Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (184.310)
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Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale

Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI) 1 (del 3 dicembre 2002) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002, decreta: Capitolo primo Elementi di computo
Gettito dell’imposta cantonale per comune 2 Art. 1 1 Il gettito dell’imposta cantonale, per comune, di un determinato anno comprende le seguenti componenti: a) delle tassazioni emesse delle persone fisiche, riparti intercomunali compresi, di b) delle tassazioni emesse delle persone giuridiche, riparti intercomunali compresi, di
3 c) dell’imposta alla fonte di quell’anno; d)
4 e) di livellamento della potenzialità fiscale di quell’anno; f) dell’esercizio o degli esercizi precedenti a quell’anno per le classificazioni non emesse (persone fisiche e persone giuridiche).
2 All’importo di cui al cpv. 1 è aggiunta, per ogni comune, la differenza derivante dal ricalcolo degli accertamenti dei 5 anni precedenti.
5
3 I comuni possono richiedere, entro la fine di aprile, la deduzione delle perdite comprovate e maturate nell’anno che precede l’accertamento, per l’importo che supera lo 0.5% del precedente gettito di imposta cantonale. 6

Scopo

Art. 2 7 Il gettito dell’imposta cantonale di un determinato anno, così definito, serve come componente del gettito delle risorse fiscali del medesimo anno e come base di calcolo in particolare per la determinazione dei contributi dei comuni agli oneri relativi: a) legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (art. 34) del secondo anno b) spese sull’assicurazione malattia, sull’AVS, sull’AI e sulle prestazioni complementari del secondo anno successivo; c) legge concernente il promovimento, coordinamento e sussidiamento delle attività sociali a delle persone anziane (art. 6a) e il contributo relativo alla legge sull’assistenza e cura a (art. 35), del secondo anno successivo.

Competenze

Art. 3 8 L’accertamento del gettito dell’imposta cantonale di un determinato anno è effettuato dalla Sezione degli enti locali nel terzo anno successivo tramite la Divisione delle contribuzioni con la collaborazione dei comuni.
Gettito delle risorse fiscali
1 Titolo modificato dal R 24.2.2021; in vigore dal 26.2.2021 - BU 2021, 80.

2

Nota marginale modificata dal R 10.4.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 133.
3 Lett. modificata dal R 3.3.2009; in vigore dal 6.3.2009 - BU 2009, 134.
4 Lett. abrogata dal R 13.9.2022; in vigore dal 16.9.2022 - BU 2022, 222; precedente modifica: BU 2009,

134.

5 Cpv. introdotto dal R 10.4.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 133.
6 Cpv. introdotto dal R 10.4.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 133.

7

Art. modificato dal R 3.3.2009; in vigore dal 6.3.2009 - BU 2009, 134.
8 Art. modificato dal R 3.3.2009; in vigore dal 6.3.2009 - BU 2009, 134.
Art. 4 Il gettito delle risorse fiscali comunali di un determinato anno comprende le seguenti componenti: a) dell’imposta cantonale del comune di quell’anno; b) dell’imposta personale comunale di quell’anno; c) dell’imposta immobiliare comunale di quell’anno. d) 9

Scopo

Art. 5 Il gettito delle risorse fiscali così definito è utilizzato per il calcolo: a) contributo dei comuni di tre anni dopo al fondo di perequazione; 10 b) risorse fiscali pro capite quale componente a) dell’indice di capacità finanziaria di cui
9 della legge.

Competenze

Art. 6
11 L’accertamento del gettito delle risorse fiscali comunali di un determinato anno è effettuato nel terzo anno successivo dalla Sezione degli enti locali.

