Regolamento cantonale di applicazione concernente la legge federale sull’imposta pre... (642.250)
Regolamento cantonale di applicazione concernente la legge federale sull’imposta pre... (642.250)
Regolamento cantonale di applicazione concernente la legge federale sull’imposta preventiva, il computo di imposte alla fonte estere e la trattenuta supplementare d’imposta USA
Regolamento cantonale di applicazione concernente la legge federale sull’imposta preventiva, il computo di imposte alla fonte estere e la trattenuta supplementare d’imposta USA 1 (del 18 ottobre 1994) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge federale su l’imposta preventiva del 13 ottobre 1965 (LIP) e l’ordinanza sull’imposta preventiva del 19 dicembre 1966 (OIPrev); vista l’ordinanza del Consiglio federale sul computo di imposte alla fonte estere del 22 agosto 1967 (di seguito OCIFE); vista l’ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione del 15 giugno 1998 (di seguito O-USA), 2 decreta: Art. 1
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1 Gli organi cantonali competenti in materia di imposta preventiva, di computo di imposte alla fonte estere e di trattenuta supplementare d’imposta USA sono: 4 a) delle contribuzioni; b) circondariali di tassazione delle persone fisiche sono designati quali uffici cantonali preventiva, per il computo di imposte alla fonte estere e della trattenuta d’imposta USA relativa alle persone fisiche (art. 35 cpv. 3 LIP; art. 15 OCIFE). di tassazione delle persone giuridiche è designato quale Ufficio cantonale competente il computo di imposte alla fonte estere relativo alle persone giuridiche (art. 15 OCIFE). uffici sono pure competenti per infliggere le multe a seguito d’inosservanza di d’ordine (art. 67 cpv. 3 LIP). 5 c) di diritto tributario del Tribunale di Appello, quale commissione di ricorso.
2 L’organizzazione e la gestione delle autorità cantonali incaricate di applicare la Legge federale sull’imposta preventiva sono disciplinate dalle relative disposizioni della Legge tributaria cantonale (art. 35 cpv. 1 LIP e art. 55 LIP). Art. 2 La Divisione delle contribuzioni: a) per l’allestimento dei rendiconti fra il Cantone, la Confederazione ed i Comuni
57 cpv. 1 LIP; art. 15 OCIFE);
6 b) a promuovere l’azione di diritto amministrativo contro una riduzione provvisionale dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (art. 58 cpv. 4 LIP); c) sull’applicazione uniforme delle prescrizioni federali ed esercita la sorveglianza sugli uffici compete il rimborso dell’imposta preventiva (art. 67 cpv. 1 OIPrev). 7 Art. 3 ...
8 Art. 4 1 Le istanze di rimborso e di computo sono da presentare ai competenti uffici di tassazione unitamente alla dichiarazione d’imposta.
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1 Titolo modificato dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.
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Ingresso modificato dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.
3 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 30.1.2004 - BU 2004, 43.
4 Frase modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.
5 Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.
6 Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.
7 Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.
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Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 30.1.2004 - BU 2004, 43.
9 Cpv. abrogato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 418.
10 Cpv. abrogato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 418.
Art. 5 ... 11 Art. 6 L’imposta preventiva, il computo di imposte alla fonte estere e la trattenuta supplementare d’imposta USA possono essere computati sulle seguenti imposte (art. 31 cpv. 2 LIP; art. 19 cpv. 1 OCIFE; art. 18 O-USA): 12 a) prioritaria su tutte le imposte cantonali previste dalla legge tributaria cantonale; b) sussidiaria su tutte le imposte comunali previste dalla legge tributaria cantonale. c) ancora più sussidiaria, sull’imposta federale diretta.
13 Art. 7 1 Gli importi di computo di imposte alla fonte estere che non sono a carico della Confederazione sono di regola sopportati per il 50% dal Cantone e per il 50% dai Comuni interessati (art. 20 cpv. 2 OCIFE). 14
2 In caso di limitazione dell’ammontare massimo, la ripartizione avviene tuttavia tenuto conto del moltiplicatore comunale. Art. 8 Sono abrogati: a) cantonale di applicazione alla legge federale sull’imposta preventiva del 13
1965 (del 7 maggio 1985); b) cantonale di applicazione del decreto 22 agosto 1967 del Consiglio federale il computo globale d’imposta (del 3 dicembre 1976); c) cantonale di applicazione al decreto del Consiglio federale 2 novembre 1951 in di trattenuta supplementare USA (del 3 dicembre 1976). Art. 9 Il presente regolamento, ottenuta la ratifica da parte della Confederazione
15 , è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino, ed entra in vigore il 1° gennaio 1995. Pubblicato nel BU 1995 , 30.
11 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 30.1.2004 - BU 2004, 43.
12 Frase modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.
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Lett. introdotta dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 372.
14 Cpv. modificato dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.
15 Approvazione federale: 28 dicembre 1994.