Regolamento della formazione professionale e continua (416.110)
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Regolamento della formazione professionale e continua

Regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014 (stato 1° gennaio 20 23) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO decreta: TITOLO I Disposizioni generali
Direzione generale della formazione professionale Art. 1 1 La direzione generale della formazione professionale compete al Consiglio di Stato, che la esercita per mezzo del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento).
2 Il Dipartimento esercita le competenze delegate per mezzo della Divisione della formazione professionale (di seguito Divisione) e delle unità ad essa sottoposti, in specie delle sezioni di formazione ovvero: a) della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica; b) della formazione commerciale e dei servizi; c) della formazione sanitaria e sociale.
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Collaborazioni

Art. 2 1 Nell’esecuzione dei suoi compiti di formazione professionale il Dipartimento si avvale anche della collaborazione dei Comuni.
2 Il Dipartimento e i suoi servizi collaborano con tutti i servizi dello Stato confrontati con problemi di formazione professionale e continua, segnatamente nel campo della promozione dell’occupazione. TITOLO II Obbligo formativo 2

Principio

Art. 2a 3 1 Fino al compimento della maggiore età tutte le persone residenti nel Cantone sono tenute all’obbligo formativo.
2 L’obbligo formativo è adempiuto se l’allievo alternativamente: a) un pretirocinio ai sensi dell’art. 3; b) una scuola postobbligatoria pubblica o privata autorizzata; c) sottoscritto un contratto di tirocinio per una formazione professionale di base a tempo pieno in modalità duale in azienda; d) un corso o un periodo dedicato allo studio di una lingua seconda; e) sottoscritto un progetto formativo individuale ai sensi dell’art. 2b.
Progetto formativo individuale Art. 2b 4 1 Le persone astrette all’obbligo formativo hanno diritto a beneficiare di una consulenza e di un bilancio delle competenze e ad essere accompagnate attraverso un progetto formativo
2 Il progetto formativo individuale definisce le misure d’accompagnamento, le facilitazioni che possono essere offerte per la realizzazione del progetto e lo scadenzario delle modalità e delle attività per la sua realizzazione.
3 Le misure di accompagnamento sono segnatamente: a) o stages d’orientamento e formativi previsti tramite accordi con scuole, aziende e enti scopo di lucro; b) formativi finalizzati all’apprendimento o a un miglioramento delle competenze di base per iniziare una formazione postobbligatoria di base;
1 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
2 Titolo modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.

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Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.
4 Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.
c) destinate a favorire il recupero o lo sviluppo dell’autonomia e delle competenze sociali persona interessata.
4 Il progetto formativo individuale è sottoscritto dalla persona astretta all’obbligo formativo e dalle persone responsabili del servizio designato giusta l’art. 2c, che si avvalgono della collaborazione dei servizi pubblici e privati interessati.
Vigilanza e accompagnamento Art. 2c 5
1 Il riconoscimento, il coordinamento e la vigilanza in materia di obbligo formativo sono esercitati dal Dipartimento tramite la Divisione.
2 Il Dipartimento designa il servizio incaricato della consulenza e dell’accompagnamento dei giovani di cui all’art. 2b.
Conseguenze dell’obbligo formativo Art. 2d 6 1 Le persone astrette all’obbligo formativo sono contattate appena possibile dal servizio designato dal Dipartimento unitamente ai loro genitori per un colloquio.
2 Il colloquio, che serve a discutere della situazione, è obbligatorio; se necessario, il servizio decide di organizzarne altri, anch’essi obbligatori, eventualmente coinvolgendo professionisti esterni.

Sanzioni

Art. 2e 7
1 Se la persona astretta all’obbligo formativo e/o i suoi genitori, senza validi motivi, non si presentano a uno o più colloqui, rispettivamente non danno seguito alle misure previste dal progetto formativo individuale, il servizio incaricato emette un ammonimento.
2 La persona astretta all’obbligo formativo e/o i suoi genitori devono essere sentiti.
3 Dopo l’ammonimento, in caso di rifiuto ad ottemperare agli obblighi di cui all’art. 6, il Dipartimento può infliggere ai genitori multe fino a 1’000 franchi.
4 Nel caso di persistenza del rifiuto, la situazione è segnalata alle autorità di protezione. TITOLO III
8 Formazione professionale di base Capitolo primo Pretirocinio

Principi

Art. 3
1 Il pretirocinio è destinato ad allievi di ambo i sessi che, assolto l’obbligo scolastico, non sono in grado di iniziare un tirocinio.
2 Esso dura di regola un anno e si articola, a seconda delle ragioni alla base dell’impossibilità di iniziare il tirocinio, in tre tipologie: a) di orientamento, per allievi che non hanno maturato una scelta definitiva di professionale o non hanno trovato un posto di tirocinio; b) di motivazione, per allievi al beneficio di provvedimenti della legge federale obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza del 25
1982 (LADI); c) di integrazione, per allievi immigrati con difficoltà linguistiche.
3 Il pretirocinio alterna periodi di formazione scolastica teorica, a pratica in laboratori scolastici e stage in aziende o corsi interaziendali.
4 Nell’arco dell’anno la parte di pratica deve raggiungere di regola mediamente tre giorni su cinque della settimana.
Procedura di ammissione Art. 4 1 La domanda di ammissione al pretirocinio deve essere presentata alla Divisione.
2 Alla domanda di ammissione devono essere allegati, a seconda dell’indirizzo: a) gli allievi che hanno frequentato le scuole cantonali, il giudizio motivato dell’orientatore sull’opportunità di seguire tale corso; b) dei servizi cantonali del mercato del lavoro; c) delle autorità scolastiche attestante l’iter scolastico seguito dal richiedente.
5 Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.
6 Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.

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Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.
8 Titolo modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.
3 La Divisione esamina la domanda, se del caso chiede informazioni alle autorità scolastiche che interessate.
Insegnamento e periodi di pratica Art. 5 1 L’insegnamento viene impartito da docenti particolarmente qualificati nell’ambito di un istituto scolastico specifico.
2 Esso comprende materie di cultura generale e di orientamento professionale, secondo un programma commisurato alle attitudini degli allievi e si conclude con una valutazione.
3 Alla fine dell’anno scolastico l’istituto trasmette alla Divisione un rapporto dettagliato che attesta il grado di preparazione nelle materie scolastiche e le possibilità di collocamento professionale degli allievi.
4 I periodi di pratica (stages professionali) si possono tenere in aziende pubbliche o private, come pure nei centri professionali riconosciuti dall’autorità cantonale.

Frequenza

Art. 6 L’allievo ammesso al pretirocinio deve presenziare regolarmente alle attività scolastiche e lavorative proposte.
Orientamento e collocamento Art. 7
1 L’allievo in pretirocinio compie ogni sforzo d’intesa con i docenti, gli orientatori professionali ed eventualmente gli ispettori del tirocinio, affinché entro il termine dell’anno possa stipulare un contratto di tirocinio.
2 Se durante il corso, prima della fine dell’anno scolastico, egli sottoscrive un contratto di tirocinio, viene esonerato dalla frequenza al pretirocinio.

Attestato

Art. 8 Alla fine del corso la Divisione rilascia all’allievo un attestato di frequenza in cui sono indicati i giorni di scuola, le materie trattate, gli stages seguiti e le valutazioni della parte scolastica e della parte pratica valutabile. Capitolo secondo Contratto di tirocinio e ordinanza in materia di formazione
Termine di assunzione Art. 9
1 L’assunzione di una persona in formazione deve avvenire al più tardi con l’inizio dell’anno scolastico.
2 Per fondati motivi l’assunzione può avvenire più tardi, fino al 31 ottobre; successivamente ciò è possibile solo con l’autorizzazione della Divisione.