Popolazione

Art. 7
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1 La popolazione utilizzata ai fini della presente legge è la popolazione residente permanente al 31 dicembre; questa è utilizzata la prima volta per il dato dell’anno 2011.
2 Di regola deve servire per le utilizzazioni di tipo finanziario.
3 L’Ufficio cantonale di statistica è competente per la sua pubblicazione annuale sul Foglio ufficiale (in seguito FU).
4 Per gli anni precedenti il 2011 fanno stato i dati relativi alla popolazione finanziaria. Capitolo secondo Elementi di computo per il contributo di livellamento della potenzialità fiscale (in seguito: contributo di livellamento)
Gettito delle risorse fiscali per il calcolo del contributo di livellamento Art. 8 1 Il gettito delle risorse fiscali, determinate secondo l’art. 4 e utilizzate per il calcolo del contributo di livellamento di un dato anno non tengono conto, nel gettito dell’imposta cantonale, del contributo di livellamento di quell’anno.
2 Il pro capite delle risorse fiscali è calcolato dividendo la media aritmetica di cinque anni delle risorse fiscali con la media aritmetica di cinque anni della popolazione residente permanente al 31 dicembre; è riservato l’art. 7 cpv. 4. Per entrambi i fattori si considerano i valori di tre anni prima fino a sette anni prima dell’anno per il quale si calcola il contributo di livellamento.
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Moltiplicatore comunale medio e moltiplicatore politico
(art. 7 L) Art. 9 14 1 Il moltiplicatore comunale medio si calcola moltiplicando il gettito base di ogni comune per il relativo moltiplicatore politico d’imposta e dividendo la somma totale per il gettito base totale dei comuni.
2 Il gettito base è composto dal gettito cantonale delle persone fisiche e dal gettito cantonale delle persone giuridiche.
3 Per il contributo di livellamento di un determinato anno il moltiplicatore comunale medio viene calcolato utilizzando il moltiplicatore politico d’imposta di due anni prima e il gettito base di cinque anni prima.
4 Il moltiplicatore comunale medio quale parametro per il calcolo del contributo di livellamento è utilizzato con arrotondamento all’unità più vicina.
9 Lett. abrogata dal R 13.9.2022; in vigore dal 16.9.2022 - BU 2022, 222; precedente modifica: BU 2009,

134.

10

Lett. modificata dal R 3.3.2009; in vigore dal 6.3.2009 - BU 2009, 134.
11 Art. modificato dal R 3.3.2009; in vigore dal 6.3.2009 - BU 2009, 134.
12 Art. modificato dal R 15.5.2012; in vigore dal 18.5.2012 - BU 2012, 191; precedente modifica: BU 2011,

119.

13 Cpv. modificato dal R 15.5.2012; in vigore dal 18.5.2012 - BU 2012, 191; precedente modifica: BU 2009,

134.

14

Art. modificato dal R 15.5.2012; in vigore dal 18.5.2012 - BU 2012, 191; precedente modifica: BU 2009,

134.

5 Ogni anno la Sezione degli enti locali effettua la pubblicazione sul FU del moltiplicatore comunale viene inoltre pubblicata la scala di corrispondenza tra il moltiplicatore politico e la percentuale di diritto al contributo di livellamento dei comuni beneficiari (art. 5 cpv. 1 della legge) e la scala di corrispondenza tra il moltiplicatore politico e il coefficiente di ponderazione del surplus delle risorse f iscali utilizzato per il calcolo del contributo di livellamento a carico dei comuni paganti (art. 6 cpv. 1 della l egge).
6 Il moltiplicatore politico per il calcolo del contributo di livellamento di cui agli articoli 5 e 6 della legge è quello dell’anno precedente a quello del contributo da calcolare.
7 Per moltiplicatore politico ai sensi del presente articolo e degli articoli 16 lett. d, 18 e 35 cpv. 3, si intende quello deciso dal legislativo comunale ai sensi dell’art. 162 della legge organica comunale del 10 marzo 1987.
Calcolo del contributo di livellamento spettante ai comuni beneficiari
(art. 4 e 5 L) Art. 10 15 Il Consiglio di Stato per il tramite della Sezione degli enti locali determina il contributo di livellamento spettante al Comune beneficiario (Comune con risorse fiscali pro capite inferiori al 90% della media), come segue: Se: rf co + [(90% di rf ca) - rf co] x 20% > 70% rf ca CL = [(90% di rf ca) - rf co] x 20% x pop. x coeff. art. 5 cpv. 1 legge; Se: rf co + [(90% di rf ca) - rf co] x 20% < 70% rf ca CL = [(rf ca x 70%) - rf co] x pop. x coeff. art. 5 cpv. 1 legge dove: CL: contributo di livellamento per l’anno t
0 rf co: media delle risorse fiscali pro capite del Comune per i cinque anni da t -
3 a t -
7 rf ca: media delle risorse fiscali pro capite cantonali per i cinque anni da t -
3 a t -
7 pop.: media della popolazione residente permanente al 31 dicembre del Comune per i cinque anni da t -
3 a t -
7
Calcolo del surplus delle risorse fiscali
(art. 6 cpv. 1 L) Art. 11 16 Il surplus delle risorse fiscali dei comuni paganti (comuni con risorse fiscali pro capite superiori alla media), è determinato come segue: Srf: (rf co - rf ca) x pop.: coeff. art. 6 cpv. 1 della legge dove: Srf: surplus delle risorse fiscali per il CL dell’anno t
0 coeff. art. 6 cpv. 1 legge: MP - 0,4 x [(MCM + 15 %) - MP]; dove MCM è il moltiplicatore comunale medio.
Calcolo della percentuale di prelievo a carico dei comuni paganti
(art. 6 cpv. 1 L) Art. 12 La percentuale di prelievo risulta dalla divisione del totale del contributo di livellamento spettante ai comuni beneficiari (art. 10) con il totale del surplus delle risorse fiscali dei comuni paganti (art. 11).
Calcolo del contributo prelevato ai comuni paganti
(art. 6 cpv. 1 L) Art. 13 Il contributo a carico dei comuni paganti è calcolato come segue: CL = Surplus risorse fiscali (art. 11) x percentuale di prelievo (art. 12)
Criteri di ripresa
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15 Art. modificato dal R 15.5.2012; in vigore dal 18.5.2012 - BU 2012, 191; precedenti modifiche: BU 2005,
450; BU 2009, 134; BU 2011, 119.

