Regolamento sulla misurazione ufficiale (216.310)
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Regolamento sulla misurazione ufficiale

Regolamento sulla misurazione ufficiale (del 10 ottobre 2006) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la Legge sulla misurazione ufficiale dell’8 novembre 2005; decreta: TITOLO 1 Disposizioni generali
Comprensori di misurazione (art. 3 cpv. 2 LMU) Art. 1 Per sezione è da intendere un comprensorio di misurazione che «per ragioni tecniche e organizzative» è suddiviso secondo una delimitazione interna al comprensorio comunale. TITOLO 2 Autorità competenti
Comune (art. 6) 1 Art. 2 2 La procedura per la determinazione e l’armonizzazione dei nomi delle vie è regolata dalle direttive emanate dall’Ufficio del catasto e dei riordini fondiari (in seguito: Ufficio).
Autorità designate dal Consiglio di Stato (art. 7) Art. 2a 3
1 Il Dipartimento autorizzato a sottoscrivere l’accordo di programma pluriennale con la Confederazione è il Dipartimento delle finanze e dell’economia (in seguito: Dipartimento).
2 L’autorità competente ad approvare i dati della misurazione ufficiale e gli estratti allestiti sulla loro base, segnatamente il piano per il registro fondiario, è la Divisione dell’economia (in seguito Divisione). 4
3 Il servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali e il servizio competente per l’insieme dei dati della misurazione ufficiale originale e determinante sono affidati all’Ufficio.
4 L’Ufficio è competente per sottoscrivere l’accordo di prestazione annuale con la Confederazione.
5 La Sezione degli enti locali è il servizio competente per sottoporre all’Ufficio federale di topografia le modifiche dei nomi dei Comuni ai sensi degli articoli 13 e 15 dell’ordinanza sui nomi geografici del 21 maggio 2008 (ONGeo).
Ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri
(art. 9) 5 Art. 3 1 Nel caso di primo rilevamento e di rinnovamento catastale l’ingegnere geometra consegna all’Ufficio i dati della misurazione ufficiale, aggiornati alla data dell’approvazione, mediante l’interfaccia della misurazione ufficiale (IMU).
2 La consegna avviene al più tardi entro 30 giorni dalla data dell’approvazione.
3 La periodicità dell’aggiornamento dei dati è stabilita dall’Ufficio, tenendo conto del volume di aggiornamento o di necessità particolari.
Commissione di misurazione
a) composizione (art. 10) Art. 4 1 La Commissione di misurazione nomina al suo interno un presidente ed un segretario.
2 Essa stabilisce le proprie norme di funzionamento.
3 L’Ufficio provvede a dare le necessarie informazioni ai membri e ai supplenti.
1 Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
2 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
3 Art. introdotto dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.

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Cpv. modificato dal R 17.4.2019; in vigore dal 19.4.2019 - BU 2019, 144.
5 Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
b) competenze (art. 11)
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1 consegna all’Ufficio tutta la documentazione per l’archiviazione.
2 L’Ufficio conserva con diligenza e in luogo sicuro gli atti con i relativi allegati.
3 La Commissione comunica all’Ufficio e all’ingegnere geometra: a) contestate dinanzi al giudice civile non appena ne ottiene comunicazione da b) di azioni proposte dinanzi al giudice civile entro i termini previsti dalla legge. 6
4 L’Ufficio provvede immediatamente a inoltrare istanza di menzione a registro fondiario delle azioni proposte dinanzi al giudice civile, dandone comunicazione al geometra per le sue incombenze.
c) indennità (art. 12) Art. 6 1 Per le sedute, i sopralluoghi e la preparazione di rapporti o di decisioni, le indennità riconosciute al Presidente, ai Membri e ai Supplenti sono le seguenti: a) –, per mezza giornata (almeno 3 ore) b) –, per una giornata (almeno 6 ore).
2 Per il rimanente fanno stato le norme del Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti cantonali di nomina del Consiglio di Stato. 7
3 Le indennità sono versate dall’Ufficio.
Commissione di nomenclatura (art. 14) Art. 7 8 1 I servizi competenti ai quali la Commissione comunica i risultati della verifica della correttezza linguistica dei nomi geografici sono: a) degli enti locali, per i nomi dei Comuni; b) per gli altri nomi geografici.
2 Le istruzioni sulla correttezza linguistica emanate dalla Commissione sono comunicate ai geometri e ai Comuni tramite l’Ufficio. TITOLO 3 Ampliamenti cantonali del modello dei dati della Confederazione
Ampliamenti (art. 16) Art. 8 Gli ampliamenti cantonali ai sensi dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale del
18 novembre 1992 (OMU) sono i seguenti:
9 a) «punti fissi planimetrici ausiliari», nel livello d’informazione «punti fissi»; b) in «nazionale», «cantonale», «comunale», «altra strada e sentiero» dell’oggetto appartenente al genere «rivestimento duro», nel livello d’informazione del suolo»; c) in «piscina» e «altro bacino idrico» dell’oggetto «bacino idrico» appartenente al «rivestimento duro», nel livello d’informazione «copertura del suolo»; d) in «fiume», «torrente» e «canale» dell’oggetto «corso acqua» appartenente al «acque», nel livello d’informazione «copertura del suolo»; e) in «muro», «muro di sostegno» e «muro divisorio» dell’oggetto «muro», nel d’informazione «oggetti singoli»; f) in «edificio sotterraneo indipendente» e «parte sotterranea di edificio» «edificio sotterraneo», nel livello d’informazione «oggetti singoli»; g) in «scala» e «altra parte costruttiva» dell’oggetto «altra parte di edificio», nel d’informazione «oggetti singoli»; h) in «concimaia», «riparo fonico», «serra», «accesso lago» e «altro» dell’oggetto nel livello d’informazione «oggetti singoli»; i) 10 TITOLO 4 Obblighi di assistenza e di tolleranza e menzione nel Registro fondiario 11
6 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
7 Cpv. modificato dal R 6.5.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 235.
8 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
9 Frase modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.

