Regolamento cantonale di applicazione concernente la legge federale sull’imposta preventiva, il computo di imposte alla fonte estere e la trattenuta supplementare d’imposta USA
Regolamento cantonale di applicazione concernente la legge federale sull’imposta preventiva, il computo di imposte alla fonte estere e la trattenuta supplementare d’imposta USA 1 (del 18 ottobre 1994) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge federale su l’imposta preventiva del 13 ottobre 1965 (LIP) e l’ordinanza sull’imposta preventiva del 19 dicembre 1966 (OIPrev); vista l’ordinanza del Consiglio federale sul computo di imposte alla fonte estere del 22 agosto 1967 (di seguito OCIFE); vista l’ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione del 15 giugno 1998 (di seguito O-USA), 2 decreta: Art. 1
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1 Gli organi cantonali competenti in materia di imposta preventiva, di computo di imposte alla fonte estere e di trattenuta supplementare d’imposta USA sono: 4 a) delle contribuzioni; b) circondariali di tassazione delle persone fisiche sono designati quali uffici cantonali preventiva, per il computo di imposte alla fonte estere e della trattenuta d’imposta USA relativa alle persone fisiche (art. 35 cpv. 3 LIP; art. 15 OCIFE). di tassazione delle persone giuridiche è designato quale Ufficio cantonale competente il computo di imposte alla fonte estere relativo alle persone giuridiche (art. 15 OCIFE). uffici sono pure competenti per infliggere le multe a seguito d’inosservanza di d’ordine (art. 67 cpv. 3 LIP). 5 c) di diritto tributario del Tribunale di Appello, quale commissione di ricorso.
2 L’organizzazione e la gestione delle autorità cantonali incaricate di applicare la Legge federale sull’imposta preventiva sono disciplinate dalle relative disposizioni della Legge tributaria cantonale (art. 35 cpv. 1 LIP e art. 55 LIP). Art. 2 La Divisione delle contribuzioni: a) per l’allestimento dei rendiconti fra il Cantone, la Confederazione ed i Comuni
57 cpv. 1 LIP; art. 15 OCIFE);
6 b) a promuovere l’azione di diritto amministrativo contro una riduzione provvisionale dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (art. 58 cpv. 4 LIP); c) sull’applicazione uniforme delle prescrizioni federali ed esercita la sorveglianza sugli uffici compete il rimborso dell’imposta preventiva (art. 67 cpv. 1 OIPrev). 7 Art. 3 ...
8 Art. 4 1 Le istanze di rimborso e di computo sono da presentare ai competenti uffici di tassazione unitamente alla dichiarazione d’imposta.
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1 Titolo modificato dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.
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Ingresso modificato dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.
3 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 30.1.2004 - BU 2004, 43.
4 Frase modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.
5 Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.
6 Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.
7 Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.
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Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 30.1.2004 - BU 2004, 43.
9 Cpv. abrogato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 418.
10 Cpv. abrogato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 418.
Art. 5 ... 11 Art. 6 L’imposta preventiva, il computo di imposte alla fonte estere e la trattenuta supplementare d’imposta USA possono essere computati sulle seguenti imposte (art. 31 cpv. 2 LIP; art. 19 cpv. 1 OCIFE; art. 18 O-USA): 12 a) prioritaria su tutte le imposte cantonali previste dalla legge tributaria cantonale; b) sussidiaria su tutte le imposte comunali previste dalla legge tributaria cantonale. c) ancora più sussidiaria, sull’imposta federale diretta.
13 Art. 7 1 Gli importi di computo di imposte alla fonte estere che non sono a carico della Confederazione sono di regola sopportati per il 50% dal Cantone e per il 50% dai Comuni interessati (art. 20 cpv. 2 OCIFE). 14
2 In caso di limitazione dell’ammontare massimo, la ripartizione avviene tuttavia tenuto conto del moltiplicatore comunale. Art. 8 Sono abrogati: a) cantonale di applicazione alla legge federale sull’imposta preventiva del 13
1965 (del 7 maggio 1985); b) cantonale di applicazione del decreto 22 agosto 1967 del Consiglio federale il computo globale d’imposta (del 3 dicembre 1976); c) cantonale di applicazione al decreto del Consiglio federale 2 novembre 1951 in di trattenuta supplementare USA (del 3 dicembre 1976). Art. 9 Il presente regolamento, ottenuta la ratifica da parte della Confederazione
15 , è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino, ed entra in vigore il 1° gennaio 1995. Pubblicato nel BU 1995 , 30.
11 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 30.1.2004 - BU 2004, 43.
12 Frase modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.
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Lett. introdotta dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 372.
14 Cpv. modificato dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.
15 Approvazione federale: 28 dicembre 1994.
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