16

Art. modificato dal R 15.5.2012; in vigore dal 18.5.2012 - BU 2012, 191.
17 Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 12.12.2014 - BU 2014, 527.
Art. 14
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1 Per determinare la ripresa del contributo di livellamento di un dato la Sezione enti prendendo in considerazione i seguenti elementi: a) del gettito d’imposta; b) degli ammortamenti contabilizzati, che non possono superare il 9% della sostanza di inizio anno. Nel calcolo non si tiene conto del valore delle opere di idrico e dei relativi ammortamenti;
19 c) di adeguate tasse causali e il prelievo dei contributi di miglioria; d) uscite per investimenti contabilizzate come spese di gestione corrente; e) del capitale proprio, riprendendo il 25% dell’eccedenza rispetto al gettito di cantonale base del comune; 20 f) contabilizzazioni o spese inusuali volte in modo evidente a peggiorare il risultato di corrente.
2 La ripresa è effettuata solo se il capitale proprio, alla fine dell’anno per il quale è calcolata, tenuto conto delle eventuali correzioni, è superiore al 50% del gettito di imposta cantonale.
3 Per i comuni che hanno introdotto il nuovo modello contabile armonizzato (MCA2), il criterio del cpv. 1 lett. b non si applica; correzioni possono essere effettuate se le norme legali riguardanti gli ammortamenti non sono rispettate. Per questi comuni, il capitale proprio ai sensi dei cpv. 1 e 2 è costituito dall’eccedenza di bilancio. 21
Utilizzo delle riprese
(art. 5 cpv. 3 L) Art. 14a 22
1 Almeno il 50% delle riprese effettuate devono essere computate in deduzione del fabbisogno di prelievo del prossimo contributo.
2 Il fondo di riserva del contributo di livellamento non può superare i 5 mio di franchi.
Riduzione del moltiplicatore d’imposta
(art. 5 cpv. 3 e 6 cpv. 2 L) Art. 15 23 1 Il Consiglio di Stato stabilisce l’eventuale presenza di un moltiplicatore d’imposta tenuto artificialmente elevato, sulla base dei seguenti elementi: – proprio, quando supera il gettito di imposta cantonale base del comune in di ripetuti avanzi d’esercizio; – a bilancio di un debito pubblico negativo in conseguenza di ripetuti ammortamenti – prelievo o un prelievo insufficiente di tasse causali; – di accantonamenti non giustificati a carico del risultato annuale; – di spese di investimento a carico della gestione corrente; – altra fattispecie tendente a peggiorare artificialmente i risultati d’esercizio.
24
2 Il Consiglio di Stato effettua le verifiche ed i calcoli sulla base degli ultimi conti comunali disponibili e, se del caso, intima ai comuni interessati la propria decisione che sarà applicata al contributo successivo alla sua crescita in giudicato; i primi conti consuntivi utilizzabili sono quelli dell’anno
2012.
3 La riduzione è calcolata di principio traducendo in punti di moltiplicatore le eccedenze di capitale proprio, il debito pubblico negativo, i mancati ricavi o le spese non riconosciute, ritenuta una riduzione massima di 10 punti di moltiplicatore.
4 La riduzione del moltiplicatore, per i comuni beneficiari, è sussidiaria rispetto alla procedura di ripresa di cui all’art. 5 cpv. 2 della legge; le due misure non possono sommarsi. Capitolo terzo Compensazione verticale
Determinazione dell’indice di capacità finanziaria
18 Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119; precedente modifica: BU 2005,

