da un pubblico o da un’azienda distributrice di energia. 5
Stato della tecnica Art. 4
1 I provvedimenti necessari in virtù di questo regolamento, dal punto di vista energetico e dell’igiene dell’aria, devono essere concepiti ed eseguiti conformemente allo stato della tecnica.
4 Nel calcolo e nella valutazione delle esigenze puntuali non sono applicabili le correzioni climatiche.
5 Per la verifica delle esigenze globali i valori limite si calcolano con i valori medi dell’allegato 1c), validi per una temperatura media annua di 8,5°C. Quando la temperatura media annuale è inferiore rispettivamente superiore, i valori limite devono essere maggiorati o ridotti dell’8% per ogni grado K di differenza.
6 Nel caso delle trasformazioni e dei cambiamenti di destinazione, la verifica del fabbisogno termico, concerne tutti i locali e i rispettivi elementi costruttivi che sono oggetto di questi interventi. Nel sistema di verifica possono essere inclusi anche i locali che non sono toccati dalla trasformazione o dal cambiamento di destinazione.
7 Il fabbisogno termico per il riscaldamento (Q h ) non può superare i valori limite imposti, direttamente o indirettamente nel caso delle esigenze puntuali, da licenze di costruzione ottenute in precedenza.
8 Nelle trasformazioni e nei cambiamenti di destinazione le esigenze puntuali valgono per tutti gli elementi costruttivi che sono stati toccati da trasformazione, da cambiamento di destinazione o che sono sostituiti.

Esigenze e verifiche concernenti

la protezione termica estiva

Art. 7

10 1 Le esigenze per la protezione termica estiva devono essere verificate, in base allo stato della tecnica, considerando anche lo sfruttamento ottimale della luce naturale.
2 Per i locali raffreddati e per quelli dove è necessario o auspicato un raffreddamento, le esigenze da rispettare in relazione al valore g, al comando automatico in funzione dell’irraggiamento solare e alla resistenza al vento delle protezioni solari, sono quelle dettate dallo stato della tecnica.
3 Per gli altri locali sono da rispettare le esigenze relative al valore g della protezione solare secondo lo stato della tecnica.
7 Frase introduttiva modificata dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 75.
2 Qualora la legge cantonale sull’energia o il presente regolamento non dispongano altrimenti, valgono quale «stato della tecnica» le esigenze e i metodi di calcolo delle vigenti norme e raccomandazioni edite dalle associazioni professionali o dalla Conferenza dei direttori cantonali dell’energia (in seguito EnDK) o dalla Conferenza dei servizi cantonali dell’energia (in seguito EnFK). La pubblicazione di tali norme è curata dall’UACER. 6
Deroghe generali Art. 5
1 Se delle condizioni straordinarie rendono eccessivamente difficoltoso e sproporzionato il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, possono essere accordate delle deroghe alle esigenze, ma solo nella misura in cui viene meglio salvaguardato l’interesse pubblico, in particolare nel restauro dei beni culturali.
2 Le deroghe possono essere condizionate al rispetto di condizioni particolari, degli obblighi e/o delle compensazioni definite a seconda delle specificità del caso.
3 Il richiedente può essere chiamato a fornire delle verifiche e dei giustificativi in relazione all’economicità, alla fisica delle costruzioni, ai bilanci energetici ed ecologici, o al rilievo dei fabbisogni di energia. Capitolo secondo Esigenze in materia di protezione termica degli edifici
2 Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
3 Cpv. abrogato dal R 1.7.2015; in vigore dal 3.7.2015 - BU 2015, 382.
4 Cpv. modificato dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 75; precedente modifica: BU 2014,

553.

5 Lett. introdotta dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461.
6 Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
Esigenze e verifiche concernenti la protezione termica invernale Art. 6
2 Qualora la legge cantonale sull’energia o il presente regolamento non dispongano altrimenti, valgono quale «stato della tecnica» le esigenze e i metodi di calcolo delle vigenti norme e raccomandazioni edite dalle associazioni professionali o dalla Conferenza dei direttori cantonali dell’energia (in seguito EnDK) o dalla Conferenza dei servizi cantonali dell’energia (in seguito EnFK). La pubblicazione di tali norme è curata dall’UACER. 6
Deroghe generali Art. 5
1 Se delle condizioni straordinarie rendono eccessivamente difficoltoso e sproporzionato il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, possono essere accordate delle deroghe alle esigenze, ma solo nella misura in cui viene meglio salvaguardato l’interesse pubblico, in particolare nel restauro dei beni culturali.
2 Le deroghe possono essere condizionate al rispetto di condizioni particolari, degli obblighi e/o delle compensazioni definite a seconda delle specificità del caso.
3 Il richiedente può essere chiamato a fornire delle verifiche e dei giustificativi in relazione all’economicità, alla fisica delle costruzioni, ai bilanci energetici ed ecologici, o al rilievo dei fabbisogni di energia. Capitolo secondo Esigenze in materia di protezione termica degli edifici
2 Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
3 Cpv. abrogato dal R 1.7.2015; in vigore dal 3.7.2015 - BU 2015, 382.
4 Cpv. modificato dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 75; precedente modifica: BU 2014,

553.

5 Lett. introdotta dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461.
6 Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
Esigenze e verifiche concernenti la protezione termica invernale Art. 6
8 Cpv. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 461; precedente modifica: BU

2014, 553.

9 Cpv. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 461.
10 Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 461.
4 Nel caso dell’installazione di singole unità di raffreddamento fisse per appartamento o per locale, estiva in base allo stato della tecnica. 11

Deroghe

Art. 8

12 1 Delle deroghe al rispetto delle esigenze in materia d’isolamento termico invernale secondo l’art. 6 sono possibili per: a) b) c)
2 Sono dispensati dal rispetto delle esigenze in materia d’isolamento termico invernale sull’involucro secondo l’art. 6 i cambiamenti di destinazione che non comportano un aumento o un abbassamento della temperatura ambiente e che di conseguenza non aumentano la differenza di temperatura misurata al livello dell’involucro termico dell’edificio.
3 Sono dispensati dal rispetto delle esigenze in materia di protezione termica estiva secondo l’art.
7: a) b) c)

Locali frigoriferi o di congelazione

Art. 9

1 Nei locali frigoriferi o di congelazione mantenuti ad una temperatura inferiore a 8°C, il flusso di calore attraverso gli elementi costruttivi che costituiscono l’involucro del locale, non deve superare i 5 W/m 2 per zona di temperatura. Per il calcolo ci si fonderà da un lato sulla temperatura prefissata per il locale frigorifero e, dall’altro, sulle temperature ambiente qui elencate: a) la temperatura di riscaldamento designata b) 20°C c) 10°C
2 Per i locali frigoriferi o di congelazione con meno di 30 m
3 di volume utile, le esigenze sono considerate soddisfatte se gli elementi costruttivi presentano un valore U medio inferiore o uguale a 0,15 W/m 2 K.

Serre e spazi riscaldati realizzati

con strutture pressostatiche

Art. 10

1 Le serre artigianali e agricole nelle quali la riproduzione, la produzione e la commercializzazione di piante impongono delle condizioni per la crescita ben definite, devono soddisfare le esigenze richieste nella raccomandazione «Serre riscaldate» dell’EnFK.
1 Le esigenze e i metodi di verifica in materia di protezione termica invernale degli edifici sono quelli stabiliti dai cpv. da 2 a 8, eccetto per i locali frigoriferi e di congelazione, le serre e gli spazi coperti con strutture pressostatiche che sono regolati separatamente.
2 Per la verifica dell’isolamento termico si applicano le due procedure definite nella norma SIA
380/1:2009 «L’energia termica nell’edilizia» con le seguenti delimitazioni: 7 a) delle esigenze puntuali per l’isolamento termico delle singole parti dell’involucro – i nuovi edifici e per i nuovi elementi costruttivi devono essere soddisfatte le esigenze l’allegato 1a; – tutti gli edifici e i singoli elementi costruttivi che ne fanno parte, toccati da una o da un cambiamento di destinazione, si applicano le esigenze secondo
1b; b) delle esigenze globali sottoforma del calcolo del fabbisogno specifico di calore per il e la produzione di acqua calda sanitaria. L’esigenza specifica da soddisfare deve calcolata utilizzando i valori indicati nell’allegato 1c. Nel caso in cui la temperatura ambiente d’esercizio, definita nelle condizioni normali di utilizzo, relativa all’edificio oppure a una parte di esso sia inferiore risp. superiore a 20°C, i valori limite degli allegati 1a e 1b devono essere aumentati risp. diminuiti del 5% per ogni grado Kelvin di differenza (valori limite più bassi per temperature interne più elevate). 8
1 Le esigenze e i metodi di verifica in materia di protezione termica invernale degli edifici sono quelli stabiliti dai cpv. da 2 a 8, eccetto per i locali frigoriferi e di congelazione, le serre e gli spazi coperti con strutture pressostatiche che sono regolati separatamente.
2 Per la verifica dell’isolamento termico si applicano le due procedure definite nella norma SIA
380/1:2009 «L’energia termica nell’edilizia» con le seguenti delimitazioni: 7 a) delle esigenze puntuali per l’isolamento termico delle singole parti dell’involucro – i nuovi edifici e per i nuovi elementi costruttivi devono essere soddisfatte le esigenze l’allegato 1a; – tutti gli edifici e i singoli elementi costruttivi che ne fanno parte, toccati da una o da un cambiamento di destinazione, si applicano le esigenze secondo
1b; b) delle esigenze globali sottoforma del calcolo del fabbisogno specifico di calore per il e la produzione di acqua calda sanitaria. L’esigenza specifica da soddisfare deve calcolata utilizzando i valori indicati nell’allegato 1c. Nel caso in cui la temperatura ambiente d’esercizio, definita nelle condizioni normali di utilizzo, relativa all’edificio oppure a una parte di esso sia inferiore risp. superiore a 20°C, i valori limite degli allegati 1a e 1b devono essere aumentati risp. diminuiti del 5% per ogni grado Kelvin di differenza (valori limite più bassi per temperature interne più elevate). 8
2 Gli spazi realizzati con strutture pressostatiche devono soddisfare le esigenze richieste nella raccomandazione «spazi riscaldati realizzati con strutture pressostatiche» dell’EnFK.

Esigenze energetiche accresciute per gli

edifici pubblici, parastatali o sussidiati

Art. 11

13
1 Gli edifici nuovi e le trasformazioni di proprietà pubblica, parastatale o sussidiati dall’ente pubblico devono essere certificati secondo gli standard MINERGIE®.
2 ...
3 Nel caso di interventi parziali, limitati a singoli elementi dell’involucro, questi devono rispettare i valori previsti per gli edifici nuovi (Allegato 1a).
4 ...
5 ... Capitolo terzo Esigenze accresciute a favore dell’uso di energia rinnovabile

Parte massima di energia non rinnovabile

11

Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
12 Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 461.
13 Art. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.

Art. 12

14
1 La costruzione di nuovi edifici, la ricostruzione o la costruzione sostitutiva di edifici massimo l’80% del fabbisogno ammissibile di calore per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria.
2 ...
3 Sono esentati dalle esigenze di cui al cpv. 1 gli ampliamenti di edifici esistenti quando la parte nuova ha una superficie di riferimento energetico inferiore a 50 m 2 , oppure essa rappresenta meno del 20% della superficie di riferimento energetico della parte esistente, ma senza superare i
1000 m 2 .

Principi di calcolo

Art. 13

1 Il fabbisogno termico ammesso per gli edifici nuovi è determinato sommando il valore limite per il fabbisogno termico per il riscaldamento con quello per la produzione di acqua calda sanitaria calcolati secondo le condizioni d’utilizzazione standard stabilite nella norma SIA
380/1:2009. 15
2 L’elettricità destinata al riscaldamento e all’acqua calda sanitaria è ponderata con un fattore 2.
3 La stesura del giustificativo tramite le esigenze globali si effettua con i dati climatici di una delle seguenti stazioni climatiche: Locarno-Monti, Lugano, Magadino, Robbia, San Bernardino. In base alla località in cui sorge l’edificio e alla similitudine del clima viene determinata la stazione di riferimento, secondo la lista di collegamento pubblicata dall’UACER. 9
4 Nel calcolo e nella valutazione delle esigenze puntuali non sono applicabili le correzioni climatiche.
5 Per la verifica delle esigenze globali i valori limite si calcolano con i valori medi dell’allegato 1c, validi per una temperatura media annua di 8,5°C. Quando la temperatura media annuale è inferiore rispettivamente superiore, i valori limite devono essere maggiorati o ridotti dell’8% per ogni grado K di differenza.
6 Nel caso delle trasformazioni e dei cambiamenti di destinazione, la verifica del fabbisogno termico, concerne tutti i locali e i rispettivi elementi costruttivi che sono oggetto di questi interventi. Nel sistema di verifica possono essere inclusi anche i locali che non sono toccati dalla trasformazione o dal cambiamento di destinazione.
7 Il fabbisogno termico per il riscaldamento (Q h ) non può superare i valori limite imposti, direttamente o indirettamente nel caso delle esigenze puntuali, da licenze di costruzione ottenute in precedenza.
8 Nelle trasformazioni e nei cambiamenti di destinazione le esigenze puntuali valgono per tutti gli elementi costruttivi che sono stati toccati da trasformazione, da cambiamento di destinazione o che sono sostituiti.
3 La stesura del giustificativo tramite le esigenze globali si effettua con i dati climatici di una delle seguenti stazioni climatiche: Locarno-Monti, Lugano, Magadino, Robbia, San Bernardino. In base alla località in cui sorge l’edificio e alla similitudine del clima viene determinata la stazione di riferimento, secondo la lista di collegamento pubblicata dall’UACER. 9
4 Nel calcolo e nella valutazione delle esigenze puntuali non sono applicabili le correzioni climatiche.
5 Per la verifica delle esigenze globali i valori limite si calcolano con i valori medi dell’allegato 1c, validi per una temperatura media annua di 8,5°C. Quando la temperatura media annuale è inferiore rispettivamente superiore, i valori limite devono essere maggiorati o ridotti dell’8% per ogni grado K di differenza.
6 Nel caso delle trasformazioni e dei cambiamenti di destinazione, la verifica del fabbisogno termico, concerne tutti i locali e i rispettivi elementi costruttivi che sono oggetto di questi interventi. Nel sistema di verifica possono essere inclusi anche i locali che non sono toccati dalla trasformazione o dal cambiamento di destinazione.
7 Il fabbisogno termico per il riscaldamento (Q h ) non può superare i valori limite imposti, direttamente o indirettamente nel caso delle esigenze puntuali, da licenze di costruzione ottenute in precedenza.
8 Nelle trasformazioni e nei cambiamenti di destinazione le esigenze puntuali valgono per tutti gli elementi costruttivi che sono stati toccati da trasformazione, da cambiamento di destinazione o che sono sostituiti.
3 Negli edifici dotati di una installazione meccanica di ventilazione, il calcolo dei bisogni termici per il riscaldamento può essere effettuato in funzione del fabbisogno energetico reale per la ventilazione includendo la domanda d’energia per il trasporto dell’aria. Il tasso di ricambio d’aria medio deve corrispondere a quello fissato dalle condizioni d’utilizzazione standard. L’apporto di aria fresca deve comunque soddisfare le esigenze minime per l’igiene dell’aria interna.

