Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (dell’11 luglio 2006) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 dicembre
1990 (di seguito LCC); richiamate la legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del
20 giugno 1986 (LCP) e l’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988 (OCP), 1 decreta: Capitolo I Norme generali
Competenze
a) Dipartimento
(LCC art. 2) Art. 1 Competente per l’applicazione della LCC è il Dipartimento del Territorio (in seguito: Dipartimento).
b) Consiglio di Stato Art. 2 Rimane di competenza del Consiglio di Stato: a) sulla salvaguardia di biotopi adatti a mammiferi, agli uccelli indigeni e migratori; b) di un’adeguata superficie cacciabile con l’allestimento di misure di della caccia; c) degli habitat e della fauna.
Collaborazione
Art. 3 Il Dipartimento collabora con gli altri servizi cantonali interessati: a) di misure di salvaguardia degli habitat della fauna; b) definizione delle specie cacciabili; c) tutela delle zone protette.
Pianificazione della caccia
(LCC art. 4) Art. 4 1 Il Dipartimento, sulla base delle componenti naturali del paesaggio, in riferimento alle singole specie di interesse venatorio, emana periodicamente le linee direttive per: a) degli habitat per i selvatici; b) della caccia.
2 Esso si avvale della collaborazione dei servizi cantonali competenti, dei Comuni, delle associazioni ambientalistiche e venatorie e di enti e associazioni che dimostrano un interesse giustificato, sentito il preavviso della Commissione consultiva sulla caccia.
Linee direttive
a) Habitat Art. 5 1 Nelle direttive per la valorizzazione degli habitat sono indicati i piani d’intervento, gli studi necessari, le finalità, le modalità e i mezzi finanziari.
2 Le linee direttive per l’esercizio della caccia mirano al mantenimento di effettivi sani in equilibrio con l’ambiente circostante, rispettando la struttura naturale delle singole popolazioni.
3 Esse fissano gli strumenti più appropriati (controllo degli abbattimenti, periodi di protezione, ripopolamenti o altro) per il conseguimento degli obiettivi stabiliti.
4 A questo scopo il Dipartimento provvede ad eseguire: a) regolari della selvaggina; b) di gestione del patrimonio faunistico cantonale di interesse venatorio.
1 Ingresso modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255.
c) Piani di protezione Art. 6
1 L’Ufficio della caccia e della pesca collabora all’allestimento di piani di protezione e di cura di ambienti adatti alla fauna e alla selvaggina e alla gestione degli habitat della fauna tramite la conservazione, la valorizzazione e la promozione di biotopi quali: boschetti, boschi golenali, boschi vecchi di composizione naturale, margini boschivi strutturati, zone agricole tradizionali ed estensive, siepi naturali, secchi, zone umide, rive naturali, cariceti e canneti.
2 Esso si pronuncia sugli interventi che possono compromettere l’esistenza della selvaggina e del suo habitat naturale.
Zone di tranquillità Art. 6a
2 Le zone di tranquillità per la selvaggina vengono fissate dal Consiglio di Stato per una durata di 5 anni rinnovabili.
Bandite di caccia
a) Istituzione
(LCC art. 23) Art. 7
1 Le bandite di caccia vengono fissate dal Consiglio di Stato per una durata di 5 anni rinnovabili. 3
2 Restano riservate le disposizioni concernenti le bandite federali.
b) Contenuto Art. 8
1 Le bandite di caccia devono garantire a lungo termine il mantenimento e lo sviluppo naturale delle popolazioni di selvaggina.
2 Per ognuna di esse viene formulato l’obiettivo da raggiungere.
3 Esse possono essere generali o riguardanti solo singole specie.
4 Per la loro istituzione si tiene conto dei rapporti della selvaggina con l’habitat, l’agricoltura e la foresta.
c) Proposte Art. 9 Le motivate riguardanti le bandite devono essere presentate al Dipartimento dalle associazioni o enti interessati, entro un anno dall’eventuale scadenza.
d) Sorveglianza Art. 10
1 All’Ufficio della caccia e della pesca è affidata la gestione e la vigilanza delle bandite.
2 Esso provvede alla segnalazione dei confini con cartelli o con marchi rosso-giallo (il rosso indica la zona protetta).
3 L’attraversamento delle bandite da parte dei cacciatori deve avvenire lungo le strade e i sentieri principali marcati, con l’arma scarica e i cani al guinzaglio. 4
Animali randagi
(LCC art. 27) Art. 11 5
1 I cani e i gatti randagi, nonché altri animali domestici inselvatichiti vaganti oltre trecento metri dai fabbricati abitati, possono essere catturati o abbattuti, senza obbligo di risarcimento da parte del Cantone, dagli agenti della polizia della caccia.
2 Il proprietario è tenuto a risarcire all’Ufficio della caccia e della pesca il costo delle spese di cattura o di abbattimento.
Selvaggina in cattività
(LCC art. 25) Art. 12 1 La domanda di autorizzazione per tenere in cattività animali selvatici va inoltrata tramite formulario ufficiale all’Ufficio del Veterinario cantonale.
a) Autorizzazioni
2 Questo decide, sentito il preavviso dell’Ufficio della caccia e della pesca, nei casi contemplati contemporaneamente dall’art. 25 LCC e dall’art. 12 del regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali.
2 Art. introdotto dal R 11.7.2017; in vigore dal 15.8.2017 - BU 2017, 203.
3 Decreto esecutivo Bandite di caccia 2021-2026 del 7 luglio 2021 - BU 2021, 210.
4
Cpv. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421.
5 Art. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 15.8.2018 - BU 2018, 266.
3 Nei casi contemplati esclusivamente dall’art. 25 LCC, l’Ufficio della caccia e della pesca decide
4 Di regola non viene rilasciata l’autorizzazione: a) la detenzione di animali incrociati con specie domestiche, ibride o altre specie selvatiche; b) la detenzione di animali provenienti dall’ambiente naturale.
b) Modifiche Art. 13 Le modifiche del luogo, del numero, delle specie e delle condizioni di detenzione, vanno prontamente segnalate all’Autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.
c) Controllo Art. 14 Gli agenti della polizia della caccia possono controllare in ogni momento le tenute di animali selvatici e il rispetto delle condizioni fissate nelle autorizzazioni.
d) Animali selvatici che recuperano la libertà Art. 15 1 Gli animali selvatici che recuperano la libertà devono essere immediatamente segnalati all’Ufficio della caccia e della pesca, il quale ne darà comunicazione all’Ufficio del Veterinario cantonale.
2 Qualora non vengano ripresi entro 5 giorni o non siano stati segnalati, essi possono venire abbattuti, senza obbligo di risarcimento da parte del Cantone, dagli agenti della polizia della caccia.
3 Il proprietario è tenuto a risarcire all’Ufficio della caccia e della pesca il costo delle spese di abbattimento o di un’eventuale partecipazione alla cattura. 6
Messa in libertà di selvaggina
(LCC art. 26) Art. 16 1 La messa in libertà di selvaggina è subordinata ad un’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio della caccia e della pesca.
