Regolamento sull’aiuto finanziario federale per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura italiana
5.5.1.1 Regolamento sull’ aiuto finanziario federale per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura italiana
1 IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO vista la Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana,
2 d e c r e t a :
Destinazione in genere
Art. 1
3
1 L’ aiuto federale è destinato a sostenere, per il tramite dello Stato, la promozion e della lingua e cultura italiana.
2 Esso viene utilizzato: a) per misure generali di salvaguardia e promozione della lingua italiana; b) per organizzazioni e istituzioni impegnate nella salvaguardia e promozione della lingua e cultura italiana; c) per l’ at tività editoriale nella Svizzera italiana. Art. 2 - 3 ...
4
Fondo Lotteria intercantonale
Art. 4
Restano impregiudicati gli interventi compiuti attingendo al Fondo Lotteria intercantonale in base allo speciale Regolamento.
Gestione
Art. 5
1 L’ aiuto federale v iene iscritto in uno speciale centro costo attribuito al Dipar timento dell’ educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento).
5
Ripartizione
2 Esso viene annualmente ripartito in sede di preventivo e di consuntivo.
Competenza
Art. 6
1 La ripartizione è di competenza del Consiglio di Stato su proposta di una commissione consultiva.
2 È impregiudicata la competenza del Gran Consiglio in sede di approvazione dei bilanci dello Stato.
Commissione culturale
Art. 7
6
1 È istituita la Commissione cu lturale consultiva composta da sette a nove membri scelti dal Consiglio di Stato tra operatori culturali dei diversi settori.
2 La segreteria è assicurata dalla Divisione della cultura.
Compiti della commissione
Art. 8
Alla Commissione culturale sono affid ati i seguenti compiti: a) proporre al Consiglio di Stato la ripartizione dell’ aiuto federale in sede di preventivo annuale;
1
Titolo modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 388; prece dente modifica: BU
1993, 392.
2
Ingresso modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11 .2003 - BU 2003, 388.
3
Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 388.
4
Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 388.
5
Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003 ̧ 388.
6
Art. modif icato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 388.
1
b) esaminare le domande di sussidiamento ed i relativi progetti e di farne preavviso alle istanze competenti secondo il Regolamento delle deleghe di competenze decisionali;
7 c) proporre al Consiglio di Stato o al Dipartimento nuove iniziative in materia di promozione culturale; d) allestire all’ intenzione del Consiglio di Stato, i programmi e i rapporti consuntivi annuali da presentar e al Dipartimento federale dell’ interno secondo le disposizioni della Legge federale;
8 e) rispondere consultivamente al Consiglio di Stato o al Dipartimento su questioni attinenti alla vita culturale del Cantone;
9 f) ...
10 g) ...
11 h) rispondere consultivamente al Consiglio di Stato o al Dipartimento su questioni attinenti alla vita culturale del Cantone.
Sottocommissioni
Art.9
12
1 Per l’esame dei progetti di cui all’ art. 8 lett. b) che richiedono competenze specifiche possono essere istituite sottocommissioni per manenti o temporanee composte da tre a cinque membri, nominate dal Dipartimento; esse fanno preavviso alla Commissione culturale.
2 Allo stesso scopo e per i singoli oggetti la Commissione culturale può far capo a esperti.
3 Gli oggetti attinenti a settori d i specifica competenza di servizi dello Stato vengono in ogni caso demandati a detti servizi.
Durata in carica
Art. 10
1 I membri della Commissione culturale e delle sottocommissioni permanenti stanno in carica quattro anni e sono rinominabili.
Indennità
2 I membri della Commissione culturale, delle sottocommissioni e gli esperti percepiscono le indennità previste dalle normative in vigore.
13
Regolamento interno
Art. 11
La Commissione culturale si dà un regolamento interno, valido anche per le sottocommissi oni e per gli esperti, che dev’ essere approvato dal Dipartimento.
Entrata in vigore
Art. 12
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 15 novembre 1981. Pubblicato nel BU 1981 , 229.
7
Lett. modificata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 388.
8
Lett. modificata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 388.
9
Lett. modificata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 388.
10
Lett. abrogata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 388.
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Lett. abrogata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 388.
12
Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 388.
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Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 388.
2
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