Giustificativo tramite le soluzioni standard

Art. 14

16 L’esigenza richiesta nell’art. 12 cpv. 1 è considerata soddisfatta quando il progetto risponde ad una delle seguenti soluzioni standard realizzate secondo le regole dell’arte: a) ≤ 0,12 W/m
2 K, valore U delle finestre ≤ 1,0 W/m 2 K. b) ≤ 0,15 W/m
2 K, valore U delle finestre ≤ 1,0 W/m 2 K. c) ≥ 2% A E : ≤ 0,15 W/m
2 K, valore U delle finestre ≤ 1,0 W/m 2 K. al 2% della superficie di riferimento energetica (A E ). La superficie dei collettori solari vetrati corrisponde alla superficie netta dell’assorbitore con rivestimento selettivo. d) ≥ 2% A E : al 2% della superficie di riferimento energetica (A E ). La superficie dei collettori solari vetrati corrisponde alla superficie netta dell’assorbitore con rivestimento selettivo. e) sanitaria durante tutto l’arco dell’anno. f) calore elettrica acqua-acqua abbinata ad un prelievo di acqua sotterranea o di acqua superficiale, destinate al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria durante tutto l’arco dell’anno. g) sanitaria durante tutto l’arco dell’anno. La pompa di calore deve essere dimensionata in modo che la sua potenza termica possa assicurare il fabbisogno di calore (riscaldamento
14 Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 461; precedenti modifiche: BU

2014, 553; BU 2015, 382, 427.

15 Cpv. modificato dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 75; precedente modifica: BU 2014,

553.

Esigenze e verifiche concernenti la protezione termica estiva Art. 7 10 1 Le esigenze per la protezione termica estiva devono essere verificate, in base allo stato della tecnica, considerando anche lo sfruttamento ottimale della luce naturale.
2 Per i locali raffreddati e per quelli dove è necessario o auspicato un raffreddamento, le esigenze da rispettare in relazione al valore g, al comando automatico in funzione dell’irraggiamento solare e alla resistenza al vento delle protezioni solari, sono quelle dettate dallo stato della tecnica.
3 Per gli altri locali sono da rispettare le esigenze relative al valore g della protezione solare secondo lo stato della tecnica.
4 Nel caso dell’installazione di singole unità di raffreddamento fisse per appartamento o per locale, l’UACER può esigere delle verifiche supplementari per le esigenze e i provvedimenti di protezione estiva in base allo stato della tecnica. 11

Deroghe

7 Frase introduttiva modificata dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 75.
8 Cpv. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461; precedente modifica: BU
2014, 553.

9

Cpv. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461.
10 Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461.
11 Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
Art. 8
12
1 Delle deroghe al rispetto delle esigenze in materia d’isolamento termico invernale secondo l’art. 6 sono possibili per: a) riscaldati in modo attivo al di sotto di 10°C, escluse le celle frigorifere o di b) frigorifere raffreddate al di sopra di 8°C; c) la cui licenza di costruzione è limitata a non più di tre anni (costruzioni provvisorie).
Esigenze e verifiche concernenti la protezione termica estiva Art. 7 10 1 Le esigenze per la protezione termica estiva devono essere verificate, in base allo stato della tecnica, considerando anche lo sfruttamento ottimale della luce naturale.
2 Per i locali raffreddati e per quelli dove è necessario o auspicato un raffreddamento, le esigenze da rispettare in relazione al valore g, al comando automatico in funzione dell’irraggiamento solare e alla resistenza al vento delle protezioni solari, sono quelle dettate dallo stato della tecnica.
3 Per gli altri locali sono da rispettare le esigenze relative al valore g della protezione solare secondo lo stato della tecnica.
4 Nel caso dell’installazione di singole unità di raffreddamento fisse per appartamento o per locale, l’UACER può esigere delle verifiche supplementari per le esigenze e i provvedimenti di protezione estiva in base allo stato della tecnica. 11

Deroghe

7 Frase introduttiva modificata dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 75.
8 Cpv. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461; precedente modifica: BU
2014, 553.

9

Cpv. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461.
10 Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461.
11 Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
Art. 8
12
1 Delle deroghe al rispetto delle esigenze in materia d’isolamento termico invernale secondo l’art. 6 sono possibili per: a) riscaldati in modo attivo al di sotto di 10°C, escluse le celle frigorifere o di b) frigorifere raffreddate al di sopra di 8°C; c) la cui licenza di costruzione è limitata a non più di tre anni (costruzioni provvisorie).
16 Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 461; precedente modifica: BU

2014, 553.

e acqua calda) per tutto l’edificio senza ulteriori appoggi elettrici. La temperatura massima di andata per il riscaldamento è di 35° C. h) ≥ 5% A E : al 5% della superficie di riferimento energetica (A E ). La superficie dei collettori solari vetrati corrisponde alla superficie netta dell’assorbitore con rivestimento selettivo. i) ≥ E : superficie pari almeno al 7% della superficie di riferimento energetica (A E ). La superficie dei collettori solari vetrati corrisponde alla superficie netta dell’assorbitore con rivestimento selettivo. j) sanitaria durante tutto l’arco dell’anno (per es. riscaldamento a distanza alimentato da un termovalorizzatore, da un impianto di depurazione delle acque o dal calore residuo di un’industria). k) copra almeno il 70% del fabbisogno di calore per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria.

Esigenze accresciute a favore dell’energia solare

Art. 14a 17 1 Le abitazioni plurifamiliari rientranti nella categoria di edificio «I - Abitazioni plurifamiliari» secondo la SIA 380/1:2009 «L’energia termica nell’edilizia» edifici di nuova costruzione, i loro ampliamenti, così come quelli esistenti soggetti a risanamento del sistema di produzione e di distribuzione del riscaldamento e/o dell’acqua calda sanitaria devono essere muniti di collettori solari termici così da coprire almeno il 30% del fabbisogno energetico per la produzione di acqua calda sanitaria.
2 Sono esentati dalle esigenze di cui al cpv. 1 gli edifici: a)
2 oppure rappresenta meno del 20% della superficie di riferimento energetico della parte esistente, ma senza superare i 1000 m
2 ; b)
2 a; c) d) e) f)
2 E ), concepito in modo da prevedere

Esigenze accresciute per le energie rinnovabili

negli edifici pubblici, parastatali o sussidiati

18
1 per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria in edifici pubblici, parastatali o sussidiati di nuova costruzione.
2 Sono dispensati dal rispetto delle esigenze in materia d’isolamento termico invernale sull’involucro secondo l’art. 6 i cambiamenti di destinazione che non comportano un aumento o un abbassamento della temperatura ambiente e che di conseguenza non aumentano la differenza di temperatura misurata al livello dell’involucro termico dell’edificio.
3 Sono dispensati dal rispetto delle esigenze in materia di protezione termica estiva secondo l’art. 7: a) la cui licenza di costruzione è limitata a non più di tre anni (costruzioni provvisorie); b) dove nessun locale rientra in quelli descritti all’art. 7; c) per i quali, in base a un sistema di calcolo riconosciuto, si dimostra che non vi sarà maggior fabbisogno energetico.
Locali frigoriferi o di congelazione Art. 9 1 Nei locali frigoriferi o di congelazione mantenuti ad una temperatura inferiore a 8°C, il flusso di calore attraverso gli elementi costruttivi che costituiscono l’involucro del locale, non deve superare i 5 W/m 2 per zona di temperatura. Per il calcolo ci si fonderà da un lato sulla temperatura prefissata per il locale frigorifero e, dall’altro, sulle temperature ambiente qui elencate: a) locali riscaldati la temperatura di riscaldamento designata b) il clima esterno 20°C c) il suolo o locali non riscaldati 10°C
2 Per i locali frigoriferi o di congelazione con meno di 30 m 3 di volume utile, le esigenze sono considerate soddisfatte se gli elementi costruttivi presentano un valore U medio inferiore o uguale a 0,15 W/m 2 K.
Serre e spazi riscaldati realizzati con strutture pressostatiche Art. 10
2 Sono dispensati dal rispetto delle esigenze in materia d’isolamento termico invernale sull’involucro secondo l’art. 6 i cambiamenti di destinazione che non comportano un aumento o un abbassamento della temperatura ambiente e che di conseguenza non aumentano la differenza di temperatura misurata al livello dell’involucro termico dell’edificio.
3 Sono dispensati dal rispetto delle esigenze in materia di protezione termica estiva secondo l’art. 7: a) la cui licenza di costruzione è limitata a non più di tre anni (costruzioni provvisorie); b) dove nessun locale rientra in quelli descritti all’art. 7; c) per i quali, in base a un sistema di calcolo riconosciuto, si dimostra che non vi sarà maggior fabbisogno energetico.
Locali frigoriferi o di congelazione Art. 9 1 Nei locali frigoriferi o di congelazione mantenuti ad una temperatura inferiore a 8°C, il flusso di calore attraverso gli elementi costruttivi che costituiscono l’involucro del locale, non deve superare i 5 W/m 2 per zona di temperatura. Per il calcolo ci si fonderà da un lato sulla temperatura prefissata per il locale frigorifero e, dall’altro, sulle temperature ambiente qui elencate: a) locali riscaldati la temperatura di riscaldamento designata b) il clima esterno 20°C c) il suolo o locali non riscaldati 10°C
2 Per i locali frigoriferi o di congelazione con meno di 30 m 3 di volume utile, le esigenze sono considerate soddisfatte se gli elementi costruttivi presentano un valore U medio inferiore o uguale a 0,15 W/m 2 K.
Serre e spazi riscaldati realizzati con strutture pressostatiche Art. 10
2 Nella sostituzione di sistemi alimentati con combustibili fossili per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria di edifici pubblici, parastatali o sussidiati esistenti, deve essere coperta una quota minima di sfruttamento di energia rinnovabile pari ad almeno il 40% del fabbisogno complessivo di energia per il riscaldamento presente prima della sostituzione dell’impianto, e il
50% del fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria. Nel computo della quota di energia rinnovabile necessaria per coprire il fabbisogno energetico per il riscaldamento è
17 Art. modificato dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 75; precedente modifica: BU 2016,

461.

18 Art. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553; precedente modifica: BU

2013, 91.

possibile tenere conto di riduzioni del fabbisogno energetico dell’edificio ottenute tramite interventi di coibentazione termica.
3 Le esigenze di cui ai cpv. 1 e 2 sono ritenute soddisfatte nel caso di allacciamenti a reti di teleriscaldamento alimentate da impianti di cogenerazione a gas naturale. Capitolo quarto Esigenze per le installazioni

Generatori di calore di grande potenza alimentati

con energia fossile

Art. 16

1 Gli impianti di potenza termica superiore a 1 MW che utilizzano energia fossile per la produzione di calore devono di regola essere concepiti come impianti di cogenerazione per la produzione di elettricità, calore e/o freddo.
2 L’UACER può esigere in questi casi la presentazione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica. 19

Generatori di calore con sfruttamento

della condensazione

Art. 17

20 1 I nuovi impianti a combustione alimentati a olio EL o a gas così come la sostituzione di impianti esistenti, devono sfruttare la tecnologia della condensazione. Gli impianti a combustione possono essere definiti «a condensazione» quando viene dimostrato che sfruttano il principio del calore latente di condensazione. Vale la regola che la temperatura dei gas combusti non può essere più alta di quella di mandata del termovettore. 21
2 ...
3 ...
1 Le serre artigianali e agricole nelle quali la riproduzione, la produzione e la commercializzazione di piante impongono delle condizioni per la crescita ben definite, devono soddisfare le esigenze richieste nella raccomandazione «Serre riscaldate» dell’EnFK.
2 Gli spazi realizzati con strutture pressostatiche devono soddisfare le esigenze richieste nella raccomandazione «spazi riscaldati realizzati con strutture pressostatiche» dell’EnFK.
Esigenze energetiche accresciute per gli edifici pubblici, parastatali o sussidiati Art. 11 13 1 Gli edifici nuovi e le trasformazioni di proprietà pubblica, parastatale o sussidiati dall’ente pubblico devono essere certificati secondo gli standard MINERGIE®.
2
...
3 Nel caso di interventi parziali, limitati a singoli elementi dell’involucro, questi devono rispettare i valori previsti per gli edifici nuovi (Allegato 1a). Capitolo terzo Esigenze accresciute a favore dell’uso di energia rinnovabile
Parte massima di energia non rinnovabile Art. 12
14
1 La costruzione di nuovi edifici, la ricostruzione o la costruzione sostitutiva di edifici demoliti o distrutti e gli ampliamenti sono realizzati in modo che l’energia non rinnovabile copra al massimo l’80% del fabbisogno ammissibile di calore per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria.
2 ...
3 Sono esentati dalle esigenze di cui al cpv. 1 gli ampliamenti di edifici esistenti quando la parte nuova ha una superficie di riferimento energetico inferiore a 50 m 2 , oppure essa rappresenta meno del 20% della superficie di riferimento energetico della parte esistente, ma senza superare i 1000 m 2 .
Principi di calcolo
12 Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461.

13

Art. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
1 Le serre artigianali e agricole nelle quali la riproduzione, la produzione e la commercializzazione di piante impongono delle condizioni per la crescita ben definite, devono soddisfare le esigenze richieste nella raccomandazione «Serre riscaldate» dell’EnFK.
2 Gli spazi realizzati con strutture pressostatiche devono soddisfare le esigenze richieste nella raccomandazione «spazi riscaldati realizzati con strutture pressostatiche» dell’EnFK.
Esigenze energetiche accresciute per gli edifici pubblici, parastatali o sussidiati Art. 11 13 1 Gli edifici nuovi e le trasformazioni di proprietà pubblica, parastatale o sussidiati dall’ente pubblico devono essere certificati secondo gli standard MINERGIE®.
2
...
3 Nel caso di interventi parziali, limitati a singoli elementi dell’involucro, questi devono rispettare i valori previsti per gli edifici nuovi (Allegato 1a). Capitolo terzo Esigenze accresciute a favore dell’uso di energia rinnovabile
Parte massima di energia non rinnovabile Art. 12
14
1 La costruzione di nuovi edifici, la ricostruzione o la costruzione sostitutiva di edifici demoliti o distrutti e gli ampliamenti sono realizzati in modo che l’energia non rinnovabile copra al massimo l’80% del fabbisogno ammissibile di calore per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria.
2 ...
3 Sono esentati dalle esigenze di cui al cpv. 1 gli ampliamenti di edifici esistenti quando la parte nuova ha una superficie di riferimento energetico inferiore a 50 m 2 , oppure essa rappresenta meno del 20% della superficie di riferimento energetico della parte esistente, ma senza superare i 1000 m 2 .
Principi di calcolo
12 Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461.

13

Art. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
4 Deroghe possono essere ammesse per gli impianti ad aria calda, per gli impianti in cui la temperatura di mandata deve superare i 110° C, e per gli impianti speciali ai sensi dell’art. 5 delle Direttive per i controlli della combustione.

Scaldacqua e accumulatori di calore

Art. 18

1 L’isolante termico degli scaldacqua come pure quella degli accumulatori per l’acqua calda sanitaria e di riscaldamento, per i quali non esiste alcuna esigenza legale a livello federale, deve rispettare gli spessori prescritti nell’allegato 2.
2 Gli scaldacqua devono essere regolati su una temperatura non superiore ai 60°C. Fanno eccezione gli scaldacqua che, per dimostrate ragioni d’esercizio o igieniche, devono essere regolati su una temperatura superiore.
3 La posa di nuovi sistemi elettrici diretti per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria per le abitazioni può essere autorizzata soltanto se: a) b)
22

Distribuzione e resa del calore

Art. 19

1 Quando la temperatura esterna raggiunge il valore di dimensionamento (temperatura esterna determinante), nei sistemi di distribuzione del calore nuovi o sostituiti, la temperatura di mandata non deve superare i 50°C, nelle serpentine a pavimento i 35°C. Fanno eccezione il riscaldamento di capannoni tramite pannelli radianti e i sistemi di riscaldamento per le serre o costruzioni simili, nella misura in cui vi sia l’effettiva necessità di una temperatura di mandata più elevata.
2 Le seguenti installazioni nuove o quelle sostituite nell’ambito di trasformazioni, comprese le armature e le pompe, devono essere completamente isolate contro le perdite termiche conformemente alle esigenze fissate nell’allegato 3: a)
19 Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
20 Art. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.