Contratto

Art. 10 1 Il contratto di tirocinio per l’assunzione di una persona in formazione deve essere inoltrato alla Divisione in tre esemplari sui moduli ufficiali prima dell’inizio del tirocinio.
2 La Divisione, dopo aver provveduto d’intesa con le parti alle eventuali correzioni o completazioni, approva il contratto e ne rinvia una copia a ciascuna delle parti. La terza copia del contratto resta alla Divisione e fa stato in caso di contestazioni.
3 Ogni successiva modifica del contratto di tirocinio convenuta tra le parti deve essere notificata alla Divisione per approvazione.
Deroghe all’età minima Art. 11 1 Il contratto di tirocinio per l’assunzione di una persona in formazione che non ha compiuto 15 anni ma li compie entro l’anno civile deve essere corredato di un certificato medico.
2 L’approvazione del contratto di tirocinio e l’inizio della formazione pratica sono subordinate alla decisione dell’autorità cantonale in materia di legislazione sul lavoro.
Ordinanza in materia di formazione e documentazione dell’apprendimento Art. 12 1 Le scuole professionali o le organizzazioni del mondo del lavoro (di seguito OML) competenti consegnano alle persone in formazione una copia dell’ordinanza in materia di formazione e la documentazione dell’apprendimento, le presentano e ne promuovono la regolare consultazione.
2 Il formatore in azienda segue regolarmente l’allestimento della documentazione stesura, controlla e firma la documentazione nei termini stabiliti dalla Divisione.
3 Se l’ordinanza, rispettivamente il piano di formazione, prescrive la tenuta del libro di lavoro, il formatore in azienda lo mette a disposizione gratuitamente, concede il tempo necessario per la stesura e lo controlla regolarmente.
4 La Divisione tiene la raccolta dei regolamenti, rispettivamente delle ordinanze sulla formazione e dei piani di formazione.
Rapporto di formazione Art. 13
1 Nelle professioni dove non è previsto uno specifico rapporto di formazione, la Divisione invia semestralmente alle aziende formatrici i moduli per la stesura del rapporto di formazione standard.
2 Il formatore in azienda allestisce il rapporto sulla scorta della documentazione dell’apprendimento, lo discute con la persona in formazione e, se questa è minorenne, lo invia firmato da entrambi al rappresentante legale affinché lo sottoscriva e ne rinvii una copia firmata al formatore in azienda.
3 I rapporti di formazione devono essere mostrati all’ispettore del tirocinio nel corso di ogni visita.
4 Se ritenuto necessario il rapporto può essere inviato alla Divisione per sollecitarne l’intervento; a sua volta la Divisione può sollecitarne la presa di conoscenza.
5 Le direzioni di istituto definiscono le persone che sono autorizzate a consultare il rapporto di formazione presso la Divisione. Capitolo terzo Norme durante il tirocinio
Tempo di prova Art. 14 1 La durata del tempo di prova, che deve essere indicata nel contratto, è compresa nella durata del tirocinio e non è inferiore a un mese né superiore a tre.
2 La durata massima del tempo di prova può essere eccezionalmente prolungata, prima della scadenza, per un ulteriore periodo fino a 3 mesi con l’accordo delle parti e l’approvazione della Divisione.
Orario di lavoro Art. 15 1 L’orario settimanale di lavoro della persona in formazione non può superare quello degli altri lavoratori dello stesso ramo che operano nell’azienda formatrice.
2 La Divisione pubblica annualmente sul Foglio ufficiale e sul suo sito la distinta degli orari settimanali delle persone in formazione, rilevati dai contratti collettivi di lavoro, da altre convenzioni o dall’uso locale.

Retribuzione

Art. 16 1 La Divisione pubblica annualmente sul Foglio ufficiale e sul suo sito internet la distinta delle retribuzioni delle persone in formazione convenute con le OML.
2 Nella procedura di approvazione del contratto la Divisione verifica la retribuzione delle persone in formazione e interviene per invitare le parti ad attenersi a quelle pubblicate.
Prestazioni assicurative in caso di infortunio Art. 17 In caso di infortunio alla persona in formazione sono assicurate le prestazioni minime definite dal Cantone con le compagnie assicurative.

Vacanze

Art. 18 Alla persona in formazione devono essere concesse almeno due settimane di vacanza consecutive. Capitolo quarto Scioglimento del contratto di tirocinio
Durante il periodo di prova Art. 19 Durante il periodo di prova il contratto di tirocinio può essere sciolto, anche unilateralmente, con un preavviso di sette giorni e immediata notifica alla Divisione.
Dopo il periodo di prova
Art. 20 1 Dopo il periodo di prova il contratto può essere sciolto: b) per cause gravi; c) da parte della Divisione, se appare dubbio il successo del tirocinio o per altre dell’una o dell’altra delle parti.
2 In ogni caso, prima dello scioglimento la Divisione deve essere informata; essa cerca, qualora lo ritenesse opportuno, un’intesa per la continuazione del rapporto.
3 Se l’intesa non può essere ristabilita, la Divisione ratifica lo scioglimento e provvede, se necessario e per quanto possibile, affinché la persona in formazione possa concludere il tirocinio presso un’altra azienda formatrice.
4 Se un nuovo contratto di tirocinio non può essere concluso, l’interruzione della formazione è registrata appena possibile , ma al più tardi entro due mesi, nella banca dati GAGI. 9 Capitolo quinto Considerazione dei bisogni individuali
Modifica della durata del tirocinio Art. 21 Su proposta delle parti o della direzione di istituto, la Divisione può: a) la durata del tirocinio, segnatamente se la persona in formazione ha già una preliminare, ed esonerare in parte o totalmente la persona in formazione dalla scolastica o dei corsi interaziendali; b) la durata del tirocinio, se gli obiettivi di formazione non possono essere conseguiti nella durata normale. Capitolo sesto Aziende formatrici
Autorizzazione ad assumere persone in formazione Art. 22
1 La domanda per formare persone in formazione per la prima volta deve essere inoltrata alla Divisione corredata: a) descrizione sommaria dell’attività dell’azienda; b) certificati professionali e del curriculum vitae del formatore in azienda.
2 L’idoneità dell’azienda a formare persone in formazione è verificata dalla Divisione di regola con la visita di un ispettore del tirocinio.
3 La Divisione è competente ad autorizzare un’azienda a formare persone in formazione, a porre e modificare le condizioni per l’autorizzazione nei casi di deroga previsti dalle norme federali e a revocare l’autorizzazione.
4 L’azienda formatrice è tenuta a informare tempestivamente la Divisione di ogni modifica nel suo stato connessa con l’autorizzazione a formare persone in formazione.
5 L’azienda formatrice che intende superare il numero massimo di persone in formazione ammesso deve presentare domanda preventiva alla Divisione.
Rappresentante del formatore Art. 23 1 I formatori in azienda sono persone designate come tali dall’azienda formatrice e il loro nome figura nel contratto di tirocinio.
2 I formatori in azienda possono incaricare il personale qualificato presente in azienda dell’insegnamento della pratica professionale alle persone in formazione. È considerato personale qualificato di regola unicamente chi ha concluso una formazione professionale di base nel settore o che è titolare di un diploma equivalente.
Cessazione dell’attività Art. 24 Se un’azienda formatrice cessa l’attività durante il periodo di formazione della persona in formazione, la Divisione provvede a garantire la continuità della formazione. Capitolo settimo Reti di aziende formatrici

Costituzione

Art. 25 1 Possono essere costituite reti di aziende formatrici:
9 Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.
a) su richiesta di un gruppo di aziende; b) iniziativa di OML o di altri enti; c) per consentire l’autorizzazione ad assumere persone in formazione ad aziende che dispongono di tutti i requisiti o che hanno un andamento stagionale.
2 Nel quadro della loro attività gli ispettori del tirocinio: a) l’esigenza di una rete per completare di una persona in formazione; b) per trovare una o più aziende che in rete soddisfino i requisiti per l’autorizzazione. Capitolo ottavo Corsi interaziendali Sezione 1 In generale

Organizzazione

Art. 26 1 I corsi interaziendali (di seguito corsi) sono organizzati nel rispetto delle norme federali dalle OML, di regola imprenditoriali o paritetiche, per il tramite delle commissioni dei corsi istituite dalle organizzazioni stesse.
2 La parte di formazione che è svolta nei centri aziendali o interaziendali esentati dai corsi interaziendali ed è equivalente ai contenuti di questi ultimi è soggetta a contributi cantonali e federali.
3 Nelle professioni non rappresentate da un’OML la Divisione s’incarica, con la collaborazione delle aziende formatrici, dell’organizzazione dei corsi istituendo la commissione o, se del caso, delegandola a una scuola professionale.

