Decreto legislativo concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID (876.100)
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Decreto legislativo concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID

Decreto legislativo concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID (del 22 febbraio 2022) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8103 del 27 gennaio 2022; visto il rapporto della Commissione gestione e finanze n. 8103 R dell’8 febbraio 2022, decreta:
Scopo e natura della prestazione Art. 1 1 Il presente decreto legislativo disciplina il diritto alla prestazione ponte COVID.
2 La prestazione intende sostenere i lavoratori dipendenti e indipendenti che a seguito delle conseguenze della pandemia di COVID-19 si trovano in difficoltà finanziaria ed evitare il ricorso alle prestazioni assistenziali.
3 La prestazione ha carattere straordinario e temporaneo.
Unità di riferimento Art. 2
1 L’unità di riferimento è costituita da tutte le persone che compongono l’economia domestica.
2 Dall’unità di riferimento del richiedente sono escluse tutte le persone che beneficiano di prestazioni sociali a copertura del fabbisogno nella misura in cui il richiedente è escluso da tale calcolo e se chi ne beneficia non ha un obbligo di mantenimento nei confronti del richiedente.
Condizioni materiali Art. 3 Il diritto è dato se: a) e i membri dell’unità di riferimento sono domiciliati nel Cantone al momento della b) è domiciliato ed effettivamente dimorante nel Cantone nei tre anni precedenti alla c) è dipendente oppure indipendente ai sensi della legge federale su l’assicurazione la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS); d) f abbisogno, e meglio indennità straordinarie di disoccupazione, assegno di prima infanzia, p restazione assistenziale e prestazioni complementari all’AVS/AI; e) non beneficia di indennità ai sensi della legge sull’assicurazione contro la del 25 giugno 1982 (LADI); f) ha subìto una riduzione del reddito o del fatturato a causa della pandemia; per le con attività lucrativa indipendente, è determinante l’importo del fatturato; g) devono essere attivi come tali da almeno 3 mesi rispetto alla data della richiesta; h) e i membri dell’unità di riferimento hanno un reddito disponibile inferiore ai di cui all’art. 4.
Condizioni economiche Art. 4 1 Il diritto è dato se il reddito disponibile del richiedente e dei membri dell’unità di riferimento è inferiore alle soglie stabilite dalla legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps): a) franchi se l’unità di riferimento è composta da 1 persona; b) franchi se l’unità di riferimento è composta da 2 persone; c) franchi se l’unità di riferimento è composta da 3 persone; d) franchi se l’unità di riferimento è composta da 4 persone; e) franchi se l’unità di riferimento è composta da 5 persone; f) franchi per ogni persona supplementare dell’unità di riferimento.
2 Il reddito disponibile risulta dalla somma dei redditi del richiedente e dei membri dell’unità di riferimento (redditi computabili) dedotta la somma delle spese del richiedente e dei membri dell’unità di riferimento (spese riconosciute) al momento della richiesta.
3 Quali redditi computabili si considerano: a) lordo da lavoro;
b) altra entrata compresi gli alimenti percepiti, o prestazione sostitutiva di reddito compresi i o gli aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni; c) è aggiunta la sostanza netta nella misura di 1/15. Da questo importo viene dedotto, titolo di franchigia, un importo di 10’000 per le unità di riferimento composte da una persona e di 15’000 franchi per le unità di riferimento composte da più persone. La netta viene calcolata sulla base di quella indicata nell’ultima notifica di tassazione in giudicato.
4 Sono riconosciute le seguenti spese: a) sociali dovuti; b) per l’alloggio (per gli inquilini la pigione e le spese accessorie mensili; per i proprietari interessi ipotecari sull’abitazione primaria); c) per l’assicurazione contro le malattie al netto della riduzione individuale dei premi malattie (RIPAM); d) dovuti ed effettivamente pagati.
Organo di esecuzione e procedura Art. 5 1 La persona che richiede la prestazione presenta mensilmente una richiesta scritta al suo Comune di domicilio, al più tardi entro il termine perentorio della fine del mese successivo. Il Comune si pronuncia sulla richiesta mediante decisione.
2 Il richiedente e i membri dell’unità di riferimento sono tenuti a collaborare all’accertamento della situazione e a fornire la documentazione richiesta.
3 La prestazione è versata al richiedente su conto postale o bancario.
Importo massimo e durata massima Art. 6 1 L’importo della prestazione corrisponde alla lacuna di reddito annua, convertita in mensilità, ma al massimo a 2’000 franchi al mese per il primo componente dell’unità di riferimento e 800 franchi al mese per ogni ulteriore componente.
2 La prestazione può essere concessa mensilmente.
Imposizione fiscale Art. 7 La prestazione di fabbisogno non è soggetta all’imposta sul reddito.

Finanziamento

Art. 8 1 La prestazione è finanziata in ragione del 75% dal Cantone e del 25% dal Comune. Eventuali prestazioni supplementari concesse dal Comune sono interamente a suo carico.
2 Il Comune anticipa le spese per la prestazione. Il Cantone rimborsa al più tardi trimestralmente l’anticipo effettuato dal Comune.

Vigilanza

Art. 9 I competenti organi comunali vigilano sulla corretta applicazione del presente decreto legislativo.

Restituzione

Art. 10 1 La prestazione indebitamente percepita deve essere restituita se il beneficiario: a) ottenuto la prestazione fornendo al Comune indicazioni inesatte o incomplete; b) indotto in errore il Comune commettendo negligenza grave.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento un anno dopo che il Comune ha avuto conoscenza dell’indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.
3 La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ottenuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.
Rimedi giuridici Art. 11 1 Il richiedente e ogni membro dell’unità di riferimento possono contestare la decisione resa dal Comune. Il reclamo è da inoltrare entro 30 giorni dall’intimazione al Comune che ha pronunciato la decisione.
2 Contro la decisione su reclamo pronunciata dal Comune è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro il termine di 30 giorni dall’intimazione.
3 È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca).
Diritto suppletorio Art. 12 Per quanto non disposto nel presente decreto legislativo, sono applicabili le disposizioni della Laps e del relativo regolamento.
Disposizione transitoria Art. 13 Il presente decreto legislativo, dopo la sua scadenza, continua ad applicarsi alle prestazioni riferite al periodo di validità.
Entrata in vigore e durata di validità Art. 14 1 Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.
2 Esso entra in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 2022 e decade il 30 giugno 2022.
3 Il Consiglio di Stato può prorogarne la validità fino al 31 dicembre 2022. Pubblicato nel BU 2022 , 107.
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