Regolamento sull’aiuto finanziario federale per la salvaguardia e la promozione dell... (5.5.1.1)
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Regolamento sull’aiuto finanziario federale per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura italiana

5.5.1.1 Regolamento sull’ aiuto finanziario federale per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura italiana
1 IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO vista la Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana,
2 d e c r e t a :

Destinazione in genere

Art. 1

3
1 L’ aiuto federale è destinato a sostenere, per il tramite dello Stato, la promozion e della lingua e cultura italiana.
2 Esso viene utilizzato: a) per misure generali di salvaguardia e promozione della lingua italiana; b) per organizzazioni e istituzioni impegnate nella salvaguardia e promozione della lingua e cultura italiana; c) per l’ at tività editoriale nella Svizzera italiana. Art. 2 - 3 ...
4

Fondo Lotteria intercantonale

Art. 4

Restano impregiudicati gli interventi compiuti attingendo al Fondo Lotteria intercantonale in base allo speciale Regolamento.

Gestione

Art. 5

1 L’ aiuto federale v iene iscritto in uno speciale centro costo attribuito al Dipar timento dell’ educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento).
5

Ripartizione

2 Esso viene annualmente ripartito in sede di preventivo e di consuntivo.

Competenza

Art. 6

1 La ripartizione è di competenza del Consiglio di Stato su proposta di una commissione consultiva.
2 È impregiudicata la competenza del Gran Consiglio in sede di approvazione dei bilanci dello Stato.

Commissione culturale

Art. 7

6
1 È istituita la Commissione cu lturale consultiva composta da sette a nove membri scelti dal Consiglio di Stato tra operatori culturali dei diversi settori.
2 La segreteria è assicurata dalla Divisione della cultura.

Compiti della commissione

Art. 8

Alla Commissione culturale sono affid ati i seguenti compiti: a) proporre al Consiglio di Stato la ripartizione dell’ aiuto federale in sede di preventivo annuale;

1

Titolo modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 388; prece dente modifica: BU

1993, 392.

2

Ingresso modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11 .2003 - BU 2003, 388.

3

Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 388.

4

Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 388.

5

Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003 ̧ 388.

6

Art. modif icato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 388.
1
b) esaminare le domande di sussidiamento ed i relativi progetti e di farne preavviso alle istanze competenti secondo il Regolamento delle deleghe di competenze decisionali;
7 c) proporre al Consiglio di Stato o al Dipartimento nuove iniziative in materia di promozione culturale; d) allestire all’ intenzione del Consiglio di Stato, i programmi e i rapporti consuntivi annuali da presentar e al Dipartimento federale dell’ interno secondo le disposizioni della Legge federale;
8 e) rispondere consultivamente al Consiglio di Stato o al Dipartimento su questioni attinenti alla vita culturale del Cantone;
9 f) ...
10 g) ...
11 h) rispondere consultivamente al Consiglio di Stato o al Dipartimento su questioni attinenti alla vita culturale del Cantone.

Sottocommissioni

Art.9
12
1 Per l’esame dei progetti di cui all’ art. 8 lett. b) che richiedono competenze specifiche possono essere istituite sottocommissioni per manenti o temporanee composte da tre a cinque membri, nominate dal Dipartimento; esse fanno preavviso alla Commissione culturale.
2 Allo stesso scopo e per i singoli oggetti la Commissione culturale può far capo a esperti.
3 Gli oggetti attinenti a settori d i specifica competenza di servizi dello Stato vengono in ogni caso demandati a detti servizi.

Durata in carica

Art. 10

1 I membri della Commissione culturale e delle sottocommissioni permanenti stanno in carica quattro anni e sono rinominabili.

Indennità

2 I membri della Commissione culturale, delle sottocommissioni e gli esperti percepiscono le indennità previste dalle normative in vigore.
13

Regolamento interno

Art. 11

La Commissione culturale si dà un regolamento interno, valido anche per le sottocommissi oni e per gli esperti, che dev’ essere approvato dal Dipartimento.

Entrata in vigore

Art. 12

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 15 novembre 1981. Pubblicato nel BU 1981 , 229.

7

Lett. modificata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 388.

8

Lett. modificata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 388.

9

Lett. modificata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 388.

10

Lett. abrogata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 388.

11

Lett. abrogata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 388.

12

Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 388.

13

Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 388.
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