Tipologia

Art. 27 Sono considerati corsi interaziendali: a) regolamentati sul piano federale; b) organizzati solo nel Cantone in assenza della regolamentazione federale; c) supplementari, di consolidamento o di sviluppo delle conoscenze delle persone in considerando le specificità territoriali e aziendali della regione linguistica; d) integrativi per le persone in formazione; e) per ripetenti; f) per candidati singoli alle procedure di qualificazione secondo l’art. 33 della legge federale formazione professionale del 13 dicembre 2002.
Composizione delle commissioni dei corsi Art. 28 10 Le commissioni dei corsi sono composte di rappresentanti delle OML e da un rappresentante della Divisione oppure, ove queste non esistono, da formatori in azienda, da due rappresentanti della Divisione e da un rappresentante delle scuole professionali designato dalla rispettiva Sezione di formazione.

Vigilanza

Art. 29 1 La vigilanza sui corsi è esercitata dalla Divisione tramite le sezioni dipartimentali competenti, che hanno libero accesso a tutta la documentazione didattica e amministrativa e possono convocare in riunione la direzione e i formatori dei corsi. 11
2 La Divisione assicura che la formazione nei corsi sia coordinata con l’insegnamento nelle scuole professionali. Sezione 2 Disposizioni organizzative
Direzione e segreteria Art. 30 1 Per lo svolgimento del loro mandato le commissioni dei corsi si avvalgono di una direzione e di una segreteria, che possono essere esercitate congiuntamente.
2 Durante lo svolgimento dei corsi, direzione e segreteria devono essere costantemente raggiungibili.

Calendario

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Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
11 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
Art. 31 1 Il calendario annuale di massima dei corsi viene stabilito dalla commissione dei corsi formazione e alle scuole professionali competenti. 12
2 Di regola il calendario dei corsi segue quello dell’anno scolastico.

Sede

Art. 32
1 I corsi si svolgono: a) centri di formazione delle OML; b) centri di formazione aziendali o interaziendali; c) laboratori o nelle officine delle scuole professionali; d) formatrici, qualora non fossero date le possibilità precedenti.
2 La sede dei corsi deve essere raggiungibile con mezzi pubblici e, nel del possibile, trovarsi nelle vicinanze di un ristorante scolastico o di un servizio analogo.
Attrezzature didattiche Art. 33 Le infrastrutture tecniche e le attrezzature didattiche delle sedi dei corsi devono corrispondere per livello di qualità a quelle delle aziende formatrici ed essere aggiornate allo sviluppo tecnologico.

Programma

Art. 34 1 Sulla scorta di quanto previsto dai piani di formazione federali, le Commissioni dei corsi elaborano un programma di dettaglio, coordinato con l’insegnamento professionale.
2 Il programma è inviato alla sezione della formazione competente che lo mette a disposizione degli enti interessati. 13

Durata

Art. 35 1 Per i corsi regolamentati sul piano federale fa stato la durata prevista dal piano di formazione definito dalla legislazione federale.
2 La sezione della formazione competente, sentita la commissione dei corsi, approva lo svolgimento di corsi supplementari o integrativi. 14
Numero di persone in formazione Art. 36 1 Il numero minimo di corsisti per formatore attivo nei corsi interaziendali è di regola di 10 unità.
2 Nelle professioni con un numero esiguo di persone in formazione, per raggiungere l’effettivo previsto al cpv. 1, i corsisti di differenti anni di formazione possono essere raggruppati in un unico corso.

Convocazione

Art. 37 1 La convocazione ai corsi è effettuata dalle commissioni dei corsi, mediante avviso alle aziende formatrici e alla persona in formazione almeno un mese prima dell’inizio, sulla base degli elenchi messi a disposizione dalle scuole professionali o dalle sezioni della formazione competenti.
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2 Alla convocazione sono allegati: a) generale del corso; b) degli eventuali attrezzi individuali necessari; c) indicazioni particolari (abiti di lavoro, dispositivi di protezione individuali, occhiali di scarpe di sicurezza, protezioni auricolari ecc.); d) di segnalazione delle assenze. Sezione 3 Formatori attivi nei corsi interaziendali

Assunzione

Art. 38 I formatori attivi nei corsi interaziendali sono assunti con l’approvazione della Divisione: a) organizzatrice, sentito il preavviso della commissione dei corsi;
12 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
13 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.

14

Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
15 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
b) commissione dei corsi nel caso non esista un’OML organizzatrice.

Requisiti

Art. 39 1 I formatori attivi nei corsi interaziendali devono possedere al momento della loro assunzione i requisiti professionali definiti dalla legislazione federale e disporre di adeguate competenze pedagogiche, metodologiche e didattiche.
2 Eccezionalmente possono essere assunti senza tali requisiti, ma con l’obbligo di seguire il più presto possibile la formazione definita dalla Divisione e impartita dall’Istituto universitario federale per la formazione professionale.
3 Le commissioni dei corsi provvedono alla designazione e alla formazione di uno o più sostituti dei formatori titolari.
4 I formatori attivi nei corsi sono tenuti a frequentare le apposite occasioni di formazione continua organizzate da istituzioni pubbliche, OML o altri enti atte ad aggiornare costantemente le loro conoscenze e capacità professionali.
Rapporto di lavoro Art. 40
1 Sono considerati a tempo pieno i formatori attivi nei corsi interaziendali che sono impiegati dalle OML per 52 settimane all’anno, di cui almeno 40 effettive, calcolato un onere di 40 ore a settimana.
2 I formatori attivi nei corsi interaziendali con un grado di occupazione inferiore al 50% sono assunti su mandato. Sezione 4 Svolgimento dei corsi
Orario giornaliero e trasferte Art. 41 1 L’orario dei corsi è di 8 ore giornaliere, comprensive di una pausa di un quarto d’ora al mattino e al pomeriggio.
2 La persona in formazione frequenta i corsi utilizzando di principio i mezzi pubblici.
Assenze e ritardi Art. 42 1 È fatto obbligo alla persona in formazione di segnalare l’assenza al formatore attivo nei corsi interaziendali e all’azienda formatrice, che in seguito la giustificherà per iscritto.
2 Il formatore attivo nei corsi interaziendali verifica le presenze e la puntualità delle persone in formazione per ogni mezza giornata di corso e in caso di assenza prende contatto il più presto possibile con il formatore in azienda.
Piano di lavoro Art. 43
1 L’istruzione delle persone in formazione avviene secondo un piano di lavoro giornaliero elaborato dal formatore attivo nei corsi interaziendali; la parte di attività di carattere prettamente teorico del piano di lavoro giornaliero può comprendere mediamente al massimo un’ora.
2 Il piano di lavoro, con l’indicazione degli obiettivi di formazione, deve essere presentato alle persone in formazione e tenuto sempre a disposizione dei membri della commissione dei corsi o dei rappresentanti della Divisione.
Coordinamento con l’insegnamento professionale Art. 44 1 Per coordinare i piani di lavoro con l’insegnamento professionale il formatore attivo nei corsi interaziendali stabilisce adeguati contatti con i docenti di conoscenze professionali, in particolare con il rappresentante della Divisione in seno alla commissione dei corsi.
2 Le commissioni dei corsi, in accordo con la sezione della formazione competente, convocano almeno una volta all’anno una riunione di coordinamento a cui partecipano tutti i formatori attivi nei corsi interaziendali e i docenti di conoscenze professionali interessati.
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Attività del formatore dei corsi Art. 45 1 L’istruzione delle persone formazione avviene con la costante assistenza del formatore attivo nei corsi interaziendali; questi può assentarsi dal corso solo se è stato preventivamente autorizzato dalla direzione dei corsi, per giustificati motivi e alla condizione che sia idoneamente sostituito.
16 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
2 In caso di assenza sono applicabili per analogia le disposizioni del regolamento dei dipendenti dello
17
3 Durante i giorni di frequenza scolastica il formatore attivo nei corsi interaziendali con un grado d’occupazione pari o superiore al 50% svolge attività di preparazione o di verifica dei corsi.
4 Quando i corsi si svolgono in un centro di formazione di un’OML, ogni formatore attivo nei corsi interaziendali con un impiego pari o superiore al 50% prepara il materiale per gli esami pratici intermedi e finali in collaborazione con il capoperiti come parte delle sue attività regolari.
Attività della persona in formazione Art. 46 Durante i corsi la persona in formazione si impegna a conseguire gli obiettivi di formazione previsti dal piano di lavoro, adeguandosi alle indicazioni del formatore attivo nei corsi interaziendali e mantenendo un comportamento irreprensibile, in conformità con i regolamenti e con le direttive vigenti.
Copertura assicurativa Art. 47 Durante lo svolgimento dei corsi vale per la persona in formazione la copertura assicurativa stipulata dalle aziende formatrici.
Lavori di riordino e di pulizia Art. 48 1 Compatibilmente con le caratteristiche della professione, le persone in formazione, sotto la guida dei formatori attivi nei corsi interaziendali, svolgono giornalmente le attività di riordino delle attrezzature individuali e comuni, rispettivamente di pulizia dei laboratori.
2 Le pulizie correnti degli altri spazi del centro di formazione sono organizzate dalla direzione dei corsi e, nei limiti degli importi riconosciuti a preventivo, affidate a personale specializzato.
Visita del corso Art. 49 Le commissioni dei corsi fissano nel programma una giornata durante la quale i formatori in azienda possono visitare il corso; un invito in tal senso è inserito nella convocazione ai corsi.

