Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica (461.110)
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Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica

Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica (del 18 marzo 2014) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – la legge sullo sport e l’attività fisica del 17 febbraio 2014; – la legge federale sulla promozione dello sport e dell’attività fisica del 17 giugno 2011 – l’ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica del 23 maggio 2012 (OPSpo); decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Dipartimento competente Art. 1 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione della legge sullo sport e l’attività fisica del 17 febbraio 2014 (di seguito legge) e del presente regolamento. Capitolo secondo Inventario degli impianti sportivi
Estensione e consultazione Art. 2 1 L’inventario degli impianti sportivi cataloga tutti gli impianti sportivi situati sul territorio cantonale, sia di proprietà pubblica sia privata, tramite una piattaforma informatizzata online.
2 L’inventario è consultabile sul sito Internet del Cantone.
Allestimento e aggiornamento Art. 3 1 L’allestimento dell’inventario è curato dall’Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto.
2 L’inventario è aggiornato costantemente sulla scorta delle segnalazioni fornite dai Comuni e dagli enti titolari. Di regola il Dipartimento provvede, con scadenza quadriennale, a una verifica puntuale dei dati con il coinvolgimento diretto dei Comuni.
Utilizzo degli impianti Art. 4 L’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà del Cantone è disciplinato dal regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato del 16 giugno 2009. Capitolo terzo Contributi agli investimenti
Disciplinamento dei contributi Art. 5 La concessione di contributi per la costruzione, ristrutturazione e miglioramento di impianti sportivi tramite il Fondo Sport-toto è disciplinata dal regolamento del Fondo Sport-toto del
18 gennaio 2011. Capitolo quarto Educazione fisica nella scuola
Strumento pedagogico di riferimento Art. 6 Il programma qief.ch rappresenta lo strumento pedagogico di riferimento per l’educazione fisica scolastica. Capitolo quinto Gioventù e sport
Organizzazione e competenze
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1 attribuiti i compiti di applicazione della legislazione federale in materia. 1
2 All’Ufficio sono assegnate le necessarie risorse umane e le infrastrutture logistiche e didattiche per la realizzazione del programma di formazione e aggiornamento dei quadri e di promozione sportiva per i giovani.
3 L’Ufficio assicura i contatti con le organizzazioni partner federali e cantonali (Swiss Olympic, federazioni sportive e associazioni similari) e la realizzazione di programmi comuni nell’ambito della formazione e della promozione sportiva durante il tempo libero.
4 L’Ufficio gestisce i Centri sportivi cantonali di Bellinzona e Olivone.
5 Le competenze decisionali sugli importi sono attribuite come segue: a) fino a 10’000.– franchi; b) e al capoufficio per rimporti superiori a 10’000.– franchi fino a 30’000.– franchi; c) del Dipartimento e al capoufficio per importi superiori a 30’000.– franchi e fino a franchi.
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6 Il Dipartimento definisce il tariffario delle prestazioni di formazione e dei servizi erogati all’utenza. 3 Capitolo sesto Sport giovanile di competizione e sport di punta

Principio

Art. 8 1 Il Dipartimento sostiene lo sport giovanile di competizione e lo sport di punta attraverso la creazione di condizioni quadro adeguate e la realizzazione di programmi o progetti specifici. A tal fine definisce le competenze all’interno dei propri servizi.
2 Il sostegno avviene in collaborazione con gli enti pubblici (Confederazione, Comuni) e con gli enti privati che operano in questo ambito (Swiss Olympic, federazioni sportive). Le collaborazioni di regola sono rette da convenzioni sottoscritte dal Dipartimento.
Modalità di sostegno Art. 9 Il Dipartimento: a) unitamente al Fondo Sport-toto il sostegno finanziario per la partecipazione di atleti a campionati europei e mondiali, giochi olimpici e paraolimpici; b) dell’autorizzazione alla frequenza da parte degli sportivi d’élite ticinesi delle scuole che formazioni specifiche agli allievi superdotati con rimborso della tassa di scolarizzazione, l’accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi del 20 febbraio 2003; 4 c) programmi finalizzati a rendere compatibile la scolarizzazione di talenti con l’attività mediante misure come le sezioni per sportivi/artisti, le deroghe all’orario scolastico, gli da lezioni, l’assenza controllata, le convenzioni fra scuole e federazioni sportive, i scolastici specializzati, la consulenza e l’accompagnamento agli attori che operano in ambito;
5 d) a disposizione gli impianti sportivi di proprietà del Cantone. Capitolo settimo Attività di guida alpina e attività a rischio sottoposte ad autorizzazione
Autorità competente per l’autorizzazione Art. 10
1 Le autorizzazioni previste dalla legge federale concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio del 17 dicembre 2010 e dalle relative disposizioni esecutive sono rilasciate, sospese e/o revocate dall’Ufficio dello sport. 6
2 Le tasse sono quelle massime previste dalle norme federali.
3 I controlli sulle attività sottoposte ad autorizzazione sono di competenza della Polizia cantonale.
1 Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 473.
2 Cpv. introdotto dal R 22.11.2017; in vigore dal 24.11.2017 - BU 2017, 416.
3 Cpv. introdotto dal R 22.11.2017; in vigore dal 24.11.2017 - BU 2017, 416.
4 Lett. modificata dal R 15.4.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 199.

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Lett. modificata dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 118.
6 Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 473.
Limitazione di accesso alle zone a valle
di impianti idroelettrici Art. 11 7 1 Sono vietate tutte le attività a rischio definite dalla legislazione federale in materia, lungo l’alveo dei fiumi a valle degli impianti idroelettrici tra l’imbrunire ma al massimo alle 22.00 e le 08.00.
2 Prima di entrare nell’alveo, i praticanti di attività a rischio si annunciano telefonicamente al gestore dell’impianto idroelettrico e si attengono alle indicazioni impartite. Essi agiscono conformemente alle indicazioni ricevute e nel pieno rispetto della segnaletica esposta.
3 Il gestore dell’impianto idroelettrico può emanare in qualsiasi momento un divieto di praticare ogni tipo di attività lungo l’alveo del fiume a valle dell’impianto, in caso di spurghi o evidenti rischi idrologici. Il divieto è emanato per il tempo in cui vi è pericolo.
4 Il divieto di cui al cpv. 3 è immediatamente comunicato all’Ufficio dello sport, alla Polizia cantonale e alla Polizia comunale del luogo. Per divieti di più giorni, esso è accompagnato da adeguate comunicazioni da parte del gestore dell’impianto ai media e sul proprio sito internet.
5 La Polizia cantonale o comunale ingiungono l’ordine di abbandonare immediatamente l’alveo agli avventori presenti che non rispettano i divieti di cui ai cpv. 1 e 3. I contravventori sono denunciati all’Ufficio dello Sport. Capitolo ottavo Disposizioni finali

Abrogazione

Art. 12 Il regolamento sulle limitazioni di accesso alle zone a valle di impianti idroelettrici per motivi di sicurezza del 7 settembre 2011 è abrogato.
Entrata in vigore Art. 13 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° maggio 2014. Pubblicato nel BU 2014 , 167.

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Art. modificato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108; precedente modifica: BU 2014,

473.

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