21

Cpv. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 461; precedente modifica: BU

2015, 382.

22 Cpv. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 461.
b) c) d)
14 Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461; precedenti modifiche: BU
2014, 553; BU 2015, 382 e 427.
Art. 13 1 Il fabbisogno termico ammesso per gli edifici nuovi è determinato sommando il valore limite per il fabbisogno termico per il riscaldamento con quello per la produzione di acqua calda sanitaria calcolati secondo le condizioni d’utilizzazione standard stabilite nella norma SIA
380/1:2009. 15
2 L’elettricità destinata al riscaldamento e all’acqua calda sanitaria è ponderata con un fattore 2.
3 Negli edifici dotati di una installazione meccanica di ventilazione, il calcolo dei bisogni termici per il riscaldamento può essere effettuato in funzione del fabbisogno energetico reale per la ventilazione includendo la domanda d’energia per il trasporto dell’aria. Il tasso di ricambio d’aria medio deve corrispondere a quello fissato dalle condizioni d’utilizzazione standard. L’apporto di aria fresca deve comunque soddisfare le esigenze minime per l’igiene dell’aria interna.
Giustificativo tramite le soluzioni standard Art. 14 16 L’esigenza richiesta nell’art. 12 cpv. 1 è considerata soddisfatta quando il progetto risponde ad una delle seguenti soluzioni standard realizzate secondo le regole dell’arte: a) termico maggiorato: – Valori U degli elementi costruttivi opachi verso l’esterno ≤ 0,12 W/m
2 K, valore U delle finestre ≤ 1,0 W/m 2 K. b) termico maggiorato, aerazione controllata: – Valori U degli elementi costruttivi opachi verso l’esterno ≤ 0,15 W/m 2 K, valore U delle finestre ≤ 1,0 W/m
14 Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461; precedenti modifiche: BU
2014, 553; BU 2015, 382 e 427.
Art. 13 1 Il fabbisogno termico ammesso per gli edifici nuovi è determinato sommando il valore limite per il fabbisogno termico per il riscaldamento con quello per la produzione di acqua calda sanitaria calcolati secondo le condizioni d’utilizzazione standard stabilite nella norma SIA
380/1:2009. 15
2 L’elettricità destinata al riscaldamento e all’acqua calda sanitaria è ponderata con un fattore 2.
3 Negli edifici dotati di una installazione meccanica di ventilazione, il calcolo dei bisogni termici per il riscaldamento può essere effettuato in funzione del fabbisogno energetico reale per la ventilazione includendo la domanda d’energia per il trasporto dell’aria. Il tasso di ricambio d’aria medio deve corrispondere a quello fissato dalle condizioni d’utilizzazione standard. L’apporto di aria fresca deve comunque soddisfare le esigenze minime per l’igiene dell’aria interna.
Giustificativo tramite le soluzioni standard Art. 14 16 L’esigenza richiesta nell’art. 12 cpv. 1 è considerata soddisfatta quando il progetto risponde ad una delle seguenti soluzioni standard realizzate secondo le regole dell’arte: a) termico maggiorato: – Valori U degli elementi costruttivi opachi verso l’esterno ≤ 0,12 W/m
2 K, valore U delle finestre ≤ 1,0 W/m 2 K. b) termico maggiorato, aerazione controllata: – Valori U degli elementi costruttivi opachi verso l’esterno ≤ 0,15 W/m 2 K, valore U delle finestre ≤ 1,0 W/m
3 Si può ammettere uno spessore inferiore dell’isolante termico nei casi giustificati, come per esempio all’incrocio di tubazioni, nell’attraversamento di muri, ma anche con temperature di mandata che non superano i 30°C.
4 Gli spessori isolanti indicati nell’allegato sono validi per delle temperature d’esercizio fino a 90°C. Nel caso di temperature d’esercizio più elevate, si aumenterà proporzionalmente l’isolamento termico.
5 Per le condotte interrate, non si devono superare i valori Uc indicati nell’allegato 4.
6 Nel caso di sostituzione di una caldaia o di uno scaldacqua, le condotte accessibili devono essere adattate alle esigenze indicate nell’allegato 3, nella misura concessa dallo spazio disponibile.
7 Tutti i locali riscaldati devono essere dotati di dispositivi che consentano di fissare la temperatura ambiente in modo indipendente e di regolarla automaticamente. Fanno eccezione i locali che beneficiano di un riscaldamento a superficie radiante con una temperatura di mandata inferiore a
30°C.

Installazioni di ventilazione

Art. 20

1 Le installazioni di ventilazione a doppio flusso, con espulsione e immissione d’aria, devono essere dotate di un sistema di recupero del calore con un grado di rendimento conforme allo stato della tecnica.
2 Le installazioni meccaniche semplici d’estrazione dell’aria di locali riscaldati devono in ogni caso essere equipaggiate di un dispositivo di controllo dell’immissione dell’aria fresca e di un sistema di recupero del calore, o di un sistema per l’utilizzo del calore espulso qualora il volume d’aria estratta supera i 1000 m 3 /h e il tempo di esercizio supera le 500 h/anno. In questo senso più impianti semplici di estrazione dell’aria nello stesso edificio sono da considerare come un unico impianto.
3 Deroghe o alleggerimenti possono essere concessi quando il volume d’aria estratta non supera i
2 K. – Impianto di aerazione controllata con immissione e aspirazione d’aria e recupero di calore. c) termico maggiorato, collettori solari ≥ 2% A E : – Valori U degli elementi costruttivi opachi verso l’esterno ≤ 0,15 W/m 2 K, valore U delle finestre ≤ 1,0 W/m 2 K. – Collettori solari, per la produzione di acqua calda sanitaria, con una superficie pari almeno al 2% della superficie di riferimento energetica (A E ). La superficie dei collettori solari vetrati corrisponde alla superficie netta dell’assorbitore con rivestimento selettivo. d) a legna, collettori solari ≥ 2% A E : – Impianto a legna per il riscaldamento. – Collettori solari, per la produzione di acqua calda sanitaria, con una superficie pari almeno al 2% della superficie di riferimento energetica (A E ). La superficie dei collettori solari vetrati corrisponde alla superficie netta dell’assorbitore con rivestimento selettivo. e) automatico a legna: – Riscaldamento automatico a legna per il riscaldamento e la produzione dell’acqua calda sanitaria durante tutto l’arco dell’anno. f) di calore salamoia-acqua (geotermiche) o acqua-acqua: – Pompa di calore elettrica salamoia-acqua abbinata a delle sonde geotermiche o pompa di calore elettrica acqua-acqua abbinata ad un prelievo di acqua sotterranea o di acqua superficiale, destinate al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria durante tutto l’arco dell’anno. g) di calore aria-acqua: – Pompa di calore elettrica aria-acqua, per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria durante tutto l’arco dell’anno. La pompa di calore deve essere dimensionata in modo che la sua potenza termica possa assicurare il fabbisogno di calore (riscaldamento e acqua calda) per tutto l’edificio senza ulteriori appoggi elettrici. La temperatura massima di andata per il riscaldamento è di 35° C. h) controllata, collettori solari ≥ 5% A E : – Impianto di aerazione controllata con immissione e aspirazione d’aria e recupero di calore; – Collettori solari, per la produzione di acqua calda sanitaria, con una superficie pari almeno al 5% della superficie di riferimento energetica (A E ). La superficie dei collettori solari vetrati corrisponde alla superficie netta dell’assorbitore con rivestimento selettivo. i) solari ≥ 7% A E : – Collettori solari, per la produzione di acqua calda sanitaria e il riscaldamento, con una superficie pari almeno al 7% della superficie di riferimento energetica (A E ). La superficie dei collettori solari vetrati corrisponde alla superficie netta dell’assorbitore con rivestimento selettivo.
2 K. – Impianto di aerazione controllata con immissione e aspirazione d’aria e recupero di calore. c) termico maggiorato, collettori solari ≥ 2% A E : – Valori U degli elementi costruttivi opachi verso l’esterno ≤ 0,15 W/m 2 K, valore U delle finestre ≤ 1,0 W/m 2 K. – Collettori solari, per la produzione di acqua calda sanitaria, con una superficie pari almeno al 2% della superficie di riferimento energetica (A E ). La superficie dei collettori solari vetrati corrisponde alla superficie netta dell’assorbitore con rivestimento selettivo. d) a legna, collettori solari ≥ 2% A E : – Impianto a legna per il riscaldamento. – Collettori solari, per la produzione di acqua calda sanitaria, con una superficie pari almeno al 2% della superficie di riferimento energetica (A E ). La superficie dei collettori solari vetrati corrisponde alla superficie netta dell’assorbitore con rivestimento selettivo. e) automatico a legna: – Riscaldamento automatico a legna per il riscaldamento e la produzione dell’acqua calda sanitaria durante tutto l’arco dell’anno. f) di calore salamoia-acqua (geotermiche) o acqua-acqua: – Pompa di calore elettrica salamoia-acqua abbinata a delle sonde geotermiche o pompa di calore elettrica acqua-acqua abbinata ad un prelievo di acqua sotterranea o di acqua superficiale, destinate al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria durante tutto l’arco dell’anno. g) di calore aria-acqua: – Pompa di calore elettrica aria-acqua, per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria durante tutto l’arco dell’anno. La pompa di calore deve essere dimensionata in modo che la sua potenza termica possa assicurare il fabbisogno di calore (riscaldamento e acqua calda) per tutto l’edificio senza ulteriori appoggi elettrici. La temperatura massima di andata per il riscaldamento è di 35° C. h) controllata, collettori solari ≥ 5% A E : – Impianto di aerazione controllata con immissione e aspirazione d’aria e recupero di calore; – Collettori solari, per la produzione di acqua calda sanitaria, con una superficie pari almeno al 5% della superficie di riferimento energetica (A E ). La superficie dei collettori solari vetrati corrisponde alla superficie netta dell’assorbitore con rivestimento selettivo. i) solari ≥ 7% A E : – Collettori solari, per la produzione di acqua calda sanitaria e il riscaldamento, con una superficie pari almeno al 7% della superficie di riferimento energetica (A E ). La superficie dei collettori solari vetrati corrisponde alla superficie netta dell’assorbitore con rivestimento selettivo.
1000 m 3 /h e/o il tempo d’esercizio non supera le 500 h/anno. Se nel medesimo edificio vi sono più sistemi meccanici di ventilazione o di estrazione dell’aria questi sono da considerare al pari di un unico impianto.
4 La velocità dell’aria, rapportata alla sezione netta, deve essere inferiore a 2 m/s negli apparecchi mentre nei canali di distribuzione non deve superare le seguenti velocità: Fino a 1 000 m
3 /h 3 m/s Fino a 2 000 m 3 /h 4 m/s Fino a 4 000 m 3 /h 5 m/s Fino a 10 000 m 3 /h 6 m/s Più di 10 000 m 3 /h 7 m/s Sono ammesse velocità dell’aria superiori, se tramite un calcolo specialistico si riesce a dimostrare che ciò non causa un consumo energetico supplementare, o ancora se queste velocità sono inevitabili per via di condizioni d’esercizio specifiche dei locali interessati, o quando l’installazione funziona meno di 1000 ore all’anno o se non è possibile fare altrimenti a causa delle condizioni specifiche dei locali.
5 Le installazioni di ventilazione che servono locali o gruppi di locali con destinazioni sensibilmente diverse, devono essere concepite in modo da permettere un esercizio differenziato.

Isolamento termico delle installazioni di ventilazione

Art. 21

1 I condotti dell’aria, le tubazioni e gli apparecchi di ventilazione e di climatizzazione devono essere protetti contro la trasmissione del calore (guadagno o cessione di calore) secondo l’allegato 5 in funzione della differenza di temperatura (in base al valore di dimensionamento) e al valore  del materiale isolante.
2 Nei casi giustificati lo spessore delle isolazioni indicate al cpv. 1 può essere ridotto, come ad esempio nei punti d’incrocio dei canali, nei passaggi attraverso pareti o soffitti o per mancanza di spazio adeguato nei casi di rinnovazioni o trasformazioni o infine per canali poco utilizzati a condizione che i rispettivi organi di regolazione siano situati entro i confini delle parti isolate.

Installazioni di raffreddamento, umidificazione

e deumidicazione

23
15 Cpv. modificato dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 75; precedente modifica: BU 2014,

553.

16 Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461; precedente modifica: BU
2014, 553.
j) residuo: – Sfruttamento del calore residuo per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria durante tutto l’arco dell’anno (per es. riscaldamento a distanza alimentato da un termovalorizzatore, da un impianto di depurazione delle acque o dal calore residuo di un’industria). k) di cogenerazione: – Impianto di cogenerazione con un grado di rendimento elettrico superiore al 30% che copra almeno il 70% del fabbisogno di calore per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria.
Esigenze accresciute a favore dell’energia solare Art. 14a 17 1 Le abitazioni plurifamiliari rientranti nella categoria di edificio «I - Abitazioni plurifamiliari» secondo la SIA 380/1:2009 «L’energia termica nell’edilizia» edifici di nuova costruzione, i loro ampliamenti, così come quelli esistenti soggetti a risanamento del sistema di produzione e di distribuzione del riscaldamento e/o dell’acqua calda sanitaria devono essere muniti di collettori solari termici così da coprire almeno il 30% del fabbisogno energetico per la produzione di acqua calda sanitaria.
2 Sono esentati dalle esigenze di cui al cpv. 1 gli edifici: a) soggetti ad ampliamenti, quando la parte nuova ha una superficie di riferimento inferiore a 50 m
2 oppure rappresenta meno del 20% della superficie di riferimento della parte esistente, ma senza superare i 1000 m
2 ; b) i quali è dimostrabile un potenziale di irraggiamento solare annuo inferiore a 800 kWh/m
15 Cpv. modificato dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 75; precedente modifica: BU 2014,

553.

16 Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461; precedente modifica: BU
2014, 553.
j) residuo: – Sfruttamento del calore residuo per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria durante tutto l’arco dell’anno (per es. riscaldamento a distanza alimentato da un termovalorizzatore, da un impianto di depurazione delle acque o dal calore residuo di un’industria). k) di cogenerazione: – Impianto di cogenerazione con un grado di rendimento elettrico superiore al 30% che copra almeno il 70% del fabbisogno di calore per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria.
Esigenze accresciute a favore dell’energia solare Art. 14a 17 1 Le abitazioni plurifamiliari rientranti nella categoria di edificio «I - Abitazioni plurifamiliari» secondo la SIA 380/1:2009 «L’energia termica nell’edilizia» edifici di nuova costruzione, i loro ampliamenti, così come quelli esistenti soggetti a risanamento del sistema di produzione e di distribuzione del riscaldamento e/o dell’acqua calda sanitaria devono essere muniti di collettori solari termici così da coprire almeno il 30% del fabbisogno energetico per la produzione di acqua calda sanitaria.
2 Sono esentati dalle esigenze di cui al cpv. 1 gli edifici: a) soggetti ad ampliamenti, quando la parte nuova ha una superficie di riferimento inferiore a 50 m
2 oppure rappresenta meno del 20% della superficie di riferimento della parte esistente, ma senza superare i 1000 m
2 ; b) i quali è dimostrabile un potenziale di irraggiamento solare annuo inferiore a 800 kWh/m
1 deumidificazione, di regola sono sempre ammesse quando la potenza elettrica necessaria al trasporto e al trattamento dei fluidi, incluso il raffreddamento, l’umidificazione, la deumidificazione e il trattamento dell’acqua, non supera i 7 W/m
2 per gli edifici nuovi o i 12 W/m
2 negli edifici esistenti.
2 Per le installazioni di raffrescamento che non rientrano nel cpv. 1 le temperature dell’acqua fredda e i coefficienti di rendimento per la produzione del freddo devono rispettare lo stato della tecnica.
3 Per le installazioni che non rientrano nel cpv. 1 l’eventuale umidificazione deve essere dimensionata e gestita secondo lo stato della tecnica.
4 Il ricorso a installazioni di climatizzazione che richiedono una potenza superiore a quanto specificato al cpv. 1 può essere eccezionalmente ammesso a dipendenza dell’utilizzazione particolare dell’edificio, del locale o della sua posizione. In questi casi l’UACER può chiedere di dimostrare il fabbisogno e il dimensionamento dell’impianto di raffreddamento in accordo alle norme SIA 382/1, SIA 382/2 e al quaderno tecnico SIA 2044.
5 La tipologia dell’edificio non è motivo sufficiente per giustificare la realizzazione di un impianto di climatizzazione.

