Decreto esecutivo concernente il sistema di tracciamento del COVID-19 (821.550)
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Decreto esecutivo concernente il sistema di tracciamento del COVID-19

Decreto esecutivo concernente il sistema di tracciamento del COVID-19 (del 25 novembre 2021) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli articoli 58 e 59 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano del 28 settembre 2012 (LEp); visti gli articoli 7, 8 e 9 dell’ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare del 23 giugno 2021 (ordinanza COVID-19 situazione particolare); visto l’articolo 40b della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile
1989 (LSan), decreta: Art. 1 1 Il presente decreto esecutivo disciplina il sistema di tracciamento per il COVID-19 e le relative elaborazioni di dati personali.
2 Per quanto non disciplinato dal presente decreto esecutivo si applicano le disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987. Art. 2
1 L’Ufficio del medico cantonale (UMC) è l’organo responsabile del sistema di tracciamento per il COVID-19.
2 Esso gestisce la banca dati del sistema di tracciamento per l’adempimento dei seguenti scopi: a) in modo celere ed efficace le persone confermate positive al coronavirus e b) in modo celere ed efficace le persone che sono entrate in contatto con persone al fine di individuarle e metterle in quarantena; c) l’evoluzione della diffusione del COVID-19, allo scopo di contenerne gli ulteriori e non sovraccaricare le strutture mediche; d) i dati necessari all’Ufficio federale della sanità pubblica conformemente all’articolo 59 e) delle statistiche anonimizzate relative alle persone in isolamento e in quarantena, al di comprendere e descrivere l’andamento epidemiologico della malattia, di emanare le raccomandazioni o direttive e di adottare le necessarie misure di contenimento della
3 Per l’esecuzione dei compiti di cui al capoverso 2, l’UMC si avvale di un servizio di tracciamento, la cui composizione è tenuta aggiornata alle necessità. I diritti di accesso sono attributi dall’UMC alle singole persone autorizzate, previa sottoscrizione di una convenzione di vincolo al segreto medico.
4 La banca dati del sistema di tracciamento è gestita e conservata presso il Centro sistemi informativi (CSI) per conto dell’UMC. Non possono essere esportate copie della stessa presso altre unità amministrative o persone impiegate nel servizio di tracciamento. Art. 3 Il sistema per il tracciamento contiene dati personali necessari all’adempi mento dei compiti legali di cui all’articolo 58 LEp, inclusi dati meritevoli di particolare protezione, segnatamente relativi allo stato di salute, di persone che hanno contratto il coronavirus o che sono entrate in contatto con esse. Le variabili censite nel sistema di tracciamento sono elencate nell’allegato. Art. 4 1 Al fine di permettere lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 2, il Servizio del movimento della popolazione trasmette all’UMC i dati necessari, contenuti nella banca dati Movpop.
2 Le modalità di trasmissione ed elaborazione dei dati in questione sono disciplinate da una convenzione tra il Servizio del movimento della popolazione e l’UMC.
3 Il servizio di tracciamento verifica in maniera celere ed efficace l’esattezza dei dati ricevuti dall’Ufficio federale della sanità pubblica sulla base dei dati trasmessi dal Servizio del movimento della popolazione e, se del caso, procede alla loro rettifica e/o completamento. Art. 5 1 Al fine di esentare dalla quarantena le persone vaccinate secondo l’articolo 7 capoverso
2 lettera a dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021, gli utenti autorizzati
dell’unità di tracciamento dei contatti dell’UMC possono accedere, tramite procedura di richiamo, alla banca dati delle persone vaccinate in Ticino.
2 Conformemente al contratto tra il Cantone Ticino e la ditta fornitrice della soluzione informatica per la gestione dei dati sulle vaccinazioni, l’accesso di cui al capoverso 1 presuppone l’autorizzazione del Cantone alla trasmissione di dati a terzi.
3 L’accesso concerne le seguenti categorie di dati personali: dati anagrafici, dati di contatto e dati riguardanti la vaccinazione effettuata.
4 La consultazione della banca dati avviene singolarmente per ogni persona interessata, tramite portale d’accesso Internet.
5 I dati di cui al capoverso 3 sono conservati, non anonimizzati, nella banca dati del sistema di tracciamento per una durata massima di un anno.
6 La protezione e la sicurezza dei dati nell’ambito dell’accesso di cui al capoverso 1 sono disciplinate dal contratto tra il Cantone Ticino e la ditta fornitrice della soluzione informatica per la gestione dei dati. Art. 6 L’UMC, per il tramite del CSI, adotta le necessarie misure di sicurezza tese a garantire la confidenzialità, l’integrità e la disponibilità dei dati. Art. 7 1 I dati possono essere conservati fino alla scadenza del presente decreto esecutivo.
2 La loro conservazione ulteriore in forma non anonimizzata, qualora ritenuta necessaria in funzione anche di indicazioni che dovessero giungere dalle competenti autorità federali, dovrà essere se del caso stabilita mediante un nuovo decreto. Art. 8 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi, entra in vigore immediatamente 1 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2022. Pubblicato nel BU 2021 , 350. Allegato Variabili censite nel sistema di tracciamento Dati anagrafici Cognome Nome Data di nascita Età (parametro calcolato) Sesso NPA Località Indirizzo Cantone Nazione Telefono Email Osservazioni Rappresentante legale (eventualmente) Cognome Nome Professione Genere Azienda Datore lavoro e indirizzo Medico curante Cognome Luogo misura Luogo Nome struttura Genere struttura Malattia Priorità Stato caso Data test Ora test Data sintomi Data contatto con positivo COVID Via di trasmissione Osservazioni Contatto Presa di contatto Qualifica Caso confermato Relazione caso indice Ultimo contatto con caso indice Sintomi (sì/no) Osservazioni Ulteriori domande (sì/no) Cardiopatia
1 Entrata in vigore: 26 novembre 2021 - BU 2021, 350.
Nome Località Misura Genere misura Data inizio Data termine (parametro calcolato) Variazione giorni Durata misura Osservazioni Metodo invio Diabete Fumatore Gravidanza Settimana di gravidanza Immunosoppressione Ipertensione Malattie respiratorie Nessun gruppo a rischio Nessuna malattia di base Tumore
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