2 Nel caso di lanci non autorizzati la selvaggina può essere eliminata dagli agenti della polizia della caccia. Capitolo II Presupposti per l’esercizio della caccia
Patente
a) Presentazione
(LCC art. 5) Art. 17 Durante l’esercizio della caccia il cacciatore deve avere con sé la patente di caccia.
b) Contenuto Art. 18 1 Sono parte integrante della patente: a) d’identità cacciatore contenente: - le generalità; - una fotografia recente; - l’anno di emissione; 7 b) annuale della categoria di caccia scelta contenente: - le generalità; - il foglio di controllo; - il duplicato del foglio di controllo per il trasporto a valle o la consegna del capo di selvaggina abbattuto al posto di controllo da parte di terze persone (presente solo nell’autorizzazione annuale per la caccia alta); - le prescrizioni relative ai posti di controllo della selvaggina; 8 c) del presente regolamento.
2 La tessera d’identità cacciatore dev’essere rinnovata dopo quindici anni. 9
Rilascio della patente
a) Autorità competente
(LCC art. 5)
6 Cpv. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 15.8.2018 - BU 2018, 266.
7 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255.
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Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421.
9 Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255.
Art. 19
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1 La tessera d’identità cacciatore va richiesta all’Ufficio della caccia e della pesca.
2 L’autorizzazione annuale e la copia del presente regolamento devono essere richiesti al Municipio del comune di domicilio; per i richiedenti dimoranti o domiciliati fuori Cantone, all’Ufficio della caccia e della pesca.
b) Documenti necessari Art. 20 11
1 Il richiedente per la patente deve presentare: a) la tessera d’identità cacciatore: - un documento di legittimazione (passaporto o carta d’identità); - una fotografia recente formato passaporto e di ottima qualità; b) l’autorizzazione annuale: - la tessera d’identità cacciatore; - la ricevuta di versamento del premio attestante la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 14 OCP; - la prova di aver pagato la tassa d’affiliazione alla Federazione di caccia ticinese, oppure la tassa supplementare di fr. 80.- al Dipartimento; - una valida attestazione del superamento della prova periodica della precisione di tiro per l’arma da impiegare nella categoria di caccia richiesta . 12
c) Tasse
2 La tassa è fissata in fr. 50.- per il rilascio della tessera d’identità cacciatore e dalla LCC per la domanda di autorizzazione annuale.
Rimborso della tassa di autorizzazione
(LCC art. 13) Art. 21 La tassa dell’autorizzazione annuale della categoria di caccia prescelta, dedotte le spese di cancelleria e la tassa supplementare è rimborsata in caso di decesso, grave malattia o infortunio del titolare e ritenuto che ne sia fatta domanda all’Ufficio della caccia e della pesca prima dell’apertura della caccia.
Sostituzione della patente
a) Autorità
(LCC art. 5) Art. 22
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1 Per la sostituzione della tessera d’identità cacciatore e dell’autorizzazione annuale è competente l’Ufficio della caccia e della pesca.
2 Viene percepita una tassa di fr. 50.- per ogni documento sostituito.
3 ...
b) Perdita Art. 23 14 1 In caso di perdita: a) tessera d’identità cacciatore, il cacciatore è autorizzato a servirsi di un documento di valido;
15 b) annuale e relativo foglio di controllo duplicato del foglio di controllo, il deve darne immediata comunicazione all’Ufficio della caccia e della pesca.
2 In caso di perdita dell’autorizzazione annuale e relativo foglio di controllo, il cacciatore può esercitare la caccia solo con l’autorizzazione provvisoria che va richiesta, previa presentazione della tessera d’identità cacciatore, all’Ufficio della caccia e della pesca o al posto di controllo di Gudo durante il periodo venatorio di caccia alta. 16
Esami di abilitazione Art. 24 Il Consiglio di Stato disciplina con separato regolamento: a) di abilitazione;
10 Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255.
11 Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedente modifica: BU 2008,
473.
12 Lett. modificata dal R 5.8.2021; in vigore dal 10.8.2021 - BU 2021, 250; precedente modifica: BU 2021,
198.
13 Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedente modifica: BU 2016,
351.
14 Art. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421.
15
Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255.
16 Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255.
b) della formazione; c) del periodo di cura della selvaggina; d) della Commissione esaminatrice. Capitolo III Esercizio della caccia
Specie cacciabili Art. 25
1 Le seguenti specie sono cacciabili: a) alta: (Cervus elaphus) (Capreolus capreolus) (Rupicapra rupicapra) (Sus scrofa) (Marmota marmota) (Vulpes vulpes) (Meles meles) 17 b) bassa: (Vulpes vulpes) (Martes foina) (Meles meles) comune (Lepus capensis) variabile (Lepus timidus) selvatico (Oryctolagus cuniculus) di monte (Lyrurus tetrix) comune (Phasianus colchicus) (Scolopax rusticola) domestico inselvatichito (Columba palumbus) dal collare or. (Streptopelia decacto) (Garrulus glandarius) nera (Corvus corone corone) grigia (Corvus corone cornix) imperiale (Corvus corax) reale (Anas platyrhynchos) (Phalacrocorax carbo) 18 c) acquatica: (Anas crecca) reale (Anas platyrhynchos) (Aythya ferina) (Aythya fuligula) (Fulica atra)
Numero massimo e genere dei capi e periodi
2 Il numero massimo e il genere dei capi, nonché i periodi, sono stabiliti dall’art. 42 del presente regolamento.
Caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo
(LCC art. 17) Art. 26 19 In caso di necessità l’Ufficio della caccia e della pesca può autorizzare la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo, fissandone le condizioni e le modalità di attuazione.
Caccia speciale al cinghiale
(LCC art. 17)
17 Lett. modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 15.8.2014 - BU 2014, 403.
18 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedente modifica: BU 2012,
348.
19 Art. modificato dal R 10.7.2013; in vigore dal 31.8.2013 - BU 2013, 346.
Art. 27 20 In caso di necessità l’Ufficio della caccia e della pesca può autorizzare la caccia speciale al cinghiale, fissandone le condizioni e le modalità di attuazione.
Caccia speciale alla volpe
(LCC art. 17) Art. 28 21 In caso di necessità l’Ufficio della caccia e della pesca può autorizzare la caccia speciale alla volpe, alle stesse condizioni e sulla medesima parte del territorio cantonale ove è autorizzata la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e la caccia speciale al cinghiale.
Controllo della selvaggina
a) Iscrizione
(LCC art. 11) Art. 29
22
1 Al fine di permettere il controllo della selvaggina uccisa il cacciatore deve: a) immediatamente sul posto dell’uccisione, nel foglio di controllo nonché non appena nel duplicato, il giorno, l’ora, il comune e il luogo di cattura, nonché la specie, l’età e il di ogni animale e la lunghezza delle corna dei camosci; in caso di autodenuncia (lett. e) dovrà specificarne i motivi. va fatta per esteso, come da esempio sul foglio di controllo, con inchiostro caso d’errore d’iscrizione, la correzione è ammessa unicamente previa autorizzazione da un guardacaccia o dall’Ufficio della caccia e della pesca; 23 b) ai posti di controllo entro 24 ore dall’abbattimento i cervi, i camosci, i caprioli e i salvo le eccezioni previste all’art. 31 cpv. 3; 24 c) affidi a terze persone il trasporto a valle o il controllo dell’animale da lui abbattuto, egli consegnare assieme al capo di selvaggina il duplicato del foglio di controllo con iscritte le catture effettuate sino a quel momento; d) al posto assieme al capo abbattuto, anche il foglio di controllo (originale duplicato); e) i capi da autodenunciare: alta, caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e caccia speciale al cinghiale: di controllo entro 24 ore; bassa e caccia acquatica: immediatamente all’Ufficio della caccia e della pesca o a un agente della polizia della i quali provvederanno al sequestro; 25 f) sia il foglio di controllo che il duplicato all’Ufficio della caccia e della pesca entro 15 dalla chiusura della categoria di caccia corrispondente.
