Regolamento sull’obbligo formativo nel settore sanitario e sociosanitario (801.410)
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Regolamento sull’obbligo formativo nel settore sanitario e sociosanitario

Regolamento sull’obbligo formativo nel settore sanitario e sociosanitario (RForSan) (del 12 ottobre 2022) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan), in particolare gli articoli 2 capoversi 2 e 3, 3 lettera h, 22 capoverso 1 lettera d e 81 capoverso 5; vista la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal), in particolare gli articoli 66e capoverso 3, 66e bis , 66h capoverso 2 lettera c e 66p, decreta:
Obbligo di formazione Art. 1 I fornitori di prestazioni in ambito sanitario e sociosanitario che hanno sottoscritto un contratto di prestazione con il Cantone partecipano alla formazione di base e alla formazione terziaria nelle professioni sanitarie definite nell'allegato 1.
Piano di formazione Art. 2 Ogni fornitore di prestazioni allestisce un piano di formazione coerentemente con le disposizioni legislative, i piani quadro federali e gli obiettivi formativi definiti all’articolo 3, per le formazioni definite nell’allegato 1.
Obiettivo formativo Art. 3
1 Il Dipartimento della sanità e della socialità, e per esso l’Area di gestione sanitaria e l’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (di seguito servizi competenti), stabilisce per ogni fornitore di prestazioni la prestazione di formazione (di seguito obiettivo formativo) tenendo conto: a) fabbisogno di personale determinato a livello cantonale; b) capacità formative delle Scuole sociosanitarie cantonali e della Scuola universitaria della Svizzera Italiana; c) potenziale formativo di ogni singolo istituto o servizio.
2 L’obiettivo formativo nei diversi profili professionali è definito nel contratto di prestazione annuale.
Potenziale formativo Art. 4 1 Il potenziale formativo è espresso in punti e considera i seguenti fattori: a) operative di ogni singolo fornitore di prestazioni; b) di prestazioni offerte dal singolo fornitore di prestazioni (diagnostiche, terapeutiche di cura); c) di formazione per ogni singola formazione calcolate moltiplicando un coefficiente (definito nell’allegato 2) per ogni effettivo a tempo pieno (istituti) e ogni 1000 ore di prestate (servizi di cura e assistenza a domicilio), considerando i collaboratori con titolo di nelle professioni sanitarie di cui all’allegato 1; d) di ponderazione di ogni singola formazione definito nell’allegato 3.
2 I punti formativi definiti nel contratto di prestazione annuale corrispondono alla somma delle settimane di formazione (lettera c) moltiplicate per il fattore di ponderazione (lettera d) calcolate per ogni singola formazione.
Adempimento dell’obiettivo Art. 5
1 I fornitori di prestazioni devono garantire l’utilizzo del proprio potenziale di formazione entro una soglia del +/- 10% dei punti definiti nel contratto di prestazioni.
2 L’impegno formativo determinato a consuntivo <90% e >100% <110% dà origine a compensazioni finanziarie.
3 In presenza di fondati motivi circostanziati dal fornitore di prestazioni, la compensazione finanziaria per il mancato raggiungimento di almeno il 90% della soglia definita a contratto decade.
Compensazioni finanziarie Art. 6
1 Per ogni tipologia di formazione è stabilito un forfait settimanale definito nell’allegato 4.
2 L’impegno formativo a consuntivo espresso in punti è quantificato in franchi applicando i forfait settimanali per ogni tipologia di formazione di cui al capoverso 1.
3 La somma in franchi suddivisa per il totale dei punti formativi assicurati a consuntivo permette di
4 La compensazione finanziaria è calcolata moltiplicando l’indennizzo medio ponderato per tre e per i punti mancanti o eccedenti ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2.
5 La determinazione della compensazione è definita con decisione del Dipartimento della sanità e della socialità, su proposta del servizio competente.
Fase transitoria e monitoraggio Art. 7 1 È prevista una fase transitoria della durata di tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento per il raggiungimento dell’obiettivo del 90% del potenziale formativo, tenuto conto del dato di partenza al 31 dicembre 2021.
2 Le compensazioni di cui all’articolo 6 si applicano di conseguenza.
3 Entro la scadenza della fase viene definito e aggiornato il fabbisogno di personale curante di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera a.