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Lett. abrogata dal R 28.6.2016; in vigore dal 1.7.2016 - BU 2016, 328.
11 Titolo modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Obblighi di assistenza e di tolleranza (art. 17) 12 Art. 9 L’ingegnere geometra assuntore, in accordo con il Municipio del Comune interessato, informa i proprietari interessati il cui indirizzo è noto circa l’inizio, l’entità e la durata dei lavori generali di misurazione ufficiale.
Domanda di autorizzazione (art. 18a) 13 Art. 10
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1 I termini per l’inoltro della domanda di autorizzazione sono i seguenti: a) giorni per i punti di misurazione di competenza federale e cantonale menzionati a registro b) giorni per gli altri punti di misurazione.
2 Per i punti di misurazione di competenza federale e cantonale l’ingegnere geometra revisore è tenuto a trasmettere tempestivamente la domanda all’Ufficio.
3 La domanda è presentata, di regola, in forma scritta. TITOLO 5 Demarcazione
Accertamento dei confini (art. 20)
a) in generale Art. 11 Gli altri documenti idonei per l’accertamento dei confini sono le foto, le ortofoto, i modelli digitali del terreno, i piani delle mappe censuarie, i vecchi registri descrittivi delle proprietà, i piani corografici e i piani di mutazione.
b) nel caso di confini di beni immobili e di diritti
per sè stanti e permanenti (art. 21) Art. 12 1 Nei casi di accertamento in presenza dei proprietari o di loro rappresentanti che sfociano in una controversia, l’ingegnere geometra assuntore si adopera per ottenere un accomodamento bonale fra i proprietari e, ove non giunga a ottenere l’accordo, risolve provvisoriamente la controversia agli effetti dell’accertamento secondo lo stato di fatto. 15
2 Nei casi di contestazione del diritto di proprietà di beni immobili e di diritti per sè stanti e permanenti, essi sono provvisoriamente attribuiti ai contendenti come se ne avessero la proprietà in comune.
3 L’accertamento può avvenire in assenza dei proprietari o di loro rappresentanti quando l’assenza è arbitraria o l’accertamento avviene sulla base di una misurazione provvisoria o di una mappa censuaria aggiornata approvate. Al proprietario resta sempre riservata la facoltà di far valere i propri diritti in sede di pubblicazione.
c) nel caso di proprietà per piani originarie (PPPO)
e diritti di sporgenza preesistenti Art. 13 1 Sono applicabili le relative normative del regolamento concernente la legge sul registro fondiario.
2 Per le proprietà per piani originarie e i diritti di sporgenza preesistenti sono da allestire i piani speciali secondo le direttive dell’Ufficio.
d) nel caso di corsi d’acqua e di altri beni demaniali Art. 14 1 I corsi d’acqua ai sensi della legislazione in materia di demanio pubblico fanno parte del livello copertura suolo oppure del livello oggetti singoli.
2 Costituiscono un fondo e fanno parte anche del livello beni immobili: a) d’acqua naturali, quando superano la larghezza minima di un metro nelle zone in grado tolleranza 2, di due metri nelle zone in grado di tolleranza 3, di 5 metri nelle zone in grado di
4 e di 10 metri nelle zone in grado di tolleranza 5. La larghezza minima è riferita al spostamento delle acque alle piene ordinarie ai sensi dell’art. 4 della Legge sul pubblico; b) d’acqua sistemati o corretti, incluse le opere di arginatura; c) d’acqua definiti come fondi nei raggruppamenti di terreno eseguiti prima dell’entrata in del presente regolamento.
3 Per il resto valgono le disposizioni sulla legislazione in materia di demanio pubblico.
12 Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
13 Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.