2 L’Ufficio della caccia e della pesca, d’intesa con l’Ufficio del Veterinario cantonale, definisce i criteri per i capi sanitari da bonificare ai cacciatori. 26
b) Posti di controllo Art. 30 I posti di controllo, per le diverse specie da con i relativi giorni ed orari di apertura, vengono fissati annualmente dall’Ufficio della caccia e della pesca nell’autorizzazione annuale di caccia.
c) Termine e modalità di controllo Art. 31 27 1 Le femmine allattanti di cervo devono essere portate al posto di controllo con il loro cerbiatto entro 24 ore dall’abbattimento del piccolo.
20 Art. modificato dal R 13.7.2022; in vigore dal 15.7.2022 - BU 2022, 194.
21 Art. modificato dal R 13.7.2022; in vigore dal 15.7.2022 - BU 2022, 194; precedenti modifiche: BU 2010,
263; BU 2013, 346.
22 Art. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421.
23 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedente modifica: BU 2015,
421-429.
24 Lett. modificata dal R 30.6.2021; in vigore dal 2.7.2021 - BU 2021, 198.
25 Lett. modificata dal R 13.7.2022; in vigore dal 15.7.2022 - BU 2022, 194; precedente modifica: BU 2014,
403.
26 Cpv. introdotto dal R 12.7.2016; in vigore dal 15.8.2016 - BU 2016, 351.
27 Art. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 15.8.2016 - BU 2016, 351; precedenti modifiche: BU 2007,
521; BU 2008, 473; BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2014,
403; BU 2015, 421.
2 I cervi e i cinghiali abbattuti il 17 e il 27 settembre devono essere sottoposti al controllo entro la
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3 I cervi maschi adulti e i fusoni catturati dal 3 al 13 settembre sono esentati dall’essere presentati al posto di controllo a condizione che il cacciatore ne esegua la registrazione online (secondo la procedura descritta nelle disposizioni al cacciatore dell’Ufficio della caccia e della pesca) entro le 12 ore dalla cattura.
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4 I capi di cervo maschio adulto e i fusoni registrati online devono essere: – dal cacciatore con la fascetta identificativa al più tardi al momento della del formulario online. Il numero univoco della fascetta deve essere riportato anche foglio di controllo e nel relativo duplicato nella casella “osservazioni”; – interi per almeno 24 ore a partire dalla loro registrazione.
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Messa in commercio e consumo Art. 32 31 1 Ogni capo di cinghiale abbattuto dev’essere sottoposto al controllo trichinoscopico prima del consumo.
2 L’Ufficio del Veterinario cantonale può vincolare il consumo delle carni a un controllo sulla radioattività.
3 È vietato il consumo di cormorani. Art. 33 ... 32 Art. 34 ... 33
Cani
a) Uso dei cani Art. 35 34
1 È vietato usare cani nell’esercizio della caccia alta, della caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e della caccia invernale al cinghiale, fatta eccezione degli speciali cani da traccia che possono essere impiegati unicamente per la ricerca della selvaggina ferita, previa comunicazione a un agente della polizia della caccia o all’Ufficio della caccia e della pesca.
2 È vietato usare cani segugi nell’esercizio della caccia bassa al di sotto dei 1'600 mslm sabato 19, domenica 20, sabato 26 e domenica 27 novembre nelle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e la caccia speciale al cinghiale. 35
b) Bandite e zone protette Art. 36 Nelle zone in cui è vietata la caccia (bandite, zone di protezione, ecc.) i cani devono essere tenuti al guinzaglio (salvo autorizzazione speciale rilasciata dall’Ufficio della caccia e della pesca).
c) Sorveglianza Art. 37 1 Durante tutto l’anno non si possono lasciare vagare cani di qualsiasi specie, fatta eccezione: - i cani da caccia durante i giorni di prova cani (art. 38) e durante l’esercizio venatorio, nel di quanto previsto all’art. 35 del presente regolamento; - quanto previsto al cpv. 3.
2 I cani vaganti senza sorveglianza colti a rincorrere la selvaggina possono essere abbattuti dagli agenti della polizia della caccia.
28 Cpv. modificato dal R 13.7.2022; in vigore dal 15.7.2022 - BU 2022, 194; precedenti modifiche: BU
2017, 203; BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198.
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Cpv. modificato dal R 13.7.2022; in vigore dal 15.7.2022 - BU 2022, 194; precedente modifica: BU 2021,
198.
30 Cpv. modificato dal R 13.7.2022; in vigore dal 15.7.2022 - BU 2022, 194; precedente modifica: BU 2021,
198.
31 Art. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 15.8.2016 - BU 2016, 351; precedente modifica: BU 2007,
521.
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Art. abrogato dal R 4.7.2018; in vigore dal 15.8.2018 - BU 2018, 266.
33 Art. abrogato dal R 1.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 220; precedente modifica: BU 2008,
473.
34 Art. modificato dal R 11.7.2017; in vigore dal 15.8.2017 - BU 2017, 203; precedenti modifiche: BU 2007,
521; BU 2008, 473; BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2014,
403; BU 2015, 421; BU 2016, 351.
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Cpv. modificato dal R 13.7.2022; in vigore dal 15.7.2022 - BU 2022, 194; precedenti modifiche: BU
2018, 266; BU 2019, 55; BU 2020, 220; BU 2021, 198.
3 L’Ufficio della caccia e della pesca può, su richiesta, accordare l’autorizzazione per lasciare vagare disturbo.
d) Prova Art. 38
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1 La prova per i cani da caccia è permessa: a) 9, sabato 13, domenica 14, martedì 16, sabato 20 e domenica 21 agosto dalle ore 7.00 ore 17.30 al disotto dei 1'300 mslm; b) 1 al 13 ottobre il martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 07.00 alle ore 17.30; c) 18 ottobre al 24 novembre nei giorni di martedì, giovedì e sabato negli orari previsti per la bassa, fatta eccezione delle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo e al e la caccia invernale al cinghiale, dove la prova è vietata sabato 19 novembre.
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2 Nelle zone chiuse alla caccia e nei campi coltivati la prova dei cani è vietata.
3 Tale prova è pure permessa ai proprietari di cani da caccia domiciliati o dimoranti nel Cantone, abilitati alla caccia, ma non in possesso di un’autorizzazione di caccia bassa.
Periodi e giorni di caccia
(LCC art. 16 e 17) 38 Art. 39 Periodi e giorni di caccia: Giorni di caccia: a) alta:
3 settembre al 17 settembre e dal 23 al 27 settembre, tutti i giorni.
39 b) bassa:
16 ottobre al 30 novembre nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Il d’apertura la caccia è permessa a tutte le specie cacciabili, mentre in quello di chiusura vietata la caccia alla lepre comune. 40 c) acquatica:
15 dicembre al 31 gennaio ad eccezione del lunedì, del mercoledì, e del 25 e 26 dicembre e S. Stefano), del 1° gennaio (Capodanno) e del 6 gennaio (Epifania). d’apertura e quello di chiusura la caccia è permessa.
Spostamento sul luogo di caccia Art. 40 1 La partenza per le zone di caccia, con patente, fucile e munizioni è permessa alla vigilia dell’apertura della caccia dopo le ore 07.00 dall’ultimo posto autorizzato ai veicoli a motore.