Entrata in vigore Art. 8 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023. Pubblicato nel BU 2022 , 236. Allegato 1 Elenco delle formazioni e dei perfezionamenti post-diploma
a. Formazione professionale di base (secondario II) - Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - giovani - Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - adulti - Operatore/trice sociosanitario/a (OSS) con maturità professionale - Operatore/trice sociosanitario/a (OSS) con AFC - Maturità specializzata sanitaria - Certificato di scuola specializzata - Stage preformativo scuola infermieri SSS / Modulo complementare (preformativo)
b. Scuola specializzata superiore (SSS) - Infermiere/a SSS - Infermiere/a SSS - formazione abbreviata - Soccorritore/trice dipl. SSS - Tecnico/a dipl. SSS di sala operatoria - Specialista in attivazione dipl. SSS - Tecnico/a dipl. SSS in analisi biomediche - Tecnico/a dipl. SSS in radiologia medica - Podologo/a dipl. SSS
c. Scuola universitaria professionale (SUP) - Bachelor in cure infermieristiche SUPSI - Bachelor in fisioterapia SUPSI - Bachelor in ergoterapia SUPSI - Bachelor in ostetricia SUP CH - Bachelor in scienze alimentari e dietologia SUP CH - Master in cure infermieristiche SUPSI
d. Perfezionamento post-diploma - Formazione post-diploma SPD SSS in anestesia - Formazione post-diploma SPD SSS in cure intense - Formazione post-diploma SPD SSS in cure urgenti Allegato 2 Coefficienti standard applicati alle singole professioni sanitarie (personale in dotazione con titolo di studio secondo l'allegato 1 o titolo equipollente) per il calcolo della prestazione di formazione
Coefficienti Standard Settore acuto ( somatico- a cutoriabilitazione, p sichiatria) Lungo d egenza Cure a domicilio Professione o gruppo di professioni Ambito Settimane o gni ETP Settimane o gni ETP Settimane o gni 1000 ore d i cure p restate Il gruppo delle p rofessioni delle cure e d ell'assistenza c omprende: - Addetto/a alle cure s ociosanitarie (ACSS) - Operatore/trice s ociosanitario (OSS) - Infermiere/a diplomato/a S SS - Infermiere/a SUPSI somatico- a cuto r iabilitazione p sichiatria
11.9
7 .9
7 .9
8.5 5.9
9.3
5.8
10.7
6.6
4.9
6.3
5.0 Tecnico/a dipl. SSS di sala operatoria Tecnico/a dipl. SSS in analisi b iomediche Tecnico/a dipl. SSS in radiologia medica Soccorritore/trice dipl. SSS Bachelor in fisioterapia SUPSI Bachelor in ergoterapia SUPSI Bachelor in ostetricia SUP CH Bachelor in scienze alimentari e d ietologia SUP CH
16.0 Queste professioni, anche n el caso in cui siano p resenti negli effettivi, non v c l ungodegenza e delle cure a domicilio. Le prestazioni d i formazione effettiva- m ente fornite sono tuttavia r iconosciute. Allegato 3 Fattori di ponderazione delle formazioni Cura e assistenza - Secondario II Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - giovani 1.0 Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - adulti 1.0 Operatore/trice sociosanitario (OSS) con maturità professionale 1.0 Operatore/trice sociosanitario (OSS) con AFC 1.0 Cura e assistenza - Terziario Infermiere/a SSS 1.0 Infermiere/a SSS - formazione abbreviata 1.0 Bachelor in cure infermieristiche SUPSI 1.0 Ostetricia Bachelor in ostetricia SUP 1.0 Soccorso Soccorritore/trice SSS 1.0 Professioni medico-tecniche e medico-terapeutiche Tecnico/a dipl. SSS di sala operatoria 1.0 Tecnico/a dipl. SSS in analisi biomediche 1.0 Tecnico/a dipl. SSS in radiologia medica 1.0 Bachelor in fisioterapia 1.0 Bachelor in scienze alimentari e dietologia 1.0 Bachelor in ergoterapia 1.0 Specialista in attivazione dipl. SSS 1.0
Podologo/a dipl. SSS 1.0 Attività formative non formalizzate Giornata conoscitiva 1.0 Certificato di scuola specializzata 1.0 Maturità specializzata sanitaria (24 settimane) 1.0 Stage preformativo scuola infermieri SSS e Modulo complementare (preformativo) SUPSI 1.0 Allegato 4 Indennizzo forfettario riconosciuto per le formazioni delle professioni sanitarie oggetto di applicazione del sistema di incentivi Genere di f ormazione p ratica Settimane a ll'anno (TI) Indennizzo
1 per settimana i n fr. - giovani Tirocinio 35.6 56.18 - adulti Tirocinio 36.6 54.64 m aturità professionale Stage 15.7 108.49 A FC 1 Tirocinio 32.1 52.96 Stage 18.0 300 Stage 18.0 300 Stage 10.0 300 Stage 13.3 300 Stage 6.0 300 Stage 26.3 300 Stage 25.5 300 Stage 23.7 300 Stage 17.6 300 Stage 12.0 300 Stage 10.0 300 Stage 13.3 300 Stage 10.0 300
1 Importi raccomandati dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità.
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