Riscaldamento fisso a resistenza elettrica

Art. 23

24
1 Di principio non è ammessa: a) b) c) d) e)
2 Sono ammessi i riscaldamenti di soccorso per le pompe di calore quando la temperatura esterna è inferiore alla temperatura minima di calcolo o per gli impianti di riscaldamento a legna, a carica manuale, con una potenza che copre al massimo il 50% del fabbisogno.
3 L’UACER può concedere delle deroghe o degli alleggerimenti in casi giustificati, se sono stati adottati tutti i provvedimenti per ridurre la potenza e il fabbisogno e non è possibile la posa di un altro sistema di riscaldamento.

Valori limite per il fabbisogno di elettricità

Art. 24

1 Negli edifici nuovi, nelle trasformazioni o nei cambiamenti di destinazione che toccano una superficie di riferimento energetico (A E ) superiore a 1000 m
2 a; c) nei nuclei e negli insediamenti elencati nell’inventario federale degli insediamenti svizzeri proteggere d’importanza nazionale (ISOS); d) ai sensi della legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 o situati nei perimetri di rispetto; e) ad una rete di teleriscaldamento; f) l’acqua calda sanitaria è prodotta per mezzo di una pompa di calore elettrica a condizione siano muniti di un impianto fotovoltaico di potenza pari ad almeno 6 W per ogni m
2 di di riferimento energetica (A E ), concepito in modo da prevedere l’autoconsumo.
Obbligo di sfruttamento dell’energia solare Art. 14b 18 1 I tetti o le facciate degli edifici nuovi con una superficie determinante superiore a 300 m
2 vanno dotati di impianti solari, in particolare fotovoltaici o termici.
2 Per superficie determinante si intende la proiezione sul piano orizzontale dell’ingombro dell’edificio.
3 L’impianto solare deve essere di dimensioni tali da coprire una superficie pari al 50% della superficie determinante.
4 L’esigenza di cui al cpv. 1 non è applicabile se l’installazione dell’impianto: a) gli edifici situati nei nuclei e negli insediamenti elencati nell’inventario federale degli svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS) o protetti ai sensi della sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 o situati nei relativi perimetri di b) altre prescrizioni di diritto pubblico; oppure c) sproporzionato dal punto di vista economico.
2 a; c) nei nuclei e negli insediamenti elencati nell’inventario federale degli insediamenti svizzeri proteggere d’importanza nazionale (ISOS); d) ai sensi della legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 o situati nei perimetri di rispetto; e) ad una rete di teleriscaldamento; f) l’acqua calda sanitaria è prodotta per mezzo di una pompa di calore elettrica a condizione siano muniti di un impianto fotovoltaico di potenza pari ad almeno 6 W per ogni m
2 di di riferimento energetica (A E ), concepito in modo da prevedere l’autoconsumo.
Obbligo di sfruttamento dell’energia solare Art. 14b 18 1 I tetti o le facciate degli edifici nuovi con una superficie determinante superiore a 300 m
2 vanno dotati di impianti solari, in particolare fotovoltaici o termici.
2 Per superficie determinante si intende la proiezione sul piano orizzontale dell’ingombro dell’edificio.
3 L’impianto solare deve essere di dimensioni tali da coprire una superficie pari al 50% della superficie determinante.
4 L’esigenza di cui al cpv. 1 non è applicabile se l’installazione dell’impianto: a) gli edifici situati nei nuclei e negli insediamenti elencati nell’inventario federale degli svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS) o protetti ai sensi della sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 o situati nei relativi perimetri di b) altre prescrizioni di diritto pubblico; oppure c) sproporzionato dal punto di vista economico.
2 occorre verificare e comprovare il rispetto dei valori limite per il fabbisogno d’elettricità annuo secondo la Norma SIA 380/4 «L’energia elettrica nella costruzione», per l’illuminazione E ’ Li , la ventilazione E ’ V o la ventilazione/climatizzazione E ’ Vc . 25
2 Le esigenze di cui al cpv. 1 non si applicano agli edifici o alle parti che rientrano nelle categorie I e II della Norma SIA (abitazioni plurifamiliari e monofamiliari).
3 Si può rinunciare alla verifica del valore limite per il fabbisogno annuo di energia elettrica per l’illuminazione se è dimostrato che il valore mirato per la potenza specifica per l’illuminazione Li i è rispettato.
4 Si può rinunciare alla verifica del valore limite per il fabbisogno annuo di energia elettrica per la ventilazione se è dimostrato che il valore mirato per la potenza specifica per la ventilazione PV è rispettato o quando la superficie netta ventilata totale è inferiore ai 500 m 2 .
5 Si può rinunciare alla verifica del rispetto dei valori limite per il fabbisogno annuo di energia elettrica per la ventilazione/climatizzazione E’Vc se è dimostrato che la potenza elettrica per la
23 Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 461.

24

Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 461; precedente modifica: BU

2015, 382.

25 Cpv. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 3.7.2015 - BU 2015, 382.
ventilazione/climatizzazione è inferiore ai 7 W/m 2 nelle nuove installazioni o ai 12 W/m 2 nelle

Riscaldamenti all’aperto

Art. 25

1 I sistemi di riscaldamento fissi all’aperto (per esempio di terrazze, rampe, canali, panchine, ecc.) devono essere alimentati esclusivamente con energia rinnovabile o tramite calore residuo altrimenti inutilizzabile.
2 Delle eccezioni al cpv. 1 possono essere accordate dall’UACER per la posa, la sostituzione o la modifica di un riscaldamento all’aperto se è dimostrato che: a) b) c)
26
Esigenze accresciute per le energie rinnovabili negli edifici pubblici, parastatali o sussidiati Art. 15 19 1 Di principio non è ammessa l’installazione di sistemi alimentati con combustibili fossili per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria in edifici pubblici, parastatali o sussidiati di nuova costruzione.
2 Nella sostituzione di sistemi alimentati con combustibili fossili per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria di edifici pubblici, parastatali o sussidiati esistenti, deve essere coperta una quota minima di sfruttamento di energia rinnovabile pari ad almeno il 40% del fabbisogno complessivo di energia per il riscaldamento presente prima della sostituzione dell’impianto, e il 50% del fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria. Nel computo della quota di energia rinnovabile necessaria per coprire il fabbisogno energetico per il riscaldamento è possibile
17 Art. modificato dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 75; precedente modifica: BU 2016,

461.

18

Art. introdotto dal R 15.3.2023; in vigore dal 17.3.2023 - BU 2023, 92.
19 Art. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553; precedente modifica: BU 2013,

91.

tenere conto di riduzioni del fabbisogno energetico dell’edificio ottenute tramite interventi di coibentazione termica.
3 Le esigenze di ai cpv. 1 e 2 sono ritenute soddisfatte nel caso di allacciamenti a reti di teleriscaldamento alimentate da impianti di cogenerazione a gas naturale. Capitolo quarto Esigenze per le installazioni
Esigenze accresciute per le energie rinnovabili negli edifici pubblici, parastatali o sussidiati Art. 15 19 1 Di principio non è ammessa l’installazione di sistemi alimentati con combustibili fossili per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria in edifici pubblici, parastatali o sussidiati di nuova costruzione.
2 Nella sostituzione di sistemi alimentati con combustibili fossili per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria di edifici pubblici, parastatali o sussidiati esistenti, deve essere coperta una quota minima di sfruttamento di energia rinnovabile pari ad almeno il 40% del fabbisogno complessivo di energia per il riscaldamento presente prima della sostituzione dell’impianto, e il 50% del fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria. Nel computo della quota di energia rinnovabile necessaria per coprire il fabbisogno energetico per il riscaldamento è possibile
17 Art. modificato dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 75; precedente modifica: BU 2016,

461.

18

Art. introdotto dal R 15.3.2023; in vigore dal 17.3.2023 - BU 2023, 92.
19 Art. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553; precedente modifica: BU 2013,

91.

tenere conto di riduzioni del fabbisogno energetico dell’edificio ottenute tramite interventi di coibentazione termica.
3 Le esigenze di ai cpv. 1 e 2 sono ritenute soddisfatte nel caso di allacciamenti a reti di teleriscaldamento alimentate da impianti di cogenerazione a gas naturale. Capitolo quarto Esigenze per le installazioni
3 Il Dipartimento può emanare delle direttive per regolare l’utilizzazione di sistemi di riscaldamento mobili all’aperto.

Piscine riscaldate all’aria aperta

Art. 26

1 La costruzione e il risanamento di piscine riscaldate all’aria aperta, come pure il rinnovo e le modifiche importanti delle installazioni per riscaldarle, sono ammesse soltanto se si impiega esclusivamente dell’energia rinnovabile o del calore residuo altrimenti non utilizzabile.
2 Il ricorso ad una pompa di calore per riscaldare una piscina all’aperto è ammesso soltanto quando è presente una copertura contro le perdite termiche.
3 Sono considerate come piscine, ai sensi del cpv. 1, i bacini che superano la capacità di 8 m 3 .

Residenze secondarie

Art. 27

1 Le nuove residenze monofamiliari, con un sistema di riscaldamento automatico, destinate ad essere utilizzate in maniera discontinua devono essere dotate di un sistema per regolare a distanza (per es. tramite telefono, SMS, internet) almeno due livelli di temperatura ambiente.
2 Nelle nuove residenze plurifamiliari, con un sistema di riscaldamento automatico, destinate ad essere utilizzate in maniera discontinua, ogni singolo appartamento deve essere dotato di un sistema per regolare a distanza almeno due livelli di temperatura ambiente (per es. tramite telefono, SMS, internet).
3 Le stesse prescrizioni sono applicabili alle residenze plurifamiliari esistenti, con un sistema di riscaldamento automatico, nel caso della sostituzione della distribuzione e la resa del calore e a quelle monofamiliari nel caso della sostituzione del generatore di calore.

Sfruttamento del calore residuo

Art. 28

1 Il calore residuo, in particolare quello proveniente dalla produzione di freddo e da processi artigianali o industriali, deve sempre essere recuperato nel limite consentito dalle condizioni d’esercizio, dalla fattibilità tecnica ed economica.
Generatori di calore di grande potenza alimentati con energia fossile Art. 16 1 Gli impianti di potenza termica superiore a 1 MW che utilizzano energia fossile per la produzione di calore devono di regola essere concepiti come impianti di cogenerazione per la produzione di elettricità, calore e/o freddo.
2 L’UACER può esigere in questi casi la presentazione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica. 20
Generatori di calore con sfruttamento della condensazione Art. 17 21
1 I nuovi impianti a combustione alimentati a olio EL o a gas così come la sostituzione di impianti esistenti, devono sfruttare la tecnologia della condensazione. Gli impianti a combustione possono essere definiti «a condensazione» quando viene dimostrato che sfruttano il principio del calore latente di condensazione. Vale la regola che la temperatura dei gas combusti non può essere più alta di quella di mandata del termovettore.
22
2
...
3 ...
4 Deroghe possono essere ammesse per gli impianti ad aria calda, per gli impianti in cui la temperatura di mandata deve superare i 110° C, e per gli impianti speciali ai sensi dell’art. 5 delle Direttive per i controlli della combustione.
Scaldacqua e accumulatori di calore Art. 18 1 L’isolante termico degli scaldacqua come pure quella degli accumulatori per l’acqua calda sanitaria e di riscaldamento, per i quali non esiste alcuna esigenza legale a livello federale, deve rispettare gli spessori prescritti nell’allegato 2.
2 Gli scaldacqua devono essere regolati su una temperatura non superiore ai 60°C. Fanno eccezione gli scaldacqua che, per dimostrate ragioni d’esercizio o igieniche, devono essere regolati su una temperatura superiore.
Generatori di calore di grande potenza alimentati con energia fossile Art. 16 1 Gli impianti di potenza termica superiore a 1 MW che utilizzano energia fossile per la produzione di calore devono di regola essere concepiti come impianti di cogenerazione per la produzione di elettricità, calore e/o freddo.
2 L’UACER può esigere in questi casi la presentazione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica. 20
Generatori di calore con sfruttamento della condensazione Art. 17 21
1 I nuovi impianti a combustione alimentati a olio EL o a gas così come la sostituzione di impianti esistenti, devono sfruttare la tecnologia della condensazione. Gli impianti a combustione possono essere definiti «a condensazione» quando viene dimostrato che sfruttano il principio del calore latente di condensazione. Vale la regola che la temperatura dei gas combusti non può essere più alta di quella di mandata del termovettore.
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2
...
3 ...
4 Deroghe possono essere ammesse per gli impianti ad aria calda, per gli impianti in cui la temperatura di mandata deve superare i 110° C, e per gli impianti speciali ai sensi dell’art. 5 delle Direttive per i controlli della combustione.
Scaldacqua e accumulatori di calore Art. 18 1 L’isolante termico degli scaldacqua come pure quella degli accumulatori per l’acqua calda sanitaria e di riscaldamento, per i quali non esiste alcuna esigenza legale a livello federale, deve rispettare gli spessori prescritti nell’allegato 2.
2 Gli scaldacqua devono essere regolati su una temperatura non superiore ai 60°C. Fanno eccezione gli scaldacqua che, per dimostrate ragioni d’esercizio o igieniche, devono essere regolati su una temperatura superiore.
2 L’UACER può chiedere l’allestimento di un bilancio energetico e delle verifiche sul potenziale calore residuo a disposizione e delle valutazioni sulla fattibilità tecnica ed economica del suo sfruttamento.
27 Capitolo quinto Conteggio individuale delle spese per il riscaldamento e per l’acqua calda

Equipaggiamento obbligatorio

Art. 29

1 I nuovi edifici e i gruppi d’edifici dotati di una centrale termica per cinque o più unità d’uso devono essere equipaggiate con i necessari apparecchi per la determinazione individuale del consumo di energia termica per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria.
2 Nel caso di superfici riscaldanti, l’elemento costruttivo che separa il sistema di emissione del calore e l’unità d’uso adiacente, deve presentare un valore U ≤ 0,7 W/m
2 K.
26 Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
27 Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
3 Gli edifici esistenti con la produzione del calore centralizzata per cinque o più unità d’uso nel caso essere equipaggiate con i necessari apparecchi per la determinazione individuale del consumo termico per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria. Il risanamento completo del sistema di riscaldamento e/o di quello di produzione di acqua calda sanitaria è da intendersi comprensivo del sistema di distribuzione del calore. 28
4 Gruppi di edifici esistenti con la produzione del calore centralizzata devono essere equipaggiate con i necessari apparecchi per la determinazione del consumo termico per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria per ogni edificio quando più del 75% dell’involucro di uno o più edifici è stato risanato.