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Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
15 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
e) nel caso di confini territoriali comunali (art. 23)
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1 delegato dei Municipi interessati e dall’ingegnere geometra assuntore.
2 L’incarto di accertamento comprende il verbale di accertamento, il piano con la descrizione dell’andamento del confine accertato, la documentazione fotografica e l’estratto della decisione degli organi legislativi comunali unitamente ai relativi messaggi; esso va trasmesso dall’ingegnere geometra assuntore all’Ufficio.
3 In caso di contestazione l’ingegnere geometra trasmette il progetto di accertamento alla Commissione di misurazione per il tramite dell’Ufficio.
4 L’incarto completo è archiviato presso l’Ufficio.
Cessione di territorio di piccola entità e
rettifica di confini territoriali comunali
a) in via bonale (art. 24) Art. 16 Per territorio di piccola entità è da intendere una superficie che non supera mq 50 000.
b) in caso di contestazione (art. 25) Art. 17 In caso di contestazione, i Municipi interessati trasmettono l’incarto completo alla Commissione di misurazione entro il termine di tre mesi dalla decisione dei rispettivi organi legislativi dandone comunicazione all’Ufficio.
Accertamento e rettifica dei confini
territoriali cantonali (art. 26) Art. 18 1 Nel caso in cui il confine territoriale comunale sia nel contempo confine territoriale cantonale, si applicano per analogia le disposizioni valide per l’accertamento e la rettifica di confini territoriali comunali, con l’aggiunta della ratifica del Consiglio di Stato.
2 Nei casi di rettifica, la ratifica del Consiglio di Stato avviene attraverso la conclusione di un trattato intercantonale.
3 Nel caso in cui il confine territoriale comunale sia nel contempo confine territoriale nazionale, il Consiglio di Stato, su istanza di uno o più Comuni oppure d’ufficio e sentiti i Comuni interessati, inoltra alla Confederazione la richiesta di concludere una Convenzione internazionale con l’Italia. Sono applicabili le relative disposizioni del diritto internazionale.
Rinuncia alla posa dei segni di terminazione (art. 27) Art. 19 1 Il Cantone rinuncia alla posa dei segni di terminazione laddove vengono costantemente minacciati dall’attività agricola, nei terreni regolarmente sommersi dall’acqua, nei terreni paludosi, nei fondi soggetti a crollo (franamento improvviso) o a colamento di terreno e nei fondi in cui il materiale sciolto impedisce la terminazione.
2 Di regola, nelle regioni di montagna secondo il catasto della produzione dell’ufficio federale dell’agricoltura, si rinuncia alla posa dei segni di terminazione nei terreni delle zone forestali e in quelli incolti della zona agricola.
3 Eccezioni alla rinuncia alla posa dei segni di terminazione sono ammesse nei seguenti casi: a) che sono stati oggetto di una procedura di raggruppamento dei terreni; b) di proprietà patriziale, limitatamente ai punti principali, secondo i criteri indicati nel d’appalto; c) intorno ai fabbricati compresi nell’inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili, a una distanza di 50 ml. dagli stessi; 17 d) nelle zone di movimento permanente ai sensi dell’articolo 660a del CCS; e) del proprietario, a condizione che egli si assuma le relative spese.
Caratteristiche dei segni di terminazione e modalità
di esecuzione della terminazione (art. 28) Art. 20 L’Ufficio emana le direttive sulle caratteristiche dei segni di terminazione e sulle modalità di esecuzione della terminazione.

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Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
17 Lett. modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Protocollo per riordini parziali, permute e rettifiche
(art. 29) Art. 21
1 Il protocollo contiene: a) cognome, qualifica e domicilio dell’estensore; b) e luogo della stesura; c) cognome, data di nascita, stato civile, attinenza e domicilio dei proprietari; d) dei fondi coinvolti; e) del negozio; f) dei proprietari e dell’ingegnere geometra su ogni pagina del protocollo; 18 g) del coniuge qualora parti o quote di proprietà costituiscano l’abitazione familiare (art. 169
2 Correzioni del protocollo tramite postille o sbarramento delle parti errate sono ritenute valide solo se controfirmate dalle parti, conformemente ai principi della legge notarile.
3 Le pagine del protocollo sono numerate e i protocolli elencati in una rubrica.
4 Prima di proporre riordini parziali, permute e rettifiche, l’ingegnere geometra è tenuto a chiedere all’Autorità di vigilanza sul registro fondiario l’elenco dei diritti di pegno immobiliari gravanti i fondi interessati. In presenza dei diritti di pegno immobiliari occorre anche il consenso scritto dei creditori ove siano toccati i loro interessi. 19
5 Il trasferimento dei diritti di pegno avviene secondo i disposti di cui all’art. 802 CC e all’art. 42 del regolamento cantonale concernente la legge sul registro fondiario.
Procedura d’ufficio (art. 30) Art. 22 1 La procedura d’ufficio avviene in presenza di confini irrazionali o in presenza di più particelle appartenenti ad un medesimo proprietario e qualora l’operazione, in entrambi i casi, porti ad una riduzione complessiva dei costi.
2 Il protocollo contiene: a) cognome, qualifica e domicilio dell’estensore; b) cognome, data di nascita e il domicilio del proprietario; se la data di nascita e il domicilio sono conosciuti, va eseguita una ricerca nei registri comunali da parte della cancelleria c) e luogo della stesura; d) dei fondi coinvolti; e) dell’operazione; f) dell’ingegnere geometra. 20
3 Al protocollo è allegata una planimetria indicativa della mutazione, datata e firmata dall’ingegnere geometra. 21
4 Le pagine del protocollo sono numerate e i protocolli elencati in una rubrica.
5 L’invio del protocollo alle parti avviene unitamente all’avviso di pubblicazione degli schizzi di terminazione o della misurazione ufficiale.
Schizzi di terminazione e verifica (art. 33) Art. 23 1 Gli schizzi di terminazione devono contenere: a) dei fondi con il loro numero sulla base della misurazione esistente; b) che definisce il genere del segno di terminazione; c) di confine eseguite sulla base degli art. 29 e 30 della LMU; d) che riassume i simboli riguardanti i segni di terminazione; e) «schizzo di terminazione» con il suo numero e l’indicazione del Comune, la data aggiornamento, il nome dell’ingegnere geometra, la scala e l’indicazione del nord. 22
2 L’Ufficio emana le direttive sul contenuto del rapporto tecnico. TITOLO 6 Deposito pubblico
18 Lett. modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
19 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
20 Lett. modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.

