Decreto esecutivo concernente la concessione di contributi per posteggi per biciclette presso le fermate del trasporto pubblico
Decreto esecutivo concernente la concessione di contributi per posteggi per biciclette presso le fermate del trasporto pubblico (del 21 settembre 2022) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito di 1'000'000 di franchi per contribuire alla realizzazione di posteggi per biciclette presso le stazioni e le principali fermate del trasporto pubblico dell’11 aprile 2022; vista la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994, decreta:
Oggetto
Art. 1 Il presente decreto stabilisce i criteri per la gestione del credito stanziato con il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito di 1'000'000 di franchi per contribuire alla realizzazione di posteggi per biciclette presso le stazioni e le principali fermate del trasporto pubblico dell’11 aprile 2022, segnatamente le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi.
Definizioni
Art. 2 Fanno stato le seguenti definizioni: a) promotore : costituito da uno o più soggetti giuridici, si fa carico della realizzazione di per biciclette presso le stazioni e le fermate del trasporto pubblico; b) per biciclette : superficie sistemata e utilizzata per lo stazionamento di biciclette che uno o più stalli per biciclette; c) per biciclette : posteggio per biciclette dotato di sistema di chiusura antifurto e di protezione intemperie.
Autorità competente Art. 3
1 L’esecuzione del presente decreto è di competenza della Sezione della mobilità (di seguito SM).
2 In particolare essa esamina le domande di contributo, istruisce le relative pratiche, prende le decisioni e provvede all’informazione verso l’esterno.
3 La SM può avvalersi della consulenza di enti e specialisti esterni.
Procedura
Art. 4 1 Le domande di contributo devono essere presentate alla SM.
2 La richiesta deve essere corredata dal progetto del posteggio per biciclette accompagnato da una relazione tecnica che indica il numero di stalli da realizzare, il sistema di posteggio, il tipo di illuminazione e il tipo di copertura previsti. Nella relazione tecnica deve essere indicata la ripartizione dei costi secondo gli enti finanziatori, compreso il contributo richiesto sulla base del presente decreto.
3 La priorità per la valutazione e l’evasione delle domande di contributo è determinata dalla data d’inoltro della domanda. Si considerano solo domande complete e corredate da tutta la documentazione necessaria.
4 in relazione al contributo o all’utilizzo delle infrastrutture realizzate.
5 I beneficiari dei contributi devono mettere a disposizione della SM le informazioni relative alle infrastrutture e ai servizi realizzati, nonché consentire il monitoraggio degli stessi.
6 La SM è autorizzata a pubblicare, a scopo divulgativo, i dati tecnici e l’ubicazione delle infrastrutture per cui sono stati versati contributi finanziari.
Condizioni e ammontare dei contributi Art. 5 1 Il contributo è subordinato alle seguenti condizioni: a) per biciclette è ubicato presso una fermata del trasporto pubblico ed è a servizio degli utenti di questa fermata; b) dimostrati la necessità e il potenziale di utenza del posteggio per biciclette per il quale è il contributo;
c) per biciclette conta almeno cinque stalli secondo le direttive per il conteggio degli per biciclette pubblicate dalla SM; d) è riservato esclusivamente alle biciclette ed è così segnalato; e) di posteggio permette la sosta delle biciclette in sicurezza: è garantita la possibilità legare il telaio (nel caso di posteggi per bicicletta esterni) e un’adeguata illuminazione.
2 Non possono essere finanziati posteggi per stazioni di bike sharing.
3 In assenza di una preventiva autorizzazione scritta della SM, la concessione o il versamento del contributo sono negati se i lavori di realizzazione dell’opera vengono iniziati prima dell’emanazione della decisione di contributo.
4 L’autorizzazione preventiva della SM non conferisce alcun diritto alla concessione del contributo.
5 Ogni beneficiario può ricevere complessivamente al massimo un importo di 100'000 franchi.
6 Per il calcolo del contributo sono computabili i seguenti costi: a) inerenti alla pianificazione, alla direzione lavori e alla sorveglianza; b) d’acquisto del terreno e quelli inerenti alla rilottizzazione dovuti al progetto; c) di costruzione e dei lavori di adattamento necessari; d) relativi alle misure di protezione dell’ambiente e del paesaggio, nonché alle misure di contro i pericoli naturali.
7 Per il calcolo del contributo non sono computabili i seguenti costi: a) dovuti a misure particolari adottate su domanda di una delle parti interessate senza che assolutamente necessarie per l’opera; occorre tuttavia tenere conto in misura adeguata progresso tecnico e degli usuali standard; b) versate ad autorità e commissioni; c) d’acquisto e gli interessi dei crediti edilizi.
8 Il contributo non può essere concesso se l’opera beneficia già di una partecipazione diretta cantonale ai costi, in particolare attraverso i programmi di agglomerato e i piani regionali dei trasporti.
9 Il contributo può essere concesso soltanto se l’opera è eseguita da ditte e/o imprese con sede in Svizzera.
10 Il versamento del contributo, sempre che siano confermate le condizioni che hanno portato alla decisione di concessione dello stesso, è esigibile dal momento in cui l’esecuzione dell’opera è confermata alla SM tramite l’invio di una documentazione finale di opera eseguita.
11 Il pagamento avviene sulla base di un consuntivo corredato di documenti giustificativi. Il numero di stalli che beneficiano del contributo è definito secondo le direttive per il conteggio degli stalli per biciclette pubblicate dalla SM.
Decadenza del contributo Art. 6 Il diritto al contributo decade se, entro 24 mesi dalla decisione, il beneficiario non richiede per iscritto alla SM il versamento del contributo. Dietro motivata richiesta, la SM può prorogare tale termine.
Parametri per il contributo Art. 7 1 Il contributo è concesso all’ente promotore, al netto di eventuali contributi di terzi, secondo i parametri specificati di seguito: a) per biciclette con copertura: fr. 1'000.-/stallo bici fino ad un massimo del 50% della computabile; b) per biciclette senza copertura: fr. 200.-/stallo bici fino ad un massimo del 30% della computabile; c) per biciclette: fr. 1'500.-/stallo bici fino ad un massimo del 50% della spesa computabile; d) per biciclette interrato: fr. 1'500.-/stallo bici fino ad un massimo del 50% della spesa
2 Eventuali casi particolari non contemplati dal presente decreto sono decisi di volta in volta dalla SM.
Disponibilità finanziaria Art. 8 Il contributo è subordinato alla disponibilità del credito.
Contravvenzioni
Art. 9 La SM è competente per il perseguimento delle contravvenzioni ai sensi dell’articolo 21 della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.
Entrata in vigore
Art. 10 Il presente decreto esecutivo entra in vigore immediatamente. 1 Pubblicato nel BU 2022 , 228.
1 Entrata in vigore: 23 settembre 2022 - BU 2022, 228.
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