Conteggio delle spese

Art. 30

1 Negli edifici o gruppi d’edifici, per i quali sussiste l’obbligo di equipaggiamento con apparecchi per il conteggio individuale, la maggior parte delle spese devono essere ripartite sulla base del consumo misurato per ogni unità d’uso.
3 La posa di nuovi sistemi elettrici diretti per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria per le abitazioni può essere autorizzata soltanto se: a) il periodo di riscaldamento l’acqua calda è riscaldata o preriscaldata dal generatore di utilizzato per il riscaldamento; oppure b) calda è prodotta per la maggior parte con dell’energia rinnovabile o con del calore altrimenti non sfruttabile. 23
Distribuzione e resa del calore Art. 19 1 Quando la temperatura esterna raggiunge il valore di dimensionamento (temperatura esterna determinante), nei sistemi di distribuzione del calore nuovi o sostituiti, la temperatura di mandata non deve superare i 50°C, nelle serpentine a pavimento i 35°C. Fanno eccezione il riscaldamento di capannoni tramite pannelli radianti e i sistemi di riscaldamento per le serre o costruzioni simili, nella misura in cui vi sia l’effettiva necessità di una temperatura di mandata più elevata.
2 Le seguenti installazioni nuove o quelle sostituite nell’ambito di trasformazioni, comprese le armature e le pompe, devono essere completamente isolate contro le perdite termiche conformemente alle esigenze fissate nell’allegato 3: a) la distribuzione di calore nei locali non riscaldati, nei vani tecnici e all’esterno; b) dell’acqua calda nei locali non riscaldati, nei vani tecnici e all’esterno, eccetto le tratte verso punti isolati di erogazione che non dispongono di un nastro riscaldante;
20 Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
21 Art. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.

22

Cpv. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461; precedente modifica: BU
2015, 382.
3 La posa di nuovi sistemi elettrici diretti per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria per le abitazioni può essere autorizzata soltanto se: a) il periodo di riscaldamento l’acqua calda è riscaldata o preriscaldata dal generatore di utilizzato per il riscaldamento; oppure b) calda è prodotta per la maggior parte con dell’energia rinnovabile o con del calore altrimenti non sfruttabile. 23
Distribuzione e resa del calore Art. 19 1 Quando la temperatura esterna raggiunge il valore di dimensionamento (temperatura esterna determinante), nei sistemi di distribuzione del calore nuovi o sostituiti, la temperatura di mandata non deve superare i 50°C, nelle serpentine a pavimento i 35°C. Fanno eccezione il riscaldamento di capannoni tramite pannelli radianti e i sistemi di riscaldamento per le serre o costruzioni simili, nella misura in cui vi sia l’effettiva necessità di una temperatura di mandata più elevata.
2 Le seguenti installazioni nuove o quelle sostituite nell’ambito di trasformazioni, comprese le armature e le pompe, devono essere completamente isolate contro le perdite termiche conformemente alle esigenze fissate nell’allegato 3: a) la distribuzione di calore nei locali non riscaldati, nei vani tecnici e all’esterno; b) dell’acqua calda nei locali non riscaldati, nei vani tecnici e all’esterno, eccetto le tratte verso punti isolati di erogazione che non dispongono di un nastro riscaldante;
20 Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
21 Art. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.

22

Cpv. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461; precedente modifica: BU
2015, 382.
2 Possono essere utilizzati per allestire il conteggio unicamente gli apparecchi la cui idoneità sia stata certificata dall’Ufficio federale di metrologia (METAS).
3 La chiave di ripartizione delle spese di riscaldamento e acqua calda deve essere determinata rispettando i principi contenuti nel «Modello di conteggio» edito dall’Ufficio federale dell’energia.

Deroghe

Art. 31

Sono esentati dall’obbligo di equipaggiamento e dal conteggio individuale delle spese per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria gli edifici o i gruppi d’edifici nei seguenti casi: a) b)  . Capitolo sesto Recupero del calore residuo degli impianti per la produzione di energia elettrica

Recupero del calore residuo nelle installazioni

per la produzione di energia elettrica

Art. 32

29 1 La costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica senza recupero del calore è ammessa solo per impianti di soccorso o per prove tecniche di funzionamento il cui tempo di esercizio è inferiore a 50 ore all’anno.
2 La costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati con combustibili fossili è ammesso soltanto a condizione che il calore residuo venga completamente utilizzato in maniera conforme allo stato della tecnica. Fanno eccezione gli impianti che non possono essere allacciati alla rete elettrica pubblica e dove i costi di questo allacciamento oppure del recupero di calore siano sproporzionati.
3 La costruzione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con combustibili gassosi provenienti da fonti rinnovabili è ammessa solo se una grande parte del calore da essi generato è utilizzato in maniera conforme allo stato della tecnica. Questa esigenza non si applica nel caso in cui l’impianto utilizzi solo una minima parte di rifiuti biodegradabili non agricoli e non sia collegato a una rete pubblica di approvvigionamento di gas o dove i costi di questo allacciamento risultino sproporzionati.
23 Cpv. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461.
c) dell’acqua calda, di sistemi di circolazione o condotte dell’acqua calda con nastri nei locali riscaldati; d) dell’acqua calda tra l’accumulatore e la batteria di distribuzione (compresa
3 Si può ammettere uno spessore inferiore dell’isolante termico nei casi giustificati, come per esempio all’incrocio di tubazioni, nell’attraversamento di muri, ma anche con temperature di mandata che non superano i 30°C.
4 Gli spessori isolanti indicati nell’allegato sono validi per delle temperature d’esercizio fino a 90°C. Nel caso di temperature d’esercizio più elevate, si aumenterà proporzionalmente l’isolamento termico.
5 Per le condotte interrate, non si devono superare i valori Uc indicati nell’allegato 4.
6 Nel caso di sostituzione di una caldaia o di uno scaldacqua, le condotte accessibili devono essere adattate alle esigenze indicate nell’allegato 3, nella misura concessa dallo spazio disponibile.
7 Tutti i locali riscaldati devono essere dotati di dispositivi che consentano di fissare la temperatura ambiente in modo indipendente e di regolarla automaticamente. Fanno eccezione i locali che beneficiano di un riscaldamento a superficie radiante con una temperatura di mandata inferiore a
30°C.
Installazioni di ventilazione Art. 20
1 Le installazioni di ventilazione a doppio flusso, con espulsione e immissione d’aria, devono essere dotate di un sistema di recupero del calore con un grado di rendimento conforme allo stato della tecnica.
23 Cpv. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461.
c) dell’acqua calda, di sistemi di circolazione o condotte dell’acqua calda con nastri nei locali riscaldati; d) dell’acqua calda tra l’accumulatore e la batteria di distribuzione (compresa
3 Si può ammettere uno spessore inferiore dell’isolante termico nei casi giustificati, come per esempio all’incrocio di tubazioni, nell’attraversamento di muri, ma anche con temperature di mandata che non superano i 30°C.
4 Gli spessori isolanti indicati nell’allegato sono validi per delle temperature d’esercizio fino a 90°C. Nel caso di temperature d’esercizio più elevate, si aumenterà proporzionalmente l’isolamento termico.
5 Per le condotte interrate, non si devono superare i valori Uc indicati nell’allegato 4.
6 Nel caso di sostituzione di una caldaia o di uno scaldacqua, le condotte accessibili devono essere adattate alle esigenze indicate nell’allegato 3, nella misura concessa dallo spazio disponibile.
7 Tutti i locali riscaldati devono essere dotati di dispositivi che consentano di fissare la temperatura ambiente in modo indipendente e di regolarla automaticamente. Fanno eccezione i locali che beneficiano di un riscaldamento a superficie radiante con una temperatura di mandata inferiore a
30°C.
Installazioni di ventilazione Art. 20
1 Le installazioni di ventilazione a doppio flusso, con espulsione e immissione d’aria, devono essere dotate di un sistema di recupero del calore con un grado di rendimento conforme allo stato della tecnica.
4 La costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati con combustibili rinnovabili solidi o liquidi è ammesso soltanto a condizione che la maggior parte del calore residuo venga utilizzato conformemente allo stato della tecnica. Capitolo settimo Grandi consumatori di energia

Grandi consumatori di energia

Art. 33

1 Il Dipartimento può obbligare i grandi consumatori, a documentare e analizzare il proprio consumo energetico e ad adottare delle ragionevoli misure costruttive e/o organizzative

28

Cpv. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 3.7.2015 - BU 2015, 382.
29 Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 461; precedente modifica: BU

2015, 382.

per l’ottimizzazione del fabbisogno energetico, come ad esempio la designazione di un responsabile per le questioni energetiche.
30
2 Sono considerati dei grandi consumatori i soggetti: a) b) 31
3 Il cpv. 1 non si applica ai grandi consumatori che si impegnano, individualmente o in gruppo, a raggiungere degli obiettivi, fissati con il Dipartimento, in materia di evoluzione dei consumi di energia.
4 Le misure che i grandi consumatori possono essere chiamati a mettere in atto sono considerate ragionevoli se corrispondono allo stato della tecnica, se possono essere ammortizzate sulla durata d’esercizio degli investimenti necessari e se non comportano degli inconvenienti rilevanti a livello dell’esercizio.
5 Nel quadro degli obiettivi fissati ai sensi del cpv. 1 il Dipartimento può stipulare delle convenzioni individuali o collettive nelle quali fissare degli obiettivi di consumo a medio e lungo termine. A questo scopo si prenderanno in considerazione l’efficienza con la quale è impiegata l’energia al momento della stesura degli obiettivi, così come l’evoluzione tecnica ed economica probabile per i grandi consumatori.
2 Le installazioni meccaniche semplici d’estrazione dell’aria di locali riscaldati devono in ogni caso essere equipaggiate di un dispositivo di controllo dell’immissione dell’aria fresca e di un sistema di recupero del calore, o di un sistema per l’utilizzo del calore espulso qualora il volume d’aria estratta supera i 1000 m 3 /h e il tempo di esercizio supera le 500 h/anno. In questo senso più impianti semplici di estrazione dell’aria nello stesso edificio sono da considerare come un unico impianto.
3 Deroghe o alleggerimenti possono essere concessi quando il volume d’aria estratta non supera
1000 m 3 /h e/o il tempo d’esercizio non supera le 500 h/anno. Se nel medesimo edificio vi sono più sistemi meccanici di ventilazione o di estrazione dell’aria questi sono da considerare al pari di un unico impianto.
4 La velocità dell’aria, rapportata alla sezione netta, deve essere inferiore a 2 m/s negli apparecchi mentre nei canali di distribuzione non deve superare le seguenti velocità: Fino a 1 000 m 3 /h 3 m/s Fino a 2 000 m
3 /h 4 m/s Fino a 4 000 m 3 /h 5 m/s Fino a 10 000 m 3 /h 6 m/s Più di 10 000 m
3 /h 7 m/s Sono ammesse velocità dell’aria superiori, se tramite un calcolo specialistico si riesce a dimostrare che ciò non causa un consumo energetico supplementare, o ancora se queste velocità sono inevitabili per via di condizioni d’esercizio specifiche dei locali interessati, o quando l’installazione funziona meno di 1000 ore all’anno o se non è possibile fare altrimenti a causa delle condizioni specifiche dei locali.
5 Le installazioni di ventilazione che servono locali o gruppi di locali con destinazioni sensibilmente diverse, devono essere concepite in modo da permettere un esercizio differenziato.
2 Le installazioni meccaniche semplici d’estrazione dell’aria di locali riscaldati devono in ogni caso essere equipaggiate di un dispositivo di controllo dell’immissione dell’aria fresca e di un sistema di recupero del calore, o di un sistema per l’utilizzo del calore espulso qualora il volume d’aria estratta supera i 1000 m 3 /h e il tempo di esercizio supera le 500 h/anno. In questo senso più impianti semplici di estrazione dell’aria nello stesso edificio sono da considerare come un unico impianto.
3 Deroghe o alleggerimenti possono essere concessi quando il volume d’aria estratta non supera
1000 m 3 /h e/o il tempo d’esercizio non supera le 500 h/anno. Se nel medesimo edificio vi sono più sistemi meccanici di ventilazione o di estrazione dell’aria questi sono da considerare al pari di un unico impianto.
4 La velocità dell’aria, rapportata alla sezione netta, deve essere inferiore a 2 m/s negli apparecchi mentre nei canali di distribuzione non deve superare le seguenti velocità: Fino a 1 000 m 3 /h 3 m/s Fino a 2 000 m
3 /h 4 m/s Fino a 4 000 m 3 /h 5 m/s Fino a 10 000 m 3 /h 6 m/s Più di 10 000 m
3 /h 7 m/s Sono ammesse velocità dell’aria superiori, se tramite un calcolo specialistico si riesce a dimostrare che ciò non causa un consumo energetico supplementare, o ancora se queste velocità sono inevitabili per via di condizioni d’esercizio specifiche dei locali interessati, o quando l’installazione funziona meno di 1000 ore all’anno o se non è possibile fare altrimenti a causa delle condizioni specifiche dei locali.
5 Le installazioni di ventilazione che servono locali o gruppi di locali con destinazioni sensibilmente diverse, devono essere concepite in modo da permettere un esercizio differenziato.
6 Nel quadro di questi impegni il Dipartimento se necessario può esentarli dallo stretto rispetto di determinate esigenze tecniche in campo energetico, nei casi di comprovata necessità.
7 Il Dipartimento può rescindere la convenzione qualora gli obiettivi di consumo non siano raggiunti e imporre il recupero di eventuali deroghe alle prescrizioni tecniche.
8 I grandi consumatori possono riunirsi nell’ambito di un gruppo, di cui dovranno regolare autonomamente il funzionamento e i criteri di ammissione e di esclusione dei suoi membri. Capitolo ottavo Norme di attuazione

Dichiarazione sui provvedimenti

in materia energetica

Art. 34

1 Per ogni progetto che comporta dei cambiamenti nell’uso di energia, deve essere inoltrato all’UACER l’incarto energia con i giustificativi sui provvedimenti adottati che comprovino un uso razionale dell’energia e il rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio energetico e sfruttamento delle energie rinnovabili. 32
2 La certificazione provvisoria MINERGIE  può essere ritenuta valida quale giustificativo. Il certificato MINERGIE  vale come verifica energetica dell’edificio.
3 L’incarto energia e le relative verifiche energetiche devono essere firmati dai progettisti e dall’istante o dal proprietario.

Attestato di conformità della realizzazione

Art. 35

1 Nell’ambito dei controlli previsti all’art. 49 della Legge edilizia, il Municipio richiede all’istante o al proprietario l’attestato di conformità con cui si certifica che l’esecuzione dei lavori è conforme al progetto approvato.
2 Entro 30 giorni dal collaudo, il Municipio trasmette all’UACER una copia dell’attestato di cui al cpv. 1. L’UACER può chiedere al Municipio, all’istante o al proprietario delle verifiche supplementari. 33
3 La certificazione definitiva Minergie può essere ritenuta valida come attestato di conformità.