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Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
22 Lett. modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Pubblicazione dell’avviso di deposito pubblico
(art. 35) Art. 24 23
1 La pubblicazione da parte del Comune interessato avviene nei casi in cui sono stati eseguiti la demarcazione, il primo rilevamento, il rinnovamento della misurazione ufficiale e la correzione di contraddizioni giusta l’art. 14a OMU, se sono toccati i diritti dei proprietari fondiari.
2 L’autorizzazione per il deposito pubblico rilasciata dall’Ufficio è subordinata alle seguenti condizioni: a) degli atti della demarcazione, del primo rilevamento, del rinnovamento della ufficiale e della correzione di contraddizioni da parte dell’ingegnere geometra; b) e allestimento del relativo rapporto; c) di eventuali correzioni o completamenti richiesti nel rapporto di verifica; d) delle avvenute correzioni o completamenti da parte dell’ingegnere geometra; e) finale da parte dell’Ufficio.
3 Oltre ai documenti richiesti dalla legislazione federale, può essere previsto il deposito pubblico degli schizzi di terminazione.
4 La pubblicazione dell’avviso di deposito pubblico avviene nel Foglio ufficiale e all’albo comunale.
Opposizioni (art. 36) Art. 25 24 1 Le opposizioni sono trasmesse alla cancelleria del Comune interessato entro i termini stabiliti nell’avviso di deposito pubblico.
2 La cancelleria comunale registra ed elenca i ricorsi presentati.
3 Entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di esposizione, la cancelleria comunale consegna all’Ufficio gli atti esposti con l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione, gli eventuali ricorsi con la relativa documentazione ed un elenco dei proprietari fondiari informati per posta.
4 L’Ufficio prende atto della fine della procedura di deposito pubblico e consegna tempestivamente alla Commissione di misurazione l’incarto completo relativo alle opposizioni.
5 Contraddizioni di cui all’art. 36 cpv. 2 LMU sono da segnalare, per iscritto, direttamente all’ingegnere geometra assuntore dei lavori entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di esposizione.
6 Se del caso, l’ingegnere geometra apporta le necessarie correzioni ai documenti e allestisce un protocollo di mutazione che viene conservato con gli atti della misurazione. Una copia dello stesso viene spedita al proprietario interessato.
7 Una risposta scritta da parte dell’ingegnere geometra viene data in ogni caso. TITOLO 7 Esecuzione della misurazione ufficiale Capitolo 1 Disposizioni generali
Piano di attuazione ed esecuzione (art. 37 e 8) 25 Art. 26 26 1 L’Ufficio allestisce e aggiorna annualmente il piano di attuazione.
2 L’Ufficio fissa la data di esecuzione delle singole misurazioni dopo aver sottoposto ai Municipi dei Comuni interessati la valutazione della prevedibile spesa a loro carico e il periodo previsto per l’esecuzione. Entro 30 giorni i Municipi inviano le loro osservazioni all’Ufficio.
Diritto di eseguire i lavori (art. 38) Art. 27 Per altri specialisti della misurazione si intendono: a) geomatici della scuola politecnica federale o della scuola universitaria professionale; b) o specialisti nel telerilevamento in possesso di un diploma riconosciuto a livello
23 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
24 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.

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Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
26 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Procedure di aggiudicazione dei lavori e contratto
di appalto (art. 39) Art. 28
1 L’Ufficio è competente per le procedure di appalto dei lavori ai sensi del Concordato intercantonale degli appalti pubblici rispettivamente della Legge sulle commesse pubbliche.
2 L’aggiudicazione dei lavori e la stipulazione del contratto di appalto, rispettivamente l’interruzione, la ripetizione e il rinnovo delle procedure di appalto avvengono ad opera dell’Ufficio per importi inferiori a fr. 150’000.- (IVA esclusa), mentre avvengono ad opera della Divisione per importi superiori. 27
3 Le condizioni generali contrattuali sono stabilite dall’Ufficio. Capitolo 2 Primo rilevamento e rinnovamento
Punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2
(art. 41) Art. 29 L’esecuzione dei lavori di determinazione dei punti fissi planimetrici di categoria 2 può essere affidata a ingegneri geometri patentati esterni nel caso di lavori combinati con la determinazione dei punti fissi planimetrici di categoria 3.
Verifica (art. 43) Art. 30 28 L’Ufficio emana le direttive sulla consegna per la verifica tecnica della misurazione ufficiale.
Dati per il registro fondiario
a) trasmissione Art. 31 29 In caso di primo rilevamento, dopo l’approvazione della misurazione, l’ingegnere geometra trasmette all’Ufficio del registro fondiario competente la descrizione dei beni immobili e una copia dei piani per il registro fondiario.
b) aggiornamento (art. 44) Art. 32 1 In caso di rinnovamento, l’aggiornamento della descrizione dei beni immobili in vigore nel registro fondiario avviene contemporaneamente all’approvazione del nuovo operato di misurazione.
2 Prima dell’approvazione del rinnovamento, l’Ufficio coordina i lavori di trasmissione, tra l’ingegnere geometra e l’Ufficio del registro fondiario competente, della nuova descrizione dei beni immobili necessaria all’aggiornamento. 30 Capitolo 3 Digitalizzazione provvisoria
Digitalizzazione provvisoria (art. 45) Art. 33 Il Dipartimento è competente per decidere la trasformazione di una misurazione, approvata secondo l’ordinamento previgente, in una forma numerica mediante digitalizzazione provvisoria.
Sostituzione delle digitalizzazioni provvisorie
a) in modo completo (art. 46) Art. 34 31 La sostituzione in modo completo (in blocco) delle digitalizzazioni provvisorie è inserita nell’accordo di programma pluriennale.
b) in modo progressivo (art. 47) Art. 35 L’Ufficio emana le direttive per la sostituzione delle digitalizzazioni provvisorie in modo progressivo. Capitolo 4 Tenuta a giorno delle componenti della misurazione ufficiale
27 Cpv. modificato dal R 17.4.2019; in vigore dal 19.4.2019 - BU 2019, 144.
28 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
29 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.