Rapporti

Art. 50 1 I formatori attivi nei corsi interaziendali redigono un rapporto annuale sullo svolgimento dei corsi all’indirizzo della commissione; copia del rapporto è inviata anche alla sezione della formazione competente. 18
2 Essi redigono, per le persone in formazione al beneficio del sostegno individuale, dei rapporti specifici sui risultati conseguiti durante i corsi interaziendali che vengono inviati all’incaricato del sostegno individuale e all’ispettore del tirocinio. Sezione 5 Valutazione, frequenza e sanzioni
Valutazione delle persone in formazione Art. 51 19
1 Al termine di ogni corso il formatore attivo nei corsi interaziendali comunica la valutazione alla persona in formazione.
2 Nel caso in cui le norme federali prevedano una valutazione sommativa, la nota è comunicata al formatore in azienda e alla persona in formazione, rispettivamente al suo rappresentante legale se minorenne, come pure alla direzione di istituto e alla sezione della formazione competente secondo le direttive definite dalla Divisione.
3 Se le norme federali prevedono una valutazione formativa, il formatore attivo nei corsi interaziendali indica sull’apposito formulario elaborato dalla Divisione d’intesa con le commissioni dei corsi, una valutazione individuale dell’attività svolta da ogni persona in formazione, esprimendo in particolare un apprezzamento sul grado di conseguimento degli obiettivi di formazione contemplati dal piano di lavoro.
4 La valutazione formativa è comunicata al formatore in azienda e alla persona in formazione, rispettivamente al suo rappresentante legale se minorenne, come pure alla sezione della formazione competente, il quale, se del caso, prende i necessari provvedimenti coinvolgendo gli ispettori del tirocinio.
Esonero, mancata frequenza e ripetizione
17 Cpv. modificato dal R 4.11.2014; in vigore dal 7.11.2014 - BU 2014, 480.

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Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
19 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
Art. 52
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1 Le persone in formazione che beneficiano di una riduzione del tirocinio, di regola, sono
2 Se l’azienda formatrice e la persona in formazione richiedono l’esonero da un corso, decide la sezione della formazione competente su preavviso della direzione dei corsi.
3 Se per giustificati motivi un corso non può essere frequentato, esso deve essere recuperato, possibilmente entro l’anno.
4 Le commissioni dei corsi sono tenute a segnalare alla sezione della formazione competente i casi di assenze ingiustificate al termine di ogni corso.
5 Le persone in formazione che prolungano la durata del tirocinio, di regola, sono tenute a frequentare nuovamente il corso dell’anno di tirocinio che ripetono; ai fini dell’allestimento dell’attestato delle note finali, sono tenute in considerazione le ultime note conseguite.
Sanzioni disciplinari Art. 53 21
1 Un comportamento riprovevole da parte di una persona in formazione nei corsi interaziendali è oggetto di un colloquio chiarificatore con il formatore attivo nei corsi interaziendali o con il direttore dei corsi.
2 Se del caso, considerata la natura e la gravità dell’accaduto, il formatore attivo nei corsi interaziendali può richiedere l’intervento della sezione della formazione competente.
3 In casi gravi d’indisciplina, il formatore attivo nei corsi interaziendali, sentito il direttore dei corsi, può adottare secondo la gravità, una delle seguenti sanzioni disciplinari: a) b) dai corsi fino a 3 giorni effettivi.
4 La sezione della formazione competente, sentito il direttore dei corsi, può, per gravi motivi, escludere dai corsi una persona in formazione.
5 Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto alla persona in formazione, al rappresentante legale se minorenne, all’azienda formatrice e alla sezione della formazione competente.
6 L’adozione di una sanzione disciplinare implica un congruo abbassamento della nota di condotta del corso interaziendale.
7 Una persona in formazione che deve ripetere un corso interaziendale in seguito ad una sanzione disciplinare può essere chiamata a partecipare alle spese fino ad una somma pari a due mesi dello stipendio riconosciuto nell’anno di formazione nel quale ripete il corso. Capitolo nono Procedura di qualificazione, esami parziali e finali
Organizzazione e collaborazione Art. 54
1 L’organizzazione della procedura di qualificazione secondo le normative federali in vigore è affidata alla Divisione, che funge d’autorità d’esame.
2 La Divisione si avvale della collaborazione delle OML.

Delega

Art. 55 Il Consiglio di Stato può delegare per convenzione l’organizzazione della procedura di qualificazione o di parte di essa a un’OML che ne faccia richiesta.
Iscrizione alla procedura di qualificazione Art. 56
1 Le persone in formazione che stanno frequentando l’ultimo anno di una scuola professionale sono iscritte d’ufficio alle procedure di qualificazione. 22
2 Candidati alla procedura di qualificazione da praticanti o da privatisti e ripetenti senza contratto di tirocinio si iscrivono direttamente presso la Divisione.
Esonero parziale dalla procedura di qualificazione Art. 57 La Divisione può esonerare da una parte della procedura di qualificazione candidati che ne fanno richiesta e dimostrano di aver altrimenti acquisito le competenze previste.

Sede

Art. 58
1 La sede degli esami è stabilita dalla Divisione indipendentemente dal luogo di tirocinio o dalla sede della scuola professionale frequentata.
20 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.

21

Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
22 Cpv. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 395.
2 Per la definizione della sede la Divisione tiene in considerazione i criteri fissati dalle normative
Periti d’esame Art. 59 1 Sentite le OML, la Divisione nomina i periti d’esame, che devono essere attivi nella professione o nell’insegnamento professionale e soddisfare i requisiti previsti dalle norme federali.
2 L’incarico dei periti è quadriennale e scade il 31 agosto dell’anno successivo al rinnovo del Consiglio di Stato.
3 Per ogni professione la Divisione nomina un capoperito con compiti di sovrintendenza da essa stabiliti.
4 Nel caso in cui l’organizzazione della procedura di qualificazione è delegata, la relativa convenzione definisce le responsabilità di capoperito.
5 La Divisione, in collaborazione con le OML, promuove l’organizzazione di corsi di formazione per periti d’esame.
6 La Divisione può rendere obbligatoria la partecipazione di periti ai corsi.
Assenza dalla procedura di qualificazione Art. 60 23
1 Se un candidato non si presenta alla procedura di qualificazione è tenuto ad avvisare immediatamente l’autorità d’esame e a motivare la sua assenza; se la stessa è giustificata, essa provvede alla sua riconvocazione a una successiva sessione.
2 Se l’autorità d’esame considera l’assenza ingiustificata, può ritenere la procedura come non superata o riconvocare il candidato a una successiva sessione per la quale lo stesso è tenuto a risarcire le spese.
Comportamenti illeciti alla procedura di qualificazione Art. 61
24
1 I comportamenti illeciti in sede di procedura di qualificazione devono essere segnalati dai periti all’autorità d’esame.
2 L’autorità d’esame, considerata la natura e la gravità dell’accaduto, decide nei confronti del candidato coinvolto: a) diminuzione della nota per la parte della procedura di qualificazione in oggetto; b) assegnazione della nota per la parte della procedura di qualificazione in oggetto; c) dal seguito della procedura di qualificazione; d) a posteriori del campo di qualificazione in oggetto o dell’intera procedura di e l’obbligo della sua ripetizione.

