Decreto esecutivo concernente la legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
Decreto esecutivo concernente la legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 21 dicembre 2022 (stato 1° gennaio 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l'art. 10 della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000 (Laps), decreta:
Soglia di intervento annua Art. 1 Per gli anni 2023 e 2024 la soglia d'intervento corrisponde alla somma di: a) il titolare del diritto 18'182 franchi; b) la prima persona supplementare dell’unità di riferimento 8'955 franchi; c) la seconda persona supplementare dell'unità di riferimento 6'675 franchi; d) la terza persona supplementare dell’unità di riferimento 5'105 franchi; e) la quarta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento 5'086 franchi.
Entrata in vigore Art. 2 1 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2 Esso entra in vigore il 1° gennaio 2023 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2024. Pubblicato nel BU 2022 , 333.
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