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Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
31 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Nomina dell’ingegnere geometra revisore (art. 48)
32 Art. 36
1 Il contratto è allestito dall’Ufficio sulla base di un contratto tipo.
2 I gravi motivi di revoca della nomina sono definiti all’art. 337 cpv. 2 CO.
3 Nel caso di revoca della nomina il Comune designa un ingegnere geometra revisore ad interim in attesa della nomina del nuovo ingegnere geometra revisore. L’ingegnere geometra revisore sostituito non avrà diritto ad alcun indennizzo. 33
4 In caso di cessazione anticipata del contratto, l’Ufficio procede alla pubblicazione del bando di concorso per del nuovo ingegnere geometra revisore. Il relativo contratto è stipulato fino al termine del periodo quadriennale in corso.
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Procedura di nomina, doveri e diritti dell’ingegnere
geometra revisore (art. 49) 35 Art. 37
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1 Il bando di concorso è pubblicato contemporaneamente dall’Ufficio per tutti i Comuni del Cantone ad eccezione di quelli in cui il rinnovo della nomina avviene tacitamente e prevede quali requisiti la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta e la sede operativa dell’ufficio nel Cantone.
2 L’Ufficio esamina l’idoneità dei candidati e comunica un preavviso di nomina al Municipio.
3 Il Municipio nomina l’ingegnere geometra revisore.
4 I diritti e i doveri dell’ingegnere geometra revisore sono fissati nel contratto; egli può anche esercitare privatamente come libero professionista nei limiti che l’attività prioritaria di ingegnere geometra revisore gli consente.
Ratifica e verifica dell’Ufficio (art. 50) Art. 38 1 I gravi motivi di revoca della ratifica sono definiti all’art. 337 cpv. 2 CO.
2 La verifica tecnica mira a controllare regolarmente la qualità dei lavori di tenuta a giorno, mentre la verifica finanziaria mira a controllare annualmente la qualità dei lavori contabili e amministrativi.
3 La verifica tecnica si estende al controllo di tutte le componenti della MU, mentre la verifica finanziaria si estende al controllo della corretta applicazione delle tariffe vigenti e delle basi legali sul finanziamento, del calcolo del costo totale e della sua ripartizione tra proprietari, Comune, Cantone e Confederazione e della qualità formale dei documenti amministrativi richiesti.
4 La verifica viene eseguita a campione.
5 Per la verifica l’ingegnere geometra mette a disposizione dell’Ufficio ogni elemento della misurazione richiesto e fornisce le spiegazioni domandate. 37
Sistema di comunicazione (art. 51) Art. 39 1 Le autorità di cui all’art. 51, cpv. 2 della LMU sono: a) per ogni oggetto sottoposto a procedura di autorizzazione e per le strade comunali; b) dei registri per le mutazioni di proprietà; c) degli enti locali per quanto riguarda le aggregazioni comunali; d) forestale per modifiche del limite del bosco, nuove strade forestali, premunizioni rimboschimenti, dissodamenti e per decisioni relative a zone di movimento di terreno; e) delle costruzioni per le modifiche dei corsi d’acqua di dominio pubblico e per la di strade cantonali; f) federale per quanto attiene a: – ferrovie, funivie e funicolari; – strade nazionali; – impianti militari e di protezione civile; – linee d’alta tensione e condotte soggette al diritto federale; – aeroporti e aerodromi.
2 Il sistema di comunicazione e i termini della tenuta a giorno sono i seguenti: a) i Municipi, tramite una tabella di notifica con scadenza almeno semestrale; b) gli Uffici dei registri, secondo la legislazione cantonale in materia di registro fondiario;
32 Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
33 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
34 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
35 Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.