Pubblicità

Art. 62
25 Le procedure di qualificazione non sono pubbliche; l’autorità d’esame può accordare deroghe.
Certificati e titoli Art. 63 26 1 La Divisione rilascia gratuitamente il certificato delle note alla persona in formazione e all’azienda formatrice.
2 Il Dipartimento rilascia gratuitamente i certificati di formazione pratica e gli attestati federali di capacità. Su richiesta e dietro pagamento di una tassa di fr. 200.- possono essere rilasciati in forma calligrafica degli attestati cantonali che ne confermano il conseguimento.
3 Duplicati sono rilasciati dal Dipartimento previa istanza scritta dietro pagamento di una tassa di fr.
50.-.
Spese per le procedure di qualificazione Art. 64 Le spese per le procedure di qualificazione e il materiale d’esame sono assunte dal Fondo cantonale per la formazione professionale.
Locali, attrezzature e materiali Art. 65 27 1 I locali e le attrezzature dei corsi interaziendali sono messi a disposizione gratuitamente per le procedure di qualificazione.
23 Art. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 395.
24 Art. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 395.
25 Art. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 395.

26

Art. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 395.
27 Art. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 395.
2 Se la procedura di qualificazione si svolge nell’azienda formatrice, gli spazi, le attrezzature e il
3 Se la procedura di qualificazione si svolge in un’altra azienda, le spese per l’uso degli spazi e delle infrastrutture sono assunte dal Fondo cantonale per la formazione professionale.
Rimborso delle spese della procedura di qualificazione Art. 66 28 L’azienda formatrice rimborsa le spese di viaggio e di vitto alla persona in formazione di cui il domicilio e il luogo di tirocinio distano più di 5 km dalla sede della procedura di qualificazione; se la persona in formazione non può rincasare rimborsa anche le spese di alloggio. Capitolo decimo Vigilanza sul tirocinio
Ispettori del tirocinio Art. 67 1 Gli ispettori del tirocinio vigilano per conto della Divisione sulla formazione nelle aziende formatrici visitandole d’ufficio almeno una volta all’anno o su richiesta delle parti.
2 Nel corso della visita, o secondo altre modalità appropriate, l’ispettore: a) un colloquio personale con ogni persona in formazione; b) la situazione alla luce dell’ordinanza di formazione, del piano di formazione, di eventuali di formazione e della documentazione dell’apprendimento in genere; c) il rispetto delle condizioni per l’autorizzazione ad assumere persone in formazione, in il rispetto dei requisiti del formatore aziendale e per la costituzione di una rete di d) il formatore aziendale sui vari aspetti della formazione pratica; e) per risolvere eventuali contenziosi fra le parti.
3 Sulla visita l’ispettore del tirocinio redige un rapporto all’intenzione delle parti e della Divisione.
4 Gli ispettori del tirocinio visitano pure i corsi interaziendali, almeno una volta per corso annuale.
5 Gli ispettori del tirocinio collaborano con altri servizi dello Stato, segnatamente: a) l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale nel collocamento dei giovani a b) la Sezione del lavoro nella formazione e nel collocamento degli adulti; c) l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro.
Obbligo di informazione Art. 68 L’ispettore del tirocinio può chiedere al formatore aziendale tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento della sua funzione e questi è tenuto a fornirle. TITOLO IV 29 Formazione continua Capitolo primo Principi e competenze
Principi e competenze Art. 69 30 Ai fini del presente regolamento si intende per formazione continua l’insieme delle attività di formazione a carattere e non formale intraprese dagli individui nell’arco della vita, incluso lo sviluppo e il recupero delle competenze da parte degli adulti come definite dall’art. 13 e segg. della legge federale sulla formazione continua del 20 giugno 2014. Acquisizione e mantenimento delle competenze di base degli adulti 31
Ambito di intervento Art. 69a
32
1 Il Cantone sostiene l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti, ai sensi dell’art. 6 della legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform).
28 Art. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 395.
29 Titolo modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172; precedente modifica: BU 2016,

423.

30 Art. modificato dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.

31

Capitolo modificato dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.
32 Art. introdotto dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.
2 Le competenze di base degli adulti costituiscono i requisiti preliminari per partecipare nei campi della lettura e scrittura, della matematica elementare e dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Modalità di intervento Art. 69b 33
1 La Divisione promuove, tramite l’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione, l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti mediante azioni di: a) dei fabbisogni; b) c) d) e) c antonale sulla base di leggi di settore.
2 Tali azioni consistono in un’offerta di misure che considerano segnatamente temi sociali, economici e giuridici significativi per la vita quotidiana e che favoriscono l’accesso a percorsi di qualificazione professionale. Capitolo terzo Formazione professionale superiore
Formazione professionale superiore relativa agli esami federali Art. 70 La Divisione promuove, tramite l’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione, la formazione superiore relativa agli esami federali a) del fabbisogno nei settori professionali; b) delle OML responsabili dell’organizzazione dei corsi di preparazione; c) e l’aiuto nella programmazione amministrativa e didattica; d) dei materiali didattici; e) e il monitoraggio dei corsi di preparazione; f) a corsi di recupero per candidati non promossi agli esami. Capitolo quarto Formazione per adulti
Corsi per adulti Art. 71 Il servizio di formazione per adulti organizzato dal Cantone è svolto dai Corsi per adulti.
Vigilanza e collaboratori Art. 72 1 La vigilanza sui corsi è svolta da ispettori della formazione continua e da esperti di materia incaricati o nominati.
2 I docenti, gli animatori locali e gli altri collaboratori esterni dei Corsi per adulti sono assunti nella forma del mandato, limitatamente a un anno scolastico e a dipendenza della frequenza dei partecipanti ai corsi.
3 Il tariffario dei compensi e delle indennità è stabilito dal Consiglio di Stato.

Tasse

Art. 73 1 La Divisione stabilisce le tasse d’iscrizione ai corsi.
2 Le tasse sono fissate con l’obiettivo dell’autofinanziamento.
Regolamento interno Art. 74 1 I particolari sulla frequenza e sul funzionamento dei Corsi per adulti sono disciplinati da un regolamento interno emanato dalla Divisione.
2 Il regolamento interno ha valore di base contrattuale per gli utenti e i collaboratori. Capitolo quinto Aggiornamento, perfezionamento e riqualificazione professionali

Collaborazioni

33 Art. introdotto dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.
Art. 75 1 Per l’attuazione di provvedimenti di aggiornamento, perfezionamento e riqualificazione istituti.
2 La Divisione, l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale e la Sezione del lavoro collaborano nella promozione, nell’attuazione e nella vigilanza sulla formazione professionale continua offerta nell’ambito delle misure di sostegno all’occupazione. Capitolo sesto Vigilanza sulla formazione continua
Ispettori della formazione continua Art. 76
1 Le attività di formazione continua, segnatamente di quella professionale, sono sorvegliate ispettori designati dalla Divisione sentiti eventuali altri servizi interessati e sono attribuiti all’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione.
2 La funzione di ispettore della formazione continua può essere cumulata con quella di ispettore del tirocinio.
3 Previo avviso agli enti interessati, agli ispettori è dato libero accesso alle attività di formazione continua.
Requisiti dei formatori di adulti Art. 77
1 Gli enti che organizzano attività di formazione continua tengono a disposizione l’elenco aggiornato dei formatori impiegati con le loro qualifiche professionali e pedagogiche.
2 La Divisione allestisce l’elenco dei titoli abilitanti alla formazione di adulti.
Dovere d’informazione Art. 78 1 Gli enti che allestiscono regolarmente un’offerta di formazione professionale continua riconosciuta sono tenuti ad annunciarla alla Divisione.
2 La Divisione predispone l’allestimento e l’aggiornamento di una banca dati dell’offerta di formazione professionale continua riconosciuta, accessibile per l’utenza.

Coordinamento

Art. 79 Qualora per una stessa attività di aggiornamento, perfezionamento, o riqualificazione professionali fossero presentate offerte di più enti, la Divisione interviene in funzione di mediazione e se ciò non fosse possibile può ridurre o negare i contributi. TITOLO V 34 Servizi Capitolo primo Sostegno individuale
Istituzione e compiti Art. 80 1 È istituito il Servizio di sostegno individuale, che si occupa di persone con difficoltà d’apprendimento nella formazione professionale di base, prevalentemente nei tirocini biennali.
2 Le sue attività si svolgono presso l’istituto scolastico della formazione professionale di base.
3 Esso è gestito nell’ambito di un istituto scolastico specifico. Il responsabile del servizio informa regolarmente le unità dipartimentali competenti delle attività del servizio stesso. 35
Incaricati del sostegno individuale Art. 81
1 Il sostegno individuale è svolto da incaricati con lo statuto di docente.
2 Gli incaricati sono scelti dal Consiglio di Stato in base a pubblico concorso o per chiamata.
3 La Divisione, sentito il responsabile del servizio, può affidare l’incarico direttamente a docenti già nominati o incaricati per l’insegnamento professionale.
4 Nello svolgimento dei loro compiti gli incaricati rispondono per gli aspetti pedagogico-didattici al responsabile del servizio e per gli aspetti d’ordine scolastico alla direzione di istituto di sede.
5 Il responsabile del servizio, d’intesa con le unità dipartimentali competenti, promuove la formazione degli incaricati. Essi sono convocati a una riunione plenaria almeno una volta all’anno dalla Divisione per trattare temi d’interesse comune. 36
34 Titolo modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.