2 Il rientro deve avvenire entro le ore 12.00 del giorno seguente la chiusura relativa alla categoria corrispondente, equipaggiamento sopraindicato compreso.
3 Resta riservato quanto previsto dagli articoli 50 e 51.
Orari di caccia Art. 41 1 Orari di caccia: a) alta al di sopra dei 400 m di quota: – dal 3 settembre al 17 settembre dalle ore 06.00 alle ore 20.30; – dal 23 al 27 settembre dalle ore 06.30 alle ore 20.00; b) alta al di sotto dei 400 m di quota: – dal 3 settembre al 17 settembre dalle ore 06.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.30 alle ore
20.30; – dal 23 al 27 settembre dalle ore 06.30 alle ore 10.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.00; c) bassa: – dal 16 ottobre al 30 ottobre: dalle ore 08.00 alle ore 18.30; – dal 31 ottobre al 30 novembre: dalle ore 07.30 alle ore 16.30;
36 Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedenti modifiche: BU 2010,
263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2014, 403; BU 2015, 421; BU 2016, 351; BU 2017,
203; BU 2018, 266.
37
Cpv. modificato dal R 13.7.2022; in vigore dal 15.7.2022 - BU 2022, 194; precedenti modifiche: BU
2020, 220; BU 2021, 198.
38 Nota marginale modificata dal R 10.7.2013; in vigore dal 31.8.2013 - BU 2013, 346.
39 Lett. modificata dal R 13.7.2022; in vigore dal 15.7.2022 - BU 2022, 194; precedenti modifiche: BU
2013, 346; BU 2014, 403; BU 2015, 421; BU 2016, 351; BU 2017, 203; BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU
2020, 220; BU 2021, 198.
40
Lett. modificata dal R 12.7.2011; in vigore dal 31.8.2011 - BU 2011, 432; precedente modifica: BU 2008,
473.
d) acquatica: – in dicembre dalle ore 07.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30; – in gennaio dalle ore 07.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
41
2
... 42
Numero massimo e genere dei capi e periodi Art. 42
43
1 L’Ufficio della caccia e della pesca stabilisce il Piano di abbattimento annuale del camoscio, del cervo maschio con palchi senza diramazioni (fusone, 1,5 anni) e del capriolo fissandone le modalità di attuazione sull’Autorizzazione annuale di caccia alta.
2 Al cacciatore è permessa la cattura: a) alta:
1. CAMOSCIO:
3 capi per cacciatore (dei quali non più di 2 adulti), dei quali al massimo: – di camoscio di almeno 2,5 anni, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano abbattimento, il 6 ed eventualmente il 12 settembre; – 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 3 al 15 settembre per colui che ha una femmina di camoscio non allattante di almeno 2,5 anni; – 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 3 al 15 settembre per colui che ha un camoscio di 1,5 anni (anzello) maschio o femmina dal peso minore o uguale a 10 (capo sanitario); – di camoscio non allattanti di almeno 2,5 anni, sino al raggiungimento della quota dal Piano di abbattimento, dal 3 al 15 settembre; – di 1,5 anni (anzello) maschio o femmina, sino al raggiungimento della quota stabilita Piano di abbattimento, dal 3 al 15 settembre. Colui che cattura un maschio di camoscio di almeno 2,5 anni quale primo capo di camoscio non ha più diritto al terzo capo di camoscio. Colui che cattura un camoscio maschio di 1,5 anni (anzello) con corna superiori ai 15 cm (fa stato il corno più corto) non ha più diritto al camoscio maschio di almeno anni d’età e viceversa.
2. CAPRIOLO:
2 capi per cacciatore, dei quali al massimo: – di capriolo di almeno 1,5 anni, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano il 6 ed eventualmente il 12 settembre; oppure 1 maschio di capriolo di almeno 1,5 anni dal 3 al 15 settembre per colui che ha abbattuto femmina di capriolo non allattante di almeno 1,5 anni; – di capriolo non allattante di almeno 1,5 anni sino al raggiungimento della quota dal Piano di abbattimento dal 3 al 15 settembre.
3. CERVO: – con almeno 2 punte su uno dei palchi dal 3 al 17 settembre, ad eccezione del con corona su ambedue le stanghe (ossia con tre o più punte sopra il mediano di le aste) che è cacciabile solo sino al 14 settembre; – non allattanti dal 3 al 17 settembre, inoltre dal 23 al 27 settembre; – allattante dal 23 al 27 settembre, a condizione che prima sia stato abbattuto il suo nel corso della stessa azione di caccia; – allattante dal 23 al 27 settembre, a condizione che sia abbattuta a una quota a 1200 mslm per il comprensorio del sottoceneri e 1500 mslm per il comprensorio del – (cervi dell’anno) dal 23 al 27 settembre; – con palchi senza diramazioni (fusone, 1,5 anni) dal 3 al 5 settembre e dal 23 al 24 Colui che cattura una femmina non allattante ha diritto a un secondo maschio con almeno 2 punte su uno dei palchi dal 3 settembre al 17 settembre, ad eccezione del maschio con corona su ambedue le stanghe che è cacciabile solo sino al 14 settembre.
4. CINGHIALE: – di capi illimitato dal 3 al 17 settembre, inoltre dal 23 al 27 settembre.
5. MARMOTTA:
41 Cpv. modificato dal R 13.7.2022; in vigore dal 15.7.2022 - BU 2022, 194; precedenti modifiche: BU
2014, 403; BU 2016, 351; BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198.
42 Cpv. abrogato dal R 5.8.2021; in vigore dal 10.8.2021 - BU 2021, 250.
43 Art. modificato dal R 13.7.2022; in vigore dal 15.7.2022 - BU 2022, 194; precedenti modifiche: BU 2007,
521; BU 2008, 473; BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2014,
403; BU 2015, 421-429; BU 2017, 203; BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198.
– dal 7 al 9 settembre. b) bassa:
1. LEPRE (comune o variabile):
2 capi per cacciatore, dei quali al massimo: – comune, cacciabile nei giorni 16, 23 e 30 ottobre e 6 novembre; – variabili, cacciabili nei giorni 16, 23 e 30 ottobre e 6, 12, 13, 20, 27 e 30 novembre.
2. FAGIANO DI MONTE MASCHIO: – di monte maschi, cacciabili nei giorni 16, 23 e 30 ottobre e 6, 12, 13, 20, 27 e 30
3. BECCACCIA: – beccacce dal 16 ottobre al 30 novembre.
3 Per tutte le altre specie elencate all’art. 25 e non menzionate al cpv. 2, il numero di capi è illimitato, fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 43. Per i periodi vale quanto previsto dall’art. 39.
Divieti speciali Art. 43 44 Al cacciatore è vietata l’uccisione: a) alta: – del piccolo dell’anno di camoscio e di capriolo; – delle femmine allattanti di camoscio e di capriolo; – dei cervi e camosci marcati con collare o con marche auricolari.