36

Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
37 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
c) la Sezione degli enti locali, mediante l’invio immediato del decreto legislativo relativo alle dei Comuni interessati per il tramite dell’Ufficio;
38 d) la Sezione forestale, mediante l’invio immediato delle decisioni relative alle modifiche del del bosco e delle zone di movimento o mediante comunicazione, entro 15 giorni, collaudo per quanto riguarda le opere; e) la Divisione delle costruzioni, mediante comunicazione scritta, entro 15 giorni, dall’avvenuto delle opere; f) le costruzioni di competenza federale (cpv. 1 lett. f) il geometra chiede al Comune, una all’anno, l’elenco degli oggetti realizzati sul proprio territorio.
3 Il sistema di comunicazione tra l’ingegnere geometra e l’Ufficio dei registri competente avviene secondo le direttive emanate dall’Ufficio. 39
TAG durante i lavori di misurazione
e di raggruppamento di terreni (art. 52) Art. 40 40 L’ingegnere geometra revisore fornisce tutte le informazioni necessarie per la tenuta a giorno non appena ultimata la singola mutazione della misurazione in vigore.
Riunione di fondi e quote di PPPO (art. 53) Art. 41 41
1 Nel caso di fondi confinanti appartenenti allo stesso proprietario a cavallo dei quali viene eretto un nuovo edificio, l’ingegnere geometra revisore raggruppa questi fondi o ne sposta i confini prima del relativo inserimento nella misurazione ufficiale.
2 L’obbligo di riunione delle quote di PPPO nasce allorché, a seguito di trapasso, il proprietario di singole quote diventa proprietario di altre quote della medesima PPPO o di diritti di sporgenza.
3 L’ingegnere geometra revisore notifica al proprietario l’obbligo della mutazione e gli assegna un termine di 15 giorni per le eventuali osservazioni; la notifica avviene per lettera raccomandata.
4 Se il proprietario non solleva obiezioni fondate entro detto termine, l’ingegnere geometra revisore allestisce il piano di mutazione e presenta la relativa istanza d’iscrizione all’Ufficio dei registri competente. TITOLO 8 Gestione della misurazione ufficiale 42
Verifica periodica (art. 54) Art. 42 43
1 L’ingegnere geometra revisore consegna alla fine di ogni anno all’Ufficio il documento di gestione dei dati e il documento sulla sicurezza dei dati secondo il modello allestito dalla Conferenza dei servizi cantonali sul catasto, per la verifica della gestione dei dati.
2 La verifica della gestione delle altre componenti della misurazione ufficiale avviene a discrezione dell’Ufficio.
Gestione (art. 55) 44 Art. 43 45 L’Ufficio emana le direttive per la gestione della misurazione ufficiale.
Rettifica di contraddizioni (art. 56 e 57) 46 Art. 44 47 L’istanza d’iscrizione nel registro fondiario delle modifiche di confine dovute alla rettifica di contraddizioni tra i piani della misurazione ufficiale e la realtà o tra i piani stessi è presentata dall’ingegnere geometra revisore.
Diritti di autore al Cantone e al Comune interessato.
38 Lett. modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
39 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.

40

Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
41 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
42 Titolo modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
43 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
44 Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
45 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.

46

Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
47 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Archiviazione e storicizzazione (art. 8 e 55) 48
49
1 del DDPS sulla misurazione ufficiale del 10 giugno 1994 (OTEMU) avviene, di regola, presso l’ingegnere geometra revisore; nel caso di reti di punti fissi che si estendono su più Comuni, l’archiviazione di tali documenti avviene presso l’ingegnere geometra revisore designato dall’Ufficio.
2 L’archiviazione dei documenti secondo gli articoli 68, 70 e 71 OTEMU avviene presso l’ingegnere geometra assuntore.
3 L’archiviazione e la storicizzazione dei documenti secondo gli articoli 65, 66, 67, 69, 72 e 73 OTEMU avviene presso l’ingegnere geometra revisore.
4 Gli atti utilizzati per la determinazione dei nomi geografici sono archiviati presso il Repertorio toponomastico ticinese dell’Archivio di Stato.
5 L’elenco definitivo dei nomi geografici e il piano dei rispettivi perimetri sono archiviati presso l’Ufficio. TITOLO 9 Accesso e utilizzazione dei dati della misurazione ufficiale 50
Servizi competenti (art. 60) Art. 47
51
1 L’ingegnere geometra revisore è competente per la diffusione di estratti e valutazioni della misurazione ufficiale per i Comuni o le sezioni a lui affidati.
2 L’Ufficio è competente per il rilascio di estratti e valutazioni della misurazione ufficiale richiesti da servizi dell’Amministrazione cantonale e nel caso di richieste riguardanti comprensori di misurazione affidati a più geometri.
3 I geometri revisori e l’Ufficio possono organizzare una piattaforma informatica centralizzata per la diffusione dei dati, stipulando una convenzione.
4 Sono considerati estratti giuridicamente vincolanti: a) del piano del registro fondiario; b) per la tenuta del registro fondiario provvisorio.
Estratto per la tenuta del registro fondiario
provvisorio (estratto censuario) Art. 48
52
1 Il rilascio dell’estratto ai sensi dell’art. 20 della legge sul registro fondiario del 2 febbraio
1998 compete: a) geometra revisore, per estratti da misurazioni provvisorie approvate (mappe aggiornate e misurazioni aerofotogrammetriche del vecchio particellare); b) geometra assuntore del raggruppamento terreni, per estratti dai documenti di riparto fondi durante il periodo tra l’approvazione in prima istanza e l’approvazione del nuovo riparto fondi; c) geometra assuntore del raggruppamento terreni in collaborazione con l’eventuale assuntore della misurazione ufficiale, per estratti dai documenti di nuovo riparto fondi il periodo tra l’approvazione definitiva del nuovo riparto fondi e l’entrata in vigore della misurazione ufficiale; d) geometra revisore, per estratti di misurazioni ufficiali approvate.
2 Nel caso di Comuni con comprensori sprovvisti di mappe censuarie aggiornate o senza misurazione valgono le disposizioni del regolamento per la tenuta dei catastrini censuari ufficiali dei Comuni con il regime del registro fondiario provvisorio del 13 maggio 1958.
3 L’ingegnere geometra revisore è tenuto a rilasciare o rinnovare l’estratto entro due giorni lavorativi dalla richiesta.
4 La forma e il contenuto dell’estratto sono regolati dalle direttive tecniche emanate dall’Ufficio.
48 Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
49 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
50 Titolo modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.