450.

19 Lett. modificata dal R 30.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 498; precedente modifica: BU 2014,

527.

20 Lett. modificata dal R 30.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 498.
21 Cpv. introdotto dal R 24.2.2021; in vigore dal 26.2.2021 - BU 2021, 80.
22 Art. introdotto dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

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Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.
24 Cpv. modificato dal R 30.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 498.
(art. 9 L) Art. 16
25 Ogni anno pari, con validità per i due anni successivi, è calcolato l’indice di finanziaria composto da cinque sottoindici parziali definiti come segue: a) delle risorse fiscali pro capite (valore triplo): - fiscali di tre anni prima (rispetto all’anno di calcolo) (art. 4 e 5); diviso - residente permanente al 31 dicembre di tre anni prima (rispetto all’anno di (art. 7);
26 b) dell’imposta federale diretta (IFD) pro capite (valore semplice): - l’IFD è definita dalla legge federale sull’imposta federale diretta del 14 dicembre 1990; - l’accertamento dell’IFD e il calcolo del gettito pro capite è effettuato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni; - l’IFD pro capite è quello dell’ultimo periodo di tassazione disponibile; c) dei contribuenti soggetti all’IFD (valore semplice): - numero di assoggettati all’IFD dell’ultimo periodo disponibile; - numero di assoggettati all’imposta cantonale per lo stesso periodo; d) politico dell’anno di calcolo. Nei casi di recente aggregazione: il moltiplicatore dei comuni aggregati ponderato con l’ultimo gettito di imposta cantonale base
27 e) della popolazione (valore semplice). Sono considerati i seguenti 3 fattori: - della popolazione 1850-1950; - della popolazione 1950-1980; - della popolazione 1980-ultimo anno disponibile.
Categorie e zone Art. 17
1 Nei casi previsti dalla legge, i sussidi dello Stato ai comuni e le partecipazioni di questi alle spese cantonali sono calcolati secondo l’aggruppamento degli indici di capacità finanziaria in categorie e zone. Le categorie e le zone secondo le quali sono classificati i comuni sono le seguenti: a) comuni finanziariamente forti zona superiore: indice oltre 105.00; b) comuni finanziariamente forti zona inferiore: indice da 90.01 a 105.00; c) comuni finanziariamente medi zona superiore: indice da 75.01 a 90.00; d) comuni finanziariamente medi zona inferiore: indice da 60.01 a 75.00; e) comuni finanziariamente deboli zona superiore: indice da 45.01 a 60.00; f) comuni finanziariamente deboli zona inferiore: indice fino a 45.00.
2 L’indice di forza finanziaria e il suo aggruppamento in categorie e zone, calcolati ogni anno pari, esplicano effetti con il 1° gennaio dell’anno successivo. 28
3 L’indice di capacità finanziaria è calcolato dalla Sezione degli enti locali e pubblicato sul FU. Capitolo quarto Aiuto agli investimenti dei comuni
Anni di riferimento dei parametri 29
(art. 14 cpv. 3 L) Art. 18 30 Il moltiplicatore di riferimento è quello dell’anno precedente la richiesta di aiuto, le risorse fiscali pro capite quelle dell’ultimo accertamento. Il moltiplicatore politico deve essere conforme alla del termine dei lavori che hanno beneficiato dell’aiuto.
Procedura e documentazione Art. 19 1 L’istanza può essere inoltrata dal municipio sia dopo il voto da parte del legislativo comunale sia a titolo preventivo. Nel primo caso all’istanza sono allegati i progetti dell’opera, il preventivo di spesa, il piano finanziario, il messaggio municipale, i rapporti delle commissioni del
25 Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119; precedente modifica: BU 2009,

134.