35

Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
36 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
Avvio dell’intervento Art. 82
1 L’intervento di sostegno individuale può essere avviato: a) del tirocinio biennale, sulla scorta delle indicazioni del contratto di tirocinio, degli o delle scuole precedenti; b) corso del tirocinio, su richiesta di uno o più docenti dell’insegnamento professionale, dell’ispettore del tirocinio; c) fine di ogni semestre, sulla scorta delle valutazioni.
2 La decisione di avviare, rispettivamente di concludere il sostegno individuale per una persona in formazione è presa con atto formale dal responsabile del servizio sulla base dei preavvisi più opportuni; essa è comunicata alle parti del contratto di tirocinio.
3 In aggiunta a interventi di sostegno individuale formalizzati come al cpv. 2, l’incaricato può assumere, per un periodo di tempo limitato al massimo a un mese, interventi di sostegno individuale su richiesta e decisione della Direzione di istituto di sede.
Modalità di intervento Art. 83
1 L’incaricato del sostegno individuale svolge di regola il suo intervento: a) con i docenti titolari, in locali separati dall’insegnamento professionale regolare, l’insegnamento professionale stesso; b) particolari, d’intesa con il docente titolare, in aula, durante l’insegnamento professionale; c) dell’insegnamento professionale, di regola nella sede scolastica più vicina all’azienda d) formatrice per affrontare problemi di formazione pratica.
2 Non sono ammessi interventi in altri luoghi, segnatamente al domicilio della persona in formazione.

Rapporti

Art. 84
1 Al termine di ogni intervento l’incaricato del sostegno individuale annota quanto svolto in un sintetico rapporto all’intenzione del responsabile del servizio.
2 I rapporti sono trasmessi, di regola semestralmente, alla sezione della formazione competente; se l’incaricato lo ritiene opportuno, la trasmissione può avvenire in ogni momento.
37 Capitolo secondo Case management formazione professionale
Istituzione e compiti Art. 85
1 È istituito il Servizio Case management formazione professionale per seguire i gruppi di giovani a rischio nella formazione.
2 Esso è gestito nell’ambito di un istituto scolastico specifico. Il responsabile del servizio informa regolarmente le unità dipartimentali competenti delle attività del servizio stesso. 38
3 Il servizio ha l’obiettivo di far ottenere ai giovani seguiti un titolo professionale di base nel secondario II.
Onere di lavoro dei case manager Art. 85a
39 Ai case manager si applica lo statuto lavorativo previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995. Capitolo terzo Provvedimenti per regioni e gruppi sfavoriti

Tipologia

Art. 86
1 I provvedimenti a favore di regioni sfavorite sono in particolare: a) di formazione continua in loco; b) dell’accesso all’insegnamento a distanza.
2 Fra i provvedimenti a favore di gruppi sfavoriti sono compresi, in particolare: a) di recupero per l’illetteratismo e la promozione delle competenze di base; 40 b) e attività di reinserimento professionale per adulti.
37 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
38 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.

39

Art. introdotto dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 188.
40 Lett. modificata dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.
Capitolo quarto Procedure di qualificazione degli adulti
41
Istituzione e compiti Art. 87 42 1 È istituito il Servizio per le procedure di qualificazione degli adulti, che si occupa della consulenza per la raccolta, il bilancio e la certificazione delle competenze agli adulti che intendano conseguire una qualificazione di base attraverso l’ammissione diretta all'esame finale, la validazione degli apprendimenti acquisiti o l’accesso alla formazione professionale di base abbreviata o ordinaria.
2 Nel servizio operano esperti dell’insegnamento professionale agli adulti e orientatori scolastici e professionali. Il servizio comprende l’effettuazione del bilancio iniziale delle competenze, il sostegno alla preparazione della documentazione, l’istruttoria delle procedure di ammissione agli esami o alla validazione delle competenze.
3 Per le tariffe delle prestazioni erogate il servizio si conforma a quelle adottate intercantonalmente.
4 La Divisione definisce: a) di ammissione, svolgimento e conclusione della procedura, nonché le tariffe ad esse b) in cui la consulenza e l’effettuazione del bilancio delle competenze sono affidate a terzi.
Riconoscimento degli apprendimenti Art. 88 43
1 Il Cantone vigila affinché gli apprendimenti acquisiti nell’ambito di percorsi formativi non formali siano riconosciuti ai fini della formazione formale, assicurando a tal fine l’implementazione di procedure trasparenti, secondo quanto disposto dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale sulla formazione continua del 20 giugno 2014.
2 L’autorità competente per decidere sul riconoscimento degli apprendimenti acquisiti è: a) per le decisioni sulla riduzione del ciclo di formazione con contratto di tirocinio per persona in formazione; b) di istituto in tutti gli altri casi. Capitolo quinto Servizio di documentazione e sussidi didattici
Istituzione e compiti Art. 89 1 È istituito il Servizio per documentazione e sussidi didattici della formazione professionale, che predispone la traduzione, l’elaborazione e la stampa di sussidi didattici.
2 Il servizio opera su mandato di prestazione della Divisione sulla base del principio dell’autofinanziamento e con l’obiettivo di prezzi alla portata delle persone in formazione e delle aziende formatrici.
3 Esso è autorizzato a prelevare nelle scuole professionali contributi fissi per allievo per coprire i costi delle prestazioni del servizio.
4 La traduzione o l’elaborazione di sussidi didattici può essere affidata a docenti delle scuole professionali. Capitolo sesto
... 44 Art. 90 ... 45 Capitolo settimo Controllo della qualità
Sistemi di qualità riconosciuti Art. 91 1 Sono riconosciuti ai fini dell’erogazione di sussidi i sistemi per la gestione e lo sviluppo della qualità certificati secondo:
41 Capitolo modificato dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.
42 Art. modificato dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.
43 Art. modificato dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.

44

Capitolo abrogato dal R 6.7.2022; in vigore dal 8.7.2022 - BU 2022, 187.
45 Art. abrogato dal R 6.7.2022; in vigore dal 8.7.2022 - BU 2022, 187.
a) norme ISO per le attività di formazione professionale di base, nonché per le attività formazione superiore scolastica; b) eduQua per le attività di formazione superiore non scolastica e di formazione continua.
2 La Divisione può riconoscere altri sistemi. TITOLO VI 46 Certificazioni Capitolo primo Titoli cantonali
Attestati di partecipazione Art. 92 47 La Divisione, in comune con l’ente organizzatore, rilascia su richiesta attestati di partecipazione ad attività di formazione al beneficio di contributi cantonali. Essa definisce altresì gli standard necessari a favorire il riconoscimento degli apprendimenti acquisiti ai fini della loro spendibilità nei cicli di formazione formali e vigila sulla loro applicazione.
Diploma cantonale Art. 93 1 I diplomi cantonali sono titoli di studio conseguibili attraverso un esame o altri sistemi di qualificazione, retti da specifici regolamenti approvati dal Dipartimento.
2 Questi ultimi definiscono in particolare: a) della commissione esaminatrice; b) d’iscrizione all’esame o alla procedura di qualificazione; c) di ammissione all’esame o alla procedura di qualificazione; d) e l’oggetto dell’esame o della procedura di qualificazione, come pure la natura e la degli stessi; e) di assegnazione delle note; f) per il superamento dell’esame o della procedura di qualificazione; g) esatta del titolo cantonale conferito.
3 Una domanda di approvazione di un nuovo regolamento deve essere inoltrata alla Divisione, la quale istruisce la pratica all’indirizzo del Dipartimento.
4 Il titolare del diploma cantonale è autorizzato a utilizzare il titolo rilasciato con la menzione «diplomato cantonale». Capitolo secondo Altre certificazioni
Autorità competente Art. 94 1 Il riconoscimento, il coordinamento e la vigilanza in materia di certificazione di titoli di studio e abilitazioni per professioni o per interi settori professionali sono esercitate dal Dipartimento tramite la Divisione.
2 La Commissione cantonale per la formazione professionale è istanza obbligatoria di preavviso.
3 Istanze di singole persone sono decise direttamente dalla Divisione, avuto riguardo di non pregiudicare le decisioni di carattere generale di competenza del Dipartimento e riservate le funzioni di riconoscimento di competenza federale e intercantonale.

