Legge concernente la designa zione delle autorità competenti per l’applicazione del concordato del 15 ottobre 19 51 concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale --> 7.4.4.2.2 / 770.300
7.4.4.2.1 Legge concernente la designa zione delle autorità competenti per l’applicazione del concordato del 15 ottobre 19 51 concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale (del 2 dicembre 2008) Art. 1 Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l’applicazione del concordato del 15 ottobre 1951 concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale. Art. 2 Contro le decisioni del Dipartimento è da to ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale del le leggi e degli atti esecutivi e entra immediatamente in vigore.
1 Pubblicata nel BU 2009 , 36.
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Entrata in vigore: 27 gennaio 2009 - BU 2009, 36.
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