45 b) bassa: – di più di un capo di lepre comune o di lepre variabile al giorno; – della lepre comune e variabile in caso di cattura di un fagiano di monte, di una beccaccia o di un fagiano di piano e viceversa; – della femmina di fagiano di monte; – di più di un capo di fagiano di monte maschio al giorno; – del fagiano di monte in pianta. 46
Zone aperte alla caccia Art. 44 47 Zone di caccia: a) alta:
1. TUTTE LE SPECIE CACCIABILI: A) distretto di Bellinzona la caccia è chiusa all’interno dei seguenti confini: dall’intersezione ponte sul fiume Ticino che collega Monte Carasso a Bellinzona con l’autostrada A2, segue in direzione nord sino allo svincolo Bellinzona Nord, si immette sulla strada in direzione Bellinzona, la segue sino al ponte sul fiume Ticino che collega Arbedo a all’intersezione con la strada dell’argine insommergibile, segue quest’ultima in sud sino all’intersezione con il ponte che collega Bellinzona a Monte Carasso punto partenza. B) distretto di Vallemaggia la caccia è chiusa all’interno dei seguenti confini: dal ponte di Bietto di Cevio) scende la strada cantonale fino all’altezza della strada sterrata che conduce stand di tiro, da qui risale il fiume Maggia fino al ponte di Bietto, punto di partenza.
2. CAMOSCIO: 48 Nei distretti di Leventina, Blenio (esclusa la zona del piano), Riviera (esclusa la zona del piano), Bellinzona (esclusa la zona del piano), Locarno (escluso il Comune di Gambarogno), Vallemaggia e Lugano (escluso il territorio situato a sud del ponte-diga di Melide e il comparto a destra dell’autostrada A2) fino al raggiungimento degli specifici Piani di abbattimento.
3. CERVO: A) distretto di Leventina. B) distretto di Blenio (nella zona del piano, ad eccezione della bandita di caccia N. 64 Legiuna, dei seguenti confini: dal ponte di Loderio, segue la strada cantonale passando per
44 Art. modificato dal R 9.7.2008; in vigore dal 31.8.2008 - BU 2008, 473; precedente modifica: BU 2007,
521.
45
Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedenti modifiche: BU
2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2014, 403.
46 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255.
47 Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedenti modifiche: BU 2007,
521; BU 2008, 473; BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2014,
403; BU 2015, 421; BU 2016, 351; BU 2017, 203; BU 2018, 266.
48
Cifra modificata dal R 13.7.2022; in vigore dal 15.7.2022 - BU 2022, 194; precedente modifica: BU
2020, 220.
fino al ponte di Motto, qui segue il fiume Brenno fino al ponte di Dongio per riprendere strada cantonale passando per Comprovasco, Castro fino in zona Traversa, qui prende la che conduce al fiume Brenno, attraversando il ponte delle Frasche segue la strada sulla che conduce in zona Piano, quindi alla strada cantonale (pto 658). Da qui segue la fino al ponte di Acquarossa, prosegue per la strada del Satro fino al ponte di Dongio, la cantonale passando per Malvaglia fino al ponte di Loderio (punto di partenza), la è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un’altezza minima di 2 metri dal il lunedì, martedì, giovedì e venerdì). C) distretto di Riviera (nella zona del piano la caccia è permessa unicamente da postazione posta ad un’altezza minima di 2 metri dal suolo, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì). D) distretto di Bellinzona (nella zona del piano, ad eccezione della bandita di caccia N. 48 di Magadino, la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un’altezza di 2 metri dal suolo, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì). E) distretto di Locarno. F) distretto di Lugano. G) distretto di Mendrisio. H) distretto di Vallemaggia.
4. CAPRIOLO: A) distretti di Leventina, Blenio, Riviera, Bellinzona, Locarno e Vallemaggia. zona del piano aperta alla caccia al cervo dei distretti di Blenio, Riviera e Bellinzona, la è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un’altezza minima di 2 metri dal il lunedì, martedì, giovedì e venerdì. B) distretto di Lugano, ad eccezione del comune di Brusino Arsizio. C) distretto di Mendrisio, limitatamente sul territorio a sinistra (direzione nord-sud)
5. CINGHIALE: Su tutto il territorio cantonale, nonché nella bandita di caccia N. 42 Lodano-Maggia. Nella zona del piano aperta alla caccia al cervo dei distretti di Blenio, Riviera e Bellinzona, la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un’altezza minima di 2 metri dal suolo il lunedì, martedì, giovedì e venerdì.
6. MARMOTTA: Su tutto il territorio cantonale ad eccezione dei distretti di Bellinzona, Lugano e Mendrisio. Nel distretto di Locarno la caccia è aperta esclusivamente in Valle Verzasca a nord dei confini comunali di Mergoscia e Vogorno. 49 b) bassa: – su tutto il territorio cantonale il martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; – nel distretto di Bellinzona la caccia è chiusa all’interno dei seguenti confini: dall’intersezione del ponte sul fiume Ticino che collega Monte Carasso a Bellinzona con l’autostrada A2, segue quest’ultima in direzione nord sino allo svincolo Bellinzona Nord, si immette sulla strada cantonale in direzione Bellinzona, la segue sino al ponte sul fiume Ticino che collega Arbedo a Gorduno, all’intersezione con la strada dell’argine insommergibile, segue quest’ultima in direzione sud sino all’intersezione con il ponte che collega Bellinzona a Monte Carasso punto di partenza. – nel distretto di Vallemaggia la caccia è chiusa all’interno dei seguenti confini: dal ponte di Bietto (Comune di Cevio) scende la strada cantonale fino all’altezza della strada sterrata che conduce allo stand di tiro, da qui risale il fiume Maggia fino al ponte di Bietto, punto di partenza; – la caccia con o senza imbarcazioni sui laghi Verbano e Ceresio è vietata. 50 c) acquatica: – sui laghi Verbano e Ceresio a una distanza minima di 100 m dalla riva e dai canneti. Vietati gli spari in direzione della terraferma.
Armi e munizioni
a) Armi utilizzabili
(LCC art. 18, cpv. 2) Art. 45 Per le seguenti categorie di caccia può essere utilizzato unicamente il tipo di arma corrispondente sottoindicato: a) alta: a palla giusta l’art. 18, cpv. 1, lett. a) LCC;
49
Cifra modificata dal R 4.7.2018; in vigore dal 15.8.2018 - BU 2018, 266.
50 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255.
b) bassa e acquatica: a pallini, giusta l’art. 18, cpv. 1, lett. b) LCC.
b) Idoneità Art. 46 1 Le armi usate per la caccia devono funzionare in modo ineccepibile ed essere dotate di un sistema di sicurezza funzionante.
2 Il bloccaggio del magazzino delle armi a ripetizione e semiautomatiche non deve essere amovibile se non smontando l’arma.
c) Detenzione Art. 47
51
1 Le armi e le munizioni vanno tenute al proprio domicilio.
2 Durante il periodo di caccia il cacciatore le può tenere con sé nei luoghi dove egli soggiorna o pernotta. Non è tuttavia autorizzato il deposito incustodito, in particolare in abitazioni secondarie, cascine o stalle non raggiungibili con le strade consentite elencate all’art. 50.
3 Durante gli spostamenti con il veicolo il fucile a palla deve essere trasportato nell’apposito fodero chiuso. 52
d) Impiego Art. 48 53 È vietato portare con sé nell’esercizio della caccia più di un’arma.