Equivalenze

Art. 95
1 Per il riconoscimento di titoli di studio o di abilitazioni l’Autorità cantonale verifica anzitutto le possibilità di equivalenza con titoli di studio o abilitazioni riconosciuti dal diritto federale o dagli accordi intercantonali.
2 La Divisione promuove la domanda di equivalenza presso le competenti istanze federali o intercantonali.
Principio della protezione degli utenti Art. 96 Per il conseguimento di un’abilitazione, i requisiti richiesti ai candidati devono rispettare il principio della protezione degli utenti, in particolare: a) una capacità di esecuzione secondo le regole dell’arte; b) competenza in merito alla sicurezza generale; c) competenza nella tutela della salute; d) competenza nella salvaguardia ambientale.

46

Titolo modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.
47 Art. modificato dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.
Certificazione di moduli o di unità di insegnamento Art. 97
1 Le certificazioni di moduli o di altre unità d’insegnamento ai fini del conseguimento di titoli di studio o di abilitazioni sono delegate per principio a istanze federali o intercantonali riconosciute dal Cantone; se richiesto il Cantone formula un preavviso.
2 In assenza della possibilità di ricorrere a istanze federali o intercantonali, queste certificazioni sono decise dalla Divisione, su preavviso facoltativo della Commissione della formazione professionale, sulla base di criteri riconosciuti a livello nazionale.

Procedura

Art. 98 1 Le domande di riconoscimento o di equivalenze di titoli di studio o di abilitazioni, generali o singole, devono essere inoltrate alla Divisione.
2 Esse devono comprendere: a) di studio o dell’abilitazione di cui si chiede il riconoscimento; b) del curricolo per l’ottenimento del titolo di studio o dell’abilitazione; c) di formazione seguiti; d) d’esame, in particolare le modalità, i contenuti e le durate degli esami; e) caso di domande singole, i risultati che consentono il possesso del titolo di studio o f) altro documento utile all’evasione della domanda.
3 La domanda di equivalenza di un titolo di studio o di un’abilitazione con titoli di studio o abilitazioni già riconosciuti deve comprendere gli stessi elementi.
4 Le domande di certificazione di moduli o di unità d’insegnamento devono comprendere l’indicazione: a) obiettivi di formazione; b) durata di tali moduli o unità; c) requisiti d’ingresso chiesti agli utenti; d) profilo richiesto ai formatori; e) sussidi didattici impiegati; f) metodi delle valutazioni intermedie e finali dei candidati; g) modalità di controllo della qualità dell’insegnamento.
Obblighi inerenti all’offerta di titoli Art. 99 1 Ogni ente che offre pubblicamente la possibilità di conseguire un titolo di studio deve indicare specificatamente nell’offerta: a) quanto allo stato del riconoscimento di tale titolo; b) per conseguirlo, conformato ai criteri per la certificazione di moduli o di unità
2 Se il Dipartimento, d’ufficio o su segnalazione di terzi, riscontra indizi di inganno nell’offerta, può intervenire per: a) la rettifica delle denominazioni; b) gli utenti in merito. TITOLO VII 48 Formazione dei responsabili della formazione professionale
Corsi per formatori in azienda Art. 100
1 La Divisione organizza, tramite un istituto specifico, se del caso in collaborazione con le OML, i corsi di formazione di base e continua per i formatori in azienda.
2 Su domanda, l’organizzazione può essere delegata eccezionalmente dalla Divisione, sotto la sua vigilanza, a OML o ad altri enti.
3 La durata dei corsi di formazione è, di regola, di quaranta ore-lezione d’aula.
4 L’attestato di frequenza o di esonero dalla stessa, quest’ultimo da richiedere per iscritto, è rilasciato in ogni caso dalla Divisione, che tiene l’elenco aggiornato dei formatori in azienda formati o esonerati.
5 La Divisione organizza pure il percorso formativo individuale per l’ottenimento del diploma federale per formatori in azienda.
6 Per la frequenza dei corsi ai partecipanti viene chiesta una tassa a copertura delle spese, dedotti i contributi della Confederazione o di terzi e la partecipazione del Cantone.
48 Titolo modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.
Corsi per altri responsabili della formazione Art. 101 I corsi per altri responsabili della formazione professionale, segnatamente promotori di posti di tirocinio, ispettori del tirocinio, funzionari cantonali della formazione professionale, sono organizzati dal medesimo istituto. TITOLO VIII 49 Finanziamento della formazione professionale

Domanda

Art. 102 1 OML, aziende o altri enti che intendono chiedere contributi al Cantone e alla Confederazione per attività della formazione professionale di cui agli articoli 31 e seguenti Lorform devono inoltrare una domanda alla Divisione.
2 La domanda deve contenere le indicazioni seguenti relativamente all’attività prevista: a) genere e durata; b) e piano d’attuazione; c) probabile degli utenti; d) di attuazione; e) dell’ente richiedente e del responsabile; f) e qualifica formatori; g) di formazione ed eventuali titoli di studio o abilitazioni perseguiti; h) sussidi didattici utilizzati; i) di valutazione degli utenti; l) di accompagnamento e di valutazione; m) dettagliato di spesa e d’investimento e piano di finanziamento.
3 Per i corsi interaziendali, con il preventivo l’ente richiedente indica pure i volumi di frequenza previsti per la determinazione della quota giornaliera per persona in formazione e per professione delle spese residue non coperte da contributi cantonali e federali o da mezzi di terzi.
In caso di investimenti per immobili Art. 102a 50 1 Prima di procedere all’acquisto di terreni o edifici destinati alla realizzazione di strutture della formazione professionale o all’elaborazione di progetti per la costruzione, la ristrutturazione e l’ampliamento delle stesse, OML, aziende o altri enti che intendono chiedere contributi al Cantone e alla Confederazione devono inoltrare una domanda preliminare alla Divisione corredata dai seguenti documenti: a) di massima del progetto; b) di persone in formazione, personale docente e amministrativo e le professioni c) stimato; d) delle procedure d’appalto previste; e) di copertura finanziaria.
2 Se la domanda preliminare viene accolta, il richiedente può poi presentare una domanda definitiva di contributi corredata dai seguenti documenti in quattro copie: a) definitivo; b) tecnica; c) dettagliato; d) di finanziamento.
In caso di attività ricorrenti Art. 103 1 In caso di attività ricorrenti, come i corsi interaziendali, il preventivo per l’anno civile delle spese e dei ricavi, nonché delle uscite e delle entrate per investimenti, deve essere inoltrato entro la fine del primo semestre dell’anno precedente tale attività.
2 Sulla base dei crediti a disposizione, lo stanziamento dei contributi è deciso dall’autorità competente e comunicato nel corso del secondo semestre dell’anno precedente quello di attività.
Anticipo dei contributi cantonali Art. 104 1 Allo scopo di evitare oneri d’interesse, l’autorità competente può decidere il versamento di anticipi sui contributi presumibilmente riconosciuti in sede di consuntivo.
2 Tali anticipi non possono eccedere i 4/5 dell’importo massimo presumibilmente riconosciuto.

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Titolo modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.
50 Art. introdotto dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 303.