26 Lett. modificata dal R 21.11.2012; in vigore dal 23.11.2012 - BU 2012, 542.
27 Lett. modificata dal R 15.5.2012; in vigore dal 18.5.2012 - BU 2012, 191.
28 Cpv. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

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Nota marginale modificata dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.
30 Art. modificato dal R 15.5.2012; in vigore dal 18.5.2012 - BU 2012, 191.
legislativo comunale e l’estratto del verbale del legislativo comunale relativo all’approvazione del credito. Nel caso di richiesta preventiva il municipio allega all’istanza la documentazione in suo possesso.
2 Ogni oggetto necessita di una richiesta separata.
Investimenti di poca entità
(art. 14 cpv. 5 L) Art. 20
31 Di regola sono prese in considerazione le richieste di aiuto per investimenti che, al netto di sussidi e contributi, comportano un’uscita residua superiore all’autofinanziamento potenziale annuo e superiore a fr. 200’000.–.
Investimenti finanziati tramite tasse causali 32
(art. 14a cpv. 4 L) Art. 21
1 L’aiuto agli investimenti per i servizi i cui costi di gestione devono essere coperti attraverso il prelievo di tasse d’uso, quali la fornitura di acqua potabile, la raccolta e l’eliminazione dei rifiuti e la depurazione delle acque, viene calcolato in modo che le spese di gestione, comprensive di interessi e ammortamenti amministrativi, possano essere finanziate attraverso tasse d’uso socialmente sopportabili.
2 Il comune è tenuto a richiedere ogni sussidio cantonale e federale e a prelevare i contributi previsti dalle leggi vigenti che saranno computati nella determinazione dell’aiuto agli investimenti.
3 La Sezione enti locali determina l’aiuto computando adeguate tasse causali, previa verifica dell’entità della spesa di investimento, dei sussidi e dei contributi, in collaborazione con i competenti uffici cantonali. 33
Altri investimenti
(art. 14 e 14a L) Art. 22
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1 Nel decidere l’aiuto il Consiglio di Stato tiene conto dell’obbligatorietà, dell’urgenza e dell’interesse pubblico dell’investimento.
2 La commisurazione dell’aiuto avviene sulla base dei seguenti parametri: - netto per l’opera di cui si chiede l’aiuto; - potenziale annuo pari al 15% delle risorse fiscali e del contributo di geografica; - globale pari all’autofinanziamento potenziale annuo moltiplicato per il risultante dal rapporto tra l’investimento netto pro capite dell’opera di cui si chiede e l’investimento netto pro capite medio cantonale determinato dalla Sezione degli enti tramite la statistica finanziaria dei comuni. Il suddetto coefficiente è posto come minimo
1 ed al massimo a 6; - è di regola pari alla differenza tra l’investimento netto e l’autofinanziamento computabile, il massimo del 90% dell’investimento netto previsto dall’art. 14 cpv. 4 della legge; - determinazione dell’aiuto si tiene conto di eventuali altri elementi che possono incidere in rilevante sulla situazione finanziaria del comune.
Altri criteri d’esame delle istanze Art. 23
1 Il Consiglio di Stato si riserva di esaminare i progetti per i quali si richiede l’aiuto agli investimenti anche dal profilo della parsimonia e dell’economicità.
2 Il dipartimento pianifica, in collaborazione con il comune e con i competenti uffici cantonali, una suddivisione temporale delle uscite di investimento sostenibile per le finanze comunali e compatibile con le disponibilità del fondo di perequazione.
Inizio anticipato dei lavori
(art. 14 cpv. 2 L) Art. 24 35 L’aiuto non può essere concesso a lavori iniziati salvo in casi di assoluta urgenza; in questi casi al comune viene rilasciata un’autorizzazione ad iniziare i lavori anticipatamente, che non conferisce diritto alla concessione dell’aiuto. Capitolo quinto
31 Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.
32 Nota marginale modificata dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.
33 Cpv. modificato dal R 20.12.2005; in vigore dal 23.12.2005 - BU 2005, 450.