Mezzi e metodi ausiliari proibiti Art. 49 Durante l’esercizio della caccia oltre ai mezzi e metodi ausiliari proibiti dalla legge è vietato, senza una specifica autorizzazione rilasciata dall’Ufficio della caccia e della pesca: a) in gruppi composti da più di 4 cacciatori; b) attiva alla caccia da parte di persone prive di patente. Nel caso di e gli accompagnatori si rendono colpevoli; c) battute rumorose; d) la selvaggina uccisa; nonché asportare, sezionare o manomettere i genitali e le (ad eccezione dei genitali del cinghiale); nonché manomettere le corna degli e) con sé munizioni proibite, richiami per l’adescamento di selvaggina, apparecchi per della luce residua, camere termiche, strumenti d’osservazione con funzioni e fototrappole;
54 f) uso di più di 3 cani per cacciatore; g) uso di radiotrasmittenti o apparecchi Natel a scopo venatorio; h) di più di 2 persone su ogni singola imbarcazione nell’esercizio della caccia i) sui cani di dispositivi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici o agiscono sostanze chimiche; l) sui cani da ferma di dispositivi di localizzazione GPS al di sopra dei 1’600 m di quota i giorni aperti alla caccia al fagiano di monte. 55
Veicoli a motore, ciclomotori
a) Trasporto di cacciatori, armi e munizioni
(LCC art. 20) Art. 50 56 L’uso di veicoli a motore e di ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni è consentito esclusivamente sulle seguenti strade, fatta eccezione per quanto previsto all’art. 54: a) nazionali e cantonali, escluse la vecchia Tremola, dal Motto Bartola al confine con il Canton Uri; b) 1 Malvaglia/Diga del bacino di accumulazione;
2 Malvaglia/Valle Pontirone, località Stampa;
51 Art. modificato dal R 9.7.2008; in vigore dal 31.8.2008 - BU 2008, 473.
52 Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255.
53
Art. modificato dal R 10.7.2007; in vigore dal 31.8.2007 - BU 2007, 521.
54 Lett. modificata dal R 30.6.2021; in vigore dal 2.7.2021 - BU 2021, 198; precedente modifica: BU 2017,
203.
55 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedenti modifiche: BU
2012, 348; BU 2013, 346.
56 Art. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 15.8.2018 - BU 2018, 266; precedenti modifiche: BU 2007,
521; BU 2008, 473; BU 2012, 348; BU 2014, 403; BU 2015, 421; BU 2015, 453; BU 2016, 351; BU 2017,
203.
3 Rodaglio/Legri;
4 Chironico/Barolgiasco;
5 Lavorgo/Anzonico (strada delle Vigne);
6 Monte Piottino/Freggio/Osco;
7 Osco/Vigera/Tarnolgio/Carì/parcheggio bacino Predelp;
8 Personico/Diga Val d’Ambra;
9 Sementina/San Defendente (barriera strada forestale);
10 Strada agricola N.102 Gudo/Cadenazzo;
11 Cugnasco/Medoscio/Mti Ditto/Mti Motti;
12 Brione/Val Resa (località Resa);
13 Locarno/Monte Brè/S.Bernardo;
14 Monte Brè/Miranda;
15 Palagnedra/Bordei;
16 Brissago/Cavallascio/Mergugno/Cortaccio;
17 Ronco sopra Ascona/Gruppaldo/Porera (barriera parcheggio forestale);
18 Vergeletto/Zardin;
19 Lavertezzo/Sambugaro/Verzöö/Pianvacaresc;
20 Cavergno/Valle Bavona/S.Carlo (stazione di partenza della funivia per Robiei);
21 Piano di Peccia: fino all'entrata della galleria della Froda;
22 Fusio: fino alla diga del Sambuco (barriera piazzale caseggiato OFIMA);
23 Cadenazzo o S.Antonino/Revöira (piazzale limitrofo agriturismo “La Vigna”);
24 Carena/Alpe Giumello, fino alla barriera situata in località Monti di Ruscada;
25 Fontanelle/Borla/Canedo;
26 Tesserete/Gola di Lago, fino al posteggio pubblico situato all’entrata sud dell’abitato di Lelgio (piazzale ex-cava);
27 Villa Luganese/Monti di Creda;
28 Cadro/grotto Alpe Vallà;
29 Lugano/Bré paese;
30 Novaggio/Alpe Paz;
31 Mendrisio/Monte Generoso (Bellavista);
32 Meride/Serpiano (funivia) 57 . c) zone dei piani sino a una distanza massima di 50 m dalle strade cantonali; d) le strade normalmente aperte alla circolazione stradale: – il 2 settembre (vigilia di caccia alta) dalle ore 07.00 alle ore 24.00; – dal 16 al 17 settembre al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 05.45 alle ore 09.00 e dalle
18.00 alle ore 20.30; – dal 23 al 27 settembre al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 06.15 alle ore 09.00 e dalle
18.00 alle ore 20.00. 58
b) Posteggio Art. 51 59
1 Il posteggio dei veicoli è consentito in qualsiasi punto delle strade indicate, purché non invada il campo viabile, e a una distanza massima di 50 m dal ciglio stradale.
2 Sui tratti All’Acqua-Nufenen, Airolo-Passo S. Gottardo-confine con il Canton Uri, Campra- Lucomagno al cacciatore è consentito sia posteggiare il veicolo sia avviarsi per l’esercizio dell’attività venatoria unicamente dai seguenti posteggi (segnalati da appositi cartelli): – Ciurei di Mezzo e Nufenen; – Dross (Motto Bartola), Panorama, Ospizio S. Gottardo; – Pian Segno e Lucomagno.
Disturbi
(LCC art. 24) Art. 52
1 L’impiego di mezzi meccanici di locomozione (motociclette, ciclomotori, motoslitte, ecc.) al di fuori delle strade carrozzabili è regolamentato nella legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e nel relativo regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada. 60
2 Durante tutto l’anno è vietato, senza specifica autorizzazione rilasciata dall’Ufficio della caccia e della pesca:
57 Lett. modificata dal R 13.7.2022; in vigore dal 15.7.2022 - BU 2022, 194; precedente modifica: BU 2020,
220.
58 Lett. modificata dal R 13.7.2022; in vigore dal 15.7.2022 - BU 2022, 194; precedenti modifiche: BU
2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198.
59 Art. modificato dal R 13.7.2022; in vigore dal 15.7.2022 - BU 2022, 194; precedente modifica: BU 2021,
198.
60 Cpv. modificato dal R 9.7.2008; in vigore dal 31.8.2008 - BU 2008, 473.
a) i mezzi d’illuminazione artificiali fissi o mobili per l’osservazione della selvaggina; b) lecche saline; c) la selvaggina con richiami o foraggiamenti; d) la selvaggina; e) narcotici o sostanze simili. 61
3 È vietato ricercare palchi di cervo dal 15 febbraio al 15 aprile. 62
Divieti vari Art. 53 63 È vietato: a) la caccia (cacciatore, preda e traiettoria proiettile) entro un raggio di 50 m dai abitati, dai campeggi, dall’area dei percorsi vita e dai sentieri naturalistico-didattici. di sparare il cacciatore deve accertarsi che la selvaggina sia cacciabile e sia escluso pericolo per le persone e la proprietà di terzi;
64 b) e cacciare a meno di 50 m dalle autostrade, dalle ferrovie, dalle strade cantonali Airolo-Nufenen, Airolo-Passo S. Gottardo-confine Canton Uri, nonché colpi la cui traiettoria sorvola le suddette strade cantonali. le restanti strade cantonali la distanza minima è pure di 50 m; c) da veicoli a trazione fermi o in moto come pure portare armi cariche sugli stessi; d) tiri a distanze superiori ai 250 metri;
65 e) delle funivie (ad eccezione della Verdasio-Rasa), delle teleferiche, delle funicolari e per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni fatta eccezione di quanto previsto
54. L’uso delle funivie, delle teleferiche e delle funicolari è comunque consentito la vigilia caccia alta (2 settembre) dalle ore 07.00 alle ore 24.00 e dal 16 al 17 settembre e dal 23 al settembre; 66 f) apparecchi per l’intensificazione della luce residua e/o di camere termiche per della selvaggina dal 2 al 30 settembre e dal 10 novembre all’8 febbraio;
67 g) fototrappole a scopo venatorio; 68 h) il fagiano di monte e la beccaccia senza l’ausilio del cane da ferma, nonché la lepre e la lepre variabile senza l’ausilio del cane da seguita. 69
Ricerca e recupero della cacciagione Art. 54 70
1 Il cacciatore deve, nel limite del possibile, ricercare i capi di selvaggina feriti, facendo capo in caso di necessità a un cane da traccia abilitato, previa comunicazione a un agente della polizia della caccia o all’Ufficio della caccia e della pesca.