Rendiconto

Art. 105
1 Entro due mesi dalla conclusione dell’attività, l’ente richiedente deve inoltrare alla Divisione il rendiconto delle spese e dei ricavi, rispettivamente delle uscite e delle entrate per investimenti, corredato dei giustificativi.
2 La Divisione analizza la documentazione, prepara la decisione e la trasmette all’autorità competente a decidere.
Autorità competenti a decidere Art. 106 1 Per decidere sui i contributi alla gestione corrente, compreso il riversamento dei sussidi federali, è competente: a) a fr. 20’000.– l’Ufficio amministrativo, delle finanze e del controllo; b) a fr. 60’000.– la Divisione; c) a fr. 200’000.– il Dipartimento; d) il Consiglio di Stato.
2 Per decidere sui contributi agli investimenti, compreso il riversamento dei sussidi federali depositati nel fondo di cui all’art. 34 cpv. 4 Lorform, è competente: a) a fr. 20’000.– l’Ufficio amministrativo, delle finanze e del controllo; b) a fr. 60’000.– la Divisione; c) a fr. 200’000.– il Dipartimento; d) a fr. 500’000.– il Consiglio di Stato; e) il Gran Consiglio.
Spese e uscite computabili Art. 107 Per i contributi cantonali, obbligatori o facoltativi, sono computabili le spese e le uscite per: a) di regola senza gli oneri sociali, comprese quelle di direzione e del personale per ogni attività contemplata dalla Lorform;
51 b) di eventuali supplenti dei formatori; c) la progettazione, l’allestimento e la diffusione di sussidi didattici o di materiale d) ai fini della formazione; e) di frequenza a corsi che, in mancanza di equivalenti possibilità di formazione in Ticino, essere assunte fino alla quota massima richiesta dall’organizzatore del corso ai non domiciliati nel Cantone dove si svolge l’attività didattica; f) di nuove tecnologie, di nuovi macchinari, di nuovi sistemi di produzione e di aziendale; g) dei formatori; h) comprese le spese accessorie e di pulizia, gli affitti e i leasing; i) le infrastrutture tecniche e il primo arredamento; l) scientifiche, didattiche e dimostrative; m) scolastico, di laboratorio e d’officina d’uso generale e personale.
Entità dei contributi obbligatori Art. 108 1 Richiamata la possibilità di cui all’art. 32 cpv. 3 lett. d Lorform, quando eroga contributi obbligatori il Cantone partecipa nella misura minima del 50%, fino all’assunzione totale delle spese: a) spese del personale, compresi gli oneri sociali, dei corsi e centri interaziendali; b) delle pigioni degli spazi adibiti allo svolgimento dei corsi interaziendali; nel casi in cui questi spazi si svolgono anche gli esami finali di tirocinio e le attività di formazione continua, costo è assunto totalmente.
2 Esso partecipa nella misura massima del 50% alle singole altre spese di gestione o alle uscite per investimenti per le altre attività previste dall’art. 32 cpv. 1 Lorform.
Entità dei contributi facoltativi Art. 109
52 Riservata la possibilità di cui all’art. 32 cpv. 3 lett. d Lorform, l’aliquota dei contributi facoltativi è: a) del 50% sulle singole spese di gestione corrente e sulle uscite per investimenti delle OML o degli altri enti pubblici e privati d’interesse pubblico per le attività di cui
32 cpv. 2 lett. a) Lorform;

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Lett. modificata dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.
52 Art. modificato dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.
b) 50% sulle spese di gestione corrente e sulle uscite per investimenti computabili delle reti di c) 30% delle spese computabili delle singole aziende per le attività di cui all’art. 32 cpv. 2 lett. Lorform.
Costi residui dei corsi interaziendali Art. 110 1 La quota giornaliera per persona in formazione e per professione delle spese residue non coperte da contributi cantonali e federali o da mezzi di terzi dei corsi interaziendali va a carico del Fondo cantonale per la formazione professionale.
2 Se l’ente organizzatore dei corsi ottiene l’esenzione dalla partecipazione al Fondo cantonale per la formazione professionale, esso deve provvedere al finanziamento della quota non finanziata dai contributi cantonali con mezzi propri. Non è ammesso il ricorso a risorse dei dipendenti.
3 Nella quota delle spese residue è calcolato anche l’ammortamento della quota non finanziata dal Cantone relativa alle spese d’investimento.
Gratuità delle infrastrutture e spese rimborsabili Art. 111 Per le infrastrutture messe a disposizione gratuitamente, il Cantone o il Comune possono chiedere il rimborso delle spese per la presenza del custode, per il materiale di consumo e per le pulizie.
Attività svolte direttamente dal Cantone Art. 112 1 Se una delle attività di formazione professionale contemplate dalla Lorform è organizzata e attuata direttamente dal Cantone, l’autorizzazione è rilasciata dall’autorità cantonale competente secondo l’art. 97 del presente regolamento.
2 Nella decisione è definito l’ammontare del contributo a carico di terzi.

Inventario

Art. 113 1 L’ente organizzatore che dispone delle infrastrutture tecniche e delle attrezzature scientifiche, didattiche e dimostrative deve tenerne un inventario aggiornato a disposizione della Divisione in ogni momento.
2 L’alienazione dell’inventario o di una sua parte è possibile solo previo consenso della Divisione.
Riserve e accantonamenti Art. 114 Nel caso di attività al beneficio di contributi di formazione professionale di base, superiore o continua che si estendono su più anni, le OML o gli altri enti organizzatori possono costituire, con l’accordo della Divisione, riserve e accantonamenti segnatamente per stabilizzare le quote a carico dei partecipanti o per successivi investimenti.
Direttive per il computo e la gestione dei contributi Art. 115 Per il computo dei contributi cantonali e la loro gestione da parte degli enti richiedenti, la Divisione può, in aggiunta alle prescrizioni federali o intercantonali, emanare direttive con la definizione di importi fissi o importi massimi computabili, segnatamente per: a) dei corsi interaziendali; b) dei centri di formazione aziendali o interaziendali e delle reti d’aziende; c) di qualificazione degli adulti; d) nelle aziende delle attività di ricerca applicata e sviluppo e di trasferimento di Art. 116 1 Il riversamento dei contributi federali è effettuato all’aliquota massima del 50% delle spese o delle uscite considerate computabili di cui all’art. 107 del presente regolamento.
2 La quota del contributo federale sulle spese di gestione per i corsi interaziendali è interamente incamerata dal Cantone.
Progetti di terzi ai sensi degli articoli 54 e 55 LFPr Art. 117 Richieste da parte di enti terzi non cantonali di contributi federali per progetti di sviluppo della formazione professionale e della qualità e per prestazioni particolari di interesse pubblico sono inoltrati alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione per il tramite della Divisione, che può esprimere un parere non vincolante.
TITOLO IX 53 Commissione cantonale per la formazione professionale

Composizione

Art. 118 1 La Commissione cantonale per la formazione professionale è composta da 25 membri e comprende: a) delle associazioni professionali degli imprenditori di categoria dell’agricoltura, dell’artigianato e del commercio; b) dei datori di lavoro o di categoria del settore sanitario e sociale; c) dello Stato, fra cui il presidente; d) dei sindacati; e) delle persone in formazione.
2 Per l’esame di temi specifici la commissione può costituire sottocommissioni permanenti allargate alla partecipazione di membri esterni, segnatamente nel campo: a) b) formazione di base; c) formazione continua.
3 Il direttore della Divisione e il capo dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale partecipano alle riunioni della Commissione con parere consultivo.
4 La Commissione si riunisce almeno due volte all’anno; può essere ulteriormente riunita per iniziativa del presidente o su richiesta di almeno 5 membri.
5 La Divisione e l’Ufficio informano la Commissione mediante periodici rapporti, sulla loro attività e su ogni aspetto d’interesse della commissione e le sottopongono in esame un rapporto annuale. TITOLO X 54 Rimedi giuridici e norme penali
Reclami e ricorsi Art. 119 1 Il reclamo verso l’istanza decisionale è ammesso nel termine di 15 giorni. Contro l’esito dell’esame finale di tirocinio il reclamo è possibile per il candidato e per l’azienda formatrice. 55
2 Contro le decisioni su reclamo delle sezioni della formazione e della Divisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni. 56
Norme penali Art. 120 57 Le infrazioni alla legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 e alle relative disposizioni esecutive sono perseguite in applicazione della legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010; l’avvertimento o la multa sono pronunciati dalla Divisione. TITOLO XI 58 Disposizioni finali

Abrogazioni

Art. 121 I seguenti regolamenti sono abrogati: – della legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione e continua del 1° aprile 2008; – sul pretirocinio del 4 settembre 2001; – sul sostegno individuale dell’11 settembre 2007; – sui corsi interaziendali del 7 settembre 2010.
Entrata in vigore Art. 122 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° agosto 2014. Pubblicato nel BU 2014 , 344.
53 Titolo modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.
54 Titolo modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.
55 Cpv. modificato dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.
56 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.

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Art. modificato dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.
58 Titolo introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.
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