Regolamento sul personale ausiliario dello Stato (173.170)
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Regolamento sul personale ausiliario dello Stato

Regolamento sul personale ausiliario dello Stato (RPASt) 1 (del 23 settembre 2020) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli articoli 2 capoverso 2 e 20 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD), decreta:
Oggetto e campo di applicazione Art. 1
1 Il presente regolamento disciplina i contratti di lavoro tra lo Stato ed il personale ausiliario.
2 Sono assunti quale personale ausiliario a tempo indeterminato il personale invalido e il personale di pulizia.
3 Sono assunti quale personale ausiliario a tempo determinato i supplenti, il personale necessario a coadiuvare i servizi dell’Amministrazione nell’esecuzione di compiti a carattere straordinario o provvisorio o nell’evasione di accumuli transitori di lavoro e il personale in stage.
4 Il fabbisogno di personale ausiliario è stabilito annualmente dal Consiglio di Stato in modo particolareggiato per ogni servizio. Sono riservati casi non prevedibili e urgenti, autorizzati singolarmente dal Consiglio di Stato.

Competenze

Art. 2
1 La proposta di assunzione e delle condizioni particolari di lavoro sono di competenza dei servizi interessati all’assunzione del personale ausiliario.
2 I Servizi centrali del personale sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni applicabili, a stipulare il contratto di lavoro e a trasmetterlo in copia al servizio richiedente e all’Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni.
3 Le competenze del datore di lavoro sono delegate ai Servizi centrali del personale.
Condizioni per l’assunzione Art. 3
1 Nell’assunzione di personale ausiliario è data preferenza ai cittadini residenti nel Cantone o nella Confederazione.
2 L’assunzione è subordinata alla presentazione dei titoli di studio o di lavoro richiesti, dell’autocertificazione sullo stato di salute, dell’estratto del casellario giudiziale e di ulteriori documenti necessari per la funzione.
Rapporto di lavoro Art. 4 1 Il contratto dev’essere stipulato in forma scritta prima dell’inizio dell’attività.
2 A ed in particolare gli articoli 22-31a della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) e gli articoli 16-22 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017 (RDSt).
3 Il personale ausiliario è assicurato contro gli infortuni ed è affiliato all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino secondo gli obblighi stabiliti dalle relative leggi.
Periodo di prova Art. 5 1 Per le seguenti categorie la durata del periodo di prova è così disciplinata: a) a tempo indeterminato:
3 mesi sono di prova, il contratto può essere disdetto in ogni momento con un preavviso
7 giorni. b) a tempo determinato: – se il contratto dura fino a 6 mesi il periodo di prova è di un mese e può essere disdetto con un preavviso di 7 giorni;
1 Titolo modificato dal R 30.6.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 202.
– se il contratto dura oltre 6 mesi il periodo di prova è di 3 mesi e può essere disdetto con preavviso di 1 mese.
2 Il periodo di prova, se viene effettivamente ridotto in seguito a malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, è prolungato di un periodo equivalente.

Stipendio

a) in generale Art. 6
1 Gli stipendi e le funzioni fanno riferimento al regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017, fatta eccezione per quelle categorie di personale ausiliario regolate dal Consiglio di Stato tramite risoluzione governativa.
2 Il personale ausiliario, ad eccezione del personale in stage, ha diritto alla tredicesima mensilità in proporzione dell’attività prestata.
b) determinazione del salario Art. 7 Fatta eccezione per le categorie di personale regolate tramite risoluzione governativa, il salario viene, di principio, fissato in applicazione dell’art. 51 RDSt.
c) diritto allo stipendio Art. 8 1 Il diritto allo stipendio e ad eventuali indennità decorre dal giorno dell’entrata in servizio effettiva e si estingue al momento della cessazione del rapporto d’impiego.
2 I giorni festivi e i sabati all’inizio del mese sono considerati giorni di servizio effettivo per il dipendente che inizia il servizio il giorno lavorativo successivo al giorno festivo.
d) in caso di assenza Art. 9 1 In caso di assenza per malattia, il personale ausiliario, tranne il personale di cui all’art.
5a LORD sottoposto agli articoli 30 e 31 LStip, è assicurato e indennizzato contro la perdita di stipendio mediante polizza collettiva LAMAL ed il relativo premio è per metà a carico dello Stato e per metà a carico del dipendente.
2 In caso di assenza per infortunio, per servizio militare o per protezione civile obbligatoria e per eventi di cui risponde l’assicurazione militare, il diritto allo stipendio è riconosciuto secondo i disposti degli articoli 30-39 LStip.
3 In caso di assenza per infortunio non professionale, in ottemperanza alla legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF) non è riconosciuto il diritto allo stipendio al personale ausiliario con un onere lavorativo inferiore alle 8 ore settimanali.
4 In caso di assenza per gravidanza e parto il diritto allo stipendio è riconosciuto secondo i disposti dell’art. 47 cpv. 1 e 2 LORD.

Indennità

Art. 10 Per le indennità di trasferta, di picchetto, di servizio notturno e festivo sono applicate le relative norme stabilite dal regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011.
Orario di lavoro Art. 11 L’orario normale di lavoro è di 42 ore settimanali.