2 Per il recupero di caprioli, camosci, cervi e cinghiali è permesso l’uso di funivie, di teleferiche, di funicolari e di veicoli a motore anche sulle strade e negli orari non consentiti sulla base degli art. 50 e 51.
3 Per i cervi e i cinghiali è pure concesso l’utilizzo dell’elicottero previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall’Ufficio della caccia e della pesca.
4 L’utilizzo dei mezzi meccanici soprammenzionati per il recupero sino alle strade permesse deve avvenire nell’arco della medesima giornata. Capitolo IV Polizia della caccia
61 Cpv. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 31.8.2012 - BU 2012, 348.
62 Cpv. introdotto dal R 30.6.2021; in vigore dal 2.7.2021 - BU 2021, 198.
63
Art. modificato dal R 12.7.2011; in vigore dal 31.8.2011 - BU 2011, 432; precedente modifica: BU 2009,
321.
64 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255.
65 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255.
66 Lett. modificata dal R 13.7.2022; in vigore dal 15.7.2022 - BU 2022, 194; precedenti modifiche: BU
2015, 453; BU 2016, 351; BU 2017, 203; BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198.
67
Lett. modificata dal R 30.6.2021; in vigore dal 2.7.2021 - BU 2021, 198; precedenti modifiche: BU 2014,
403; BU 2020, 220.
68 Lett. modificata dal R 11.7.2017; in vigore dal 15.8.2017 - BU 2017, 203; precedente modifica: BU 2016,
351.
69 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedente modifica: BU 2017,
203.
70
Art. modificato dal R 11.7.2017; in vigore dal 15.8.2017 - BU 2017, 203; precedenti modifiche: BU 2013,
346; BU 2016, 351.
Carnivori
(LCC art. 28) Art. 55
1 L’uso del fucile e delle trappole a trabocchetto per la cattura degli animali carnivori necessita dell’autorizzazione dell’Ufficio della caccia e della pesca che ne fissa condizioni e modalità.
2 La domanda va inoltrata allo stesso, tramite modulo ufficiale.
3 L’autorizzazione può essere concessa solo a chi ha ottenuto una patente di caccia nell’anno corrente e non si è reso colpevole di un reato grave o di ripetute infrazioni di caccia negli ultimi 5 anni.
Tassidermia
a) Autorizzazione
(LCC art. 29) Art. 56 L’autorizzazione per la tassidermia, rilasciata dall’Ufficio della caccia e della pesca, deve contenere: a) del richiedente; b) del laboratorio e delle celle di conservazione; c) di marcatura conformemente alle direttive emanate dal Dipartimento.
b) Registro e marcatura Art. 57 1 È fatto obbligo al tassidermista di tenere costantemente aggiornato il registro di controllo ufficiale rilasciato dal Dipartimento.
2 L’Ufficio della caccia e della pesca può controllare la tenuta dei registri e l’esatta marcatura.
3 A tal fine può procedere all’ispezione di locali e laboratori e al controllo di animali imbalsamati o da imbalsamare.
c) Animali protetti Art. 58 1 Per l’imbalsamatura di animali protetti si rimanda a quanto previsto all’art. 5 dell’ordinanza federale sulla caccia.
2 L’Ufficio della caccia e della pesca è competente per autorizzare eccezioni nel commercio di animali imbalsamati vecchi e restaurati.
Selvaggina perita
(LCC art. 30) Art. 59
1 In caso di ferimento o di uccisione di un capo di selvaggina fuori dall’ambito venatorio, come pure in caso di ritrovamento in qualsiasi periodo dell’anno di un capo di selvaggina morto, ferito o abbandonato dalla madre, l’animale dev’essere lasciato sul posto e la Polizia della caccia avvisata immediatamente.
2 L’eventuale richiesta di attribuzione del capo di selvaggina va inoltrata all’Ufficio della caccia e della pesca. Capitolo V Danni causati dalla selvaggina
Prevenzione danni
(LCC art. 34)
a) Autodifesa Art. 60 1 I proprietari, gli affittuari o gli usufruttuari di boschi, colture agricole o animali da reddito possono chiedere all’Ufficio della caccia e della pesca il permesso di autodifesa mediante cattura o abbattimento per danni provocati da: a) b) c) d) domestici inselvatichiti, e) dal collare, f) grigie e nere, g) imperiali, h) i) 71
71 Lett. modificata dal R 30.6.2021; in vigore dal 2.7.2021 - BU 2021, 198.
l) europei. 72
b) Capi viziosi
2 L’Ufficio della caccia e della pesca può ognora accordare l’autorizzazione per la cattura o l’eliminazione di capi viziosi, appartenenti a specie cacciabili o protette, che causano danni rilevanti. Fanno eccezione le specie protette elencate all’art. 10 OCP.
Uso di trappole a trabocchetto nei pressi di stabili
3 L’Ufficio della caccia e della pesca può accordare l’autorizzazione per l’uso di trappole a trabocchetto, nelle immediate adiacenze di stabili, per la cattura di animali selvatici non protetti che arrecano danni rilevanti.
d) Procedura Art. 61
1 La richiesta per l’autodifesa, per la cattura o l’eliminazione di capi viziosi e per la posa di trappole a trabocchetto nei pressi di stabili va fatta all’Ufficio della caccia e della pesca, ritenuto che siano state adottate tutte le misure lecite e adeguate per allontanare la selvaggina, quali: a) metalliche escluso l’impiego di fili spinati; b) con corrente elettrica; c) individuale di piante o arbusti; d) repellenti compatibili con l’ambiente.
2 Il permesso può essere concesso a chi: a) alla caccia e ha ottenuto un’autorizzazione di caccia durante l’ultima stagione b) si è reso colpevole di un reato grave o di ripetute infrazioni di caccia negli ultimi 5 anni.
Sussidi per l’acquisto di materiale protettivo
a) Oggetto
(LCC art. 34) Art. 62
73
1 Lo Stato può assegnare un sussidio massimo pari all’80% della spesa d’acquisto di materiale destinato all’esecuzione di opere necessarie alla protezione di colture e di animali di reddito.
2 Hanno diritto al sussidio coloro che dichiarano un reddito agricolo o derivante dalla gestione del bosco.
3 Il sussidio massimo per fondo o per un insieme di fondi confinanti è di fr. 30'000.--, ritenuto che per le recinzioni esso è al massimo di fr. 15.-- al metro lineare (ml).
4 Il sussidio viene deciso sulla base del preventivo di spesa riconosciuto e, previo ottenimento della licenza edilizia, è versato dopo la verifica dell’opera e dei giustificativi di spesa.
