Decreto esecutivo concernente il rimborso dei sussidi in caso di sottrazione dei fon... (702.120)
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Decreto esecutivo concernente il rimborso dei sussidi in caso di sottrazione dei fondi alla destinazione agricola nelle zone raggruppate o bonificate

Decreto esecutivo concernente il rimborso dei sussidi in caso di sottrazione dei fondi alla destinazione agricola nelle zone raggruppate o bonificate (del 28 ottobre 2020) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamate: – la legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr); – l’ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura del 7 dicembre 1998 (OMSt); – la legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970, decreta: Art. 1 L’obbligo di rimborso fa stato per i seguenti comprensori di raggruppamento e bonifica: Importo rimborso (fr./mq.) Data scadenza rimborso a) Distretto di Mendrisio
1. Breggia Sezione Caneggio
1.40 18 luglio 2026
2. Castel San Pietro Sezione 1: Campora (RT Caneggio)
0.20 18 luglio 2026 b) Distretto di Lugano
1. Capriasca Sezione 4: Sala Capriasca
0.80 26 febbraio 2039
2. Monteceneri Sezione di Rivera
0.30 22 settembre 2026
3. Sessa 0.35 19 agosto 2036
4. Monteceneri Sezione di Medeglia
0.65 28 novembre 2026
5. Lugano Sezione Valcolla RT Colla-Cozzo RT Scareglia-Signôra
0.25
4.95
12 gennaio 2021
12 gennaio 2021 c) Distretto di Locarno
1. Cugnasco-Gerra Sezione Gerra RT Gerra Verzasca Valle I zona II zona
20.00
0.20
23 dicembre 2024
23 dicembre 2024 d) Distretto di Vallemaggia
1. Cevio Sezione di Cavergno RT Valle Bavona 0.85 10 maggio 2037
2. Maggia Sezione 6: Moghegno I zona II zona
1.20
0.25
28 novembre 2026
28 novembre 2026
3. Lavizzara Sezione di Menzonio 0.60 19 febbraio 2033 e) Distretto di Riviera
1. Lodrino I zona II zona
0.70
0.10
12 settembre 2021
12 settembre 2021 Art. 2 1 I geometri assuntori di opere di raggruppamento terreni e di bonifica ed i geometri revisori delle misurazioni catastali delle zone bonificate e raggruppate sopra elencate, riportano su
tutti gli estratti censuari prima e dopo il raggruppamento (vecchio particellare, nuovo riparto provvisorio e definitivo) e su tutti gli estratti censuari rilasciati fino all'impianto del registro fondiario definitivo, la menzione di “Restrizioni RT: Obbligo di rimborso sussidi in caso di cambiamento di destinazione (LRPT-UCRF)” iscritta a registro fondiario.
2 Nel periodo decorrente fino all’approvazione del nuovo riparto, se gli estratti censuari sono rilasciati dalla cancelleria comunale, il riporto di detta menzione compete alla cancelleria stessa. Art. 3 Contro la decisione di rimborso dei sussidi è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni. Art. 4 È abrogato il decreto esecutivo concernente il rimborso dei sussidi in caso di sottrazione dei fondi alla destinazione agricola nelle zone raggruppate o bonificate del 9 gennaio 2007. Art. 5 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° dicembre 2020. Pubblicato nel BU 2020 , 313.
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