Vacanze

Art. 12
1 Il personale ausiliario ha diritto alle seguenti vacanze annue: a) da 20 anni compiuti e sino a 49 anni compiuti; b) sino a 20 anni compiuti e a contare dall’anno in cui compiono 50 anni di età; c) a contare dall’anno in cui compiono 60 anni
2 Per il personale ad ore il salario orario comprende l’indennità per vacanze e i festivi.
3 Sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 42 e 43 LORD nonché 28 RDSt.
Gratificazione per anzianità di servizio Art. 13
1 Dopo venti anni di servizio e successivamente ogni cinque anni, al dipendente può essere accordata una gratificazione pari a 4 settimane di congedo pagato; tale gratificazione può essere corrisposta anche se gli anni di servizio non sono stati prestati ininterrottamente.
2 Il diritto alla gratifica è proporzionale al grado d’occupazione.
3 Tenuto conto delle esigenze di servizio, la gratificazione, su richiesta del dipendente, può essere distribuita sui 4 anni successivi all’anno di maturazione del diritto.
4 Su richiesta del dipendente la gratifica può essere sostituita con il pagamento; è determinante lo
5 I dipendenti che hanno maturato il diritto alla gratifica, comunicano ai Servizi centrali, entro un mese dalla nascita del diritto, se intendono beneficiare del compenso in denaro totale o parziale.
Congedi pagati Art. 14
1 Il personale ausiliario ha diritto ai seguenti congedi pagati: a) matrimonio e unione domestica registrata 8 giorni consecutivi; b) decesso del coniuge o del partner registrato o di figli 5 giorni lavorativi; c) decesso dei genitori, di fratelli o sorelle 3 giorni lavorativi; d) malattia dei figli in età inferiore ai 15 anni, al massimo 5 giorni lavorativi all’anno, con di un certificato medico a partire dal 4° evento nell’anno o in caso di un singolo che duri più di 3 giorni; e) nascite di figli 10 giorni lavorativi (congedo di paternità); il congedo deve essere consumato, settimane o in giorni, entro 6 mesi dall’evento; 2 f) decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, cognati, nipoti e per analoghi gradi di del partner registrato, per matrimonio di figli, fratelli, sorelle e genitori, 1 giorno
2 Il diritto al congedo pagato è proporzionato al grado d’occupazione del momento in cui inizia l’evento.
3 I congedi di cui al cpv. 1 lett. f) non sono differibili.
4 I congedi pagati di cui al cpv. 1 lett. a), b), c) ed e) devono essere consumati entro 30 giorni dall’evento.
Visite mediche Art. 15
1 Le assenze programmabili di visite mediche, fisioterapia e simili devono tener conto delle esigenze di servizio. Sono riconosciute al massimo due ore durante il tempo di lavoro.
2 Chi lavora a tempo parziale deve di regola programmare queste assenze durante il tempo libero.
Congedo maternità Art. 16 1 In caso di maternità, la dipendente ha diritto a un congedo pagato di 16 settimane. Le
16 settimane possono comprendere, dopo la 14esima settimana, anche un periodo di lavoro a tempo parziale, almeno del 50%, per un massimo di 4 settimane.
2 Il congedo di maternità inizia al più tardi al momento del parto; nell’ambito di questo congedo, 2 settimane al massimo possono essere effettuate prima del parto.
3 Le madri allattanti possono usufruire del tempo necessario per allattare, in base alla legislazione federale sul lavoro.
Congedo per adozione Art. 17 1 In caso di adozione di minorenni estranei alla famiglia, il dipendente, per giustificati motivi, ha diritto a un congedo pagato fino a un massimo di 16 settimane. Le 16 settimane possono comprendere, dopo la 14esima settimana, anche un periodo di lavoro a tempo parziale, almeno del
50%, per un massimo di 4 settimane.
2 I congedi pagati e non pagati non sono cumulabili se entrambi i genitori sono dipendenti dello Stato. In questo caso essi possono comunque ripartirsi liberamente il periodo di congedo.
Indennità di uscita Art. 18
1 All’ausiliario che raggiunge un limite di età di pensionamento secondo il regolamento dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino e non può beneficiare delle relative prestazioni, viene riconosciuta un’indennità di uscita, dopo almeno 5 anni di attività lavorativa continua alle dipendenze dello Stato.
2 Alle medesime condizioni l’indennità è riconosciuta ai superstiti del personale ausiliario deceduto in servizio. Si intendono persone superstiti quelle menzionate all’art. 29 cpv. 2 LStip.
3 L’indennità di partenza è calcolata tenendo conto del grado di occupazione medio e dei valori salariali validi alla cessazione del rapporto di lavoro e corrisponde a: – da 5 a 9 anni di servizio; – da 10 a 14 anni di servizio; – da 15 a 19 anni di servizio; – da 20 a 24 anni di servizio;
2 Lett. modificata dal R 30.6.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 202.
– da 25 a 29 anni di servizio; – da 30 anni di servizio.
4 Le prestazioni di almeno 6 mesi sono computate quale anno intero.
5 La competenza per la concessione dell’indennità di partenza è attribuita ai Servizi centrali del personale interessati.

Disdetta

Art. 19 1 Il rapporto d’impiego a tempo indeterminato può essere disdetto, per giustificati motivi, per la fine di un mese, nel primo anno di servizio con un preavviso di 1 mese, dal secondo al quinto anno incluso con preavviso di 2 mesi, dal sesto anno in poi con un preavviso di tre mesi.
2 In caso di contratto a tempo determinato, se le esigenze di sevizio lo permettono, il rapporto d’impiego può esser sciolto, prima della scadenza, su richiesta del collaboratore.

Abrogazione

Art. 20 Il regolamento sul personale ausiliario dello Stato del 3 aprile 1990 è abrogato.
Entrata in vigore Art. 21 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° settembre 2021. Pubblicato nel BU 2020 , 288.
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