Certificazione energetica cantonale

degli edifici (CECE)

Art. 36

Isolamento termico delle installazioni di ventilazione Art. 21
1 I condotti dell’aria, le tubazioni e gli apparecchi di ventilazione e di climatizzazione devono essere protetti contro la trasmissione del calore (guadagno o cessione di calore) secondo l’allegato 5 in funzione della differenza di temperatura (in base al valore di dimensionamento) e al valore  del materiale isolante.
2 Nei casi giustificati lo spessore delle isolazioni indicate al cpv. 1 può essere ridotto, come ad esempio nei punti d’incrocio dei canali, nei passaggi attraverso pareti o soffitti o per mancanza di spazio adeguato nei casi di rinnovazioni o trasformazioni o infine per canali poco utilizzati a condizione che i rispettivi organi di regolazione siano situati entro i confini delle parti isolate.
Installazioni di raffreddamento, umidificazione e deumidicazione Art. 22 24 1 La posa o la sostituzione di installazioni per il raffreddamento, l’umidificazione e/o la deumidificazione, di regola sono sempre ammesse quando la potenza elettrica necessaria al
24 Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461.
trasporto e al trattamento dei fluidi, incluso il raffreddamento, l’umidificazione, la deumidificazione e il trattamento dell’acqua, non supera i 7 W/m
2 per gli edifici nuovi o i 12 W/m
2 negli edifici esistenti.
2 Per le installazioni di raffrescamento che non rientrano nel cpv. 1 le temperature dell’acqua fredda e i coefficienti di rendimento per la produzione del freddo devono rispettare lo stato della tecnica.
3 Per le installazioni che non rientrano nel cpv. 1 l’eventuale umidificazione deve essere dimensionata e gestita secondo lo stato della tecnica.
Isolamento termico delle installazioni di ventilazione Art. 21
1 I condotti dell’aria, le tubazioni e gli apparecchi di ventilazione e di climatizzazione devono essere protetti contro la trasmissione del calore (guadagno o cessione di calore) secondo l’allegato 5 in funzione della differenza di temperatura (in base al valore di dimensionamento) e al valore  del materiale isolante.
2 Nei casi giustificati lo spessore delle isolazioni indicate al cpv. 1 può essere ridotto, come ad esempio nei punti d’incrocio dei canali, nei passaggi attraverso pareti o soffitti o per mancanza di spazio adeguato nei casi di rinnovazioni o trasformazioni o infine per canali poco utilizzati a condizione che i rispettivi organi di regolazione siano situati entro i confini delle parti isolate.
Installazioni di raffreddamento, umidificazione e deumidicazione Art. 22 24 1 La posa o la sostituzione di installazioni per il raffreddamento, l’umidificazione e/o la deumidificazione, di regola sono sempre ammesse quando la potenza elettrica necessaria al
24 Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461.
trasporto e al trattamento dei fluidi, incluso il raffreddamento, l’umidificazione, la deumidificazione e il trattamento dell’acqua, non supera i 7 W/m
2 per gli edifici nuovi o i 12 W/m
2 negli edifici esistenti.
2 Per le installazioni di raffrescamento che non rientrano nel cpv. 1 le temperature dell’acqua fredda e i coefficienti di rendimento per la produzione del freddo devono rispettare lo stato della tecnica.
3 Per le installazioni che non rientrano nel cpv. 1 l’eventuale umidificazione deve essere dimensionata e gestita secondo lo stato della tecnica.
1 Un proprietario che, a fini informativi, desidera attestare l’efficienza energetica globale di un edificio, può farlo certificare ai sensi del cpv. 3 e impiegare l’attestazione così ottenuta nei confronti di terzi.
2 L’attestazione è indicativa e non vincola il Dipartimento nei confronti del proprietario e di terzi.
3 Il Dipartimento emana delle direttive sulle modalità per la certificazione energetica cantonale degli edifici (CECE) tenendo conto delle direttive elaborate dalla Conferenza dei servizi cantonali dell’energia (EnFK).
30 Cpv. modificato dal R 9.12.2008; in vigore dal 12.12.2008 - BU 2008, 694.

31

Cpv. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 461.
32 Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
33 Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
Capitolo nono Norme transitorie e finali Art. 37 ... 34

Entrata in vigore

Art. 38

1 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 35
2 Il Decreto esecutivo sui provvedimenti di risparmio energetico nell’edilizia del 5 febbraio 2002 è abrogato. Pubblicato nel BU 2008 , 528. Allegato 1a 36 Valori limite riferiti ad una temperatura ambiente di 20°C. Valori limite Uli in W/(m
2 K) con giustificativo per i ponti termici Valori limite Uli in W/(m
2 K) senza giustificativo per i ponti termici Verso esterno o interrati a meno di 2 m Verso locali non riscaldati o interrati a più di 2 m Verso esterno o interrati a meno di 2 m Verso locali non riscaldati o interrati a più di 2 m
0,20
0,20
0,25
0,28
0,17
0,17
0,25
0,25
0,20 0,25
0,17 0,25
1,3 1,6
1,3 1,6
1,0 1,3
1,0 1,3
1,7 2,0
1,7 2,0
0,50 0,50
0,50 0,50
Allegato 1b 37

Valori limite dei coefficienti di trasmissione termica U per le trasformazioni e i cambiamenti di

destinazione

(art. 6 cpv. 2a)

Valori limite riferiti ad una temperatura ambiente di 20°C. Valori limite U li in W/(m
2 K) Verso esterno o interrati a meno di 2 m Verso locali non riscaldati o interrati a più di 2 m Elementi opachi: - tetto, solai - parete, pavimento
0,25
0,25
0,28
4 Il ricorso a installazioni di climatizzazione che richiedono una potenza superiore a quanto specificato al cpv. 1 può essere eccezionalmente ammesso a dipendenza dell’utilizzazione particolare dell’edificio, del locale o della sua posizione. In questi casi l’UACER può chiedere di dimostrare il fabbisogno e il dimensionamento dell’impianto di raffreddamento in accordo alle norme SIA 382/1, SIA 382/2 e al quaderno tecnico SIA 2044.
5 La tipologia dell’edificio non è motivo sufficiente per giustificare la realizzazione di un impianto di climatizzazione.
Riscaldamento fisso a resistenza elettrica Art. 23 25
1 Di principio non è ammessa: a) di nuovi riscaldamenti fissi a resistenza elettrica per riscaldare gli edifici; b) di un riscaldamento fisso a resistenza elettrica esistente, che distribuisce il tramite un circuito idraulico, con un nuovo sistema a resistenza elettrica; c) di un riscaldamento fisso a resistenza elettrica come sistema di riscaldamento È considerato quale riscaldamento d’appoggio ogni installazione che completa un di riscaldamento principale che non è in grado di coprire totalmente il fabbisogno di d) di riscaldamenti di soccorso a resistenza elettrica, fatto salvo di quelli di cui al
2; e) di riscaldamenti fissi a resistenza elettrica per il riscaldamento e/o la produzione acqua calda in impianti e installazioni fisse.
2 Sono ammessi i riscaldamenti di soccorso per le pompe di calore quando la temperatura esterna è inferiore alla temperatura minima di calcolo o per gli impianti di riscaldamento a legna, a carica manuale, con una potenza che copre al massimo il 50% del fabbisogno.
4 Il ricorso a installazioni di climatizzazione che richiedono una potenza superiore a quanto specificato al cpv. 1 può essere eccezionalmente ammesso a dipendenza dell’utilizzazione particolare dell’edificio, del locale o della sua posizione. In questi casi l’UACER può chiedere di dimostrare il fabbisogno e il dimensionamento dell’impianto di raffreddamento in accordo alle norme SIA 382/1, SIA 382/2 e al quaderno tecnico SIA 2044.
5 La tipologia dell’edificio non è motivo sufficiente per giustificare la realizzazione di un impianto di climatizzazione.
Riscaldamento fisso a resistenza elettrica Art. 23 25
1 Di principio non è ammessa: a) di nuovi riscaldamenti fissi a resistenza elettrica per riscaldare gli edifici; b) di un riscaldamento fisso a resistenza elettrica esistente, che distribuisce il tramite un circuito idraulico, con un nuovo sistema a resistenza elettrica; c) di un riscaldamento fisso a resistenza elettrica come sistema di riscaldamento È considerato quale riscaldamento d’appoggio ogni installazione che completa un di riscaldamento principale che non è in grado di coprire totalmente il fabbisogno di d) di riscaldamenti di soccorso a resistenza elettrica, fatto salvo di quelli di cui al
2; e) di riscaldamenti fissi a resistenza elettrica per il riscaldamento e/o la produzione acqua calda in impianti e installazioni fisse.
2 Sono ammessi i riscaldamenti di soccorso per le pompe di calore quando la temperatura esterna è inferiore alla temperatura minima di calcolo o per gli impianti di riscaldamento a legna, a carica manuale, con una potenza che copre al massimo il 50% del fabbisogno.
0,30 Elementi opachi con integrato sistema di riscaldamento
0,25 0,28 Finestre, porte-finestre e porte 1,3 1,6 Finestre con anteposto un corpo riscaldante 1,0 1,3
34 Art. abrogato dal R 1.7.2015; in vigore dal 3.7.2015 - BU 2015, 382; precedente modifica: BU 2014,

553.

35 Entrata in vigore: 19 settembre 2008 - BU 2008, 528.

36

Allegato modificato dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 75; precedente modifica: BU

2016, 461.

37 Allegato modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 461.
Portoni con più di 6 m
2
1,7 2,0 Cassonetti degli avvolgibili 0,50 0,50 Allegato 1c Valori limite per il fabbisogno annuo di calore per il riscaldamento degli edifici nuovi, trasformati o per i cambiamenti di destinazione (art. 6 cpv. 2b) Valori limite per i fabbisogni annui di calore per il riscaldamento (per una temperatura media annua di 8.5°C) Categoria dell’edificio Valori limite per edifici nuovi Valori limite per trasformazioni o cambiamenti di destinazione Q h,li0 MJ/m
2  Q h,li0 MJ/m
2 Q h,li trasformazione o cambiamento di destinazione MJ/m
2 I Abitazioni plurifamiliari 55 65 Abitazioni monofamiliari 65 65 amministrativi 65 85 scuole 70 70 V commercio 50 65 ristorazione 95 75 Edifici pubblici 95 75 ospedali 80 80 industria 60 70 X depositi 60 70 Installazioni sportive 75 70 Piscine coperte 70 90
1,25 * Q h,li edificii nuovi Allegato 2: Spessore dell’isolamento termico di scaldacqua, di accumulatori d’acqua calda o di calore (art. 18) Capacità in litri Spessore dell’isolante termico se  > 0,03 fino a  < 0,05 W/mK Spessore dell’isolante termico se  < 0,03 W/mK Fino a 400 110 mm 90 mm >400 fino a 2000 130 mm 100 mm > 2000 160 mm 120 mm Allegato 3: Spessore minimo dell’isolamento termico delle tubazioni di riscaldamento e dell’acqua calda sanitaria (art. 19) Diametro del tubo DN Pollici Se  > 0,03 fino a  <
0,05 W/mK se  < 0,03 W/mK
10 - 15 3 /
8 ’’ - ½ " 40 mm 30 mm
3 L’UACER può concedere delle deroghe o degli alleggerimenti in casi giustificati, se sono stati adottati tutti i provvedimenti per ridurre la potenza e il fabbisogno e non è possibile la posa di un altro sistema di riscaldamento.
Valori limite per il fabbisogno di elettricità Art. 24
1 Negli edifici nuovi, nelle trasformazioni o nei cambiamenti di destinazione che toccano una superficie di riferimento energetico (A E ) superiore a 1000 m
2 occorre verificare e comprovare il rispetto dei valori limite per il fabbisogno d’elettricità annuo secondo la Norma SIA 380/4 «L’energia elettrica nella costruzione», per l’illuminazione E ’ Li , la ventilazione E ’ V o la ventilazione/climatizzazione E ’ Vc .
26
2 Le esigenze di cui al cpv. 1 non si applicano agli edifici o alle parti che rientrano nelle categorie I e II della Norma SIA (abitazioni plurifamiliari e monofamiliari).
3 Si può rinunciare alla verifica del valore limite per il fabbisogno annuo di energia elettrica per l’illuminazione se è dimostrato che il valore mirato per la potenza specifica per l’illuminazione Li i è rispettato.
4 Si può rinunciare alla verifica del valore limite per il fabbisogno annuo di energia elettrica per la ventilazione se è dimostrato che il valore mirato per la potenza specifica per la ventilazione PV è rispettato o quando la superficie netta ventilata totale è inferiore ai 500 m 2 .
5 Si può rinunciare alla verifica del rispetto dei valori limite per il fabbisogno annuo di energia elettrica per la ventilazione/climatizzazione E’Vc se è dimostrato che la potenza elettrica per la ventilazione/climatizzazione è inferiore ai 7 W/m 2 nelle nuove installazioni o ai 12 W/m 2 nelle installazioni esistenti o risanate.
3 L’UACER può concedere delle deroghe o degli alleggerimenti in casi giustificati, se sono stati adottati tutti i provvedimenti per ridurre la potenza e il fabbisogno e non è possibile la posa di un altro sistema di riscaldamento.
Valori limite per il fabbisogno di elettricità Art. 24
1 Negli edifici nuovi, nelle trasformazioni o nei cambiamenti di destinazione che toccano una superficie di riferimento energetico (A E ) superiore a 1000 m
2 occorre verificare e comprovare il rispetto dei valori limite per il fabbisogno d’elettricità annuo secondo la Norma SIA 380/4 «L’energia elettrica nella costruzione», per l’illuminazione E ’ Li , la ventilazione E ’ V o la ventilazione/climatizzazione E ’ Vc .
26
2 Le esigenze di cui al cpv. 1 non si applicano agli edifici o alle parti che rientrano nelle categorie I e II della Norma SIA (abitazioni plurifamiliari e monofamiliari).
3 Si può rinunciare alla verifica del valore limite per il fabbisogno annuo di energia elettrica per l’illuminazione se è dimostrato che il valore mirato per la potenza specifica per l’illuminazione Li i è rispettato.
4 Si può rinunciare alla verifica del valore limite per il fabbisogno annuo di energia elettrica per la ventilazione se è dimostrato che il valore mirato per la potenza specifica per la ventilazione PV è rispettato o quando la superficie netta ventilata totale è inferiore ai 500 m 2 .
5 Si può rinunciare alla verifica del rispetto dei valori limite per il fabbisogno annuo di energia elettrica per la ventilazione/climatizzazione E’Vc se è dimostrato che la potenza elettrica per la ventilazione/climatizzazione è inferiore ai 7 W/m 2 nelle nuove installazioni o ai 12 W/m 2 nelle installazioni esistenti o risanate.
20 - 32 ¾" - 1 ¼" 50 mm 40 mm
40 - 50 1 ½" – 2" 60 mm 50 mm
65 - 80 2 ½" - 3" 80 mm 60 mm
100 - 150 4" - 6" 80 mm
175 - 200 7" - 8" 80 mm Allegato 4: Valori Uc massimi per le condotte interrate in W/mK (art. 19) Dimensioni dei tubi DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200
3 /
4 " 1" 5 /
4 " 1 ½" 2" 2 ½" 3" 4" 5" 6" 7" 8" Valore Uc per tubi rigidi [W/mK]
0,14 0,17 0,18 0,21 0,22 0,25 0,27 0,28 0,31 0,34 0,36 0,37 Valore Uc per tubi flessibili e doppi tubi [W/mK]
0,16 0,18 0,18 0,24 0,27 0,27 0,28 0,31 0,34 0,36 0,38 0,40
Allegato 5 Spessori minimi dell’isolamento termico per dei canali d’aerazione, le condotte e gli apparecchi di aerazione e di climatizzazione (art. 21) Differenza di temperatura in K rispetto alla temperatura di calcolo
5 15 o più Spessore dell’isolante in mm per un λ di 0,03 W/mK fino a 0,05 W/mK
30 100
Riscaldamenti all’aperto Art. 25 1 I sistemi di riscaldamento fissi all’aperto (per esempio di terrazze, rampe, canali, panchine, ecc.) devono essere alimentati esclusivamente con energia rinnovabile o tramite calore residuo altrimenti inutilizzabile.