5 L’opera deve essere eseguita entro 6 mesi dalla crescita in giudicato della licenza edilizia.
6 L’inesecuzione completa o parziale comporta la decadenza o la riduzione del sussidio e il rifiuto di eventuali successive domande di risarcimento danni.
b) Procedura Art. 63 1 La domanda di sussidio deve essere presentata dal proprietario all’Ufficio della caccia e della pesca mediante modulo ufficiale prima dell’inizio dei lavori.
2 L’Ufficio della caccia e della pesca è competente per i necessari accertamenti.
3 I sussidi sino a fr. 10'000.-- sono decisi dall’Ufficio della caccia e della pesca, quelli sino a fr.
20'000.-- dalla Divisione.
4 Contro le decisioni dell’Ufficio della caccia e della pesca e della Divisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.
Risarcimento danni
a) Colture forestali
(LCC art. 35) Art. 64
1 Per i danni causati alle colture silvicole da animali contro i quali non sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto al risarcimento coloro che dichiarano un reddito derivante dalla gestione del bosco.
2 Lo Stato accorda un risarcimento fino a un massimo del 70% del danno; quest’ultimo è calcolato deducendo il 5% del reddito derivante dalla gestione del bosco, ritenuta una deduzione minima di fr. 1000.--.
3 Il risarcimento viene escluso dal cumulo con sussidi federali, cantonali e comunali.
72
Lett. modificata dal R 30.6.2021; in vigore dal 2.7.2021 - BU 2021, 198.
73 Art. modificato dal R 12.10.2010; in vigore dal 15.10.2010 - BU 2010, 419.
4 Il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato
b) Colture agricole e animali da reddito Art. 65 1 Per i danni causati alle colture agricole o ad animali da reddito da parte di animali contro i quali non sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto al risarcimento coloro che dichiarano un reddito agricolo.
2 Lo Stato accorda un risarcimento fino a un massimo dell’80% del danno; quest’ultimo è calcolato deducendo l’1% del reddito netto imponibile, ritenuta una deduzione minima di fr. 300.--. 74
3 Per i danni comprovati di orso, lupo e lince il risarcimento è del 100%.
4 Il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato un accertamento attendibile del danno.
c) Colture viticole Art. 65a 75
1 Per i danni causati ai vigneti da parte di animali contro i quali non sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto al risarcimento coloro che dichiarano un reddito agricolo derivante dalla produzione di uva e dalla sua valorizzazione.
2 Il risarcimento corrisponde a fr. 10.-- per ogni chilogrammo di uva mancante (secondo gli accertamenti peritali).
3 Il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato un accertamento attendibile del danno.
d) Procedura
76 Art. 66
1 Le domande di risarcimento devono essere presentate dal proprietario o dal danneggiato all’Ufficio della caccia e della pesca. Il richiedente è tenuto a comprovare l’adempimento delle condizioni di risarcimento. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini impartiti dall’Ufficio della caccia e della pesca, la domanda di risarcimento decade senza ulteriori formalità.
77
2 L’Ufficio della caccia e della pesca è competente per i necessari accertamenti. Il richiedente riceve seduta stante copia dell’esito dell’accertamento eseguito con possibilità di formulare osservazioni all’Ufficio della caccia e della pesca nel termine di 5 giorni. 78
3 I risarcimenti sino a fr. 10'000.-- sono decisi dall’Ufficio della caccia e della pesca, quelli sino a fr.
50'000.-- alla Divisione e quelli di importo superiore dal Consiglio di Stato.
4 Contro le decisioni dell’Ufficio della caccia e della pesca e della Divisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica. 79 Capitolo VI Norme penali
(LCC art. 41) Art. 67 1 Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, come pure alle prescrizioni emanate dal Dipartimento e dall’Ufficio della caccia e della pesca per la sua esecuzione, sono perseguite giusta gli art. 41 e ss LCC.
2 Le contravvenzioni di competenza dell’Ufficio della caccia e della pesca (art. 26 e 27) relative al fatto di indossare indumenti ad alta visibilità durante le battute di caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e di caccia invernale al cinghiale sono punite con multa disciplinare.
80
Multe disciplinari Art. 67a 81 Le contravvenzioni di diritto cantonale punite con multa disciplinare e i relativi importi sono elencati nell’allegato 1. Capitolo VII Norme transitorie
74
Cpv. modificato dal R 21.5.2008; in vigore dal 27.5.2008 - BU 2008, 240.
75 Art. introdotto dal R 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 131.
76 Nota marginale modificata dal R 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 131.
77 Cpv. modificato dal R 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 131.
78 Cpv. modificato dal R 21.5.2008; in vigore dal 27.5.2008 - BU 2008, 240.
79 Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 120.
80
Cpv. introdotto dal R 31.8.2022; in vigore dal 2.9.2022 - BU 2022, 214.
81 Art. introdotto dal R 31.8.2022; in vigore dal 2.9.2022 - BU 2022, 214.
Tassidermia
Art. 68 Ai tassidermisti è fatto obbligo di avere i registri aggiornati entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento. Capitolo VIII Norme finali
Entrata in vigore Art. 69 1 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 31 agosto 2006.
2 Esso sostituisce il regolamento di applicazione della legge cantonale sulla caccia del 4 agosto 1993 e modifica del 6 luglio 2005. Pubblicato nel BU 2006 , 263. Allegato 1 82
1 Esercizio della caccia C1.1 Mancato rispetto delle prescrizioni in materia di controllo della s elvaggina (fino a un giorno di ritardo) (art. 11 LCC, art. 29 lett. b-d, art. 31) fr. 50.00 C1.2 Inosservanza dell’obbligo di tenere i cani al guinzaglio nelle bandite c antonali (art. 36) fr. 150.00 C1.3 Lasciare vagare cani senza sorveglianza (art. 37 cpv. 1), fatte salve l e eccezioni previste dall’art. 37 cpv. 1 fr. 100.00 C1.4 Mancato rispetto delle norme per la detenzione di armi e munizioni d urante il periodo di caccia (art. 47 cpv. 2 e cpv. 3) fr. 100.00 C1.5 Uso di veicoli a motore e di ciclomotori su strade vietate (art. 20 LCC, art. 50) fr. 200.00 C1.6 Posteggio non consentito (art. 51) fr. 70.00 C1.7 Impiego di mezzi d’illuminazione artificiali fissi o mobili per l ’osservazione della selvaggina a scopo non venatorio (art. 24 LCC, art. 52 cpv. 2 lett. a) fr. 50.00 C1.8 Posa di lecche saline (art. 24 LCC, art. 52 cpv. 2 lett. b) fr. 200.00 C1.9 Adescare la selvaggina con richiami o foraggiamenti (art. 24 LCC, art. 52 cpv. 2 lett. c) fr. 200.00 C1.10 Foraggiare la selvaggina (art. 24 LCC, art. 52 cpv. 2 lett. d) fr. 50.00 C1.11 Uso di fototrappole a scopo venatorio (art. 53 lett. g) fr. 100.00 C1.12 Inosservanza delle prescrizioni relative al recupero della selvaggina ( art. 54 cpv. 2) fr. 200.00 C1.13 Utilizzo non autorizzato di elicotteri per il recupero della selvaggina (art. 54 cpv. 3) fr. 50.00 C1.14 Inosservanza delle prescrizioni relative all’abbigliamento da i ndossare durante le battute di caccia tardo autunnale al cervo e al c apriolo e di caccia invernale al cinghiale (art. 26, art. 27, art. 67 cpv. 2) fr. 150.00
82 Allegato introdotto dal R 31.8.2022; in vigore dal 2.9.2022 - BU 2022, 214.
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