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Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.
35 Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.
Contributi ricorrenti per gli oneri legati alla localizzazione geografica
Comuni beneficiari
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(art. 15 cpv. 4 L) Art. 25 37 I seguenti comuni beneficiano del contributo per gli oneri legati alla localizzazione geografica: Distretto di Mendrisio: Breggia e Castel San Pietro (limitatamente alle frazioni di Monte, Casima e Campora). Distretto di Lugano: Alto Malcantone, Aranno, Arogno, Bioggio (limitatamente alla frazione di Iseo), Cademario, Capriasca, Lugano (limitatamente ai comprensori degli ex comuni di Bogno, Certara, Cimadera e Valcolla), Miglieglia, Monteceneri (limitatamente alla frazione di Medeglia) e Rovio. Distretto di Locarno: Brione Verzasca, Centovalli, Corippo, Cugnasco-Gerra (limitatamente alla frazione di Gerra Valle), Frasco, Gambarogno (limitatamente alla frazione di Indemini), Lavertezzo (limitatamente alla frazione di Valle), Mergoscia, Onsernone, Sonogno e Vogorno. Distretto di Vallemaggia: Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Lavizzara, Linescio e Maggia. Distretto di Bellinzona: Bellinzona (limitatamente ai comprensori degli ex comuni di Pianezzo e Sant’Antonio) e Isone. Distretto di Blenio: Acquarossa, Blenio, Serravalle. Distretto di Leventina: Airolo, Bedretto, Bodio, Dalpe, Faido, Giornico, Personico, Pollegio, Prato Leventina e Quinto. Art. 26-28 ... 38
Determinazione del contributo Art. 29
39
1 I comuni elencati all’art. 25 ricevono una quota parte sul montante totale del contributo secondo l’art. 15 cpv. 1 della legge, calcolata moltiplicando il percento relativo alla superficie per il fattore relativo alla sua altitudine. Calcolo del percento relativo alla superficie del comune beneficiario o del comprensorio comunale beneficiario secondo l’art. 25 (in seguito CB): dove: p k = percento relativo alla superficie del CB sen k = superficie edificabile netta del CB in ha comprensiva delle zone per attrezzature e edifici pubblici (ponderazione 70%) sba k = superfici boscate e superfici agricole utili del CB in ha (20%) si k = superfici improduttive del CB in ha (10%) = superficie edificabile netta di tutti i CB in ha, comprensiva delle zone per attrezzature e edifici pubblici = superfici boscate e superfici agricole utili di tutti i CB in ha = superfici improduttive di tutti i CB in ha inoltre: il pedice «k» indica il CB per il quale è effettuato il calcolo il pedice «i» indica un comune dell’insieme dei CB Calcolo dell’altitudine del CB:
36 Nota marginale modificata dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.
37 Art. modificato dal R 11.7.2017; in vigore dal 14.7.2017 - BU 2017, 207 e 311; precedenti modifiche:
BU 2005, 450; BU 2011, 119.
38 Art. abrogati dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

39

Art. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 28.10.2016 - BU 2016, 430; precedenti modifiche: BU
2005, 450; BU 2011, 119.
dove: a k = altitudine del CB H k = altitudine del nucleo abitato sito alla quota maggiore h k = altitudine del nucleo abitato sito alla quota minore Calcolo del fattore relativo all’altitudine del CB: dove: f k = fattore relativo all’altitudine del CB A max = = altitudine del CB più alto A min = = altitudine del CB più basso Calcolo del contributo ricorrente per la localizzazione geografica del CB: dove: LocGeo k = contributo ricorrente per la localizzazione geografica del CB (arrotondato a fr. 1000): M = montante a disposizione secondo l’art. 15 cpv. 1 L (arrotondato a fr. 1000).
2 I dati relativi alla superficie edificabile netta sono quelli elaborati dalla Sezione dello sviluppo territoriale del Dipartimento del territorio; quelli relativi alle altre superfici sono fornite dall’Ufficio federale di statistica nella «Statistica delle superfici». Tali dati sono pubblicati sull’Annuario statistico ticinese.
3 I parametri utilizzati per il calcolo dei contributi di cui al capoverso 1, escluso M, sono aggiornati ogni 4 anni, negli anni delle elezioni comunali generali, la prima volta nel 2012. Gli stessi sono intimati ai comuni beneficiari per eventuali osservazioni.
Regole in caso di aggregazione di comuni
(art. 15 cpv. 1 L) Art. 30 40 1 In caso di aggregazione tra comuni beneficiari, e fino alla revisione del calcolo prevista dall’art. 29 cpv. 3, ai nuovi comuni viene versato il contributo precedentemente calcolato per i comuni aggregati.
2 In caso di aggregazione tra comuni non beneficiari e comuni al nuovo comune spetta il contributo relativo al territorio degli ex comuni beneficiari. In mancanza di dati statistici sulle singole frazioni, sono mantenuti gli ultimi dati disponibili relativi agli ex comuni. Capitolo sesto Organi decisionali e amministrazione fondo di perequazione