51

Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
52 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Accesso e utilizzazione (art. 60) 53
1
54
2 L’accesso per l’utilizzazione dei dati della misurazione ufficiale è subordinato ad una domanda scritta da inoltrare all’Ufficio. 55
3 La domanda contiene: a) del comprensorio a cui si riferisce la domanda; b) dell’utilizzazione dei dati; c) dei dati a cui il richiedente vuole accedere; d) d’informazione richiesti; e) di formato desiderato scelto tra quelli disponibili.
4 L’Ufficio decide applicando, di regola, le disposizioni dell’art. 47 del presente regolamento. TITOLO 10
... 56 Art. 50-57 ...
57 TITOLO 11 Ripartizione delle spese Capitolo 1 Esecuzione
Demarcazione (art. 67) Art. 58 1 La partecipazione alle spese di demarcazione dei confini territoriali e di proprietà, dedotte eventuali indennità federali, è la seguente: a) – zone forestali: 30% – tutte le altre zone: 20% b) – tutte le zone: 20%. 58
2 La ripartizione dei costi residui a carico dei proprietari avviene in base al numero delle particelle e dei punti di confine materializzati. La tabella di ripartizione viene elaborata dall’ingegnere geometra assuntore e approvata dall’Ufficio. 59
3 Al comune interessato viene addebitato, sul suo conto corrente con lo Stato, l’importo di partecipazione comunale alle spese di demarcazione e l’anticipo dei costi residui da ripartire fra i proprietari fondiari pubblici e privati.
4 L’incasso delle quote a carico di ogni singolo proprietario è di competenza del Municipio.
Primo rilevamento (art. 68) Art. 58a 60 Le spese d’esecuzione del primo rilevamento dei dati della misurazione di cui all’art. 68 cpv. 2 LMU, dedotte le indennità federali, sono così ripartite: a) finanziariamente forti: – Cantone: 30% – Comune: 70% b) finanziariamente medi: – Cantone: 40% – Comune: 60% c) finanziariamente deboli: – Cantone: 50% – Comune: 50%
53 Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.

54

Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
55 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
56 Titolo abrogato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
57 Art. abrogati dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
58 Cpv. modificato dal R 11.12.2013; in vigore dal 13.12.2013 - BU 2013, 514.
59 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517 e BU 2015, 1; precedente
modifica: BU 2013, 514.
60 Art. introdotto dal R 11.12.2013; in vigore dal 13.12.2013 - BU 2013, 514.
Rinnovamento (art. 69)
61
1 così ripartite: a) finanziariamente forti: – Cantone: 40% – Comune: 60% b) finanziariamente medi: – Cantone: 50% – Comune: 50% c) finanziariamente deboli: – Cantone: 60% – Comune: 40%
2 La forza finanziaria dei Comuni è stabilita secondo la legislazione cantonale sulla perequazione finanziaria intercomunale.
3 La data della firma del contratto è determinante per stabilire la forza finanziaria dei Comuni.
Versamento di acconti Art. 60
1 Per le spese di esecuzione dei lavori di misurazione l’Ufficio può concedere acconti all’ingegnere geometra assuntore nei limiti dell’importo stabilito nel contratto e in funzione dello stato di adempimento del compito, sino ad un ammontare massimo pari all’80% dell’importo contrattuale.
2 La concessione di acconti per le spese di esecuzione dei lavori di tenuta a giorno è di competenza comunale. Capitolo 2 Tenuta a giorno
Tenuta a giorno permanente (art. 73) Art. 61 1 La scala di sussidiamento delle spese di tenuta a giorno riguardanti i livelli d’informazione «copertura del suolo» e «oggetti singoli» è la seguente: a) se il valore ufficiale di stima del terreno non supera i 2.– fr./mq; b) se il valore ufficiale di stima del terreno è superiore a 2.– fr./mq e non supera 10 fr./mq; c) se il valore ufficiale di stima del terreno è superiore a 10.– fr./mq. Per la determinazione del valore ufficiale di stima dei terreni edificabili o edificati si considera il valore del terreno complementare.
2 Il versamento del sussidio cantonale al Comune avviene su ordine dell’Ufficio dopo la verifica tecnica e finanziaria.
Procedura di pagamento dell’ingegnere geometra:
a) procedura ordinaria per la TAG permanente 62 Art. 62 La procedura ordinaria di pagamento del geometra revisore per lavori da lui eseguiti nel campo della tenuta a giorno permanente è la seguente: a) dei lavori, il geometra allestisce i conteggi delle singole mutazioni determinando costo totale dei lavori e della relativa ripartizione e li raggruppa in un incarto per Comune o unità amministrativa (sezione o lotto); b) fine di ogni anno di tenuta a giorno il geometra chiude i conti annuali e li trasmette all’Ufficio la verifica, al più tardi entro il 30 giugno dell’anno successivo; c) la procedura di verifica, l’Ufficio preavvisa al Comune il pagamento del geometra; d) trenta giorni dalla ricezione del preavviso, il Comune paga il geometra e provvede poi ad
b) eccezioni alla procedura ordinaria Art. 63 63 1 La procedura ordinaria di cui sopra ammette le seguenti eccezioni: a) a carico dei proprietari riguardanti mutazioni ordinate direttamente dai proprietari o da legittimi rappresentanti possono essere incassate direttamente dall’ingegnere geometra b) a carico dei proprietari riguardanti mutazioni non da loro ordinate possono pure essere direttamente dall’ingegnere geometra revisore, a condizione che il Municipio prenda risoluzione volta a delegare la competenza dell’incasso all’ingegnere geometra revisore
61 Art. modificato dal R 11.12.2013; in vigore dal 13.12.2013 - BU 2013, 514.