25

Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461; precedente modifica: BU
2015, 382.
26 Cpv. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 3.7.2015 - BU 2015, 382.
2 Delle eccezioni al cpv. 1 possono essere accordate dall’UACER per la posa, la sostituzione o la modifica di un riscaldamento all’aperto se è dimostrato che: a) delle persone e delle cose o la protezione di equipaggiamenti tecnici lo esigono; b) misure costruttive (protezione tramite copertura) o delle misure di esercizio (sgombero neve) sono impossibili o richiedono dei mezzi sproporzionati; c) di riscaldamento all’aperto è equipaggiato di una regolazione termica ed
27
3 Il Dipartimento può emanare delle direttive per regolare l’utilizzazione di sistemi di riscaldamento mobili all’aperto.
Piscine riscaldate all’aria aperta Art. 26
1 La costruzione e il risanamento di piscine riscaldate all’aria aperta, come pure il rinnovo e le modifiche importanti delle installazioni per riscaldarle, sono ammesse soltanto se si impiega esclusivamente dell’energia rinnovabile o del calore residuo altrimenti non utilizzabile.
2 Il ricorso ad una pompa di calore per riscaldare una piscina all’aperto è ammesso soltanto quando è presente una copertura contro le perdite termiche.
3 Sono considerate come piscine, ai sensi del cpv. 1, i bacini che superano la capacità di 8 m 3 .
Residenze secondarie Art. 27
Riscaldamenti all’aperto Art. 25 1 I sistemi di riscaldamento fissi all’aperto (per esempio di terrazze, rampe, canali, panchine, ecc.) devono essere alimentati esclusivamente con energia rinnovabile o tramite calore residuo altrimenti inutilizzabile.

25

Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461; precedente modifica: BU
2015, 382.
26 Cpv. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 3.7.2015 - BU 2015, 382.
2 Delle eccezioni al cpv. 1 possono essere accordate dall’UACER per la posa, la sostituzione o la modifica di un riscaldamento all’aperto se è dimostrato che: a) delle persone e delle cose o la protezione di equipaggiamenti tecnici lo esigono; b) misure costruttive (protezione tramite copertura) o delle misure di esercizio (sgombero neve) sono impossibili o richiedono dei mezzi sproporzionati; c) di riscaldamento all’aperto è equipaggiato di una regolazione termica ed
27
3 Il Dipartimento può emanare delle direttive per regolare l’utilizzazione di sistemi di riscaldamento mobili all’aperto.
Piscine riscaldate all’aria aperta Art. 26
1 La costruzione e il risanamento di piscine riscaldate all’aria aperta, come pure il rinnovo e le modifiche importanti delle installazioni per riscaldarle, sono ammesse soltanto se si impiega esclusivamente dell’energia rinnovabile o del calore residuo altrimenti non utilizzabile.
2 Il ricorso ad una pompa di calore per riscaldare una piscina all’aperto è ammesso soltanto quando è presente una copertura contro le perdite termiche.
3 Sono considerate come piscine, ai sensi del cpv. 1, i bacini che superano la capacità di 8 m 3 .
Residenze secondarie Art. 27
1 Le nuove residenze monofamiliari, con un sistema di riscaldamento automatico, destinate ad essere utilizzate in maniera discontinua devono essere dotate di un sistema per regolare a distanza (per es. tramite telefono, SMS, internet) almeno due livelli di temperatura ambiente.
2 Nelle nuove residenze plurifamiliari, con un sistema di riscaldamento automatico, destinate ad essere utilizzate in maniera discontinua, ogni singolo appartamento deve essere dotato di un sistema per regolare a distanza almeno due livelli di temperatura ambiente (per es. tramite telefono, SMS, internet).
3 Le stesse prescrizioni sono applicabili alle residenze plurifamiliari esistenti, con un sistema di riscaldamento automatico, nel caso della sostituzione della distribuzione e la resa del calore e a quelle monofamiliari nel caso della sostituzione del generatore di calore.
Sfruttamento del calore residuo Art. 28 1 Il calore residuo, in particolare quello proveniente dalla produzione di freddo e da processi artigianali o industriali, deve sempre essere recuperato nel limite consentito dalle condizioni d’esercizio, dalla fattibilità tecnica ed economica.
2 L’UACER può chiedere l’allestimento di un bilancio energetico e delle verifiche sul potenziale calore residuo a disposizione e delle valutazioni sulla fattibilità tecnica ed economica del suo sfruttamento.
28 Capitolo quinto Conteggio individuale delle spese per il riscaldamento e per l’acqua calda
Equipaggiamento obbligatorio Art. 29
1 I nuovi edifici e i gruppi d’edifici dotati di una centrale termica per cinque o più unità d’uso devono essere equipaggiate con i necessari apparecchi per la determinazione individuale del consumo di energia termica per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria.
1 Le nuove residenze monofamiliari, con un sistema di riscaldamento automatico, destinate ad essere utilizzate in maniera discontinua devono essere dotate di un sistema per regolare a distanza (per es. tramite telefono, SMS, internet) almeno due livelli di temperatura ambiente.
2 Nelle nuove residenze plurifamiliari, con un sistema di riscaldamento automatico, destinate ad essere utilizzate in maniera discontinua, ogni singolo appartamento deve essere dotato di un sistema per regolare a distanza almeno due livelli di temperatura ambiente (per es. tramite telefono, SMS, internet).
3 Le stesse prescrizioni sono applicabili alle residenze plurifamiliari esistenti, con un sistema di riscaldamento automatico, nel caso della sostituzione della distribuzione e la resa del calore e a quelle monofamiliari nel caso della sostituzione del generatore di calore.
Sfruttamento del calore residuo Art. 28 1 Il calore residuo, in particolare quello proveniente dalla produzione di freddo e da processi artigianali o industriali, deve sempre essere recuperato nel limite consentito dalle condizioni d’esercizio, dalla fattibilità tecnica ed economica.
2 L’UACER può chiedere l’allestimento di un bilancio energetico e delle verifiche sul potenziale calore residuo a disposizione e delle valutazioni sulla fattibilità tecnica ed economica del suo sfruttamento.
28 Capitolo quinto Conteggio individuale delle spese per il riscaldamento e per l’acqua calda
Equipaggiamento obbligatorio Art. 29
1 I nuovi edifici e i gruppi d’edifici dotati di una centrale termica per cinque o più unità d’uso devono essere equipaggiate con i necessari apparecchi per la determinazione individuale del consumo di energia termica per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria.
2 Nel caso di superfici riscaldanti, l’elemento costruttivo che separa il sistema di emissione del calore e l’unità d’uso adiacente, deve presentare un valore U ≤ 0,7 W/m
2 K.
3 Gli edifici esistenti con la produzione del calore centralizzata per cinque o più unità d’uso nel caso del risanamento completo del sistema di riscaldamento e/o dell’acqua calda sanitaria devono essere equipaggiate con i necessari apparecchi per la determinazione individuale del consumo termico per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria. Il risanamento completo del sistema di riscaldamento e/o di quello di produzione di acqua calda sanitaria è da intendersi comprensivo del sistema di distribuzione del calore. 29
4 Gruppi di edifici esistenti con la produzione del calore centralizzata devono essere equipaggiate con i necessari apparecchi per la determinazione del consumo termico per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria per ogni edificio quando più del 75% dell’involucro di uno o più edifici è stato risanato.

27

Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
28 Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
29 Cpv. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 3.7.2015 - BU 2015, 382.
Conteggio delle spese Art. 30
1 Negli edifici o gruppi d’edifici, per i quali sussiste l’obbligo di equipaggiamento con apparecchi per il conteggio individuale, la maggior parte delle spese devono essere ripartite sulla base del consumo misurato per ogni unità d’uso.
2 Possono essere utilizzati per allestire il conteggio unicamente gli apparecchi la cui idoneità sia stata certificata dall’Ufficio federale di metrologia (METAS).
2 Nel caso di superfici riscaldanti, l’elemento costruttivo che separa il sistema di emissione del calore e l’unità d’uso adiacente, deve presentare un valore U ≤ 0,7 W/m
2 K.
3 Gli edifici esistenti con la produzione del calore centralizzata per cinque o più unità d’uso nel caso del risanamento completo del sistema di riscaldamento e/o dell’acqua calda sanitaria devono essere equipaggiate con i necessari apparecchi per la determinazione individuale del consumo termico per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria. Il risanamento completo del sistema di riscaldamento e/o di quello di produzione di acqua calda sanitaria è da intendersi comprensivo del sistema di distribuzione del calore. 29
4 Gruppi di edifici esistenti con la produzione del calore centralizzata devono essere equipaggiate con i necessari apparecchi per la determinazione del consumo termico per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria per ogni edificio quando più del 75% dell’involucro di uno o più edifici è stato risanato.

27

Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
28 Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
29 Cpv. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 3.7.2015 - BU 2015, 382.
Conteggio delle spese Art. 30
1 Negli edifici o gruppi d’edifici, per i quali sussiste l’obbligo di equipaggiamento con apparecchi per il conteggio individuale, la maggior parte delle spese devono essere ripartite sulla base del consumo misurato per ogni unità d’uso.
2 Possono essere utilizzati per allestire il conteggio unicamente gli apparecchi la cui idoneità sia stata certificata dall’Ufficio federale di metrologia (METAS).
3 La chiave di ripartizione delle spese di riscaldamento e acqua calda deve essere determinata rispettando i principi contenuti «Modello di conteggio» edito dall’Ufficio federale dell’energia.

Deroghe

Art. 31 Sono esentati dall’obbligo di equipaggiamento e dal conteggio individuale delle spese per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria gli edifici o i gruppi d’edifici nei seguenti casi: a) la potenza termica installata (incluso l’acqua calda) è inferiore a 20 W per metro di superficie di riferimento energetico; oppure b) sono soddisfatte le esigenze dello standard MINERGIE 
. Capitolo sesto Recupero del calore residuo degli impianti per la produzione di energia elettrica
Recupero del calore residuo nelle installazioni per la produzione di energia elettrica Art. 32 30
1 La costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica senza recupero del calore è ammessa solo per impianti di soccorso o per prove tecniche di funzionamento il cui tempo di esercizio è inferiore a 50 ore all’anno.
2 La costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati con combustibili fossili è ammesso soltanto a condizione che il calore residuo venga completamente utilizzato in maniera conforme allo stato della tecnica. Fanno eccezione gli impianti che non possono essere allacciati alla rete elettrica pubblica e dove i costi di questo allacciamento oppure del recupero di calore siano sproporzionati.
3 La chiave di ripartizione delle spese di riscaldamento e acqua calda deve essere determinata rispettando i principi contenuti «Modello di conteggio» edito dall’Ufficio federale dell’energia.