Competenza

Art. 31 1 Competente a decidere le misure di intervento è il Consiglio di Stato.
2 Le misure di intervento sono proposte dalla Commissione della perequazione intercomunale, tramite il Dipartimento delle istituzioni.
Commissione della perequazione finanziaria intercomunale
(art. 18 cpv. 1 L)

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Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119; precedenti modifiche: BU 2005,
450; BU 2008, 527.
Art. 32 1 Il Consiglio di Stato nomina ogni 4 anni la commissione e ne designa il presidente ed il La commissione è composta di: a) dei comuni; b) dello Stato.
2 Nella designazione dei rappresentanti dei comuni si tiene conto di un’equa distribuzione fra i comuni che finanziano i fondi di perequazione e i comuni che ne beneficiano.
Facoltà del presidente Art. 33 Il presidente della commissione ha inoltre la facoltà: a) ai lavori commissionali, quando se ne presenti l’opportunità e a titolo consultivo, altre persone; b) sopralluoghi o sedute fuori sede, quando le singole pratiche lo esigono.

Compiti

Art. 34 41 1 La commissione dà il proprio preavviso al Consiglio di Stato: a) gli aiuti agli investimenti dei comuni secondo l’art. 14 della legge; b) dotazione e sul finanziamento del fondo di perequazione di cui all’art. 16 della legge; c) rilevanti problemi concernenti la perequazione finanziaria intercomunale.
2 La commissione è inoltre informata sul contributo di livellamento della potenzialità fiscale, sulla graduatoria degli indici di capacità finanziaria, sulle calcolazioni relative al contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica, sui contributi supplementari e sull’evoluzione del gettito fiscale cantonale.
Fondo di perequazione Art. 35 1 Nel corso dell’anno il Cantone e i comuni secondo l’art. 16 cpv. 2 della legge mettono a disposizione del fondo di perequazione gli ammontari necessari al finanziamento degli esborsi dell’anno. Nella determinazione dei contributi del Cantone e dei comuni per il finanziamento del fondo di un dato anno si tiene conto del saldo del fondo di inizio anno.
2 Dal fondo di perequazione sono prelevati i contributi e gli aiuti previsti agli articoli 14 e 22 della legge.
42
3 Il moltiplicatore politico ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. b della legge è quello dell’anno precedente a quello per cui si preleva il finanziamento del fondo di perequazione. 43 Capitolo settimo Norme transitorie
Adeguamento accertamento gettito Art. 36 44 1 L’art. 1 cpv. 2 si applica gradualmente a partire dall’accertamento 2015; questo si effettua senza correzione degli accertamenti precedenti.
2 Le correzioni degli accertamenti precedenti saranno introdotte come segue: – 2016: correzioni gettito 2015; – 2017: correzioni gettiti 2015 e 2016; – 2018: correzioni gettiti 2015-2017; – 2019: correzioni gettiti 2015-2018; – 2020: correzioni gettiti 2015-2019.
3 Dall’accertamento del gettito 2021 si continuerà con le correzioni dei 5 gettiti precedenti quelli dell’anno per cui si effettua l’accertamento. Capitolo ottavo Disposizioni abrogative ed entrata in vigore
Disposizioni abrogative Art. 37 È abrogato il regolamento d’applicazione della legge sulla compensazione intercomunale del 24 agosto 1988.
41 Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.
42 Cpv. modificato dal R 15.5.2012; in vigore dal 18.5.2012 - BU 2012, 191.
43 Cpv. introdotto dal R 15.5.2012; in vigore dal 18.5.2012 - BU 2012, 191.

44

Art. reintrodotto dal R 10.4.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 133; precedente modifica: BU 2011,

119.

Entrata in vigore Art. 38 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2003. Pubblicato nel BU 2002 , 445.
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