62

Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
63 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
un apposito contratto di riscossione o inserisca una norma speciale in tal senso del consueto contratto di tenuta a giorno.
2 In questi casi, l’ingegnere geometra revisore ne terrà debito conto nell’ambito del calcolo del saldo a lui dovuto.
c) procedura per altre prestazioni Art. 64
64 Il pagamento dell’ingegnere geometra revisore per altre spese di tenuta a giorno che esulano dal campo della tenuta a giorno permanente, quali la tenuta a giorno periodica dei punti fissi planimetrici, la gestione della misurazione ufficiale o altre operazioni non direttamente fatturabili al committente, avviene unitamente al pagamento dei costi di tenuta a giorno permanente nell’ambito della procedura ordinaria.
Riversamento di sussidi federali Art. 65
1 Alla fine di ogni anno di verifica, e al più tardi entro il 30 marzo dell’anno successivo, l’Ufficio presenta all’ufficio competente l’istanza per l’ottenimento di eventuali sussidi federali.
2 Entro un mese dalla ricezione dei sussidi federali l’Ufficio li riversa ai Comuni interessati.
Nel caso di eventi naturali (art. 75) Art. 66 Per la scala e le modalità di sussidiamento sono valide le disposizioni relative alla tenuta a giorno permanente.
Versamento di acconti Art. 67 La concessione di acconti per le spese di esecuzione dei lavori di tenuta a giorno è di competenza comunale. TITOLO 12 Misurazioni secondo il diritto previgente
Spese per l’archiviazione (art. 81)
65 Art. 68 66
1 Le spese per l’archiviazione sono definite dall’apposito tariffario per i lavori di tenuta a giorno del geometra revisore e sono riconosciute nell’ambito procedura ordinaria di pagamento dell’ingegnere geometra revisore.
2 L’archiviazione delle componenti della misurazione ufficiale allestite secondo le vecchie disposizioni avviene presso l’ingegnere geometra revisore, il quale è responsabile della buona conservazione in locali asciutti e sicuri dal fuoco.
Assicurazione contro gli incendi e i danni della natura
(art. 83) Art. 69 Il Comune assicura contro gli incendi e i danni della natura le componenti della misurazione ufficiale ancora in vigore, elaborate secondo il diritto previgente. L’Ufficio fissa la somma e la durata della di assicurazione.
Misurazioni provvisorie e
mappe censuarie aggiornate
a) componenti (art. 85) Art. 70
1 Le componenti delle misurazioni provvisorie e delle mappe censuarie aggiornate sono i piani e i registri, questi ultimi costituiti da: a) che permette l’accesso alle informazioni riguardanti i fondi mediante il numero di b) che permette l’accesso alle informazioni riguardanti i fondi mediante il nome del c) fiscale, che permette l’accesso alle informazioni riguardanti i fondi mediante il numero partita fiscale.
2 L’Ufficio emana le direttive sull’allestimento dei piani e dei registri.
64 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.

65

Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
66 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
b) procedura (art. 85)
1
2 L’autorità competente ad approvare e a mettere in vigore le mappe censuarie aggiornate e le misurazioni provvisorie rilevate aerofotogrammetricamente è il Dipartimento.
c) tenuta a giorno (art. 86) Art. 72 Per la tenuta a giorno delle misurazioni provvisorie e delle mappe censuarie aggiornate sono applicabili per analogia le disposizioni vigenti per le misurazioni ufficiali.
d) spese di tenuta a giorno (art. 88) Art. 73 Per la scala e le modalità di sussidiamento delle spese di tenuta a giorno permanente riguardanti le mutazioni di edificio e coltura e per le modalità di sussidiamento delle spese di mutazione dei confini territoriali sono applicabili, per analogia, le disposizioni vigenti per le misurazioni ufficiali.
Consultazione e diffusione (art. 91) Art. 74 1 Per la consultazione e la diffusione dei dati sono applicabili per analogia le disposizioni vigenti per le misurazioni ufficiali.
2 Sono escluse le mappe censuarie non aggiornate, che restano di competenza del Comune. TITOLO 13 Disposizioni transitorie e abrogative
Disposizioni transitorie (art. 92) Art. 75 L’Ufficio decide se, ed eventualmente fino a che punto, le misurazioni attuate secondo il diritto previgente debbano essere aggiornate conformemente al diritto vigente.

Abrogazioni

Art. 76 Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: - della legge sulla misurazione catastale del 9 luglio 1935; - esecutivo concernente l’organizzazione dei circondari di tenuta a giorno delle ufficiali e provvisorie dell’11 novembre 2003; - esecutivo concernente la determinazione e l’ortografia dei nomi locali nelle catastali del 22 dicembre 1954; - esecutivo concernente la riunione dei fondi nelle zone in cui è già introdotta la catastale ufficiale del 9 luglio 1952; - e tariffa delle misurazioni aerofotogrammetriche del 26 aprile 1963; - 2 del titolo «VI. Disposizioni finali» della Tariffa per la tenuta a giorno delle misurazioni nel Cantone Ticino del 17 dicembre 2002.
Entrata in vigore Art. 77 Il presente regolamento, unitamente all’allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 67 Pubblicato nel BU 2006 , 414.
67 Entrata in vigore: 13 ottobre 2006 - BU 2006, 414.
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