Deroghe

Art. 31 Sono esentati dall’obbligo di equipaggiamento e dal conteggio individuale delle spese per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria gli edifici o i gruppi d’edifici nei seguenti casi: a) la potenza termica installata (incluso l’acqua calda) è inferiore a 20 W per metro di superficie di riferimento energetico; oppure b) sono soddisfatte le esigenze dello standard MINERGIE 
. Capitolo sesto Recupero del calore residuo degli impianti per la produzione di energia elettrica
Recupero del calore residuo nelle installazioni per la produzione di energia elettrica Art. 32 30
1 La costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica senza recupero del calore è ammessa solo per impianti di soccorso o per prove tecniche di funzionamento il cui tempo di esercizio è inferiore a 50 ore all’anno.
2 La costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati con combustibili fossili è ammesso soltanto a condizione che il calore residuo venga completamente utilizzato in maniera conforme allo stato della tecnica. Fanno eccezione gli impianti che non possono essere allacciati alla rete elettrica pubblica e dove i costi di questo allacciamento oppure del recupero di calore siano sproporzionati.
3 La costruzione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con combustibili gassosi provenienti da fonti rinnovabili è ammessa solo se una grande parte del calore da essi generato è utilizzato in maniera conforme allo stato della tecnica. Questa esigenza non si applica nel caso in cui l’impianto utilizzi solo una minima parte di rifiuti biodegradabili non agricoli e non sia collegato a una rete pubblica di approvvigionamento di gas o dove i costi di questo allacciamento risultino sproporzionati.
4 La costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati con combustibili rinnovabili solidi o liquidi è ammesso soltanto a condizione che la maggior parte del calore residuo venga utilizzato conformemente allo stato della tecnica. Capitolo settimo Grandi consumatori di energia
Grandi consumatori di energia Art. 33 1 Il Dipartimento può obbligare i grandi consumatori, a documentare e analizzare il proprio consumo energetico e ad adottare delle ragionevoli misure costruttive e/o organizzative per l’ottimizzazione del fabbisogno energetico, come ad esempio la designazione di un responsabile per le questioni energetiche. 31
2 Sono considerati dei grandi consumatori i soggetti: a) consumo annuo lordo di calore supera i 5 GWh; oppure b) consumo annuo lordo di energia elettrica supera i 0,5 GWh. 32
3 Il cpv. 1 non si applica ai grandi consumatori che si impegnano, individualmente o in gruppo, a raggiungere degli obiettivi, fissati con il Dipartimento, in materia di evoluzione dei consumi di energia.
4 Le misure che i grandi consumatori possono essere chiamati a mettere in atto sono considerate ragionevoli se corrispondono allo stato della tecnica, se possono essere ammortizzate sulla durata
3 La costruzione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con combustibili gassosi provenienti da fonti rinnovabili è ammessa solo se una grande parte del calore da essi generato è utilizzato in maniera conforme allo stato della tecnica. Questa esigenza non si applica nel caso in cui l’impianto utilizzi solo una minima parte di rifiuti biodegradabili non agricoli e non sia collegato a una rete pubblica di approvvigionamento di gas o dove i costi di questo allacciamento risultino sproporzionati.
4 La costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati con combustibili rinnovabili solidi o liquidi è ammesso soltanto a condizione che la maggior parte del calore residuo venga utilizzato conformemente allo stato della tecnica. Capitolo settimo Grandi consumatori di energia
Grandi consumatori di energia Art. 33 1 Il Dipartimento può obbligare i grandi consumatori, a documentare e analizzare il proprio consumo energetico e ad adottare delle ragionevoli misure costruttive e/o organizzative per l’ottimizzazione del fabbisogno energetico, come ad esempio la designazione di un responsabile per le questioni energetiche. 31
2 Sono considerati dei grandi consumatori i soggetti: a) consumo annuo lordo di calore supera i 5 GWh; oppure b) consumo annuo lordo di energia elettrica supera i 0,5 GWh. 32
3 Il cpv. 1 non si applica ai grandi consumatori che si impegnano, individualmente o in gruppo, a raggiungere degli obiettivi, fissati con il Dipartimento, in materia di evoluzione dei consumi di energia.
4 Le misure che i grandi consumatori possono essere chiamati a mettere in atto sono considerate ragionevoli se corrispondono allo stato della tecnica, se possono essere ammortizzate sulla durata
30 Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461; precedente modifica: BU
2015, 382.
31 Cpv. modificato dal R 9.12.2008; in vigore dal 12.12.2008 - BU 2008, 694.
32 Cpv. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461.
d’esercizio degli investimenti necessari e se non comportano degli inconvenienti rilevanti a livello dell’esercizio.
5 Nel quadro degli obiettivi fissati ai sensi del cpv. 1 il Dipartimento può stipulare delle convenzioni individuali o collettive nelle quali fissare degli obiettivi di consumo a medio e lungo termine. A questo scopo si prenderanno in considerazione l’efficienza con la quale è impiegata l’energia al momento della stesura degli obiettivi, così come l’evoluzione tecnica ed economica per i grandi consumatori.
6 Nel quadro di questi impegni il Dipartimento se necessario può esentarli dallo stretto rispetto di determinate esigenze tecniche in campo energetico, nei casi di comprovata necessità.
7 Il Dipartimento può rescindere la convenzione qualora gli obiettivi di consumo non siano raggiunti e imporre il recupero di eventuali deroghe alle prescrizioni tecniche.
8 I grandi consumatori possono riunirsi nell’ambito di un gruppo, di cui dovranno regolare autonomamente il funzionamento e i criteri di ammissione e di esclusione dei suoi membri. Capitolo ottavo Norme di attuazione
Dichiarazione sui provvedimenti in materia energetica Art. 34 1 Per ogni progetto che comporta dei cambiamenti nell’uso di energia, deve essere inoltrato all’UACER l’incarto energia con i giustificativi sui provvedimenti adottati che comprovino un uso razionale dell’energia e il rispetto delle prescrizioni in materia di energetico e sfruttamento delle energie rinnovabili. 33
30 Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461; precedente modifica: BU
2015, 382.
31 Cpv. modificato dal R 9.12.2008; in vigore dal 12.12.2008 - BU 2008, 694.
32 Cpv. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461.
d’esercizio degli investimenti necessari e se non comportano degli inconvenienti rilevanti a livello dell’esercizio.
5 Nel quadro degli obiettivi fissati ai sensi del cpv. 1 il Dipartimento può stipulare delle convenzioni individuali o collettive nelle quali fissare degli obiettivi di consumo a medio e lungo termine. A questo scopo si prenderanno in considerazione l’efficienza con la quale è impiegata l’energia al momento della stesura degli obiettivi, così come l’evoluzione tecnica ed economica per i grandi consumatori.
6 Nel quadro di questi impegni il Dipartimento se necessario può esentarli dallo stretto rispetto di determinate esigenze tecniche in campo energetico, nei casi di comprovata necessità.
7 Il Dipartimento può rescindere la convenzione qualora gli obiettivi di consumo non siano raggiunti e imporre il recupero di eventuali deroghe alle prescrizioni tecniche.
8 I grandi consumatori possono riunirsi nell’ambito di un gruppo, di cui dovranno regolare autonomamente il funzionamento e i criteri di ammissione e di esclusione dei suoi membri. Capitolo ottavo Norme di attuazione
Dichiarazione sui provvedimenti in materia energetica Art. 34 1 Per ogni progetto che comporta dei cambiamenti nell’uso di energia, deve essere inoltrato all’UACER l’incarto energia con i giustificativi sui provvedimenti adottati che comprovino un uso razionale dell’energia e il rispetto delle prescrizioni in materia di energetico e sfruttamento delle energie rinnovabili. 33
2 La certificazione provvisoria MINERGIE  può essere ritenuta valida quale giustificativo. Il certificato MINERGIE  vale come verifica energetica dell’edificio.
3 L’incarto energia e le relative verifiche energetiche devono essere firmati dai progettisti e dall’istante o dal proprietario.
Attestato di conformità della realizzazione Art. 35
1 Nell’ambito dei controlli previsti all’art. 49 della legge edilizia, il Municipio richiede all’istante o al proprietario l’attestato di conformità con cui si certifica che l’esecuzione dei lavori è conforme al progetto approvato.
2 Entro 30 giorni dal collaudo, il Municipio trasmette all’UACER una copia dell’attestato di cui al cpv.
1. L’UACER può chiedere al Municipio, all’istante o al proprietario delle verifiche supplementari.
34
3 La certificazione definitiva Minergie può essere ritenuta valida come attestato di conformità.
Certificazione energetica cantonale degli edifici (CECE) Art. 36
1 Un proprietario che, a fini informativi, desidera attestare l’efficienza energetica globale di un edificio, può farlo certificare ai sensi del cpv. 3 e impiegare l’attestazione così ottenuta nei confronti di terzi.
2 L’attestazione è indicativa e non vincola il Dipartimento nei confronti del proprietario e di terzi.
3 Il Dipartimento emana delle direttive sulle modalità per la certificazione energetica cantonale degli edifici (CECE) tenendo conto delle direttive elaborate Conferenza dei servizi cantonali dell’energia (EnFK). Capitolo nono Norme transitorie e finali Art. 37 ... 35
Entrata in vigore
1 esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 36
2 Il decreto esecutivo sui provvedimenti di risparmio energetico nell’edilizia del 5 febbraio 2002 è abrogato.
33 Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
2 La certificazione provvisoria MINERGIE  può essere ritenuta valida quale giustificativo. Il certificato MINERGIE  vale come verifica energetica dell’edificio.
3 L’incarto energia e le relative verifiche energetiche devono essere firmati dai progettisti e dall’istante o dal proprietario.
Attestato di conformità della realizzazione Art. 35
1 Nell’ambito dei controlli previsti all’art. 49 della legge edilizia, il Municipio richiede all’istante o al proprietario l’attestato di conformità con cui si certifica che l’esecuzione dei lavori è conforme al progetto approvato.
2 Entro 30 giorni dal collaudo, il Municipio trasmette all’UACER una copia dell’attestato di cui al cpv.
1. L’UACER può chiedere al Municipio, all’istante o al proprietario delle verifiche supplementari.
34
3 La certificazione definitiva Minergie può essere ritenuta valida come attestato di conformità.
Certificazione energetica cantonale degli edifici (CECE) Art. 36
1 Un proprietario che, a fini informativi, desidera attestare l’efficienza energetica globale di un edificio, può farlo certificare ai sensi del cpv. 3 e impiegare l’attestazione così ottenuta nei confronti di terzi.
2 L’attestazione è indicativa e non vincola il Dipartimento nei confronti del proprietario e di terzi.
3 Il Dipartimento emana delle direttive sulle modalità per la certificazione energetica cantonale degli edifici (CECE) tenendo conto delle direttive elaborate Conferenza dei servizi cantonali dell’energia (EnFK). Capitolo nono Norme transitorie e finali Art. 37 ... 35
Entrata in vigore
1 esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 36
2 Il decreto esecutivo sui provvedimenti di risparmio energetico nell’edilizia del 5 febbraio 2002 è abrogato.
33 Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
34 Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.

35

Art. abrogato dal R 1.7.2015; in vigore dal 3.7.2015 - BU 2015, 382; precedente modifica: BU 2014,

553.

36 Entrata in vigore: 19 settembre 2008 - BU 2008, 528.
Pubblicato nel BU 2008 , 528. Allegato 1a 37 Valori limite riferiti ad una temperatura ambiente di 20°C. Valori limite Uli in W/(m
2 K) con giustificativo per i ponti termici Valori limite Uli in W/(m
2 K) senza giustificativo per i ponti termici Verso esterno o interrati a meno di 2 m Verso locali non riscaldati o interrati a più di 2 m Verso esterno o interrati a meno di 2 m Verso locali non riscaldati o interrati a più di 2 m Elementi opachi: - tetto, solai - parete, pavimento
0,20
0,20
0,25
0,28
0,17
0,17
0,25
0,25 Elementi opachi con integrato sistema di riscaldamento
0,20 0,25
0,17 0,25 Finestre, porte- finestre e porte
1,3 1,6
1,3 1,6 Finestre con anteposto un corpo riscaldante
1,0 1,3
1,0 1,3 Portoni con più di 6 mq
1,7 2,0
1,7 2,0 Cassonetti degli avvolgibili
0,50 0,50
0,50 0,50
Allegato 1b 38
Valori limite dei coefficienti di trasmissione termica U per le trasformazioni e i cambiamenti di

destinazione

(art. 6 cpv. 2a) Valori limite riferiti ad una temperatura ambiente di 20°C. Valori limite U li in W/(m
2 K) Verso esterno o interrati a meno di 2 m Verso locali non riscaldati o interrati a più di 2 m Elementi opachi: - tetto, solai - parete, pavimento
0,25
0,25
0,28
0,30 Elementi opachi con integrato sistema di riscaldamento
0,25 0,28 Finestre, porte-finestre e porte 1,3 1,6 Finestre con anteposto un corpo riscaldante 1,0 1,3 Portoni con più di 6 m
2
34 Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.

35

Art. abrogato dal R 1.7.2015; in vigore dal 3.7.2015 - BU 2015, 382; precedente modifica: BU 2014,

553.

36 Entrata in vigore: 19 settembre 2008 - BU 2008, 528.
Pubblicato nel BU 2008 , 528. Allegato 1a 37 Valori limite riferiti ad una temperatura ambiente di 20°C. Valori limite Uli in W/(m
2 K) con giustificativo per i ponti termici Valori limite Uli in W/(m
2 K) senza giustificativo per i ponti termici Verso esterno o interrati a meno di 2 m Verso locali non riscaldati o interrati a più di 2 m Verso esterno o interrati a meno di 2 m Verso locali non riscaldati o interrati a più di 2 m Elementi opachi: - tetto, solai - parete, pavimento
0,20
0,20
0,25
0,28
0,17
0,17
0,25
0,25 Elementi opachi con integrato sistema di riscaldamento
0,20 0,25
0,17 0,25 Finestre, porte- finestre e porte
1,3 1,6
1,3 1,6 Finestre con anteposto un corpo riscaldante
1,0 1,3
1,0 1,3 Portoni con più di 6 mq
1,7 2,0
1,7 2,0 Cassonetti degli avvolgibili
0,50 0,50
0,50 0,50
Allegato 1b 38
Valori limite dei coefficienti di trasmissione termica U per le trasformazioni e i cambiamenti di

destinazione

(art. 6 cpv. 2a) Valori limite riferiti ad una temperatura ambiente di 20°C. Valori limite U li in W/(m
2 K) Verso esterno o interrati a meno di 2 m Verso locali non riscaldati o interrati a più di 2 m Elementi opachi: - tetto, solai - parete, pavimento
0,25
0,25
0,28
0,30 Elementi opachi con integrato sistema di riscaldamento
0,25 0,28 Finestre, porte-finestre e porte 1,3 1,6 Finestre con anteposto un corpo riscaldante 1,0 1,3 Portoni con più di 6 m
2
1,7 2,0 Cassonetti degli avvolgibili 0,50 0,50 Allegato 1c Valori limite per il fabbisogno annuo di calore per il riscaldamento degli edifici nuovi, trasformati o per i cambiamenti di destinazione (art. 6 cpv. 2b) Valori limite per i fabbisogni annui di calore per il riscaldamento (per una temperatura media annua di 8.5°C) Categoria dell’edificio Valori limite per edifici nuovi Valori limite per trasformazioni o cambiamenti di destinazione Q h,li0 MJ/m
2  Q h,li0 MJ/m
2 Q h,li trasformazione o cambiamento di destinazione MJ/m
2 I II Abitazioni monofamiliari 65 65 III Amministrativi 65 85
1,25 * Q h,li edificii nuovi

37

Allegato modificato dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 75; precedente modifica: BU 2016,

461.

38 Allegato modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461.
IV Scuole 70 70 V Commercio 50 65 VI Ristorazione 95 75 VII Edifici pubblici 95 75 VIII Ospedali 80 80 IX Industria 60 70 X Depositi 60 70 XI Installazioni sportive 75 70 XII Piscine coperte 70 90 Allegato 2 Spessore dell’isolamento termico di scaldacqua, di accumulatori d’acqua calda o di calore (art. 18) Capacità in litri Spessore dell’isolante termico se  > 0,03 fino a  < 0,05 W/mK dell’isolante se  < 0,03 W/mK Fino a 400 110 mm mm >400 fino a 2000 130 mm mm > 2000 160 mm mm Allegato 3 Spessore minimo dell’isolamento termico delle tubazioni di riscaldamento e dell’acqua calda sanitaria (art. 19) Diametro del tubo DN Pollici Se  > 0,03 fino a  < 0,05 W/mK se  < 0,03 W/mK
10 - 15
3 /
8 ’’ - ½ " 40 mm 30 mm
20 - 32 ¾" - 1 ¼" 50 mm 40 mm
40 - 50 1 ½" – 2" 60 mm 50 mm
65 - 80 2 ½" - 3" 80 mm 60 mm
100 - 150 4" - 6" 100 mm 80 mm
1,7 2,0 Cassonetti degli avvolgibili 0,50 0,50 Allegato 1c Valori limite per il fabbisogno annuo di calore per il riscaldamento degli edifici nuovi, trasformati o per i cambiamenti di destinazione (art. 6 cpv. 2b) Valori limite per i fabbisogni annui di calore per il riscaldamento (per una temperatura media annua di 8.5°C) Categoria dell’edificio Valori limite per edifici nuovi Valori limite per trasformazioni o cambiamenti di destinazione Q h,li0 MJ/m
2  Q h,li0 MJ/m
2 Q h,li trasformazione o cambiamento di destinazione MJ/m
2 I II Abitazioni monofamiliari 65 65 III Amministrativi 65 85
1,25 * Q h,li edificii nuovi

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Allegato modificato dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 75; precedente modifica: BU 2016,

461.

38 Allegato modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461.
IV Scuole 70 70 V Commercio 50 65 VI Ristorazione 95 75 VII Edifici pubblici 95 75 VIII Ospedali 80 80 IX Industria 60 70 X Depositi 60 70 XI Installazioni sportive 75 70 XII Piscine coperte 70 90 Allegato 2 Spessore dell’isolamento termico di scaldacqua, di accumulatori d’acqua calda o di calore (art. 18) Capacità in litri Spessore dell’isolante termico se  > 0,03 fino a  < 0,05 W/mK dell’isolante se  < 0,03 W/mK Fino a 400 110 mm mm >400 fino a 2000 130 mm mm > 2000 160 mm mm Allegato 3 Spessore minimo dell’isolamento termico delle tubazioni di riscaldamento e dell’acqua calda sanitaria (art. 19) Diametro del tubo DN Pollici Se  > 0,03 fino a  < 0,05 W/mK se  < 0,03 W/mK
10 - 15
3 /
8 ’’ - ½ " 40 mm 30 mm
20 - 32 ¾" - 1 ¼" 50 mm 40 mm
40 - 50 1 ½" – 2" 60 mm 50 mm
65 - 80 2 ½" - 3" 80 mm 60 mm
100 - 150 4" - 6" 100 mm 80 mm
175 - 200 7" - 8" 120 mm 80 mm Allegato 4 Valori Uc massimi per le condotte interrate in W/mK (art. 19) Dimensioni dei tubi DN 25 32 40 50 80 100 150 175 200
3 /
4 " 1"
5 /
4 " 1 ½" 2" 3" 4" 6" 7" 8" Valore Uc per tubi rigidi [W/mK]
0,17 0,18 0,21 0,22 0,27 0,28 0,34 0,36 0,37 Valore Uc per tubi flessibili e doppi tubi [W/mK]
0,18 0,18 0,24 0,27 0,28 0,31 0,36 0,38 0,40 Allegato 5 Spessori minimi dell’isolamento termico per dei canali d’aerazione, le condotte e gli apparecchi di aerazione e di climatizzazione (art. 21) Differenza di temperatura in K rispetto alla temperatura di calcolo
5 10 15 o più Spessore dell’isolante in mm per un λ di 0,03 W/mK fino a 0,05 W/mK
30 60 100
175 - 200 7" - 8" 120 mm 80 mm Allegato 4 Valori Uc massimi per le condotte interrate in W/mK (art. 19) Dimensioni dei tubi DN 25 32 40 50 80 100 150 175 200
3 /
4 " 1"
5 /
4 " 1 ½" 2" 3" 4" 6" 7" 8" Valore Uc per tubi rigidi [W/mK]
0,17 0,18 0,21 0,22 0,27 0,28 0,34 0,36 0,37 Valore Uc per tubi flessibili e doppi tubi [W/mK]
0,18 0,18 0,24 0,27 0,28 0,31 0,36 0,38 0,40 Allegato 5 Spessori minimi dell’isolamento termico per dei canali d’aerazione, le condotte e gli apparecchi di aerazione e di climatizzazione (art. 21) Differenza di temperatura in K rispetto alla temperatura di calcolo
5 10 15 o più Spessore dell’isolante in mm per un λ di 0,03 W/mK fino a 0,05 W/mK
30 60 100
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