Legge sul rimborso delle spese per i procedimenti connessi alla legittima difesa (316.100)
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Legge sul rimborso delle spese per i procedimenti connessi alla legittima difesa

Legge sul rimborso delle spese per i procedimenti connessi alla legittima difesa (del 26 settembre 2021) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista l’iniziativa popolare legislativa elaborata 22 marzo 2016 denominata «Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa», decreta: Art. 1 Il Cantone ad ogni persona residente in Ticino che è stata assolta o contro cui il procedimento nei suoi confronti è stato abbandonato da un’autorità penale svizzera per i reati commessi in stato di legittima difesa, di necessità o più in generale per essere stata indotta dalle circostanze a commettere un’azione per respingere un’aggressione ingiusta o la minaccia di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri, rimborsa a tariffa piena l’integralità di tutte le spese procedurali, i disborsi e le spese per la difesa di fiducia causati dalla procedura dinnanzi alle autorità di perseguimento penale, alle autorità giudicanti penali, e al Tribunale federale, ivi comprese le procedure per i casi bagatellari e per i casi semplici. Art. 2 1 Se il Gran Consiglio accoglie l’iniziativa popolare, scaduti i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore immediatamente.
2 Se il Gran Consiglio respinge l’iniziativa popolare o se l’accetta, ma è lanciato un referendum popolare, la presente legge entra in vigore 1 il giorno stesso in cui è accettata dal Popolo. Pubblicata nel BU 2021 , 312.
1 Entrata in vigore: 26 settembre 2021 - BU 2021, 312.
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